Ordinanza collegiale 3 aprile 2024
Sentenza 8 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10685/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10685 del 2023, proposto da
Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – SE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Maria Paolucci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nova Edil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del decreto ingiuntivo n. 4709/2023 del 28 giugno 2023 pronunciato dal Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma, in esito al ricorso iscritto al n.r.g. 9154/2023, notificato a mezzo pec in data 28 giugno 2023, e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, richiesta dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – SE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2024 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 118 c.p.a. notificato e depositato il 26 luglio 2023, Intesa Sanpaolo s.p.a. chiede l’annullamento del decreto ingiuntivo n. 4709 del 28 giugno 2023 di questo Tribunale, dell’importo di € 208.950,77, emesso a suo carico e a favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – SE.
1.1. La ricorrente premette che:
-la vicenda trae origine dall’ammissione della Nova Edil s.r.l. alle tariffe incentivanti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico previste dal D.M. 19 febbraio 2007, c.d. Secondo Conto Energia, per come prorogate con l. 129/2010, come da convenzione del 26 agosto 2011, in relazione a un impianto fotovoltaico sito presso il Comune di Bitonto (BA) n. 245237;
-con contratto sottoscritto il 15 settembre 2011, la Nova Edil s.r.l. ha ceduto al Banco di Napoli s.p.a. tutti i crediti vantati nei confronti del SE in relazione alla suddetta convenzione, con accettazione della cessione da parte del SE in data 2 marzo 2012;
-la cessione di credito fra Nova Edil e Intesa è stata stipulata a scopo di garanzia di un mutuo per la realizzazione del medesimo impianto fotovoltaico;
-tuttavia, aggiunge la ricorrente, il finanziamento “ veniva revocato dal Banco di Napoli in quanto “mai perfezionato” (cfr. all. 5, pagg. 3, 4, 7, 8) “per le condizioni economiche ritenute dal cliente troppo onerose”, con conseguente “scarico garanzie collegate” ”;
-il SE ha emesso successivo provvedimento di decadenza dall’ammissione alle tariffe incentivanti in data 5 settembre 2014, ritenuto legittimo in sede giurisdizionale dalle sentenze n. 8399/2018 di questo TAR e n. 11755/2022 del Consiglio di Stato;
-il provvedimento di decadenza, comunicato dal SE al Banco di Napoli, cui poi è subentrata Intesa Sanpaolo, e alla Nova Edil, ha richiesto all’istituto cessionario la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per l’importo di € 208.950,77 al lordo della ritenuta d’acconto;
-sulla base di queste premesse, il SE ha chiesto e ottenuto dal Tribunale l’emissione del decreto ingiuntivo odiernamente opposto.
1.2. L’opposizione si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “ Sul difetto di legittimazione passiva di Intesa ”;
Per l’opponente, la cessione di credito era meramente accessoria rispetto al rapporto principale, avente a oggetto il mutuo, che tuttavia non si è mai perfezionato.
Il venir meno dell’obbligazione principale priva in radice di efficacia quella accessoria.
La banca non avrebbe titolo per restituire somme che non ha mai percepito, né trattenuto a garanzia di un mutuo mai perfezionato.
(ii) “ Sull’insussistenza del credito e sul difetto di prova ”;
In secondo luogo, mancherebbe la prova del versamento in favore del Banco di Napoli dell’importo oggetto di ingiunzione e la prova scritta del credito, essendo alcuni versamenti stati effettuati esclusivamente a favore della Nova Edil presso un conto corrente tenuto presso il Banco di Napoli, nella esclusiva titolarità della medesima.
(iii) “ In subordine. Domanda di manleva nei confronti di Nova Edil s.r.l. ”;
In subordine, la ricorrente chiede di essere manlevata dalla titolare del rapporto di incentivazione dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero determinarsi per effetto dell’interruzione del rapporto.
2. Il SE si è costituito in giudizio con memoria difensiva, in cui ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la declaratoria dell’inammissibilità e dell’infondatezza dell’opposizione, con conferma del decreto.
