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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2594 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Ivana Russo
- appellante -
E
CP_
contumace
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato in data 12 maggio 2023, esponeva: Parte_1
che in data 10 febbraio 2021 aveva presentato domanda di pensione ex art. 1, commi 347 e 348, l. 178/2020;
CP_ che con nota del 21 giugno 2021 l' aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: “in quanto lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività
non riconducibile a rapporto di lavoro di lavoro dipendente a tempo determinato non può essere accolta perché non in possesso dei prescritti requisiti”;
che aveva diritto alla reclamata prestazione;
che, invero, <
garantisce l'ultrattività delle regole di pensionamento vigenti nell'assicurazione pubblica obbligatoria sino al
31 dicembre 2011 (cioè prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero) a favore di quei soggetti privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi per l'uscita dal mondo del lavoro, come nel caso di specie>>;
che <
“ lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge”;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
[...]
, per le motivazioni espresse, in applicazione della legge 178/2020, e nello specifico, la sussistenza Parte_1
anche dei requisiti di cui all'art. 1 comma 347 e comma 348 della legge medesima;
CP_ b) condannare l in persona del l.r.p.t., a liquidare e corrispondere la pensione di vecchiaia alla ricorrente;
CP_ c) condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da calcolarsi a far data dalla presentazione della domanda, ovvero dal 10.02.2021 o in subordine in quella diversa data che l'Odierno Giudicante riterrà di giustizia>>.
CP_ Resisteva l'
3. Con sentenza n. 264/2024 del 20 marzo 2024, l'adito Tribunale rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” contiene disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia). Nello specifico, il comma 346 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individua le categorie di lavoratori a cui si continuano ad applicare i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Le categorie in argomento costituiscono un unico contingente numerico di 2.400 unità>>;
materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti
categorie:…c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201 del 2011; (decorrenza della pensione entro il 6 gennaio
2022)…;
<
dell'articolo 1 comma 346, sicché è necessario fare riferimento lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194,
lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147>>;
<
segue: “b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012,
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il
cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il
cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”.
La richiamata normativa richiede dunque la prova sia dell'arco temporale di riferimento entro il quale è
cessata l'attività lavorativa sia delle modalità della cessazione del rapporto lavorativo.
Prova che non è in atti>>.
4. Con ricorso del 15 maggio 2023, la interponeva appello. Pt_1
CP_ L' restava contumace. 5. Con un unico l'appellante addebita all'impugnata sentenza di non aver esaminato la documentazione allegata che comprova che essa, alla data del 06/01/2022 aveva raggiunto il requisito anagrafico (avendo compiuto 60 anni di età nel 2019 e alla data del 06/01/2022 l'età di 62 anni, 4 mesi e 22 giorni), ed era in possesso del requisito contributivo (1040 settimane).
6. Rileva la Corte che l'appellante si duole del mancato esame, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta indica specificamente quale atto comproverebbe il suo diritto.
Ad ogni modo, è stata acquisita la lettera licenziamento del 20 marzo 2008 con cui la è stata licenziata Pt_1
dalla New Business 19 s.r.l.
E la nota dell'Ispettorato Territoriale di Frosinone riporta proprio la data del 20 marzo 2008 come data di cessazione del rapporto.
Ricorre, pertanto, il presupposto di fatto di cui alla lett. d), art. 1, comma 194, l. cit.
CP_ L' non ha contestato, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, la ricorrenza del requisito contributivo.
CP_ Quanto al requisito anagrafico ha dato atto lo stesso che per le donne il limite di età era di 60 anni per le donne del settore privato e di età 61 anni di età per le donne del settore pubblico, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 78/2010 (cd. “riforma Sacconi del 2010”).
Pertanto, in base alla c.d. nona salvaguardia, la , nata il [...], era in possesso, alla data della Pt_1
domanda amministrativa, presentata il 10 febbraio 2021, del requisito sanitario.
7. Pertanto, in accoglimento dell'appello va dichiarato il diritto della alla pensione ex art. 1, commi 347 Pt_1
e 348, l. 178/2020, con la decorrenza di legge, tenendo conto della finestra mobile prevista per tale forma di pensione.
CP_ L' va condannato a pagare alla anche i ratei arretrati maturati con gli accessori come per legge. Pt_1
8. Considerato: che la domanda amministrativa non era stata corredata da tutta la documentazione necessaria (non era stata allegata la lettera di licenziamento), di tal che la ricorrenza del presupposto di cui alla lett. d), art. 1, comma
194, l. cit. non poteva dirsi comprovato;
che anche il ricorso amministrativo era affetto dal medesimo deficit allegativo;
che soltanto con la documentazione prodotta nel corso del giudizio è stato accertato il diritto della alla Pt_1
prestazione invocata;
CP_ che la contumacia dell' nel presente grado del giudizio, appare interpretabile come presa d'atto del buon diritto della , all'esito del materiale istruttorio acquisito nel corso del primo grado del giudizio;
Pt_1
tanto considerato, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 15 maggio 2024, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in data 20 marzo 2024 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, così provvede:
dichiara il diritto della alla pensione ex art. 1, commi 347 e 348, l. 178/2020, richiesta in via Pt_1
amministrativa in data 10 febbraio 2021 e con la decorrenza di legge;
CP_ condanna l' a pagare alla i ratei arretrati maturati con gli accessori come per legge. Pt_1
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2594 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Ivana Russo
- appellante -
E
CP_
contumace
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato in data 12 maggio 2023, esponeva: Parte_1
che in data 10 febbraio 2021 aveva presentato domanda di pensione ex art. 1, commi 347 e 348, l. 178/2020;
CP_ che con nota del 21 giugno 2021 l' aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: “in quanto lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività
non riconducibile a rapporto di lavoro di lavoro dipendente a tempo determinato non può essere accolta perché non in possesso dei prescritti requisiti”;
che aveva diritto alla reclamata prestazione;
che, invero, <
garantisce l'ultrattività delle regole di pensionamento vigenti nell'assicurazione pubblica obbligatoria sino al
31 dicembre 2011 (cioè prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero) a favore di quei soggetti privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi per l'uscita dal mondo del lavoro, come nel caso di specie>>;
che <
“ lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge”;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
[...]
, per le motivazioni espresse, in applicazione della legge 178/2020, e nello specifico, la sussistenza Parte_1
anche dei requisiti di cui all'art. 1 comma 347 e comma 348 della legge medesima;
CP_ b) condannare l in persona del l.r.p.t., a liquidare e corrispondere la pensione di vecchiaia alla ricorrente;
CP_ c) condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da calcolarsi a far data dalla presentazione della domanda, ovvero dal 10.02.2021 o in subordine in quella diversa data che l'Odierno Giudicante riterrà di giustizia>>.
CP_ Resisteva l'
3. Con sentenza n. 264/2024 del 20 marzo 2024, l'adito Tribunale rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” contiene disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia). Nello specifico, il comma 346 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individua le categorie di lavoratori a cui si continuano ad applicare i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Le categorie in argomento costituiscono un unico contingente numerico di 2.400 unità>>;
materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti
categorie:…c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201 del 2011; (decorrenza della pensione entro il 6 gennaio
2022)…;
<
dell'articolo 1 comma 346, sicché è necessario fare riferimento lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194,
lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147>>;
<
segue: “b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012,
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il
cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il
cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”.
La richiamata normativa richiede dunque la prova sia dell'arco temporale di riferimento entro il quale è
cessata l'attività lavorativa sia delle modalità della cessazione del rapporto lavorativo.
Prova che non è in atti>>.
4. Con ricorso del 15 maggio 2023, la interponeva appello. Pt_1
CP_ L' restava contumace. 5. Con un unico l'appellante addebita all'impugnata sentenza di non aver esaminato la documentazione allegata che comprova che essa, alla data del 06/01/2022 aveva raggiunto il requisito anagrafico (avendo compiuto 60 anni di età nel 2019 e alla data del 06/01/2022 l'età di 62 anni, 4 mesi e 22 giorni), ed era in possesso del requisito contributivo (1040 settimane).
6. Rileva la Corte che l'appellante si duole del mancato esame, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta indica specificamente quale atto comproverebbe il suo diritto.
Ad ogni modo, è stata acquisita la lettera licenziamento del 20 marzo 2008 con cui la è stata licenziata Pt_1
dalla New Business 19 s.r.l.
E la nota dell'Ispettorato Territoriale di Frosinone riporta proprio la data del 20 marzo 2008 come data di cessazione del rapporto.
Ricorre, pertanto, il presupposto di fatto di cui alla lett. d), art. 1, comma 194, l. cit.
CP_ L' non ha contestato, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, la ricorrenza del requisito contributivo.
CP_ Quanto al requisito anagrafico ha dato atto lo stesso che per le donne il limite di età era di 60 anni per le donne del settore privato e di età 61 anni di età per le donne del settore pubblico, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 78/2010 (cd. “riforma Sacconi del 2010”).
Pertanto, in base alla c.d. nona salvaguardia, la , nata il [...], era in possesso, alla data della Pt_1
domanda amministrativa, presentata il 10 febbraio 2021, del requisito sanitario.
7. Pertanto, in accoglimento dell'appello va dichiarato il diritto della alla pensione ex art. 1, commi 347 Pt_1
e 348, l. 178/2020, con la decorrenza di legge, tenendo conto della finestra mobile prevista per tale forma di pensione.
CP_ L' va condannato a pagare alla anche i ratei arretrati maturati con gli accessori come per legge. Pt_1
8. Considerato: che la domanda amministrativa non era stata corredata da tutta la documentazione necessaria (non era stata allegata la lettera di licenziamento), di tal che la ricorrenza del presupposto di cui alla lett. d), art. 1, comma
194, l. cit. non poteva dirsi comprovato;
che anche il ricorso amministrativo era affetto dal medesimo deficit allegativo;
che soltanto con la documentazione prodotta nel corso del giudizio è stato accertato il diritto della alla Pt_1
prestazione invocata;
CP_ che la contumacia dell' nel presente grado del giudizio, appare interpretabile come presa d'atto del buon diritto della , all'esito del materiale istruttorio acquisito nel corso del primo grado del giudizio;
Pt_1
tanto considerato, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 15 maggio 2024, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in data 20 marzo 2024 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, così provvede:
dichiara il diritto della alla pensione ex art. 1, commi 347 e 348, l. 178/2020, richiesta in via Pt_1
amministrativa in data 10 febbraio 2021 e con la decorrenza di legge;
CP_ condanna l' a pagare alla i ratei arretrati maturati con gli accessori come per legge. Pt_1
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis