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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/12/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1512/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ON, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1512/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MATTEO PERUZZO e dall'avv. C.F._2
FR AG ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CANOVA CLAUDIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. , tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. MASSIGNANI DOMENICO ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
pagina 1 di 20 INTERVENUTO
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del
2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio per proporre opposizione avverso al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 388/2021 emesso dal Tribunale di Verbania chiedendo la revoca dello stesso. In particolare, hanno dedotto:
- che la aveva notificato in data 05 ottobre 2021 agli odierni Controparte_1
opponenti il decreto ingiuntivo n. 388/2021 emesso in data 14.09.2021 dal Tribunale di
Verbania e pedissequo atto di precetto datato 28 settembre 2021;
- che era stato ingiunto a , quale debitore principale, e a quale Parte_1 Parte_2
fideiussore, nei limiti e sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 175.000,00, secondo la garanzia prestata, il pagamento immediato di € 663.241,82 in favore della banca, oltre interessi come richiesti in ricorso, spese e accessori di legge;
- che, pertanto, nell'atto di precetto veniva intimato il pagamento di complessivi euro
669.827,40;
pagina 2 di 20 - che la ricorrente aveva esposto di essere creditrice nei confronti del correntista Pt_1 del complessivo importo di € 663.241,82, derivante da posizioni a debito
[...]
conseguenti alla chiusura di quattro conti corrente, ovvero € 14.912,23 per saldo debitore al
14.7.2021 del conto corrente n. 2279/69, € 87.564,70 per saldo debitore al 14.7.2021 del conto corrente n. 2282/72, € 336.144,72 per saldo debitore al 14.7.2021 del conto corrente ipotecario n. 7064/04 e € 224.620,17 per saldo debitore al 14.7.2021 di conto corrente ipotecario n.
7128/68;
- che la posizione risultava, inoltre, garantita dalle fideiussioni omnibus rilasciate da in data 28.04.2011 e 30.03.2015 in favore del debitore principale sino alla Parte_2 concorrenza dell'importo complessivo di euro 175.000,00;
- che, nel caso di specie, non poteva riconoscersi alcun credito alla posto che la CP_1
ricorrente non aveva prodotto la serie completa degli estratti conto, mancando tutti gli estratti del c/c 2282/72 e mancando totalmente gli estratti conto dall'apertura degli altri tre rapporti fino a tutto il 2017 e parte anche di quelli successivi, essendo stata prodotta documentazione incompleta anche per tale periodo;
- che, infatti, il c/c n. 2282/72 era stato aperto il 28.10.2010 e non vi era alcun estratto, il c/c n.
7064/04 era stato aperto il 19/12/2011, il c/c n. 7128/68 era stato aperto il 06/07/2015, il c/c
2279/69 era stato aperto il 26/10/2010, ma gli estratti conto prodotti dalla banca si riferivano solo a tre rapporti (7064/04, 2279/69 e 7128/68) e concernevano solo l'ultimo periodo (dal
1.1.2018 alla chiusura);
- che i saldi debitori esposti dalla banca erano del tutto errati, poiché rappresentavano il risultato del sistematico addebito in conto di competenze illegittime e non dovute, dovendo il saldo essere quantificato a credito del correntista e non a debito;
- che la banca era tenuta alla produzione integrale degli estratti conto, in quanto il credito era stato contestato dal cliente per ragioni attinenti alle condizioni applicate;
pagina 3 di 20 - che nelle cause in cui l'istituto di credito agisce per il pagamento del saldo finale di conto corrente, ex art. 50 Tub, e nelle quali è sorta contestazione sulla legittimità degli addebiti in conto corrente, la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto, diversamente dalle cause in cui agisce il correntista per ottenere la ripetizione di determinati pagamenti di spese, interessi e commissioni che si assumono essere stati addebitati illegittimamente in conto corrente;
- che erano stati addebitati illecitamente interessi anatocistici, in violazione degli artt. 120, comma 2° Tub, e degli artt. 2 e 6 della delibera Cicr 9.2.200, dall'apertura dei rapporti e fino alla estinzione;
