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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 285/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 285/2023 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.04.2025, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] (argentina) il Parte_1 C.F._1
22.07.1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo
Tofi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Assisi, Viale Patrono D'Italia, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Deruta, via della Caprara Bassa n. 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Romeo ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, via Romana n. 30, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 5 Oggetto: Separazione giudiziale, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, con note scritte depositate ex art 127 ter cpc, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, come da accordo in atti:
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
2) La sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione coniugale, di proprietà di Controparte_1 entrambe i coniugi e sita in Deruta (PG), via della Caprara Bassa n. 6; Le conseguenti spese di manutenzione ordinaria e imposte previste per legge saranno ad esclusivo carico della Sig.ra
CP_1
3) Il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale da entrambe i coniugi e il prestito ancora ad oggi in essere acceso presso Intesa San Paolo S.p.a n. 0W82077581178 verrà corrisposto con pagamento del 50% per ciascuno dei coniugi;
4) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
il collocamento prevalente di sarà stabilito Persona_1 presso l'abitazione della madre in Deruta (PG), via della Caprara Bassa n. 6; nessuna disposizione quanto all'affidamento e collocamento della figlia nelle more del presente Persona_2 giudizio divenuta maggiorenne;
5) Il sig. potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto Persona_1 degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. In mancanza di accordo, il ricorrente potrà tenere nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola (o dalle nove della mattina Persona_1 nel periodo in cui non frequenta la scuola) sino alle 21.00, e a settimane alterne, dal sabato dalle ore
09.00 o dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.00. Per quanto concerne le festività civili e religiose si applicherà il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere il figlio per 15 gg anche non consecutivi;
Nel caso di malattia del figlio che comporti Persona_1
l'impossibilità del minore di uscire dall'abitazione in cui risulta collocato, il sig. potrà Persona_1 vedere il figlio accedendo all'immobile in uso alla sig.ra che sin da ora presta consenso, CP_1 nelle giornate del martedì e giovedì e nei fine settimana alternati per un massimo di due ore anche consecutive. Stesso criterio verrà applicato qualora l'impossibilità si verifichi durante le festività civili
e religiose e durante il periodo di vacanza, nei quali il Sig. potrà vedere il figlio Persona_1 accedendo all'immobile in uso alla sig.ra che sin da ora presta consenso, per due giorni e CP_1 nei fine settimana alternati, per due ore anche consecutive. pagina 2 di 5 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento rivalutabile in Persona_1 CP_1 favore del figlio di € 250,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie e provvederà al mantenimento della figlia , di fatto con esso Per_2 convivente, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
7) L'Assegno Unico Universale Figli verrà percepito dalla sig.ra Le somme corrispondenti CP_1 all'assegno unico percepito per la figlia verranno riversate dalla sig.ra Persona_2 CP_1 alla figlia su conto corrente bancario/postale o su postepay intestata a quest'ultima. Per_2
8) I coniugi si obbligano a procedere alla modifica delle condizioni di utilizzo del libretto postale su cui vengono depositate le somme riconosciute al minore a titolo di pensione, disponendo la Per_1 firma congiunta per le operazioni di prelievo obbligandosi altresì ad utilizzare dette somme unicamente per i bisogni del minore.
9) Il sig. si impegna a trasferire la residenza dall'attuale immobile a differente nel Persona_1 termine di giorni 15 dal deposito della presente istanza.
10) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto ad ogni pretesa economica reciproca.
11) Le parti si danno atto che con l'adempimento delle obbligazioni assunte in questa sede, dovrà intendersi regolata definitivamente ogni reciproca posizione di dare/avere relativamente alle questioni attinenti al matrimonio e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Le spese del procedimento debbono intendersi integralmente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 2.02.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo la separazione giudiziale dalla moglie, . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Deruta in data 30.04.2006, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2006;
- dalla loro unione sono nati i figli: in data 5.07.2006 (divenuta maggiorenne in corso di Per_2 causa) e in data 26.09.2008, quest'ultimo ancora minorenne;
Persona_1
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi.
pagina 3 di 5 Ha, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, le cui utenze dovranno essere volturate a nome della disporre che gli importi dovuti per il mutuo acceso per la casa coniugale siano sostenuti al CP_1
50% tra i coniugi;
affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento secondo tempi paritetici presso ciascun genitore;
mantenimento diretto dei figli;
spese straordinarie al 50%.
si è costituito in giudizio in data 17.03.2023, associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione personale e alla domanda di affido condiviso dei minori ma chiedendo il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
diritti di visita padre-figli rimessi ai liberi accordi tra gli stessi;
previsione di un contributo paterno al mantenimento di euro 250,00 mensili per ciascun figlio;
oltre ad un contributo di euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie;
spese straordinarie al 50%.
Alla prima udienza del 27.03.2023 davanti al Presidente, comparse personalmente le parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.05.2023 per l'audizione della figlia minore della coppia Per_2
Dopo plurimi rinvii disposti su istanza delle Parti essendo pendenti trattative, le parti hanno dichiarato di non aver raggiunto un accordo.
Quindi, con ordinanza del 19.03.2024, il Presidente ha disposto, in via provvisoria, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita padre- figli secondo i liberi accordi, anche considerata l'età dei ragazzi;
contributo paterno al mantenimento del figlio i euro 250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1
Quindi, la causa è stata rimessa davanti al Giudice istruttore.
Concessi i richiesti termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del
24.10.2024, le parti hanno nuovamente chiesto un rinvio per tentare una definizione bonaria della controversia.
Quindi, all'udienza del 9.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art 127 ter cpc, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e chiesto concordemente l'accoglimento di conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
pagina 4 di 5 Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi agli interessi delle parti, per come dalle stesse valutati e dei figli e Per_2 Per_1
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugi per matrimonio concordatario contratto in Deruta in data 30.04.2006,
[...] trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno
2006;
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 285/2023 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.04.2025, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] (argentina) il Parte_1 C.F._1
22.07.1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo
Tofi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Assisi, Viale Patrono D'Italia, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Deruta, via della Caprara Bassa n. 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Romeo ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, via Romana n. 30, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 5 Oggetto: Separazione giudiziale, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, con note scritte depositate ex art 127 ter cpc, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, come da accordo in atti:
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
2) La sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione coniugale, di proprietà di Controparte_1 entrambe i coniugi e sita in Deruta (PG), via della Caprara Bassa n. 6; Le conseguenti spese di manutenzione ordinaria e imposte previste per legge saranno ad esclusivo carico della Sig.ra
CP_1
3) Il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale da entrambe i coniugi e il prestito ancora ad oggi in essere acceso presso Intesa San Paolo S.p.a n. 0W82077581178 verrà corrisposto con pagamento del 50% per ciascuno dei coniugi;
4) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
il collocamento prevalente di sarà stabilito Persona_1 presso l'abitazione della madre in Deruta (PG), via della Caprara Bassa n. 6; nessuna disposizione quanto all'affidamento e collocamento della figlia nelle more del presente Persona_2 giudizio divenuta maggiorenne;
5) Il sig. potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto Persona_1 degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. In mancanza di accordo, il ricorrente potrà tenere nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola (o dalle nove della mattina Persona_1 nel periodo in cui non frequenta la scuola) sino alle 21.00, e a settimane alterne, dal sabato dalle ore
09.00 o dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.00. Per quanto concerne le festività civili e religiose si applicherà il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere il figlio per 15 gg anche non consecutivi;
Nel caso di malattia del figlio che comporti Persona_1
l'impossibilità del minore di uscire dall'abitazione in cui risulta collocato, il sig. potrà Persona_1 vedere il figlio accedendo all'immobile in uso alla sig.ra che sin da ora presta consenso, CP_1 nelle giornate del martedì e giovedì e nei fine settimana alternati per un massimo di due ore anche consecutive. Stesso criterio verrà applicato qualora l'impossibilità si verifichi durante le festività civili
e religiose e durante il periodo di vacanza, nei quali il Sig. potrà vedere il figlio Persona_1 accedendo all'immobile in uso alla sig.ra che sin da ora presta consenso, per due giorni e CP_1 nei fine settimana alternati, per due ore anche consecutive. pagina 2 di 5 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento rivalutabile in Persona_1 CP_1 favore del figlio di € 250,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie e provvederà al mantenimento della figlia , di fatto con esso Per_2 convivente, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
7) L'Assegno Unico Universale Figli verrà percepito dalla sig.ra Le somme corrispondenti CP_1 all'assegno unico percepito per la figlia verranno riversate dalla sig.ra Persona_2 CP_1 alla figlia su conto corrente bancario/postale o su postepay intestata a quest'ultima. Per_2
8) I coniugi si obbligano a procedere alla modifica delle condizioni di utilizzo del libretto postale su cui vengono depositate le somme riconosciute al minore a titolo di pensione, disponendo la Per_1 firma congiunta per le operazioni di prelievo obbligandosi altresì ad utilizzare dette somme unicamente per i bisogni del minore.
9) Il sig. si impegna a trasferire la residenza dall'attuale immobile a differente nel Persona_1 termine di giorni 15 dal deposito della presente istanza.
10) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto ad ogni pretesa economica reciproca.
11) Le parti si danno atto che con l'adempimento delle obbligazioni assunte in questa sede, dovrà intendersi regolata definitivamente ogni reciproca posizione di dare/avere relativamente alle questioni attinenti al matrimonio e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Le spese del procedimento debbono intendersi integralmente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 2.02.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo la separazione giudiziale dalla moglie, . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Deruta in data 30.04.2006, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2006;
- dalla loro unione sono nati i figli: in data 5.07.2006 (divenuta maggiorenne in corso di Per_2 causa) e in data 26.09.2008, quest'ultimo ancora minorenne;
Persona_1
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi.
pagina 3 di 5 Ha, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, le cui utenze dovranno essere volturate a nome della disporre che gli importi dovuti per il mutuo acceso per la casa coniugale siano sostenuti al CP_1
50% tra i coniugi;
affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento secondo tempi paritetici presso ciascun genitore;
mantenimento diretto dei figli;
spese straordinarie al 50%.
si è costituito in giudizio in data 17.03.2023, associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione personale e alla domanda di affido condiviso dei minori ma chiedendo il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
diritti di visita padre-figli rimessi ai liberi accordi tra gli stessi;
previsione di un contributo paterno al mantenimento di euro 250,00 mensili per ciascun figlio;
oltre ad un contributo di euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie;
spese straordinarie al 50%.
Alla prima udienza del 27.03.2023 davanti al Presidente, comparse personalmente le parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.05.2023 per l'audizione della figlia minore della coppia Per_2
Dopo plurimi rinvii disposti su istanza delle Parti essendo pendenti trattative, le parti hanno dichiarato di non aver raggiunto un accordo.
Quindi, con ordinanza del 19.03.2024, il Presidente ha disposto, in via provvisoria, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita padre- figli secondo i liberi accordi, anche considerata l'età dei ragazzi;
contributo paterno al mantenimento del figlio i euro 250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1
Quindi, la causa è stata rimessa davanti al Giudice istruttore.
Concessi i richiesti termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del
24.10.2024, le parti hanno nuovamente chiesto un rinvio per tentare una definizione bonaria della controversia.
Quindi, all'udienza del 9.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art 127 ter cpc, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e chiesto concordemente l'accoglimento di conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
pagina 4 di 5 Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi agli interessi delle parti, per come dalle stesse valutati e dei figli e Per_2 Per_1
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugi per matrimonio concordatario contratto in Deruta in data 30.04.2006,
[...] trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno
2006;
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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