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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/05/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Presidente dott.ssa Daniela Ronzani giudice rel. dott.ssa AN Pesci dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 2193/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), nato/a a MONTEBELLUNA
(TV), il 15/09/1980
e
Parte_2 (c.f. C.F. 2 ), nato/a a PADOVA, il entrambi con l'avv. LUCA SIMIONI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 15/04/2024, i coniugi Parte 1 e hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte 2 separazione personale,.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del
10.05.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste - stato possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestareallo acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
,nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 15/09/1980 Parte 1
e
,nato/a a PADOVA, il 10/08/1972, Parte 2
uniti in matrimonio il 1/05/2006, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ALTIVOLE (TV) dell'anno 2006 n. 2, Parte II, Serie
A, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e libero ciascuno di fissare la residenza dove riterrà più opportuno.
2) La casa di abitazione coniugale sita in Altivole (TV), Via del Redentor n. 32,
unitamente alle relative pertinenze, catastalmente censita al N.C.E.U. del predetto Comune:
Unità negoziale n. 1
Immobile n. 1
Comune ALTIVOLE (TV)
Catasto FABBRICATI
Foglio 5 - Particella 855 - Subalterno 5
Natura A/7 - ABITAZIONI IN VILLINI
Consistenza 314 METRI QUADRI - 13 VANI
Indirizzo VIA DEL REDENTOR N. 32 - Piano S1 -T-1-2
Immobile n. 2
Comune ALTIVOLE (TV)
Catasto FABBRICATI
Foglio 5 - Particella 855 - Subalterno 6
Natura C/6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 30 METRI QUADRI
Indirizzo VIA DEL REDENTOR N. 32 - Piano T
costituita da abitazione al piano terra e primo, con cantina al piano primo sottostrada e con soffitta al piano secondo, e garage al piano terra viene suddivisa in due autonome e distinte unità abitative, come da sopra citata planimetria (cfr. doc. 29); le zone evidenziate in colore giallo al primo e al secondo piano della predetta abitazione verranno abitate dalla sig.ra IA AV unitamente alle figlie, e le zone evidenziate in colore azzurro al primo piano sottostrada e al piano terra della medesima verranno abitate dal sig. RI ON;
ciò nel precipuo interesse e tutela delle figlie minori GA, AN e AS, che continueranno a mantenere la loro residenza in Altivole (TV), Via del Redentor n. 32.
3) Il sig. RI ON continuerà a farsi carico della rata mensile di ammortamento del mutuo fondiario - pari ad oggi a circa € 1.100,00 gravante sui beni immobili di cui al paragrafo che precede, fino all'estinzione del mutuo stesso, nonché del premio assicurativo -
pari ad oggi a circa € 300,00 - della polizza stipulata con riferimento ai predetti immobili.
4) La sig.ra IA AV si farà carico delle utenze (di energia elettrica, gas e luce) e del servizio rifiuti della abitazione coniugale sita in Altivole (TV), Via del Redentor n. 32.
5) Le figlie GA, AN e AS rimangano affidate in via congiunta ad entrambi i genitori, ed abiteranno con la sig.ra IA AV nella parte della casa coniugale assegnata alla stessa.
6) Le figlie minori GA, AN e AS manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nel rispetto del piano genitoriale qui prodotto (cfr. doc.
30) redatto di comune accordo tra i coniugi e indicante gli impegni e le attività quotidiane delle figlie minori relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
7) Fin tanto che permarrà la sopra descritta situazione e, dunque, la "coabitazione"
presso il medesimo bene immobile, i coniugi concordano di provvedere al mantenimento diretto delle figlie durante il tempo che le stesse trascorreranno con ciascuno dei genitori;
posto, tuttavia, che il sig. RI ON è spesso all'estero per lavoro, e che le figlie minori
GA, AN e AS trascorreranno la maggior parte della settimana con la madre, si conviene che il sig. RI ON provvederà a rimborsare mensilmente alla sig.ra IA
Да AV un terzo delle spese sostenute per il vitto, che la sig.ra IA AV documenterà
al sig. RI ON mediante copia degli scontrini.
8) Le spese ordinarie per l'abbigliamento, il materiale scolastico di cancelleria (diversa da quella di inizio anno), per le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, per la mensa scolastica, per i medicinali da banco, per il trasporto urbano scolastico e per la ricarica cellulare, nonché le spese dei pranzi fuori casa per necessità
scolastiche delle minori e funzionali all'acquisto di regali per i compleanni degli amici delle stesse saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9) Le spese straordinarie come indicate dal Protocollo per il Processo di Famiglia del
Tribunale di Treviso datato 1/12/2016 saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
Le spese suddette dovranno essere documentate e rimborsate nella misura suindicata entro trenta giorni dalla presentazione della relativa documentazione.
Ogni altra ed ulteriore spesa non compresa nel predetto Protocollo dovrà essere previamente concordata fra i genitori.
10) Gli assegni unici familiari saranno percepiti e riscossi per intero dalla sig.ra IA
AV. 4
11) Ciascun genitore avrà facoltà di vedere e stare con le figlie minori GA, AN
e AS secondo le esigenze e i desideri delle medesime.