- che gli artt. 2 e 6 della delibera Cicr 9.2.2000, attuativa della delega contenuta nell'art. 120, 2° co. d.lgs. n. 385/1993 (Tub), prevedevano a pena di nullità, a partire dal 30.6.2000, tassative condizioni per la valida capitalizzazione periodica degli interessi;
- che, dopo il 1.1.2014, la capitalizzazione periodica degli interessi andava esclusa in ottemperanza alla legge 147/2013 in seguito integrata dalla l. n. 49/2016;
- che per il c/c 7128/68 era necessaria una rielaborazione con l'esclusione della capitalizzazione trimestrale per l'intero periodo di operatività del rapporto;
- che era necessaria una rideterminazione del saldo con l'esclusione della capitalizzazione trimestrale per l'intero periodo di operatività del rapporto di c/c 7064/04: sino al 31 dicembre
2013 per violazione del citato art. 120 TUB, e oltre il 1.1.2014 in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 147/2013, in seguito integrata nella numero 49/2016;
- che, in merito al c/c 2279/69, non era indicato il valore del tasso debitore, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione periodica, per cui era necessaria una rielaborazione del rapporto con l'esclusione della capitalizzazione trimestrale per l'intero periodo di operatività;
- che, inoltre, erano stati addebitati illecitamente interessi passivi ultralegali, in violazione degli artt. 117 e 117 bis D.Lgs 385/1993, c.d. Tub, e degli artt.1284, 1325, 1346, 1418 c.c.;
pagina 4 di 20 - che la clausola relativa al corrispettivo di sconfinamento rapporto (CFA) era nulla in quanto il cliente non aveva potuto manifestare correttamente la volontà e non si era reso conto della reale entità dell'onere;
- che l“indennità di sconfinamento” (c.d. CIV) era illegittima e non dovuta in quanto la CP_1
non aveva mai pattuito validamente per iscritto le condizioni di applicazione della stessa;
- che erano state addebitate illegittimamente spese di tenuta conto e maggiori oneri derivanti dalla mancata equiparazione delle valute con la data delle operazioni;
- che non si poteva neppure riconoscere il c.d. ius variandi e tutte le variazioni peggiorative di tassi/condizioni/commissioni/spese non erano dovute, in quanto l'opposta non aveva dimostrato di aver rispettato il procedimento negoziale prescritto dall'art. 118, comma 2,
T.U.B.;
- che ricorreva la nullità assoluta delle fideiussioni rilasciate in data 28.04.2011 e 30.03.2015 da in favore di sino alla concorrenza, rispettivamente, degli Parte_2 Parte_1
importi complessivi di euro 50.000,00 ed euro 125.000,00;
- che le fideiussioni riproducevano il modello predisposto dall'ABI nel luglio 2003 e sanzionato nel 2005 con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha esposto:
- che la stessa nel presente giudizio aveva assolto l'onere probatorio su di lei gravante, producendo integralmente gli estratti conto integrali relativi ai rapporti bancari intercorsi;
- che ogni condizione contrattuale sottoposta era stata approvata, anche con doppia firma, in tutte le previsioni e pattuizioni indicate nei relativi fogli informativi analitici;
- che non poteva essere eccepita alcuna illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto i rapporti bancari erano stati aperti a decorrere dall'anno 2010 e, quindi, successivamente alla delibera del 09.02.2000; Pt_3
pagina 5 di 20 - che era legittima anche la capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla Banca dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2016, in quanto l'applicabilità dell'art. 120 del T.U.B., come modificato dalla legge 147/2013, era stata differita all'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR;
- che, con riferimento al periodo successivo al 30.09.2016, la con comunicazione del CP_1
30.09.2016 aveva informato il cliente in merito all'adeguamento dei contratti alle nuove disposizioni in materia di anatocismo di cui all'art. 120 T.U.B. e il cliente, ai sensi del medesimo art. 120 T.U.B. e del Decreto Ministeriale n.343 – Delibera CICR del 03.08.2016, aveva autorizzato l'addebito degli interessi sui conti correnti, come risultava dai moduli sottoscritti;
- che i contratti di apertura dei conti correnti contenevano la pattuizione del tasso da applicare nell'ipotesi di scoperto di conto, mentre il tasso di interesse da applicare entro i limiti del fido era stato stabilito nelle aperture di credito;