3. All’esito della camera di consiglio del 27 marzo 2024, il Tribunale ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto e ha disposto in via istruttoria l’acquisizione dell’intera documentazione avente a oggetto i pagamenti relativi al rapporto incentivante per cui è causa, con adeguati chiarimenti riepilogativi e di sintesi.
4. Depositata la documentazione in adempimento alla predetta ordinanza da entrambe le parti, all’udienza del 25 novembre 2024, previo rilievo a verbale di un profilo di difetto della giurisdizione amministrativa con riferimento alla domanda di manleva proposta da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Preliminarmente, dando seguito all’avviso ex art. 73 c.p.a. formulato in udienza, si rileva l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di manleva nei confronti della Nova Edil s.r.l.
5.1. Si richiama al riguardo l’orientamento secondo il quale la domanda di manleva è estranea alla giurisdizione amministrativa, atteso che, pur ponendosi una tale domanda in rapporto di stretta consequenzialità con la pretesa demolitoria dell’ingiunzione, avanzata dalla ricorrente nei confronti del SE, la stessa domanda non può prescindere dalla previa valutazione di un rapporto prettamente privatistico e necessariamente investe la portata di quest’ultimo, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, 4411/2013); l’eventuale sussistenza di un rapporto di connessione tra azioni differenti non costituisce valido strumento per derogare alle regole sulla giurisdizione, la quale permane soggetta al principio generale dell’inderogabilità, con la conseguenza che, nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni, la via da seguire permane in via di principio quella di attribuire ciascuna delle cause al giudice che ha il potere di conoscerne (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 6261/2012), tanto più ove si consideri che la condivisione di una differente soluzione si presterebbe a concretizzare la violazione del principio del giudice naturale (cfr. TAR Lazio, Sez. III ter, 7049/2015; TAR Veneto, II, 1236/2019).
5.2. Nel merito l’opposizione a decreto ingiuntivo è fondata quanto al difetto di prova per l’importo di € 8.358,00, relativo all’affermato versamento di una ritenuta d’acconto, e per il resto è infondata.
5.3. L’opposizione a decreto ingiuntivo è basata su tre eccezioni sostanziali:
-difetto di legittimazione passiva della banca opponente;
-sopravvenuta risoluzione o comunque non operatività della cessione di credito per effetto della risoluzione del collegato mutuo di scopo avente a oggetto la realizzazione dell’impianto o comunque del suo mai intervenuto perfezionamento;
-contestazione del quantum .
Le questioni possono essere affrontate congiuntamente e sono infondate, salvo quanto è a dirsi per l’importo imputato a ritenuta d’acconto.
6. Occorre nel merito, una premessa ricostruttiva della regolamentazione del rapporto fra le parti.
6.1. La convenzione di ammissione alla tariffa ( sub doc. 4 Intesa) prevede che il SE provveda ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi, nel caso di documentata cessione del credito, e che i crediti aventi a oggetto gli incentivi possano ritornare nella titolarità del cedente solo nel caso di formale retrocessione.
6.2. Con atto del 15 settembre 2011 ( sub doc. 4 Intesa), la Nova Edil s.r.l. s.r.l. ha ceduto alla ricorrente tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla convenzione, dandosi le parti reciprocamente atto che i pagamenti sarebbero avvenuti su conto corrente intestato alla cedente medesima “ su espressa indicazione del Cessionario ”; nelle premesse dell’atto di cessione, si esplicita che la banca aveva interesse ad acquisire la titolarità dei crediti, a garanzia di un separato finanziamento a favore della Nova Edil s.r.l.
6.3. Con nota del 2 marzo 2011 (doc. 5 del fascicolo monitorio del SE), il SE ha comunicato a parte ricorrente l’accettazione della cessione, ivi precisando: “ Resta comunque espressamente convenuto che ci riserviamo il diritto di opporre a codesto cessionario tutte le eccezioni opponibili al soggetto cedente e, in particolare, l’eccezione di compensazione, anche per i crediti che sorgeranno in futuro ”.
