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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5579/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del 25.09.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Ceci Girolamo Parte_1
e Roberto Giglio;
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (iscritto al n. RG. 3653/2024) al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il rilascio del contrassegno invalidi di cui all'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495
e che detto giudizio si è concluso con una pronuncia di improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa, chiedeva che venisse, preliminarmente, accertata la sussistenza dell'interesse ad agire in giudizio fatto valere dal ricorrente nel suddetto procedimento e, per l'effetto, dichiarare ammissibile la relativa istanza;
nel merito, ha chiesto, sulla base di altra ctu a firma del dott. e relativo Per_1 decreto di omologa, di dichiarare l'odierno ricorrente invalido con capacità sensibilmente ridotta ex art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n.
495 dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l chiedendo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità e/o improponibilità per non avere presentato idonea domanda presso il Comune di residenza del ricorrente;
nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è evidentemente improponibile posto che è assolutamente pacifica (in quanto ammessa dalla parte ricorrente e già rilevata nel giudizio precedentemente instaurato) la mancanza di previa domanda amministrativa in relazione alla prestazione oggetto di causa.
Sul punto è stato autorevolmente e condivisibilmente argomentato che: “la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che - in contrario - possano trarsi argomenti ne dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, ne' dall'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr. al riguardo;
Cass. 11 dicembre 1995 n. 12661;
Cass. 4 novembre 1983 n. 6526) … la domanda amministrativa di prestazione previdenziale costituisce condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, il cui difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa ancorché "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria” (si veda Cass. civ., Sez.
Lav., 5149/2004).
Quanto alla rilevanza sul punto del comportamento processuale delle parti
è stato poi illustrato che: “il comportamento di "non contestazione" tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea. Ne consegue che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio” (si veda Cass. civ., Sez.
Lav., 26146/2010).
D'altro canto, la normativa relativa alla prestazione oggetto di causa
(contrassegno di parcheggio per disabili) statuisce espressamente l'obbligo di presentazione della domanda amministrativa, difatti l'art.381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 prevede, al secondo e terzo comma, che: “Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante
l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.
4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5 . … Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità
i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico- legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio…”.
La costante giurisprudenza di legittimità ed il dato normativo appena citati (comunque non puntualmente esaminati dalla parte ricorrente nel presente giudizio e pur a fronte della precedente declaratoria di improcedibilità, sempre per carenza di domanda amministrativa) impongono, quindi, la previa presentazione di domanda amministrativa inerente allo specifico beneficio oggetto di causa.
Le precedenti argomentazioni hanno carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara improponibile il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 25.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)