- che erano stati prodotti il contratto di apertura del conto corrente n.2282/72 e un'apertura di credito del 19.12.2011 di €50.000,00 che indicava il tasso da applicare entro i limiti di fido
(6,50%);
- che il conto corrente n.2279/69 non risultava affidato, mentre sui conti correnti ipotecari n.7064/04 e 7128/68 erano regolate le aperture di credito ipotecarie del 21.12.2011 e del
11.06.2015, che prevedevano, tra le altre condizioni, il tasso da applicare entro i limiti di fido;
- che in tutti i rapporti di conto corrente il corrispettivo sul fido accordato (CFA) era stato applicato sull'importo degli affidamenti concessi e non sul saldo del conto corrente ed era stato regolarmente pattuito;
- che anche la commissione istruttoria veloce (CIV) era stata regolarmente pattuita e non era mai stata applicata;
- che, in merito alle spese e alle valute, erano provate le relative pattuizioni e l'accettazione delle stesse da parte del cliente;
pagina 6 di 20 - che la convenuta aveva comunicato ogni modifica delle condizioni contrattuali, sia in uno all'inoltro degli estratti conto, che separatamente con apposita comunicazione, il tutto con regolare e rituale invio all'indirizzo comunicato dal cliente;
- che, infine, erano infondate le deduzioni in ordine alla nullità delle fideiussioni per conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.2.2023 è intervenuta in giudizio tramite la mandataria senza chiedere Controparte_5 Controparte_6
l'estromissione di , aderendo alle argomentazioni e alle conclusioni Controparte_1
formulate da quest'ultima.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU contabile volta a rideterminare il saldo dei rapporti. All'esito dell'integrazione di perizia, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c. - da ritenersi assorbita nella presente sentenza - ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi mediante trattazione scritta. Con l'ordinanza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Com'è noto, la banca che si affermi creditrice nei confronti del correntista deve produrre gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto (cfr., ex plurimis, Cass. n.
28945/2017; Cass. n. 20693/2016).
pagina 7 di 20 Nel giudizio a cognizione piena, che si instaura con l'opposizione a decreto ingiuntivo, spetta, quindi, alla banca, attrice in senso sostanziale, produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e documentarne l'andamento così da fornire la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. n.
14640/2018; Cass. n. 15148/2018; Cass. n. 34812/2021).
Nella specie, la ha agito in via monitoria chiedendo il saldo Controparte_1
risultante da quattro rapporti di conto corrente, ovvero c/c ordinario n. 2279/69, c/c ordinario n. 2282/72, c/c ipotecario n. 7064 e c/c ipotecario n. 7128/68. Oltre ai contratti di conto corrente, sono stati prodotti i contratti di apertura di credito relativi ai rapporti n.
2282/72, 7064 e 7128/68 (doc. 5 opposta). Inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta sono stati allegati gli estratti conto integrali, come accertato anche dal CTU nominato (all. 0 elaborato peritale), dei rapporti oggetto della presente vertenza (doc. 4 opposta). La banca opposta risulta, quindi, aver assolto il relativo onere probatorio, avendo fornito la prova dell'esistenza del credito vantato.
Gli opponenti hanno, invece, dedotto l'addebito illegittimo su tutti i conti correnti di diverse tipologie di costi e interessi non dovuti. Al fine di rideterminare correttamente il saldo dei conti correnti, è stata disposta CTU, nominando il dott. Si reputa che la Persona_1
consulenza tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motiva, anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, debba essere posta a fondamento della presente decisione. Si procede, pertanto, all'esame delle eccezioni sollevate dagli opponenti, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica.
In primo luogo, non è fondata l'eccezione d'applicazione di tassi ultralegali indebiti, in quanto nei contratti di conto corrente e di apertura di credito sono state validamente pattuite le condizioni relative ai tassi d'interesse, di cui il CTU ha verificato la corretta applicazione.