7. Stante l’immediato effetto traslativo della cessione del credito anche con causa di garanzia, ne deriva la legittimità della richiesta di restituzione delle somme anche al cessionario del credito effettuata dal SE (“ la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia ”, cfr. Cassazione civile sez. I, 3 luglio 2009, n.15677; Cassazione civile sez. I, 16 novembre 2018, n. 29608; TAR Lazio, III-ter, 13 marzo 2017, n. 3421; 28 marzo 2023, n. 5389).
La cessione di credito è infatti sottoposta alla regola dell’immediata efficacia traslativa del consenso delle parti legittimamente manifestato, ex art. 1376 c.c., non rinvenendosi nell’atto di cessione dei crediti della ricorrente alcuna disposizione derogativa alla predetta regola.
7.1. L’indicazione del conto su cui accreditare gli incentivi, anche dopo la cessione del credito, nella titolarità del soggetto responsabile e cedente, non toglie che altro sono la titolarità e la circolazione del credito, altro è la materiale esecuzione del pagamento sul conto corrente.
7.2. In tal senso, le parti hanno previsto nella cessione del credito una specifica disciplina (art. 4) inerente l’indicazione, data dalla creditrice odierna ricorrente, della destinataria del pagamento, la Nova Edil s.r.l., quale adiectus solutionis causa ai sensi dell’art. 1188 c.c.
7.3. Inoltre:
a) la fonte costitutiva del diritto alla tariffa incentivante sono la legge e il provvedimento di ammissione, mentre la convenzione si limita a regolamentare i profili patrimoniali del rapporto giuridico, instaurato per effetto della già disposta ammissione. Ciò in quanto il SE non ha la disponibilità del credito dedotto in convenzione, il quale viene sempre riconosciuto a condizione che ne ricorrano i requisiti di legge, come dichiarati in sede di ammissione;
b) la decadenza per difetto dei requisiti di ammissione non integra una causa sopravvenuta di risoluzione della convenzione, estinguendo un diritto di fonte negoziale, ma accerta l’inesistenza di un diritto di fonte legale che è stato riconosciuto (con provvedimento amministrativo) al richiedente a condizione della verifica positiva dei requisiti dallo stesso dichiarati. La decadenza travolge, quindi, la convenzione perché, difettando il diritto di credito, viene meno anche il rapporto negoziale che essa era volta a regolare;
c) il pagamento dell’incentivo in assenza del correlato diritto di credito configura un indebito oggettivo che legittima l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., a prescindere dalla buona fede dell’ accipiens (cfr. Cons. Stato, II, 10361/2024).
7.4. In base a quanto precede, e in conformità alla consolidata giurisprudenza del Tribunale (cfr. anche di recente TAR Lazio, III-ter, 16825/2024), le deduzioni relative al difetto di legittimazione di Intesa e all’insussistenza dell’ an della pretesa creditoria sono infondate.
8. Sulla quantificazione del credito si osserva poi quanto segue.
8.1. Le parti hanno ricostruito l’andamento contabile del rapporto incentivante in modo concorde, con documentazione depositata in giudizio in data 28 giugno e 2 luglio 2024 da cui emerge che tutti i pagamenti dei crediti oggetto di cessione, relativi a incentivi indebitamente corrisposti, sono stati effettuati sul conto corrente intestato alla Nova Edil presso il Banco di Napoli, con valuta tra il 29 febbraio 2012 e il 30 giugno 2014, per euro 200.592,77.
Ciò risulta dall’estratto del libro giornale prodotto dal SE e dagli estratti conto bancari prodotti agli atti.
Si nota in particolare che, nella nota di accompagnamento all’adempimento all’ordinanza istruttoria del 2 luglio 2024, Intesa ammette che dal 2 marzo 2012 al 30 giugno 2014 sono stati effettuati pagamenti, in favore del conto n. 3773 indicato all’art. 4 del contratto di cessione e intestato alla Nova Edil, pari ad euro 140.191,81 (il medesimo conto è stato poi trasferito presso altra filiale in data 8 novembre 2013, con modifica delle coordinate e salvezza dei rapporti esistenti, cfr. doc. 9 Intesa).
L’ammissione del predetto importo non tiene conto dell’ulteriore pagamento documentato dal SE con valuta del 29 febbraio 2012 di euro 60.400,96 sul medesimo conto corrente, conseguendone la prova dell’importo di incentivi indebitamente pagati dal SE all’istituto cessionario del credito per la somma risultante in € 200.592,77.
8.2. La contestazione sul quantum è dunque infondata quanto ad € 200.592,77, nel senso che risultano pagamenti per questa somma successivi alla data della cessione del credito del 15 settembre 2011, essendo rilevante la data della notifica o accettazione della cessione (in questo caso 2 marzo 2011) solo per dirimere contrasti fra cedente e cessionario (art. 1264 c.c.) o fra più cessionari (art. 1265 c.c.) e tenuto conto della validità della cessione alla data del primo pagamento, 29 febbraio 2012 (difatti “ Per la validità della cessione, normalmente, non è necessaria l'accettazione o il consenso del debitore ceduto (art. 1260 primo comma), per il quale solitamente è indifferente adempiere all'uno o all'altro creditore. Ai fini del perfezionamento della cessione, quindi, è generalmente sufficiente l'accordo tra il cedente ed il cessionario.
Diversamente, l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e nei confronti di terzi è subordinata all'espletamento di alcuni oneri: invero, la cessione è efficace, nei confronti del debitore ceduto (art. 1264 c.c.), quando è stata accettata dal debitore oppure gli è stata notificata; mentre, nei confronti dei terzi (art. 1265 c.c.), se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l'accettazione di questi, con atto di data certa ”, cfr. Cass. Civ., III, ord., 8829 del 3 aprile 2024, nel senso che l’accettazione ex art. 1264 c.c. è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).
9. La deduzione sul difetto di quantificazione della somma è invece come detto parzialmente fondata, in relazione alla mancata prova del versamento della ritenuta d’acconto di € 8.358, tenuto conto che la somma totale oggetto dell’ingiunzione è 208.950,77.
9.1. A fronte dell’ordinanza istruttoria le parti nulla hanno documentato, né nel giudizio di opposizione né nel procedimento monitorio, sul versamento di quest’importo all’Erario.
9.2. Nel caso dell’obbligo di restituire al creditore l’importo su cui è stata calcolata la ritenuta, la restituzione al creditore anche della ritenuta d’acconto da questi versata all’Erario è in astratto dovuta dal debitore d’imposta sostituito ma, non risultando dagli atti la prova del relativo versamento da parte del SE sostituto d’imposta, manca per questa parte la prova del credito (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.10.2018, n. 22904; Trib. Roma, X, 5728/2020; Corte app. Roma, 4598/2024).
10. In conclusione:
-il parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta l’annullamento di quest’ultimo;
-tenuto conto della domanda avanzata dal SE di conferma del decreto opposto, questa può essere parzialmente accolta, con conferma in questa sede dell’ingiunzione per l’importo di € 200.592,77, oltre interessi legali fino al saldo, con conseguente condanna di Intesa Sanpaolo s.p.a. al relativo pagamento in favore del SE.
11. In punto di spese di questo giudizio, la soccombenza sostanziale dell’opponente per quasi la totalità della somma oggetto della controversia giustifica ad avviso del Collegio la condanna alle spese a suo carico, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda proposta nei confronti della Nova Edil s.r.l., salva la facoltà di riproposizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
-accoglie parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo, quanto a parte della somma ingiunta, pari ad euro 8.358,00, e per l’effetto annulla il decreto ingiuntivo n. 4709/2023 del 28 giugno 2023 pronunciato dal Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma, in esito al ricorso iscritto al n.r.g. 9154/2023;
-condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – SE dell’importo di euro 200.592,77 (duecentomilacinquecentonovantadue/77), oltre interessi legali fino al saldo;
-condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, pari ad euro 3.500 (tremilacinquecento) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO