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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10955 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 10636 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa CR LB
visto il verbale dell'udienza a trattazione scritta di discussione orale del 17/07/2025,
deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10636/ 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 17/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentato e difeso dall'Avv GRILLO Parte_1 C.F._1
IE CO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via Premuda 16 e presso l'indirizzo Telematico del difensore in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
PER in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv PISELLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in VIALE DEI PARIOLI, 74, in virtù di procura generale alle liti agli atti
Parte Opposta- convenuta Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 8 mazro 2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 28.02.2024, da
[...]
con cui si intimava il Controparte_3
pagamento della somma complessiva di € 36.798,57 in forza dell'atto di mutuo stipulato a rogito del Notaio dott. di Roma in data 19 novembre 1993, rep. n. 8742 racc. n. 4475. Persona_1
A sostegno di tale opposizione l'opponente la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) dedotta prescrizione decennale del credito derivante dal mutuo stipulato a rogito del
Notaio dott. di Roma in data 19 novembre 1993, rep. n. 8742 racc. n. 4475, con il Persona_1
quale l'allora concedeva ai Sigg.ri e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 un mutuo, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, artt. 38 e ss., di €
[...]
129.114,22 (pari a L. 250.000.000,00 duecentocinquantamilioni) con piano di ammortamento con scadenza dell'ultima rata il 31 dicembre 2004;
2) dedotta inesistenza del titolo esecutivo per carenza dei requisiti di cui all'art 474 cpc
Si costituiva la Controparte_3
contestando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese, previa declaratoria nella declaratoria di carenza di titolarità e/o legittimazione passiva della
Controparte_3
Con ordinanza riservata del 22.02.2025, concesso l'invocato provvedimento cautelare, il
Giudice, ritenuta la causa già istruita in via documentale, rinviava all'udienza del 17 luglio 2025 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc con concessione termine per deposito di note difensive utilizzato dalle parti.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi sopraindicati.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta
[...]
in virtù del titolo costituito dall'atto di Controparte_3
mutuo stipulato a rogito del Notaio dott. di Roma in data 19 novembre 1993, rep. n. Persona_1 8742 racc. n. 4475 in danno di per la somma precettata e per la causali Parte_1
nel precetto espressamente indicate.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione della principale questione prospettata nel presente giudizio, relativa all'intervenuta maturata prescrizione del credito e alla sua opponibilità, occorre preliminarmente sottolineare che l'articolata cessione del credito che qui ci occupa ( Controparte_5
(già si fonde per incorporazione in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , in data 11
Ottobre 2019, cede alla tutti i crediti che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_6
cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in data 30 settembre 2020 vengono ceduti pro- soluto e in blocco alla ), non può, in alcun modo, Controparte_3
comportare una modifica peggiorativa della posizione del debitore ceduto, che, si ricorda, non partecipa all'operazione della cessione stessa, atteso che non è necessario, ai fini dell'attuazione del passaggio del credito, che il debitore presti alcun consenso.
La cessione del credito comporta, infatti, una mera modifica dei soggetti dell'obbligazione attraverso una successione a titolo particolare in un rapporto già in essere.
Ne consegue che, in linea di principio generale, il debitore può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda e, come in questo caso,
tutte le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio, quale la prescrizione. La tesi difensiva della società opposta, pertanto, circa l'inopponibilità della prescrizione per carenza di titolarità e legittimazione passiva della succeduta a titolo Controparte_3
particolare per il solo lato attivo, persegue, linee logiche giuridiche non condivisibili e non può
neanche giustificare una richiesta di compensazione delle spese, per quanto la stessa fosse già
maturata in data antecedente alla cessione del credito alla . CP_3
L'eccezione di intervenuta prescrizione va, infatti, accolta atteso che dalla documentazione allegata non sono emersi atti interruttivi.
Come già rilevato in sede di ordinanza cautelare, da intendersi esaustiva sul punto, la comunicazione del 16 aprile 2014 (doc 9), (la diffida dell al sig. di CP_5 Parte_1
corrispondere la somma di € 28.690,63) indicata dalla opposta come atto interruttivo, non è
risultata corredata da alcun documento che potesse attestare l'avvenuta spedizione da parte dell e l'esito della stessa nei confronti del sig. CP_5 Parte_1
Inoltre, gli ulteriori documenti relativi ai successivi atti interruttivi (atto del 14 settembre
2018, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, diffida al sig. al pagamento di quanto Parte_1
dovuto, e la comunicazione del 12 dicembre 2018, con cui l'Istituto di Credito dichiarava la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine con conseguente risoluzione del contratto di mutuo
(doc . 10 e 11 prodotti da parte opposta ) sono risultati emessi in data successiva allo scadere del
30.12.2014, termine indicato anche dall'opposta quale termine decennale, ovvero dieci anni dal
31.12.2004 ovvero dalla data dell'ultima rata del contratto di mutuo.
L' opposizione, pertanto, risulta fondata e merita accoglimento.
Gli ulteriori motivi di opposizione risultano assorbiti, stante la fondatezza del precedente motivo di censura.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata poiché non appaiono ricorrere i presupposti per la condanna,
stante la maturata prescrizione antecedente la cessione del credito, e anche perché parte opponente ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , vista la notula depositata, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M.
55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 52.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie l'opposizione
• Condanna la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. in carica al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
che liquida complessivamente in € 3.809,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva, oltre contributo e marche, da distrarsi all'Avv Pietro Franco Grillo difensore dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Roma, all'udienza del 21/07/2025
Il Giudice
CR LB
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa CR LB
visto il verbale dell'udienza a trattazione scritta di discussione orale del 17/07/2025,
deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10636/ 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 17/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentato e difeso dall'Avv GRILLO Parte_1 C.F._1
IE CO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via Premuda 16 e presso l'indirizzo Telematico del difensore in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
PER in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv PISELLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in VIALE DEI PARIOLI, 74, in virtù di procura generale alle liti agli atti
Parte Opposta- convenuta Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 8 mazro 2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 28.02.2024, da
[...]
con cui si intimava il Controparte_3
pagamento della somma complessiva di € 36.798,57 in forza dell'atto di mutuo stipulato a rogito del Notaio dott. di Roma in data 19 novembre 1993, rep. n. 8742 racc. n. 4475. Persona_1
A sostegno di tale opposizione l'opponente la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) dedotta prescrizione decennale del credito derivante dal mutuo stipulato a rogito del
Notaio dott. di Roma in data 19 novembre 1993, rep. n. 8742 racc. n. 4475, con il Persona_1
quale l'allora concedeva ai Sigg.ri e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 un mutuo, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, artt. 38 e ss., di €
[...]
129.114,22 (pari a L. 250.000.000,00 duecentocinquantamilioni) con piano di ammortamento con scadenza dell'ultima rata il 31 dicembre 2004;
2) dedotta inesistenza del titolo esecutivo per carenza dei requisiti di cui all'art 474 cpc
Si costituiva la Controparte_3
contestando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese, previa declaratoria nella declaratoria di carenza di titolarità e/o legittimazione passiva della
Controparte_3
Con ordinanza riservata del 22.02.2025, concesso l'invocato provvedimento cautelare, il
Giudice, ritenuta la causa già istruita in via documentale, rinviava all'udienza del 17 luglio 2025 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc con concessione termine per deposito di note difensive utilizzato dalle parti.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi sopraindicati.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta
[...]
in virtù del titolo costituito dall'atto di Controparte_3
mutuo stipulato a rogito del Notaio dott. di Roma in data 19 novembre 1993, rep. n. Persona_1 8742 racc. n. 4475 in danno di per la somma precettata e per la causali Parte_1
nel precetto espressamente indicate.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione della principale questione prospettata nel presente giudizio, relativa all'intervenuta maturata prescrizione del credito e alla sua opponibilità, occorre preliminarmente sottolineare che l'articolata cessione del credito che qui ci occupa ( Controparte_5
(già si fonde per incorporazione in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , in data 11
Ottobre 2019, cede alla tutti i crediti che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_6
cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in data 30 settembre 2020 vengono ceduti pro- soluto e in blocco alla ), non può, in alcun modo, Controparte_3
comportare una modifica peggiorativa della posizione del debitore ceduto, che, si ricorda, non partecipa all'operazione della cessione stessa, atteso che non è necessario, ai fini dell'attuazione del passaggio del credito, che il debitore presti alcun consenso.
La cessione del credito comporta, infatti, una mera modifica dei soggetti dell'obbligazione attraverso una successione a titolo particolare in un rapporto già in essere.
Ne consegue che, in linea di principio generale, il debitore può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda e, come in questo caso,
tutte le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio, quale la prescrizione. La tesi difensiva della società opposta, pertanto, circa l'inopponibilità della prescrizione per carenza di titolarità e legittimazione passiva della succeduta a titolo Controparte_3
particolare per il solo lato attivo, persegue, linee logiche giuridiche non condivisibili e non può
neanche giustificare una richiesta di compensazione delle spese, per quanto la stessa fosse già
maturata in data antecedente alla cessione del credito alla . CP_3
L'eccezione di intervenuta prescrizione va, infatti, accolta atteso che dalla documentazione allegata non sono emersi atti interruttivi.
Come già rilevato in sede di ordinanza cautelare, da intendersi esaustiva sul punto, la comunicazione del 16 aprile 2014 (doc 9), (la diffida dell al sig. di CP_5 Parte_1
corrispondere la somma di € 28.690,63) indicata dalla opposta come atto interruttivo, non è
risultata corredata da alcun documento che potesse attestare l'avvenuta spedizione da parte dell e l'esito della stessa nei confronti del sig. CP_5 Parte_1
Inoltre, gli ulteriori documenti relativi ai successivi atti interruttivi (atto del 14 settembre
2018, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, diffida al sig. al pagamento di quanto Parte_1
dovuto, e la comunicazione del 12 dicembre 2018, con cui l'Istituto di Credito dichiarava la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine con conseguente risoluzione del contratto di mutuo
(doc . 10 e 11 prodotti da parte opposta ) sono risultati emessi in data successiva allo scadere del
30.12.2014, termine indicato anche dall'opposta quale termine decennale, ovvero dieci anni dal
31.12.2004 ovvero dalla data dell'ultima rata del contratto di mutuo.
L' opposizione, pertanto, risulta fondata e merita accoglimento.
Gli ulteriori motivi di opposizione risultano assorbiti, stante la fondatezza del precedente motivo di censura.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata poiché non appaiono ricorrere i presupposti per la condanna,
stante la maturata prescrizione antecedente la cessione del credito, e anche perché parte opponente ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , vista la notula depositata, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M.
55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 52.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie l'opposizione
• Condanna la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. in carica al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
che liquida complessivamente in € 3.809,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva, oltre contributo e marche, da distrarsi all'Avv Pietro Franco Grillo difensore dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Roma, all'udienza del 21/07/2025
Il Giudice
CR LB