Gli opponenti hanno, inoltre, lamentato l'illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione degli artt. 120, comma 2° Tub, e 2 e 6 delibera Cicr 9.2.200, dall'apertura dei rapporti e fino alla loro estinzione.
pagina 8 di 20 Sul punto, giova premettere che, con riguardo alle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR 9/02/2000, la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 24418/2010) ha chiarito che sono insanabilmente nulle ex art. 1418, c. 1, c.c., poiché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, a una norma giuridica. Da ciò consegue che, fino alla delibera CICR del 9/02/2000, deve essere esclusa qualsivoglia capitalizzazione a favore della banca, stante il divieto posto dall'art. 1283 c.c. Con la delibera
Cicr 9/02/2000 (emanata in base all'art. 120, c. 2 Tub, aggiunto dal Dlgs. 342/1999) è stata, invece, prevista la legittimità della capitalizzazione passiva degli interessi a condizione che il contratto preveda pari periodicità nelle chiusure e che la clausola sia stata specificamente approvata per iscritto dal cliente. Più precisamente, l'art. 6 della delibera citata recita: “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Quanto al periodo successivo al 1/01/2014, si osserva che, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, c. 2, TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), assicurando solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. Successivamente, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del Tub con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riaffermando, di fatto, la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di pagina 9 di 20 stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività ed è dunque priva di effetto. Pertanto, la materia è stata di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. Dunque, posto che la Legge di
Stabilità è fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9/02/2000 e pariordinata rispetto al Dlgs. 342/1999 (che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c.), ne deriva che, a partire dall'1/1/2014, non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31/12/2013
(avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1/01/2014. Infine, con il D.l. n. 18/2016, convertito in L. 49/2016, è stata reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente. Ad oggi, quindi, in ambito bancario, l'anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità. Si ritiene che una siffatta autorizzazione non possa che derivare da forma scritta ex art.117 TUB, anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto, in quanto vertente su un punto decisivo del contratto.
Nella specie, tutti i conti correnti sono stati aperti successivamente alla delibera Cicr
9/02/2000, essendo il conto corrente n. 2279/69 stato aperto in data 26.10.2010, il conto corrente n. 2282/72 in data 28.10.2010, il conto corrente ipotecario n. 7064/04 in data
19.12.2011 e il conto corrente ipotecario n. 7128/68 in data 8.6.2015.
pagina 10 di 20 In merito al periodo dall'apertura dei conti correnti sino all'1.1.2014, con riferimento ai rapporti n. 2279/69 e n. 2282/72, occorre recepire le valutazioni del CTU in ordine all'applicazione del regime composto trimestrale sino al 31.12.2013 per il conto n. 2282, nonché all'applicazione del regime di interesse composto annuale, come pattuito e applicato dalla banca, fino al 2012 e, successivamente, trimestrale sino al 31.12.2013, a seguito di pattuizione integrativa e modificativa del 23.10.2012 per il conto n. 2279/69. Difatti, per tali rapporti risulta validamente pattuita la capitalizzazione degli interessi, specificamente approvata per iscritto dal correntista.
Quanto all'eccepita coincidenza tra TAN e TAE e conseguente sostanziale violazione del divieto di anatocismo, gli opponenti hanno richiamato l'ordinanza della Suprema Corte n.
4321/2022, secondo cui non soddisfa la necessaria condizione di reciprocità prevista dagli articoli 2 e 6 della delibera CICR 9/2/2000 l'indicazione di un TAN uguale al TAE in relazione agli interessi attivi, atteso che la capitalizzazione comporta per necessità algebrica un aumento del secondo rispetto al primo. In tale prospettiva, l'indicazione nel contratto di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale, ovvero di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato, renderebbe priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione e non soddisferebbe le condizioni stabilite dall'art. 6.
A parere del giudicante, occorre, tuttavia, discostarsi da tale orientamento. Difatti, dal combinato disposto dell'art. 120 TUB e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR del 2000, si evince che le condizioni previste per la validità della clausola sono esclusivamente la medesima periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori - che è indicata tra i requisiti posti dall'art. 2, e richiamata dall'art. 120 TUB - e la specifica approvazione per iscritto, prevista espressamente a pena di inefficacia all'art.
