TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1819/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazio- ne del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza dell'11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza dell'11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1819/2025 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza
Giudice di Pace, vertente
TRA
(C.F. ), in perso- Parte_1 P.IVA_1 na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui uffici domicilia in Napoli C.F._1 alla Via Diaz n. 11; Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gio- Controparte_1 C.F._2 vanni Cirillo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) C.F._3 alla via Castelvolturno snc;
Appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accogliere l'appello e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'atto introduttivo, con rimessione degli atti al primo giudice.
Per l'appellato: dichiarare l'appello inammissibile e infondato;
confermare la sentenza gravata.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 846/21 (R.G. 539/2024), pro- Parte_1 nunciata dal Giudice di Pace di Carinola, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dal sig. avverso verbali di contestazione al Codice della Strada. Controparte_1
L'amministrazione appellante, con il motivo principale di gravame, ha dedotto la nullità della sentenza per mancata notifica dell'atto introduttivo.
Più precisamente, la ha esposto di essere venuta a conoscenza del giudizio solo a se- Parte_1 guito della comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria, lamentando che il ricorso introduttivo non è mai stato notificato né presso la sede della né presso l'Avvocatura Parte_1 dello Stato, circostanza che ha determinato la sua contumacia involontaria nel giudizio di prime cure.
Si è costituito in giudizio l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibi- Controparte_1 lità dell'appello per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo la genericità dei moti- vi. Nel merito, l'appellato ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
Considerazioni preliminari
Ciò premesso, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato deve essere disattesa.
L'appello risulta infatti ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo d'appello
Il motivo di appello relativo alla nullità della notifica dell'atto introduttivo è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa e dalle stesse difese delle parti, emerge pacificamente che la
[...]
di non è stata regolarmente evocata nel giudizio di primo grado. CP_2 Pt_1
La stessa parte appellata non fornisce prova dell'avvenuta notifica né contesta detta circostanza.
Inoltre, l'appellante ha prodotto nota della Cancelleria di Carinola che attesta l'assenza di notifi- ca del ricorso.
Orbene, la regolare instaurazione del contraddittorio è condizione indefettibile per la validità del processo e della sentenza. La mancanza della notificazione dell'atto introduttivo – o la sua inesi- stenza giuridica – determina la nullità radicale della sentenza emessa in contumacia della parte non evocata, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in caso di inesistenza o nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio che abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo, la sentenza pronunciata deve essere dichiarata nulla.
Nel caso di specie, l'assenza totale di prova della notifica dell'atto introduttivo alla o Parte_1 all'Avvocatura dello Stato induce ad affermare che la notifica sia da ritenersi inesistente. Tale vizio travolge l'intero procedimento di primo grado.
Applicando al caso in esame tali principi, deve ritenersi che la fattispecie dedotta in giudizio sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. (Rimessione al primo giudice per nullità della notificazione della citazione).
Il Giudice d'Appello, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo che ha determi- nato la contumacia dell'appellante, non può decidere la causa nel merito, ma deve dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado e rimettere le parti dinanzi al primo giudice.
Le parti dovranno pertanto provvedere a riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ca- rinola, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 354 e 353 c.p.c. Le spese di lite
Quanto alle spese processuali, l'esito del presente giudizio induce questo giudice a ritenere sus- sistenti giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate tra le parti.
Ciò si dice in ragione del fatto che il giudice di primo grado non ha provveduto ad effettuare le verifiche relative alla regolare instaurazione del contraddittorio e la cancelleria non ha effettuato le comunicazioni necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 846/21 (R.G. 539/2024) del Giudice di Pace di Carino- Parte_1 la, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata;
2. rimette la causa al Giudice di Pace di Carinola, con onere di riassunzione nei termini di legge;
3. dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 13.12.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazio- ne del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza dell'11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza dell'11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1819/2025 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza
Giudice di Pace, vertente
TRA
(C.F. ), in perso- Parte_1 P.IVA_1 na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui uffici domicilia in Napoli C.F._1 alla Via Diaz n. 11; Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gio- Controparte_1 C.F._2 vanni Cirillo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) C.F._3 alla via Castelvolturno snc;
Appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accogliere l'appello e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'atto introduttivo, con rimessione degli atti al primo giudice.
Per l'appellato: dichiarare l'appello inammissibile e infondato;
confermare la sentenza gravata.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 846/21 (R.G. 539/2024), pro- Parte_1 nunciata dal Giudice di Pace di Carinola, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dal sig. avverso verbali di contestazione al Codice della Strada. Controparte_1
L'amministrazione appellante, con il motivo principale di gravame, ha dedotto la nullità della sentenza per mancata notifica dell'atto introduttivo.
Più precisamente, la ha esposto di essere venuta a conoscenza del giudizio solo a se- Parte_1 guito della comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria, lamentando che il ricorso introduttivo non è mai stato notificato né presso la sede della né presso l'Avvocatura Parte_1 dello Stato, circostanza che ha determinato la sua contumacia involontaria nel giudizio di prime cure.
Si è costituito in giudizio l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibi- Controparte_1 lità dell'appello per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo la genericità dei moti- vi. Nel merito, l'appellato ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
Considerazioni preliminari
Ciò premesso, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato deve essere disattesa.
L'appello risulta infatti ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo d'appello
Il motivo di appello relativo alla nullità della notifica dell'atto introduttivo è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa e dalle stesse difese delle parti, emerge pacificamente che la
[...]
di non è stata regolarmente evocata nel giudizio di primo grado. CP_2 Pt_1
La stessa parte appellata non fornisce prova dell'avvenuta notifica né contesta detta circostanza.
Inoltre, l'appellante ha prodotto nota della Cancelleria di Carinola che attesta l'assenza di notifi- ca del ricorso.
Orbene, la regolare instaurazione del contraddittorio è condizione indefettibile per la validità del processo e della sentenza. La mancanza della notificazione dell'atto introduttivo – o la sua inesi- stenza giuridica – determina la nullità radicale della sentenza emessa in contumacia della parte non evocata, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in caso di inesistenza o nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio che abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo, la sentenza pronunciata deve essere dichiarata nulla.
Nel caso di specie, l'assenza totale di prova della notifica dell'atto introduttivo alla o Parte_1 all'Avvocatura dello Stato induce ad affermare che la notifica sia da ritenersi inesistente. Tale vizio travolge l'intero procedimento di primo grado.
Applicando al caso in esame tali principi, deve ritenersi che la fattispecie dedotta in giudizio sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. (Rimessione al primo giudice per nullità della notificazione della citazione).
Il Giudice d'Appello, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo che ha determi- nato la contumacia dell'appellante, non può decidere la causa nel merito, ma deve dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado e rimettere le parti dinanzi al primo giudice.
Le parti dovranno pertanto provvedere a riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ca- rinola, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 354 e 353 c.p.c. Le spese di lite
Quanto alle spese processuali, l'esito del presente giudizio induce questo giudice a ritenere sus- sistenti giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate tra le parti.
Ciò si dice in ragione del fatto che il giudice di primo grado non ha provveduto ad effettuare le verifiche relative alla regolare instaurazione del contraddittorio e la cancelleria non ha effettuato le comunicazioni necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 846/21 (R.G. 539/2024) del Giudice di Pace di Carino- Parte_1 la, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata;
2. rimette la causa al Giudice di Pace di Carinola, con onere di riassunzione nei termini di legge;
3. dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 13.12.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete 5