Art. 3.
In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' autorizzato per gli anni finanziari 1982-87 un programma stralcio di interventi di viabilita' di grande comunicazione avente carattere prioritario, secondo le indicazioni e i relativi stanziamenti previsti nel successivo titolo secondo.
Di tali interventi si terra' conto nella redazione del piano decennale di cui al precedente articolo 2.
In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' autorizzato per gli anni finanziari 1982-87 un programma stralcio di interventi di viabilita' di grande comunicazione avente carattere prioritario, secondo le indicazioni e i relativi stanziamenti previsti nel successivo titolo secondo.
Di tali interventi si terra' conto nella redazione del piano decennale di cui al precedente articolo 2.