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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 57/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Seconda Sezione Civile Il giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025: esaminate le note di udienza depositata dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3 c.p.c.;
P.Q.M.
-pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico. Foggia, addì 16 dicembre 2025 Il giudice dott.ssa Valentina Patti
pagina 1 di 6
57/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente: SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 57/2024 promossa da: (C. F. ), con il patrocinio degli avv.ti Aldo Parte_1 C.F._1
IS e SI IS, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Napoli, n. 67, presso i difensori;
- attrice contro
, (C.F. – P.I. ), corrente in Vico del Controparte_1 P.IVA_1
Gargano (FG) – Località San Menaio - Via San Michele, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Francesco Paolo Patano e Beniamino Berlingieri, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Zezza n. 2, presso il difensore avv. Francesco Paolo Patano;
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 16.12.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
in persona dell'Amministratore p.t., invocando la Controparte_1 declaratoria di inefficacia e/o revoca della delibera condominiale approvata in data 18.08.2023 e notificatale in data 26.09.2023 per violazione dell'art. 66, comma 3 disp. att. c.p.c., art. 1136 c.c. e per omessa convocazione di tutti gli aventi diritto. Nel dettaglio, ha eccepito la tardiva comunicazione della convocazione per l'assemblea del 17/18.08.2023 (pervenuta in data 17.08.2023 e ritirata in data 21.08.2023) nonché l'omessa convocazione di tutti i condomini proprietari, la violazione dei criteri di cui all'art. 1130 bis c.c. per mancanza degli elementi previsti dalla legge in relazione ai punti nn. 1 e 2 all'O.d.g. (bilancio preventivo 01.07.2022/30.06.2023, bilancio consuntivo 01.07.2023/30.06.2024), la mancanza del quorum in relazione al punto n. 3 all'O.d.g. (revoca e nomina dell'amministratore), l'assoluta invalidità dell'incarico al tecnico pagina 2 di 6 nominato per la riformulazione delle tabelle millesimali, in relazione al punto n. 7 all'O.d.g. (incarico tecnico per la redazione delle tabelle millesimali). Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto di “revocare la delibera del 18.08.2023 per tutti i motivi espressi e, pertanto, l'erronea e/o illegittima approvazione dell'amministratore,
, nato a [...] il [...], non in proprio ma nella qualità di Parte_2 amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Controparte_2
, con sede in San Severo alla Via Matteotti N°54, nonché del bilancio consuntivo
[...] relativo all'esercizio 2022/2023 e preventivo 2023-2024 e di tutte le deliberazioni poste all' O.d.G.”, nonché di condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta del 18.04.2024 si è costituito il convenuto in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore, esponendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale è stato notificato alla parte attrice ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 18.07.2023, mentre la delibera sarebbe stata notificata in data 25.08.2023 e ricevuta in data 26.09.2023. Ha, altresì, dedotto che il previo esperimento di mediazione si sarebbe concluso con esito negativo, evidenziando che per parte attrice sarebbe comparso l'avv. Aldo IS senza produrre procura sostanziale come da verbale di mediazione in atti. Pertanto, ha eccepito l'improcedibilità della domanda dal momento che parte attrice non sarebbe personalmente comparsa dinanzi all'organismo di mediazione e che il difensore non era munito di procura sostanziale, la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. e nel merito l'infondatezza della domanda. A tale ultimo riguardo, ha dedotto che l'avviso di convocazione sarebbe stato ritualmente notificato a parte attrice, difettando perciò la legittimazione e l'interesse ad impugnare la delibera e che l'assemblea avrebbe deliberato nel rispetto quorum previsto per legge, alla presenza di n. 14 condomini pari a 570,07 millesimi dell'intero edificio. Infine, ha contestato la dedotta violazione dell'art. 1130 bis c.c., attesa la genericità dell'eccezione e la sua infondatezza, dal momento che il rendiconto (preventivo e consuntivo) sarebbe stato redatto in modo corretto e trasparente e notificato unitamente all'avviso di convocazione. Pertanto, ha chiesto di dichiarare la improcedibilità della domanda, la nullità della citazione ex art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. e nel merito il rigetto, oltra alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 10.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata d'ufficio all'udienza del 16.12.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
********** In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della “ragione più liquida”, in virtù del quale, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. S.U. 9936/2014, Cass. civ. 12002/2014). Tanto premesso ed in disparte le eccezioni preliminari svolte da parte convenuta sulla scorta del principio innanzi richiamato, la domanda è nel merito infondata. pagina 3 di 6 Con riguardo al primo motivo, questo Tribunale osserva che parte convenuta ha documentato la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione per l'assemblea condominiale del 17-18/08.2023. In particolare, risulta ex actis che l' a provveduto alla notifica dell'avviso ex art. 140 CP_3
c.p.c. relativo al deposito del plico presso la casa comunale in data 18.07.2023 e tale avviso risulta ricevuto il 01.08.2023, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza a norma dell'art. 1335 c.c., talché non si ravvisa la dedotta tardività della comunicazione della convocazione assembleare a norma dell'art. 66, III comma disp. att. c.p.c. A tale riguardo, si osserva che secondo la giurisprudenza maggioritaria a cui questo giudice aderisce, qualora l'avviso di convocazione di assemblea condominiale sia stato inviato mediante lettera raccomandata, non consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, il momento in cui l'atto si reputa conosciuto coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario e non nel momento in cui il destinatario provveda al ritiro. In particolare, la Corte di cassazione con ordinanza n.20001 del 24.09.2020 ha statuito che: il termine per la convocazione dell'assemblea decorre dalla data in cui l'avviso di giacenza è stato lasciato nella cassetta postale del , non dalla data del ritiro o CP_1 dalla compiuta giacenza. Anche se il condomino non ritira la raccomandata l'avviso di giacenza è sufficiente per considerare valida la convocazione e far decorrere il termine di 5 giorni prima dell'assemblea. Non si ravvisa, poi, la legittimazione né tantomeno l'interesse di parte attrice all'impugnazione della delibera al fine di far valere l'omessa convocazione di altri condomini, nemmeno specificamente individuati e tanto sulla scorta del condiviso orientamento della S.C. in forza del quale “Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti” (Cass. civ. 10071/2020). L'assemblea condominiale ha, poi, deliberato in seconda convocazione alla presenza di n. 14 condomini, pari a 570,07 millesimi di proprietà e dunque nel rispetto del quorum previsto dalla legge ex art. 1136, II, III e IV comma c.c. (cfr. quote millesimali di cui ai bilanci allegati) secondo quanto emergente dagli atti, fermo restando che parte attrice si è limitata ad allegazioni puramente generiche, senza fornire prova alcuna della dedotta violazione della norma indicata e che il quorum in relazione al punto n. 3 all'O.d.g. fosse inferiore a quello previsto per legge, gravando sulla stessa il relativo onere probatorio (cfr. Cass. civ. 28262/2023: “il che impugni una deliberazione dell'assemblea, CP_1 deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio”). pagina 4 di 6 Infine, l'eccezione relativa alla dedotta violazione all'art. 1130 bis c.c., peraltro nemmeno reiterata nel petitum, si reputa carente già sotto il profilo dell'allegazione, oltre ad essere infondata nel merito, avendo il convenuto documentato di aver comunicato CP_1 unitamente all'avviso di convocazione il rendiconto preventivo e consuntivo, entrambi redatti secondo criteri chiaramente intellegibili, essendo evincibili le entrate, le spese e le quote di ripartizione ed essendo perciò idonei a rendere i condomini edotti della situazione contabile della gestione del da parte dell'amministratore. CP_1
Secondo condiviso orientamento della S.C., invero, “in tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito” (Cass. civ. 14428/2025). Parimenti generico e perciò infondato è il motivo di impugnazione della delibera relativo al conferimento di incarico al tecnico per la redazione delle tabelle millesimale. A ciò si aggiunga che parte attrice è stata tempestivamente resa edotta della volontà condominiale di conferire incarico ad un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali e pertanto ben avrebbe potuto partecipare, proponendo preventivi ovvero semplicemente per esprimere le proprie determinazioni o richiedere eventuali chiarimenti. Invero, l'avviso di convocazione indica specificamente gli argomenti da trattare, sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione (cfr. Cass. civ. 14233/2012). Nel dettaglio, la norma che stabilisce che tutti i partecipanti all'assemblea debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamate a deliberare non implica né impone che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti. Dunque, è soltanto necessario che i condomini siano posti nelle condizioni di comprendere i termini essenziali del dibattito che avrà luogo, anche al fine di decidere in anticipo se intervenire alla riunione direttamente o anche indirettamente mediante un delegato per affrontare le tematiche all'ordine del giorno. Pertanto, si ritiene assolto l'obbligo di necessaria informazione, senza che vi sia l'obbligo di inserire i preventivi ovvero l'indicazione analitica di tutte le attività connesse (cfr. Trib. Brescia 24.11.2025, n. 5087). Per tutto quanto precede, la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio al D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione corrispondente al valore della controversia, tenuto conto dell'attività processuale pagina 5 di 6 svolta e della non particolare complessità della questione giuridica trattata, mentre non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e cap. Foggia, 16 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Patti
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