6. L'ulteriore indicazione del TAE all'interno del contratto è un elemento ulteriore di carattere informativo che attiene alla trasparenza pagina 11 di 20 contrattuale, come si evince dalla stessa rubrica dell'art. 6, ma non un requisito previsto a pena di invalidità della clausola. Tale sanzione non è espressamente prevista e non può ricavarsi dalla legge che ha demandato alla Banca d'Italia il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati facendo specifico riferimento alla necessità di prevedere la pari periodicità, che rappresenta pertanto l'elemento sostanziale fondante la disciplina. Non si ritiene, pertanto, che l'esatta indicazione del TAE sia un requisito previsto a pena di invalidità, né che la fonte secondaria potrebbe autonomamente introdurre tale sanzione. Difatti, in relazione all'analogo caso del TAEG/ISC, è del tutto consolidato l'orientamento secondo cui, al di fuori dei casi espressamente previsti (art. 121
TUB in relazione al consumatore), le conseguenze di un TAEG inferiore all'effettivo siano meramente risarcitorie non rientrando nel novero delle condizioni la cui mancata indicazione
è sanzionata con la nullità (art. 117 TUB) e non determinando una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. Allo stesso modo, il correntista, anche nel caso in cui sia indicata nel contratto la medesima misura percentuale del TAN e del TAE, può ricavare l'effettiva applicazione della capitalizzazione degli interessi dalla sua espressa previsione nel contratto e dalla relativa periodicità, così come stabilita nel contratto.
Non appare, inoltre, condivisibile l'assunto secondo cui l'indicazione contrattuale di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale sconfesserebbe, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione. Invero, l'erronea indicazione del
TAE non significa che gli interessi non debbano essere capitalizzati se ciò è previsto nel contratto, né che non lo siano stati in concreto trattandosi solo di una incompleta rappresentazione, in questo caso, non del costo globale, ma del credito globale afferente agli interessi.
pagina 12 di 20 Si tratta, pertanto, di una verifica da compiersi, laddove sorgano contestazioni, in concreto, anche a mezzo CTU, verificando l'operato della banca nel corso del rapporto e non facendo esclusivo riferimento alle pattuizioni contrattuali. Se, quindi, sulla base degli accertamenti peritali, emergesse che gli interessi attivi, come quelli passivi, siano stati correttamente capitalizzati in conformità al contratto, alcun rilievo potrà assumere una eventuale incompleta indicazione del parametro.
Infine, alcuna disposizione prevede un divario minimo tra tassi debitori e tassi creditori, essendo necessario solo il rispetto della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, sicché deve ritenersi ammissibile anche un divario di ridotta entità. L'indicazione di un TAE eguale al TAN può, peraltro, dipendere frequentemente anche dalla circostanza di una percentuale degli interessi attivi prossima allo zero, per cui la capitalizzazione degli interessi creditori assume una scarsa rilevanza e non è algebricamente rilevabile con l'indicazione dei soli primi due o tre decimali, seppure in concreto un incremento, sia pur minimo, vi sia stato.
Posto ciò, nella specie, il CTU ha verificato che l'eguaglianza tra i TAN e il TAE è solo apparente, in quanto nei contratti sono stati riportate soltanto le prime due cifre decimali e non le cifre seguenti in cui emerge, seppur in misura ridotta, la differenza tra TAN e TAE.
Difatti, il contratto n. 2282 indica come TAN creditore 0,250% che corrisponde ad un TAE del
0,2502%, mentre il contratto n. 7128 indica come TAN creditore 0,0500% che corrisponde an
TEA del 0,05001%. Inoltre, in entrambi i contratti è stata espressamente prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi e il CTU ha verificato che dal divario tra TAN e
TAE è conseguita l'effettiva applicazione della capitalizzazione degli interessi creditori. Sulla base di tali considerazioni deve, conseguentemente, essere respinta l'eccezione in ordine alla Contr Contr coincidenza tra e e all'illegittimità della capitalizzazione.
Con riferimento al conto corrente n. 7064/04, si condividono, invece, le deduzioni degli opponenti in merito alla violazione dell'art. 120 TUB per la previsione di un tasso creditore pagina 13 di 20 pari a zero. Difatti, l'indicazione come tasso creditore di 0,00 in concreto esclude del tutto il riconoscimento di un interesse creditore al correntista, da cui consegue la nullità della clausola per difetto della condizione della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. A tal fine, è stato quindi demandato al CTU, con l'integrazione di perizia disposta nell'ordinanza del 14.6.2024, di operare un conteggio in cui è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intero periodo. Sulla base della ricostruzione normativa illustrata in premessa, deve, inoltre, essere espunta la capitalizzazione degli interessi per tutti i conti correnti nel periodo dall'1.1.2014 al 30.9.2016, in quanto la legge di stabilità 2014 è una fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del
09.02.2000, nonché pariordinata e abrogante rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c.
Dal quarto trimestre del 2016, va, invece, riconosciuta nei conti n. 2282, 7128 e 2279 la capitalizzazione degli interessi così come pattuita, in quanto la ha Controparte_1 informato il cliente dell'adeguamento dei contratti alle nuove disposizioni in materia di anatocismo di cui all'art. 120 TUB e il cliente ha espressamente autorizzato l'addebito degli interessi sui conti correnti, come risulta dalla documentazione sottoscritta dal cliente (doc. 6 parte opposta).
Gli opponenti hanno eccepito, inoltre, l'illegittimo addebito di costi e commissioni non validamente pattuiti. Al riguardo, il CTU ha accertato che sono state applicate la commissione sull'affidamento nei conti correnti n. 2282, 7064, 7128, la commissione di sconfinamento rapporto per il conto n. 2282 e la commissione d'istruttoria veloce nei conti n. 2282 e 2279. Sul punto, si condividono le valutazioni del CTU in merito alla corretta pattuizione delle predette commissioni, ad eccezione della commissione d'istruttoria veloce sul conto n. 2282, la quale è stata espunta dal terzo trimestre del 2018, in quanto, sulla base degli accertamenti peritali, è emerso che la stessa è stata applicata dall'ultimo trimestre 2012, sebbene fosse stata pattuita pagina 14 di 20 soltanto nell'apertura di credito dell'11.10.2018, come s'evince dal relativo contratto (doc. 8 opposta). Non si reputa, difatti, che dall' avviso di variazione contrattuale allegato all'estratto conto del 31.3.2013 possa essere desunta una valida pattuizione, in quanto non sono stati indicati i criteri di calcolo e, contrariamente alla ratio sottesa all'introduzione della commissione d'istruttoria veloce, è stato previsto un unico costo indipendentemente dall'entità dello sconfinamento. Dal riconoscimento della valida applicazione della previsione contrattuale relativa alla commissione d'istruttoria veloce deve, inoltre, desumersi che il CTU abbia implicitamente riconosciuto l'effettivo svolgimento dell'attività istruttoria da parte della banca e la congruità dei relativi costi.
Inoltre, il CTU ha accertato che le spese di tenuta nel corso dei rapporti non sono state applicate nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed ha, quindi, svolto i relativi ricalcoli (cfr. allegato 0 elaborato peritale). Sul punto, non si ritiene che siano intervenute delle valide modifiche delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB, in quanto, a fronte della contestazione degli opponenti in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni, la banca non ha dimostrato l'effettiva consegna delle stesse.
Infine, il saldo dei conti correnti è stato rideterminato procedendo alla contabilizzazione delle operazioni per data, anziché per valuta, avendo il CTU accertato che le pattuizioni non contemplano tutte le operazioni che sono state rinvenute negli estratti conto.
In merito alle fideiussioni rilasciate da , occorre, in primo luogo, premettere che Parte_2
l'impegno assunto con il contratto del 30.3.2015, per una garanzia pari a euro 125.000,00 non si sostituisce a quello del 28.6.2011, che prevede una garanzia di euro 50.00,00, in quanto nel testo della fideiussione del 2015 non è contenuta alcuna previsione in tal senso. Per contro, all'art. 11 di tale contratto è stabilito che “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito” (doc. 10 ricorso monitorio). Pertanto, deve ritenersi che l'importo massimo pagina 15 di 20 garantito dal fideiussore ammonti a euro 175.000,00, risultante dalla sommatoria degli importi indicati nei due contratti.
Posto ciò, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per invalidità dell'obbligazione principale ex art. 1939 c.c. Tale deduzione è priva di pregio, in quanto i riconosciuti profili di nullità di alcune clausole contrattuali non sono tali da inficiare la validità dell'intero contratto.
Gli opponenti hanno, inoltre, dedotto la nullità delle fideiussioni in ragione della conformità degli artt. 2,6,8 al modulo uniforme ABI del 2003 sanzionato nel 2005 con il provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
Al riguardo, occorre osservare che con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, deve essere fornita la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso e, in tal modo, escludere un ambito di differente negoziabilità (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846). Pertanto, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è di per sé sufficiente al fine di dimostrare l'illiceità delle stesse.
La giurisprudenza ha, quindi, riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. Ciò è stato affermato anche in ragione del fatto che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in realtà derogabili dall'autonomia privata, sicché l'onere probatorio in capo all'attore non può essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
pagina 16 di 20 Peraltro, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia può costituire prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato, nonché del suo eventuale abuso, soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima. Tale provvedimento non costituisce, quindi, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni in questione, stipulate in un periodo successivo, rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Inoltre, la Banca d'Italia, nel provvedimento n. 55/2005, ha specificato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 soltanto nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme. Da ciò consegue che l'onere probatorio a carico degli opponenti concerne non solo la presenza dell'intesa a monte e del danno subito, bensì anche l'applicazione uniforme delle clausole. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che spetti all'attore dimostrare in giudizio l'applicazione del contratto di fideiussione utilizzato dalle banche ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'ABI censurato dall'Autorità di vigilanza (cfr.
Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese ord., 19/04/2019).
Tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o articolando mezzi di prova, volti a dimostrare che nel periodo di interesse un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr .Tribunale Milano Sez. VI,
Sent., 20/10/2021).
pagina 17 di 20 Su tale questione, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 30.12.2021, n. 41994), le quali hanno specificato che “non è certo la deroga isolata nei singoli contratti tra una banca ed un cliente all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che in violazione dell'art. 1322 c.c. riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è per vero veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte nel caso concreto dall'ABI viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Nel caso di specie, alla luce dei predetti principi, l'onere probatorio in capo agli opponenti non può ritenersi sufficientemente assolto, difettando la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale della banca e l'applicazione uniforme delle clausole di cui
è contestata la validità. Invero, nella controversia in esame parte opponente si è limitata ad allegare la coincidenza formale e contenutistica tra la fideiussione omnibus e lo schema ABI e, in forza delle considerazioni predette, tale sovrapponibilità contenutistica non è sufficiente ai fini della prova della relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata delle clausole per lesione della concorrenza. Inoltre, non è stata dimostrata l'adesione dell'istituto di credito all'intesa anticoncorrenziale, al fine di applicare in modo costante, reiterato e uniforme le condizioni contrattuali considerate anticoncorrenziali dalla
Banca d'Italia.
pagina 18 di 20 Le argomentazioni sopra esposte portano, dunque, a ritenere che non possa essere dichiarata la nullità derivata delle fideiussioni omnibus per conformità al modello uniforme ABI.
Parimenti, non sono fondate le deduzioni in merito alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa consumeristica, in quanto la qualità di consumatrice di Parte_2
allegata per la prima volta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, è rimasta
[...]
sfornita di prova.
Alla luce delle considerazioni esposte, il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del credito nella misura di euro
605.333,01. nei limiti e sino alla concorrenza dell'importo di euro 175.000,00, e Parte_2
devono, quindi, essere condannati a corrispondere in solido in favore della Parte_1
, ovvero della cessionaria del credito Controparte_1 Controparte_6
la somma di euro 605.333,01, oltre interessi al tasso convenzionale dall'1.7.2021 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, la quale deve essere determinata sulla base dell'esame globale delle due fasi processuali. La valutazione di soccombenza va, infatti, sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio d'opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass. II, 27 agosto 2020, n. 17854). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'accoglimento, anche in misura ridotta, della domanda di pagamento non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass., sez. un., 31/10/2022, n. 32061).
Gli opponenti devono, dunque, essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel presente giudizio e nel procedimento monitorio, Controparte_1 liquidate sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022,
pagina 19 di 20 tenendo conto del decisum e applicando i valori medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, complessivamente in euro 879,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 21.276,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Nulla si dispone in merito alle spese dell'intervenuta, stante la mancata estromissione di e la natura adesiva dell'intervento svolto dalla stessa. Controparte_1
Le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, dovranno conseguentemente essere poste a carico di e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 388/2021 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna nei limiti e sino alla concorrenza dell'importo di euro 175.000,00, e Parte_2
alla corresponsione a favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 605.333,01, oltre interessi come specificati in parte motiva;
- condanna e a rifondere a favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite liquidata in euro 879,00 per anticipazioni non imponibili e in
[...]
euro 21.276,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- pone le spese di CTU a carico di e Parte_1 Parte_2
Verbania, 6.12.2025
Il Giudice
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