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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4443 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VINELLI MATTEO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MEREU CRISTIAN, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1) la minore è affidata a entrambi i genitori, con facoltà e delega alla madre di assumere Per_1
autonomamente le decisioni in materia di salute riguardanti la minore, fermo il dovere di comunicazione al padre. Per il resto entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo concordemente ogni decisione nell'interesse della minore, e conservando con entrambi rapporti equilibrati e continuativi. tutte le decisioni di natura ordinaria e straordinaria per ciò che riguarda la salute, l'educazione. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori decideranno autonomamente nei rispettivi tempi di permanenza e visita;
2) la minore resterà collocata presso la madre in Quartucciu alla via Vivaldi n. 17, dove sarà
fissata la residenza anagrafica;
3) il padre potrà esercitare il suo diritto di visita presso la residenza della minore, per due giorni alla settimana, per un massimo di 4 ore per giorno, con orari e giorni da concordare preventivamente, ivi compresi i periodi di vacanza estiva e le ulteriori festività;
4) il signor verserà in favore di la somma di € 300,00, a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento per la figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5) i genitori si obblighino a partecipare in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia di carattere sanitario, scolastico e ludico/sportive per le quali si fa rinvio alle LINEE
GUIDA CNF;
2 6) l'assegno unico e universale (176 euro) per la figlia sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
7) spese compensate.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, premesso di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto , dalla quale è nata il CP_1
25/09/2017 la figlia che la relazione con il convenuto si era interrotta a causa di una Per_1
grave incompatibilità caratteriale;
che era sempre stata lei ad occuparsi in via esclusiva della figlia, affetta da una gravissima patologia che necessitava di cure e assistenza continua;
che tutte le decisioni nell'interesse della figlia erano state sempre assunte in autonomia dalla madre, in quanto il padre non era mai stato in grado di gestire una situazione così complessa;
che il resistente contribuiva al mantenimento della figlia con la somma mensile di 250 euro;
di avere il reddito di euro 1.200 al mese quale dipendente a tempo indeterminato presso la ASL 8 di
Cagliari, mentre il era titolare di un mini market;
ciò premesso, ha chiesto che fosse CP_1
previsto l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre con facoltà di assumere autonomamente le decisioni in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, ponendo in capo al padre l'assegno di 300,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 11/10/2024, chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso della figlia e la previsione di un assegno di euro 300 per il suo mantenimento, allegando di essere sempre stato presente per la bambina, nonostante il lavoro gli occupasse gran parte della giornata contribuendo, fra l'alto, a versare alla madre la somma mensile di 1.000 euro, di cui 250 a titolo di mantenimento e 750 a per le spese straordinarie necessarie per le cure mediche della bambina e per la baby-sitter, poiché la pensione di invalidità
percepita dalla figlia (pari a circa 500 euro mensili) non era sufficiente a coprire tutte le spese.
3 Le parti, personalmente comparse davanti al giudice delegato, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità agli accordi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse della minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Sull'accordo delle parti:
1) Affida la minore (nata il [...]) a entrambi i genitori, con facoltà e delega Persona_2
alla madre di assumere autonomamente le decisioni in materia di salute riguardanti la minore,
fermo il dovere di comunicazione al padre. Per il resto, i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo concordemente ogni decisione nell'interesse della minore,
decidendo autonomamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza e visita;
2) la minore resterà collocata presso la madre in Quartucciu alla via Vivaldi n. 17, dove sarà
fissata la residenza anagrafica;
3) il padre potrà esercitare il suo diritto di visita presso la residenza della minore, per due giorni alla settimana, per un massimo di 4 ore per giorno, con orari e giorni da concordare preventivamente, ivi compresi i periodi di vacanza estiva e le ulteriori festività;
4) dispone che versi in favore di la somma di euro 300,00, a CP_1 Parte_1
titolo di mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente
4 secondo gli indici Istat;
5) i genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia di carattere sanitario, scolastico e ludico/sportive per le quali faranno concordemente riferimento alle LINEE GUIDA CNF;
6) dà atto che l'assegno unico e universale (176 euro) per la figlia sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
7) dichiara le spese del giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari il 25/02/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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