12) Il sig. RI ON, salvo diverso accordo tra i genitori, e compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso, potrà in ogni caso vedere le figlie GA, AN ed AS
il lunedi e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, e potrà tenere con sé le figlie minori durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20.00 del venerdi fino alle ore
21.00 della domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sociali e/o personali delle stesse.
Nel periodo estivo le figlie minori GA, AN ed AS potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sociali e/o personali delle stesse, da concordarsi tra i genitori entro il 31 gennaio di ogni anno.
Durante le grandi festività (Natale, Capodanno e Pasqua) le figlie GA, AN e AS staranno con ciascuno dei genitori ad anni alterni, di modo da passare il Natale ed i giorni successivi con l'uno e il Capodanno ed i giorni festivi successivi con l'altro, la Pasqua
e il Lunedi dell'Angelo (la "Pasquetta") con il genitore con cui le stesse non hanno trascorso il Natale.
Le festività infrasettimanali verranno gestite alternativamente dai genitori.
Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori,
nel rispetto degli impegni scolastici e/o sociali e/o personali delle figlie minori, nonché nel rispetto della volontà delle stesse.
13) L'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori avverrà anche separatamente da ciascun genitore, salvo per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, educazione, religione, salute e sport, laddove essi cureranno di assumerle assieme, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie minori.
La gestione delle riunioni scolastiche, degli incontri di catechismo e delle attività
sportive e extrascolastiche delle figlie minori GA, AN e AS continuerà ad essere affidata alla sig.ra IA AV.
14) I sig.ri IA AV e RI ON si impegnano a favorire il rapporto dei minori con l'uno e l'altro genitore, anche al di fuori dei tempi di visita indicati, e ciò
compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sociali e/o personali delle stesse.
Qualora per motivi lavorativi o di salute non possano essere rispettati tali accordi, i genitori si impegnano a trovare un accordo equivalente e sostitutivo nel rispetto delle esigenze delle minori.
I genitori hanno l'obbligo di tenersi informati reciprocamente di eventuali problemi di salute e/o di qualsiasi altra natura che riguardino le figlie GA, AN e AS.
15) I sig.ri IA AV e RI ON dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non avere reciproche pretese economiche relative al loro mantenimento e si
12-
danno reciprocamente atto di aver definito e/o risolto, in separata sede, ogni eventuale ulteriore rapporto fra loro pendente, anche di natura economica.
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.4.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/05/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa AN Pesci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Presidente dott.ssa Daniela Ronzani giudice rel. dott.ssa AN Pesci dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 2193/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), nato/a a MONTEBELLUNA
(TV), il 15/09/1980
e
Parte_2 (c.f. C.F. 2 ), nato/a a PADOVA, il entrambi con l'avv. LUCA SIMIONI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 15/04/2024, i coniugi Parte 1 e hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte 2 separazione personale,.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del
10.05.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste - stato possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestareallo acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
,nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 15/09/1980 Parte 1
e
,nato/a a PADOVA, il 10/08/1972, Parte 2
uniti in matrimonio il 1/05/2006, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ALTIVOLE (TV) dell'anno 2006 n. 2, Parte II, Serie
A, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e libero ciascuno di fissare la residenza dove riterrà più opportuno.
2) La casa di abitazione coniugale sita in Altivole (TV), Via del Redentor n. 32,
unitamente alle relative pertinenze, catastalmente censita al N.C.E.U. del predetto Comune:
Unità negoziale n. 1
Immobile n. 1
Comune ALTIVOLE (TV)
Catasto FABBRICATI
Foglio 5 - Particella 855 - Subalterno 5
Natura A/7 - ABITAZIONI IN VILLINI
Consistenza 314 METRI QUADRI - 13 VANI
Indirizzo VIA DEL REDENTOR N. 32 - Piano S1 -T-1-2
Immobile n. 2
Comune ALTIVOLE (TV)
Catasto FABBRICATI
Foglio 5 - Particella 855 - Subalterno 6
Natura C/6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 30 METRI QUADRI
Indirizzo VIA DEL REDENTOR N. 32 - Piano T
costituita da abitazione al piano terra e primo, con cantina al piano primo sottostrada e con soffitta al piano secondo, e garage al piano terra viene suddivisa in due autonome e distinte unità abitative, come da sopra citata planimetria (cfr. doc. 29); le zone evidenziate in colore giallo al primo e al secondo piano della predetta abitazione verranno abitate dalla sig.ra IA AV unitamente alle figlie, e le zone evidenziate in colore azzurro al primo piano sottostrada e al piano terra della medesima verranno abitate dal sig. RI ON;
ciò nel precipuo interesse e tutela delle figlie minori GA, AN e AS, che continueranno a mantenere la loro residenza in Altivole (TV), Via del Redentor n. 32.
3) Il sig. RI ON continuerà a farsi carico della rata mensile di ammortamento del mutuo fondiario - pari ad oggi a circa € 1.100,00 gravante sui beni immobili di cui al paragrafo che precede, fino all'estinzione del mutuo stesso, nonché del premio assicurativo -
pari ad oggi a circa € 300,00 - della polizza stipulata con riferimento ai predetti immobili.
4) La sig.ra IA AV si farà carico delle utenze (di energia elettrica, gas e luce) e del servizio rifiuti della abitazione coniugale sita in Altivole (TV), Via del Redentor n. 32.
5) Le figlie GA, AN e AS rimangano affidate in via congiunta ad entrambi i genitori, ed abiteranno con la sig.ra IA AV nella parte della casa coniugale assegnata alla stessa.
6) Le figlie minori GA, AN e AS manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nel rispetto del piano genitoriale qui prodotto (cfr. doc.
30) redatto di comune accordo tra i coniugi e indicante gli impegni e le attività quotidiane delle figlie minori relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
7) Fin tanto che permarrà la sopra descritta situazione e, dunque, la "coabitazione"
presso il medesimo bene immobile, i coniugi concordano di provvedere al mantenimento diretto delle figlie durante il tempo che le stesse trascorreranno con ciascuno dei genitori;
posto, tuttavia, che il sig. RI ON è spesso all'estero per lavoro, e che le figlie minori
GA, AN e AS trascorreranno la maggior parte della settimana con la madre, si conviene che il sig. RI ON provvederà a rimborsare mensilmente alla sig.ra IA
Да AV un terzo delle spese sostenute per il vitto, che la sig.ra IA AV documenterà
al sig. RI ON mediante copia degli scontrini.
8) Le spese ordinarie per l'abbigliamento, il materiale scolastico di cancelleria (diversa da quella di inizio anno), per le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, per la mensa scolastica, per i medicinali da banco, per il trasporto urbano scolastico e per la ricarica cellulare, nonché le spese dei pranzi fuori casa per necessità
scolastiche delle minori e funzionali all'acquisto di regali per i compleanni degli amici delle stesse saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9) Le spese straordinarie come indicate dal Protocollo per il Processo di Famiglia del
Tribunale di Treviso datato 1/12/2016 saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
Le spese suddette dovranno essere documentate e rimborsate nella misura suindicata entro trenta giorni dalla presentazione della relativa documentazione.
Ogni altra ed ulteriore spesa non compresa nel predetto Protocollo dovrà essere previamente concordata fra i genitori.
10) Gli assegni unici familiari saranno percepiti e riscossi per intero dalla sig.ra IA
AV. 4
11) Ciascun genitore avrà facoltà di vedere e stare con le figlie minori GA, AN
e AS secondo le esigenze e i desideri delle medesime.
12) Il sig. RI ON, salvo diverso accordo tra i genitori, e compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso, potrà in ogni caso vedere le figlie GA, AN ed AS
il lunedi e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, e potrà tenere con sé le figlie minori durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20.00 del venerdi fino alle ore
21.00 della domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sociali e/o personali delle stesse.
Nel periodo estivo le figlie minori GA, AN ed AS potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sociali e/o personali delle stesse, da concordarsi tra i genitori entro il 31 gennaio di ogni anno.
Durante le grandi festività (Natale, Capodanno e Pasqua) le figlie GA, AN e AS staranno con ciascuno dei genitori ad anni alterni, di modo da passare il Natale ed i giorni successivi con l'uno e il Capodanno ed i giorni festivi successivi con l'altro, la Pasqua
e il Lunedi dell'Angelo (la "Pasquetta") con il genitore con cui le stesse non hanno trascorso il Natale.
Le festività infrasettimanali verranno gestite alternativamente dai genitori.
Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori,
nel rispetto degli impegni scolastici e/o sociali e/o personali delle figlie minori, nonché nel rispetto della volontà delle stesse.
13) L'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori avverrà anche separatamente da ciascun genitore, salvo per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, educazione, religione, salute e sport, laddove essi cureranno di assumerle assieme, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie minori.
La gestione delle riunioni scolastiche, degli incontri di catechismo e delle attività
sportive e extrascolastiche delle figlie minori GA, AN e AS continuerà ad essere affidata alla sig.ra IA AV.
14) I sig.ri IA AV e RI ON si impegnano a favorire il rapporto dei minori con l'uno e l'altro genitore, anche al di fuori dei tempi di visita indicati, e ciò
compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sociali e/o personali delle stesse.
Qualora per motivi lavorativi o di salute non possano essere rispettati tali accordi, i genitori si impegnano a trovare un accordo equivalente e sostitutivo nel rispetto delle esigenze delle minori.
I genitori hanno l'obbligo di tenersi informati reciprocamente di eventuali problemi di salute e/o di qualsiasi altra natura che riguardino le figlie GA, AN e AS.
15) I sig.ri IA AV e RI ON dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non avere reciproche pretese economiche relative al loro mantenimento e si
12-
danno reciprocamente atto di aver definito e/o risolto, in separata sede, ogni eventuale ulteriore rapporto fra loro pendente, anche di natura economica.
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.4.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/05/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa AN Pesci