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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 414/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott. Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 414/2025 promosso da
Parte_1
[...] P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
letto il ricorso proposto in data 5.11.2025 dalla società
[...]
Parte_1 Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita dalla cancelleria mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio
Pagina 1 di 3 centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, sita a Bergamo, via Federico Ozanam n. 2;
valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito della produzione, importazione, esportazione e commercio di prodotti alimentari biologici, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che la società ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della situazione di insolvenza in cui versa la società debitrice, evincibile dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, dall'esistenza di esposizioni debitorie che emergono dalle dichiarazioni contabili in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dalla circostanza che l'ultimo bilancio depositato chiude l'esercizio con una perdita pari ad € 100.000 circa e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie pendenti nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
osservato che, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente di elementi indicativi dell'insolvenza, intesa come impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, spetta alla società debitrice fornire la prova contraria, ovverosia di possedere la liquidità necessaria per far fronte ai debiti scaduti (cfr. Cass. n. 26346/2025);
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto Persona_1 all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F. ), con sede legale a Bergamo, via Federico Ozanam n. 2, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra (C.F. Parte_2
); C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore il dott. (C.F. ); Persona_1 C.F._2
Pagina 2 di 3 ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 03/03/2026 ore 10:30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Angela Randazzo dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott. Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 414/2025 promosso da
Parte_1
[...] P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
letto il ricorso proposto in data 5.11.2025 dalla società
[...]
Parte_1 Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita dalla cancelleria mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio
Pagina 1 di 3 centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, sita a Bergamo, via Federico Ozanam n. 2;
valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito della produzione, importazione, esportazione e commercio di prodotti alimentari biologici, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che la società ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della situazione di insolvenza in cui versa la società debitrice, evincibile dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, dall'esistenza di esposizioni debitorie che emergono dalle dichiarazioni contabili in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dalla circostanza che l'ultimo bilancio depositato chiude l'esercizio con una perdita pari ad € 100.000 circa e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie pendenti nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
osservato che, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente di elementi indicativi dell'insolvenza, intesa come impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, spetta alla società debitrice fornire la prova contraria, ovverosia di possedere la liquidità necessaria per far fronte ai debiti scaduti (cfr. Cass. n. 26346/2025);
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto Persona_1 all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F. ), con sede legale a Bergamo, via Federico Ozanam n. 2, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra (C.F. Parte_2
); C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore il dott. (C.F. ); Persona_1 C.F._2
Pagina 2 di 3 ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 03/03/2026 ore 10:30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Angela Randazzo dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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