Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 13.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1194 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Fabrizio Allegrini e Giovanni Arcidiacono
appellante
E
, , quali eredi di , con l'Avv. Sandro De CP_1 Controparte_2 Persona_1
Giuseppe
appellate
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Infortunio sul Lavoro. Revisione per aggravamento.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 23.10.20 esponeva: Persona_1
a) che il 26.4.07 era rimasto vittima di un incidente stradale, che aveva riconosciuto come CP_3 infortunio sul lavoro nel 2010 con una percentuale pari al 18%;
b) che all'esito della visita di revisione del 10.6.20, aveva confermato la valutazione espressa CP_3 nell'anno 2010, riconoscendo la percentuale di danno biologico pari al 18% (coefficiente 0,4) con diagnosi “pregressa frattura rotula, con alterazioni funzionali non scindibile nel contesto della preesistenza all'arto inferiore;
tramite fistolo da recrudescenza di processo osteomielitico di vecchia data”;
2) Denunciava che le sue condizioni di salute erano gravemente peggiorate, come attestato da una consulenza di parte medico-legale, da cui emergeva che le gravi patologie che interessano la gamba destra dell'odierno ricorrente sono senza alcun dubbio riconducibili all'infortunio sul lavoro del 26/04/2007;
3) Concludeva chiedendo, previo espletamento di consulenza medico-legale, il riconoscimento di un grado di menomazione pari al 45%, con coefficiente non inferiore a 0.7.
4) Nella resistenza di il tribunale di Cosenza, espletata consulenza medico-legale e sentito a CP_3 chiarimenti il nominato Ctu in merito alla data di manifestazione dell'aggravamento, ha riconosciuto un grado di invalidità pari al 33% delle tabelle per l'effetto condannando l'ente previdenziale CP_3 al pagamento della corrispondente rendita e alle spese di lite.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: CP_3
5.1) l'errore del tribunale per aver respinto in modo del tutto insufficiente l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio;
eccezione che era fondata dal momento che il si era limitato Per_1 a sostenere che la percentuale d'invalidità permanente assegnatagli dall' nella misura del 18% CP_3 non corrispondeva al suo reale e attuale stato di salute senza chiarire quali delle menomazioni si erano aggravate, né perché, né in che cosa consisteva l'aggravamento dedotto. Il ricorrente aveva impostato il ricorso come se fosse un'impugnativa dell'atto amministrativo di diniego emesso dall' , senza CP_3 considerare che oggetto del giudizio non era quell'atto, ma direttamente il rapporto che dallo stesso
è inciso;
5.2) che il tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente l'aggravamento. Ciò in quanto l'invalidità conseguente all'infortunio del 2007 era stata riconosciuta nella misura del 18% essendosi accertato, in assenza di contestazioni del ricorrente, che l'osteomielite da cui lo stesso era affetto era del tutto estranea all'infortunio, bensì collegata ad una pregressa frattura biossea alla tibia destra con focolaio osteomielitico cronico. A fronte di ciò, il consulente di ufficio aveva affermato, in contrasto con l'originaria valutazione del danno, l'osteomielite non poteva essere ricondotta ad un traumatismo subito dal ricorrente nel lontano 1971, atteso che “dal 1971 al 2010 (epoca di evidenza della osteomielite)” è intercorso “un notevole lasso di tempo libero da manifestazioni che non soddisfa il criterio medico legale sul nesso di causalità ovvero il criterio di continuità fenomenica mancando per le lesioni evidenziare (osteomielite) tutta quella successione”. Il tribunale, tuttavia, non poteva accedere a tale conclusione del Ctu, che finiva per fondarsi non su un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, ma su una diversa valutazione che l' aveva compiuto in occasione della CP_3 originaria valutazione dell'invalidità permanente discendente dall'infortunio del 2007. In tal modo, il tribunale si era posto contro il costante orientamento di legittimità secondo cui la revisione della rendita d'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124, non è consentita - senza che ciò sia in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione
- nel caso in cui la pretesa diminuzione dell'attitudine al lavoro si fondi (anziché sul sopravvenuto peggioramento delle condizioni fisiche del titolare) sull'erroneità della valutazione dei postumi compiuta in Sede di liquidazione della rendita o sulla mancata considerazione, nella stessa Sede, di dati clinici ivi non emersi nonostante ne fosse possibile l'acquisizione (Cass. 1347/83; Cass.
21044/15). Il Ctu, inoltre, aveva errato nell'affermare che la osteomielite non si fosse aggravata dal
2007, mentre era chiaro che essa era peggiorata a causa di fattori extralavorativi (sopraggiunto mieloma multiplo e conseguente chemioterapia) di cui non poteva tenersi conto proprio perché extralavorativi. Ancora, il tribunale aveva commesso l'errore di diritto sopra menzionato, laddove aveva aderito alle conclusioni peritali che avevano ravvisato ulteriori patologie rispetto alla valutazione del 2007 (Cervicalgia cronica post-traumatica; lesione del tendine del m. CP_3 sopraspinato sx con modesto deficit funzionale spalla;
Depressione ansiosa reattiva alle menomazioni in essere). Il Ctu, infatti, aveva chiarito che anche queste erano patologie sussistenti sin dall'evento del 2007 e che ad avviso del consulente, non aveva all'epoca erroneamente valutato. CP_3
5.3) l'errore del tribunale per aver affermato che l'aggravamento si era manifestato entro il decennio dalla data di decorrenza della rendita dell'1.5.10. Sul punto il consulente di ufficio aveva inizialmente concluso per una insorgenza dal 5.5.20, come tale successiva al decennio dalla costituzione della rendita relativa all'infortunio del 2007. A fronte di ciò, il ricorrente stesso era rimasto silente, non offrendo alcuna prova contraria a quanto concluso dal consulente di ufficio, mentre il giudice aveva finito per convocare a chiarimenti il perito sulla base dell'eccezione di superamento del decennio sollevata dall' Sentito a chiarimenti, il perito aveva retrodatato il manifestarsi dell'aggravamento CP_3 al 18.6.19, limitandosi a citare una visita ortopedica in tale data avvenuta. Il tribunale si era adagiato su tale apodittica variazione della data dell'aggravamento ad opera del consulente, omettendo di considerare, come pure aveva dedotto e documentato, che il referto del 18.6.19 non dava conto CP_3 di alcun aggravamento, limitandosi a riportare “esiti di osteomielite cronica gamba destra” e che l'insussistenza di un aggravamento nel 2019 era confermato, ove ve ne fosse bisogno, dagli esiti di un esame radiografico del 9.7.19 che recava la seguente diagnosi: “NON SI APPREZZANO
SOSTANZIALI MODIFICAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE ESAME RM 17.10.2015…PERSISTE IMMODIFICATO IL FOCOLAIO OSTEOMIELICO”. Né si comprendeva l'ulteriore motivazione del tribunale per superare la questione relativa alla insorgenza degli aggravamenti: “considerato che la domanda amministrativa è stata proposta il 05.05.2020 (la visita di revisione è stata espletata il 20.06.2020), già sulla base di tali dati è possibile pervenire alla conclusione che gli aggravamenti si siano manifestati nel decennio dalla costituzione della rendita;
5.4) l'errore del tribunale nel condannare l' “a costituire una rendita per inabilità permanente CP_3 per una menomazione dell'integrità psico – fisica pari al 33%, oltre al pagamento dei ratei maturati e maturandi e degli interessi legali dal dovuto al soddisfo”, mentre avrebbe dovuto limitarsi a statuire una maggiorazione della rendita dal 18% al 33% con la decorrenza prevista dall'art. 84 Dpr 1124/65.
6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Persona_1 impugnata, producendo una consulenza medico-legale di parte del 5.1.24 e ulteriore integrazione in data 3.7.24.
7) All'udienza del 17.9.24 il Collegio ha dichiarato l'interruzione del processo a seguito del sopravvenuto decesso dell'appellato, come da dichiarazione resa dal suo procuratore a tale udienza.
8) ha tempestivamente riassunto il processo in data 3.12.24 nei confronti della moglie del CP_3 deceduto, . CP_1
9) Questa si è costituita unitamente alla figlia . Con l'atto di costituzione si Controparte_2 evidenzia il difetto di legittimazione passiva della atteso che ella ha rinunciato all'eredità in Per_1 data 8.10.24, sicché la sua costituzione nel presente giudizio è stata fatta al solo fine di evitare
“eventuali conseguenze dalla presente lite”. Dal canto suo, ha insistito per il rigetto CP_1 dell'appello.
10) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione
11) Quanto alla posizione di , deve rilevarsi che la stessa si è costituita Controparte_2 nonostante che non le abbia notificato il ricorso in riassunzione a seguito del decesso del padre CP_3
e ciò proprio in ragione del fatto che lo stesso ente previdenziale aveva accertato la insussistenza della sua qualità di erede avendo la rinunciato all'eredità. In mancanza di notifica del ricorso in Per_1 riassunzione non si comprende la sua costituzione nel presente grado di giudizio per far rilevare un difetto di legittimazione passiva che è sì fondato, ma che l'ente previdenziale non ha minimamente posto in discussione, sicché risulta inafferrabile la ragione sottesa alla costituzione indicata come esigenza di evitare eventuali conseguenze dalla presente lite.
12) Ciò detto, con assorbimento di ogni altra questione deve essere accolto il terzo motivo di appello, ciò che determina la integrale riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda giudiziale.
13) In materia di revisione per aggravamento da infortunio sul lavoro è costante l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il termine decennale di cui all'art. 83 Dpr 1124/65, entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è né di prescrizione, né di decadenza, non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto avendo solo la funzione di delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo, con decorrenza della maturazione del diritto, una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne consegue che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver luogo oltre il termine decennale se relative a modifiche intercorse entro il suddetto limite temporale (tra le altre,
Cass. 20994/10).
14) In materia di revisione è altresì costante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il "dies a quo" del termine di dieci anni previsto dall'art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965, entro il quale può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto assicuratore, alla revisione della rendita, è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che l'atto formale ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva (Cass. n° 1497/18; Cass. n° 21082/13).
15) Nel caso di specie, ha dedotto e documentato che a seguito dell'infortunio sul lavoro del CP_3
26.4.07 al vennero riconosciuti postumi da inabilità permanente nella misura del 9% delle Per_1 tabelle all'esito di visita collegiale del 30.1.08 ed è altresì incontestato che, come specificamente CP_3 dedotto da tanto avvenne a seguito del riconoscimento di inabilità temporanea assoluta pari a CP_3
107 giorni.
16) Secondo l'art. 74, comma 1, Dpr 1124/65 la prestazione derivante dall'accertata invalidità permanente ha effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta.
17) Ne consegue che nel caso di specie il dies a quo del termine decennale, come detto costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, entro cui l'aggravamento doveva manifestarsi deve essere individuato in ogni caso nel 2007, ovvero alla scadenza della inabilità del periodo di 107 giorni di inabilità temporanea (cfr., sul punto, Cass. n° 9696/10).
18) L'ulteriore conseguenza è che, anche a voler ritenere corretta la data di manifestazione dell'aggravamento indicata dal Ctu e dal giudice di primo grado, ovvero 18.6.19, l'aggravamento si è manifestato ben oltre il decennio dalla maturazione del diritto alla prestazione nel 2007. E le conclusioni non mutano anche a voler considerare quale dies a quo la data della visita collegiale (9.1.08) che accertò una menomazione del 9%.
19) Era, dunque, la parte appellata che doveva dolersi della data di insorgenza dell'aggravamento indicata dal Ctu nel giugno 2019, ma tanto non è avvenuto dal momento che l'appellato ne sostiene addirittura la correttezza.
20) L'errore in cui è incorso il tribunale risiede nel fatto di aver dato per scontato che il dies a quo del termine decennale fosse costituito dalla data in cui costituì la rendita nella misura del 18%, CP_3 ovvero dall'1.5.10 a seguito di una prima domanda di revisione per aggravamento che il Per_1 avanzò in tale anno.
21) Ora, a prescindere dal fatto che nel ricorso introduttivo di tale domanda si taceva del tutto, sicché appariva che il riconoscimento del 18% fosse il definitivo esito della denuncia di infortunio sul lavoro del 2007, rimane il fatto che l'esito di tale prima domanda di revisione non incide in alcun modo sulla questione relativa al dies a quo del termine decennale in cui l'aggravamento deve insorgere.
22) Nel 2010, infatti, vi fu solo il riconoscimento di un aggravamento, ma rimane il fatto che il diritto alla prestazione per inabilità permanente, che funge da dies a quo del termine decennale, maturò nel
2007 o, se si vuole, nel gennaio 2008.
23) In altre parole, l'aggravamento insorto e riconosciuto nel 2010 non ha dato luogo alla nascita di un nuovo e diverso diritto alla prestazione previdenziale, perché l'unico diritto, ai fini che qui interessano, era maturato già nel 2007 e di esso nel 2010 era stato solo riconosciuto un aggravamento.
24) Né può parlarsi di un nuovo e diverso diritto sol perché quello riconosciuto nel 2007 era limitato all'indennizzo in capitale, mentre nel 2010 la prestazione era divenuta di indennizzo in rendita.
25) Dalla lettura dell'art. 13, comma 2, D. Lgs. n° 38 del 2000 si evince che il diritto che sorge in caso di accertata inabilità permanente è pur sempre quello all'indennizzo, che viene poi erogato in capitale per le menomazioni tra il 6% e il 15% ed in rendita per le menomazioni dal 16% in su. Si vuol dire che il diritto è sempre costituito dall'indennizzo, mentre la distinzione tra capitale e rendita attiene al quantum delle lesioni e dell'importo e alle modalità di relativa erogazione.
26) Ritenere che quanto avvenuto nel 2010, in occasione della prima domanda di revisione per aggravamento, abbia avuto l'effetto di far nascere un nuovo e diverso diritto alla prestazione previdenziale rispetto a quello maturato nel 2007/2008, avrebbe come conseguenza che il termine decennale non sia uno solo, ma tanti quanti le eventuali sopravvenienze rispetto all'originario diritto all'indennizzo per inabilità permanente. Il che non trova alcuna conferma nell'art. 83, comma 8, Dpr
1124/65 richiamato dall'art. 13, comma 7, D. Lgs. n° 38/00.
27) In definitiva, la domanda di revisione per aggravamento proposta dal è infondata non Per_1 perché la stessa sia stata proposta nel 2020, dunque oltre i 10 anni dalla maturazione del diritto alla prestazione nel 2007, ma perché l'aggravamento dei postumi del 2019 indicato dal Ctu è intervenuto oltre il decennio di legge nei termini sopra chiariti. Sul punto, poi, deve ribadirsi che l'appellato non contesta la data del 2019 indicata dal Ctu, mentre la contesta, ma nel senso che quella corretta CP_3 era quella del 5.5.20 inizialmente indicata dall'ausiliare.
28) La particolarità e la complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di Ctu, che il giudice di primo grado ha posto solo a carico di e che CP_3 invece devono essere poste in solido a carico di entrambe le parti, tenendo anche conto dell'assenza della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° Parte_1
1884/22, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto da in data 23.10.20; Persona_1
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese di Ctu di primo grado, come liquidate dal tribunale, in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 3.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale