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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/08/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessio Marchetti Pia
- ricorrente e da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Fabrizia Sinigaglia
- resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Crema (CR) il
03/09/2005 e dalla loro unione non sono nati figli.
Questo Tribunale, con sentenza n. 11/2024, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, è stato disposto a carico del sig. un assegno divorzile di € Parte_1
600,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, in favore della ex coniuge.
In data 26/03/2025 il ha depositato un ricorso per la parziale Pt_1 modifica delle condizioni del divorzio, in particolare per una revoca del suo obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile.
Parte ricorrente ha allegato che da tempo intrattiene una convivenza more uxorio con un'altra donna, dalla quale ha già avuto un figlio e che è attualmente in attesa di un secondo bambino;
che per la tenera età della prole e per decisione unanime della coppia, la donna con cui convive non svolge nessuna attività lavorativa;
che, pertanto, dovendo esso provvedere per intero Pt_1 al sostentamento economico del nuovo nucleo familiare, il versamento dell'assegno divorzile nella misura concordata in sede di divorzio risulterebbe oltremodo gravoso;
e ciò anche in considerazione del fatto che la sig.ra Pt_2 svolge un impiego part-time, pur avendo l'idoneità fisica per lavorare a tempo pieno e quindi potendo provvedere a procurarsi da sé risorse per il suo mantenimento.
Si è regolarmente costituita parte resistente, la quale ha rilevato come i fatti allegati dal non rappresenterebbero delle circostanze sopravvenute al Pt_3 divorzio e non sarebbero idonee ad alterare in modo significativo l'assetto economico patrimoniale del ricorrente rispetto alla situazione data in sede di divorzio.
All'udienza del 27/06/2025 le parti hanno accettato una definizione consensuale del procedimento, sicché la causa è stata trattenuta in decisione. L'accordo raggiunto dalle parti e la proposta del Giudice relatore vanno fatti propri da questo Tribunale, perché conformi a legge.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, a parziale modifica alle condizioni del divorzio fra
e di cui alla sentenza Trib. Parte_1 Parte_2
Cremona n. 11/2024,
DISPONE la riduzione ad € 500,00 mensili dell'assegno divorzile posto a carico di in favore della ex coniuge con Parte_1 Parte_2 decorrenza dal mese di luglio 2025;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessio Marchetti Pia
- ricorrente e da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Fabrizia Sinigaglia
- resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Crema (CR) il
03/09/2005 e dalla loro unione non sono nati figli.
Questo Tribunale, con sentenza n. 11/2024, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, è stato disposto a carico del sig. un assegno divorzile di € Parte_1
600,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, in favore della ex coniuge.
In data 26/03/2025 il ha depositato un ricorso per la parziale Pt_1 modifica delle condizioni del divorzio, in particolare per una revoca del suo obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile.
Parte ricorrente ha allegato che da tempo intrattiene una convivenza more uxorio con un'altra donna, dalla quale ha già avuto un figlio e che è attualmente in attesa di un secondo bambino;
che per la tenera età della prole e per decisione unanime della coppia, la donna con cui convive non svolge nessuna attività lavorativa;
che, pertanto, dovendo esso provvedere per intero Pt_1 al sostentamento economico del nuovo nucleo familiare, il versamento dell'assegno divorzile nella misura concordata in sede di divorzio risulterebbe oltremodo gravoso;
e ciò anche in considerazione del fatto che la sig.ra Pt_2 svolge un impiego part-time, pur avendo l'idoneità fisica per lavorare a tempo pieno e quindi potendo provvedere a procurarsi da sé risorse per il suo mantenimento.
Si è regolarmente costituita parte resistente, la quale ha rilevato come i fatti allegati dal non rappresenterebbero delle circostanze sopravvenute al Pt_3 divorzio e non sarebbero idonee ad alterare in modo significativo l'assetto economico patrimoniale del ricorrente rispetto alla situazione data in sede di divorzio.
All'udienza del 27/06/2025 le parti hanno accettato una definizione consensuale del procedimento, sicché la causa è stata trattenuta in decisione. L'accordo raggiunto dalle parti e la proposta del Giudice relatore vanno fatti propri da questo Tribunale, perché conformi a legge.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, a parziale modifica alle condizioni del divorzio fra
e di cui alla sentenza Trib. Parte_1 Parte_2
Cremona n. 11/2024,
DISPONE la riduzione ad € 500,00 mensili dell'assegno divorzile posto a carico di in favore della ex coniuge con Parte_1 Parte_2 decorrenza dal mese di luglio 2025;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti