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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 259/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele Di Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 259/2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del
Tribunale di Enna n. 129/2021, pubblicata il 5 marzo 2021, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Caltanissetta alla Via Kennedy n. 30, presso lo studio dell'avv. Rosalinda Nicoletti che, assieme all'avv. Irene Stella Faraci, lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
- appellante -
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
SE AC giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Caltanissetta, via Luca Pignato n. 26
- appellata –
Oggetto: responsabilità in materia sanitaria
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda al vaglio del presente giudizio trae origine dal sinistro stradale datato
20 agosto 2008 che ha visto coinvolto il quale, a Parte_1
seguito dell'accaduto, ha riportato un politrauma con frattura del ginocchio destro
(condilo mediale femorale), ferita lacero-contusa al ginocchio sinistro, trauma al rachide, al gomito sinistro e trauma cranico minore: a seguito degli accertamenti eseguiti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Umberto I” di il paziente CP_1
è stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia, con prognosi di
40 giorni;
durante la degenza, al fine di intervenire sulla frattura, i sanitari hanno optato per il trattamento conservativo mediante immobilizzazione in apparecchio gessato dell'arto inferiore destro anziché per l'intervento chirurgico di osteosintesi.
Dopo le dimissioni avvenute in data 2 settembre 2008, Parte_1
nonostante un prolungato periodo di riabilitazione, a fronte del perdurare dei disturbi costituiti da persistenti dolori e limitazioni funzionali dell'arto, zoppia e ridotta flessione del ginocchio, si è recato presso l'U.O. di Ortopedia dell'Ospedale di Monza allorché è stato sottoposto, in data 17 settembre 2009, ad un nuovo intervento di artroprotesi monocompartimentale mediale del ginocchio destro.
Nell'ottobre del 2014 ha richiesto al medico-legale Parte_1
Dott. l'elaborazione di apposita relazione la quale, a suo dire, rilevò Persona_1
la inidoneità del trattamento conservativo praticatogli presso l'Ospedale di CP_1
posto che la frattura al ginocchio destro che aveva interessato il avrebbe Pt_1
dovuto essere trattata con sintesi chirurgica al fine di ripristinare la corretta stabilità articolare, ossia l'allineamento tra le ossa fratturate: secondo tale perizia, la scelta di immobilizzazione in gesso, non conforme ai protocolli ortopedici correnti, aveva determinato una viziata consolidazione della frattura, con conseguente artrosi precoce, dolore cronico e necessità di successiva protesizzazione del ginocchio, sì da avere integrato errata pratica medica comportante un danno biologico stimato in misura non inferiore al 12%.
Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2016, Parte_1
ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Enna l'
[...] [...]
chiedendo sia l'accertamento della responsabilità Controparte_1
contrattuale della struttura e dei sanitari operanti presso l'Ospedale “Umberto I” di per i danni subiti a seguito dell'errato trattamento sanitario sopra CP_1
evidenziato, sia la condanna della struttura convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, quali le spese mediche sostenute pari ad Euro 5.201,37 come da fatture e ricevute di pagamento versate in atti, e non patrimoniale da lesione della propria integrità psicofisica, nella duplice veste da invalidità temporanea e da postumi permanenti con valutazione personalizzata, il tutto quantificato in complessivi Euro 136.466,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Radicatosi il contraddittorio con l'Azienda convenuta e disposta consulenza tecnica d'Ufficio, i periti nominati hanno sì riconosciuto un approccio terapeutico inadeguato ad opera dei medici dell'Ospedale di i quali avrebbero dovuto CP_1
effettuare l'intervento di osteosintesi in luogo del praticato trattamento conservativo tramite applicazione di apparecchio in gesso, salvo però avere escluso l'esistenza di postumi permanenti, ritenendo causalmente riconducibili alla condotta colposa solo i periodi di invalidità temporanea, quantificati in 21 giorni di ITT e 44 giorni di ITP al 50%.
Il giudizio di primo grado si è concluso con l'adozione della sentenza n.
129/2021, pubblicata il 5 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Enna ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria del avendo accertato la Pt_1
responsabilità contrattuale dell' per errato Controparte_1
trattamento medico, ed ha condannato la struttura convenuta al pagamento di Euro 6.020,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per il solo danno da invalidità temporanea, escludendo invece la sussistenza di postumi permanenti: dopo avere affermato la natura di responsabilità contrattuale che pervade il rapporto giuridico intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, avere indicato gli oneri probatori a carico delle parti ed avere disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prospettata dall' CP_1
convenuta, punti questi ultimi non oggetto di gravame e definitivamente passati in giudicato, la sentenza ha ripercorso e condiviso il ragionamento palesato dai periti dell'Ufficio che hanno ritenuto “non corretta la condotta professionale dei sanitari in merito al trattamento della frattura intrarticolare del condilo femorale mediale”, in ragione del fatto che non vi erano controindicazioni ad una riduzione e sintesi chirurgica che al contrario avrebbe dovuto essere praticata quale trattamento corretto;
tuttavia, nonostante l'erroneità della scelta terapeutica concretamente adottata, i predetti Consulenti tecnici hanno escluso la sussistenza di postumi di natura permanente riconducibili a tale errore, ritenendo, alla luce della documentazione versata in atti, che il risultato finale raggiunto con la pur errata tecnica terapeutica conservativa dell'immobilizzazione con apparecchio gessato, in luogo dell'intervento chirurgico di riduzione, non aveva determinato il “gradino articolare di circa 6 mm” di cui al certificato ortopedico datato
11.03.2009 che aveva reso necessario l'intervento posto in essere presso il nosocomio di Monza il successivo settembre del 2009.
Dopo avere evidenziato che “In merito all'evoluzione artrosica a cui è poi andato incontro il paziente, occorre ricordare come la letteratura scientifica di riferimento dimostri un tasso stimato di gonartrosi secondaria a trauma crescente al crescere del danno cartilagineo riportato e del difetto osseo residuo, indipendentemente dal tipo di trattamento subito. In sintesi, dunque, alla luce della sufficiente riduzione anatomica del condilo mediale, raggiunta con metodica conservativa, è lecito pensare che la stessa degenerazione potesse verificarsi anche in esiti di intervento di osteosintesi”, il Tribunale ha riportato l'opinione dei designati consulenti tecnici secondo cui non era possibile affermare che l'intervento conservativo in concreto praticato avesse dato luogo ad un danno iatrogeno, asserendo come per i consulenti il “gradino articolare di circa 6 mm” che aveva interessato il ginocchio destro, che secondo l'assunto attoreo era stato frutto di un vizio di consolidazione della frattura direttamente riconducibile, dal punto di vista eziologico, all'errata scelta terapeutica di praticare l'intervento conservativo anziché quello chirurgico, costituiva al contrario una mera evoluzione artrosica non necessariamente correlata al trattamento terapeutico praticato all'attore, avendo piuttosto, a detta dei predetti consulenti, fortemente influito in maniera negativa sulla ripresa funzionale dell'arto anche la concomitante sindrome lombosciatalgica che l'attore Pt_1
aveva già sviluppato in esito al politrauma subito in conseguenza dell'incidente stradale dell'agosto del 2008: la sentenza ha in definitiva affermato come
“dall'esame complessivo della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 10.04.2019 emerge come il risultato anatomico ottenuto con
l'intervento conservativo sia da ritenere comunque accettabile “in quanto sovrapponibile alla riduzione conseguibile attraverso un intervento chirurgico e come l'evoluzione artrosica dell'articolazione sia possibile con alta percentuale anche in presenza di una buona sintesi chirurgica”, avendo i consulenti tecnici nominati dall'Ufficio nuovamente confermato in sede di ulteriori chiarimenti richiesti con ordinanza del 10.10.2019, in risposta ai rilievi critici mossi da parte attrice, che “Sulla scorta delle immagini della risonanza magnetica nucleare e del referto della radiografia del ginocchio eseguita in data 16.09.2009, prima dell'intervento di artroprotesi monocompartimentale, a più di un anno dal sinistro stradale, che “non evidenzia alterazioni a carattere degenerativo”, è possibile affermare che anche nel caso di un intervento di osteosintesi il risultato finale non sarebbe stato migliore di quello ottenuto con il trattamento conservativo. Non sono riscontrabili, infatti, deviazioni patologiche in valgo o varo o in procurvato tali da causare una degenerazione artrosica di natura iatrogena…. nonostante l'osteosintesi permetta una migliore riduzione anatomica dei frammenti e risultati migliori (rispetto a trattamento terapeutico conservativo) in termini di riduzione anatomica, guarigione ossea, range of motion articolare e risultato funzionale, nel caso di specie non è possibile affermare che la degenerazione artrosica a cui è poi andato incontro l'attore non si sarebbe ugualmente verificata anche nell'ipotesi in cui lo stesso fosse stato sottoposto ad osteosintesi”, pervenendo alla conclusione secondo cui “non è possibile ritenere la sussistenza di un nesso causale fra l'operato dei sanitari ed
i postumi per cui il signor si è sottoposto all'impianto di artroprotesi Pt_1
monocompartimentale, essendo tale intervento e le ulteriori cure necessarie per contrastare le alterazioni articolari degenerative insorte in conseguenza del trauma stradale. Sul punto si ribadisce che manca la dimostrazione che il pregiudizio lamentato dall'attore sia dipeso direttamente dall'inadempimento della controparte. Nel caso di specie, esclusa dunque, sulla base delle conclusioni rassegnate dai CCttuu, la sussistenza di postumi permanenti, gli unici postumi causalmente riconducibili alla condotta colposa dei medici dell'Ospedale di sono dunque costituiti dai giorni di inabilità temporanea CP_1
conseguenti all'immobilizzazione in gesso cui l'attore è stato sottoposto (con le associate limitazioni funzionali che ciò ha comportato) per un periodo di giorni
21 di ITT e di giorni 44 di ITP al 50%”.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 129/2021 Parte_1
censurandone il contenuto per il fatto che, a suo dire, il decidente aveva acriticamente sposato le tesi dei consulenti d'Ufficio senza avere adeguatamente valutato le risultanze documentali versate in atti, pervenendo all'errata conclusione secondo cui il “gradino articolare di 6 mm” presente nel ginocchio destro, il quale a suo dire aveva reso necessario l'espletamento dell'intervento posto in essere presso il nosocomio di Monza il successivo settembre del 2009, non era conseguenza diretta dell'errore in cui erano incorsi i sanitari di e CP_1
non aveva natura iatrogena.
Con il primo motivo di doglianza ha criticato l'assunto Parte_1
enunciato dai consulenti, fatto proprio dal giudice di prime cure, secondo cui egli era stato sottoposto a protesi monocompartimentale a seguito di degenerazione artrosica del ginocchio destro post traumatica da imputare eziologicamente al sinistro e non all'errato trattamento sanitario: l'appellante ha messo in rilievo il fatto che, all'epoca in cui subì l'impianto di protesi monocompartimentale, non era affetto da degenerazione artrosica del ginocchio, come si poteva evincere dai referti radiografici in atti che avevano escluso tale patologia degenerativa sino al giorno prima della data di protesizzazione e che, con riguardo al ginocchio ed all'arto inferiore destro, avevano attestato che “l'esame del ginocchio non evidenza alterazioni a carattere degenerativo va segnalata solo una riduzione del valgismo femoro-tibiale”, concludendo che, secondo il criterio del più probabile che non, il motivo per cui gli fu proposto l'esecuzione di impianto di protesi monocompartimentale fu proprio il riscontro di un gradino articolare e varismo post-traumatico del ginocchio destro causato dall'errato trattamento medico e non il trauma derivante dal sinistro subito nell'agosto del 2008.
Con il secondo motivo di impugnazione ha evidenziato Parte_1
le evidenti contraddizioni in cui erano incorsi i periti dell'Ufficio in merito alla sussistenza ed individuazione del “gradino articolare di 6 mm” atteso che in un primo momento essi avevano affermato che “La risonanza mostra gli esiti di una frattura composta del condilo femorale mediale (...) nelle scansioni coronali e sagittali è osservabile un piccolissimo scivolamento prossimale con uno scalino articolare quantificabile in pochi millimetri probabilmente” ammettendone pertanto l'esistenza salvo poi, con riferimento alle immagini della risonanza magnetica, inspiegabilmente asserire che “Tale diagnostica mostra esiti fratturativi sufficientemente composti del condilo femorale mediale …. In merito
a tale argomento, occorre precisare che negli atti è presente un certificato specialistico ortopedico del 11.03.2009 in cui si fa riferimento a “gradino articolare di circa 6mm”. Tale osservazione non trova riscontro in alcun referto radiologico e non può trovare conferma o smentita in assenza di immagini radiografiche eseguite in scala con la possibilità, dunque, di misurazioni precise”, finendo in tal modo col contraddirsi e col negare l'evidenza di quanto verificatosi.
Con il terzo profilo di doglianza l'appellante si è lamentato del fatto che i Pt_1
consulenti non avessero accertato – e la sentenza impugnata non avesse confermato – che il vizio di consolidazione della frattura ed il conseguente varismo erano esclusivamente addebitabili alla condotta dei sanitari del Presidio
Ospedaliero di Enna i quali, pur consci delle raccomandazioni promananti dalla letteratura scientifica, avevano omesso di osteosintetizzare il condilo femorale fratturato, con ciò consentendo la successiva dislocazione per effetto sia della trazione esercitata dai muscoli, sia per il ritardo della consolidazione ossea, derivante dall'indebita immobilizzazione: a suo dire, a causa dell'incongruo trattamento sanitario consistito nell'immobilizzazione del ginocchio in apparecchio gessato, si era verificato uno scivolamento del frammento di frattura che ingenerava un gradino articolare di circa 6 mm e la varizzazione post- traumatica del ginocchio, eventi che avevano reso necessario, al fine di un adeguato recupero funzionale, l'impianto di protesi monocompartimentale, come accertato clinicamente, in due distinte occasioni dal dott. e dal Prof. Per_2
oltre che dal radiologo refertante l'esame RX del 16.09.2009. Per_3
Con l'ultimo motivo di impugnazione il ha stigmatizzato il fatto che il Pt_1
giudice abbia convalidato acriticamente le valutazioni medico legali dei consulenti nella misura in cui aveva ritenuto che il decorso riabilitativo del suo ginocchio destro fosse stato complicato anche “da una severa sindrome lombosciatalgica che ha poi necessitato di un trattamento chirurgico, che certamente ha influito sulla mancata ripresa articolare”: parte appellante ha rilevato la erroneità di tale assunto atteso che la lombosciatalgia era da considerare conseguenza e non causa del vizio di consolidazione determinata dalle posture anomale e incongrue che egli fu costretto a mantenere prolungatamente, a causa delle difficoltà di deambulazione, e che hanno finito per sollecitare abnormemente il rachide lombare e a favorire, su un soggetto con autonome preesistenze, il prodursi di un'erniazione L2-L3 14, a seguito del cui verificarsi si sono resi necessari ulteriori e importanti interventi chirurgici altrimenti evitabili e non necessari;
il ha concluso la critica al deciso Pt_1
affermando come non fosse “dato comprendere secondo quali prove o indagini
o con quale logica e regole scientifiche i CCTTU pur ritenendo errato il trattamento sanitario della immobilizzazione in apparecchio gessato, e censurata per tale ragione la condotta dei sanitari, per non avere preferito la stabilizzazione chirurgica della frattura, unica in grado di garantire un adeguato allineamento anatomico e congruità articolare, arrivino infine a sostenere che, anche in caso di intervento, l'esito sarebbe stato lo stesso. Al contrario proprio
l'impianto della protesi rappresenta il totale insuccesso della terapia conservativa in apparecchio gessato, e tale dato è evincibile dalla documentazione medica in atti. Per tali ragioni le valutazioni conclusive dei consulenti, su cui il giudice si è appiattito senza avere minimamente valutato il materiale probatorio impiegato da questi ultimi, non possono ritenersi valide”.
Si è costituita in giudizio l' instando per il Controparte_1
rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata: radicatosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 20/06/2022 la Corte di Appello adita, in accoglimento della richiesta formulata da Parte_1
rilevato che nella stessa relazione tecnica si desumeva che “La documentazione oggetto di consulenza tecnica non contiene le immagini relative alle indagini radiografiche eseguite presso il nosocomio ennese. L'unica diagnostica per immagini a disposizione dei sottoscritti CC.TT.U. è relativa alla risonanza magnetica nucleare a cui il si è sottoposto in data 30.01.2009, ben cinque Pt_1
mesi dopo il trauma”, ha dapprima ordinato ex art. 210 c.p.c. all'Azienda appellata l'esibizione su idoneo supporto delle immagini radiografiche indicate a pagina 28 dell'atto di citazione in appello entro il termine del 31 ottobre 2022 e, successivamente, con ordinanza del 21/12/2022, ha disposto il richiamo dei consulenti nominati in prime cure affinché, alla stregua delle immagini prodotte, confermassero o rivedessero le valutazioni espresse nella relazione a loro firma del 5 aprile 2019.
In data 26/02/2024 i predetti consulenti hanno depositato relazione integrativa con la quale, dopo avere visionato la radiografia acquisita agli atti a seguito di ordine di esibizione, hanno ribadito le precedenti conclusioni ritenendo il
“gradino articolare di circa 6mm” non avente natura iatrogena: i consulenti hanno asserito che “Considerando, infatti, le ferite lacero contuse suturate presenti anche nel ginocchio sede della lesione ossea, così come riportato dal Pt_1
durante le operazioni di consulenza alla presenza dei rispettivi consulenti di parte nel giudizio di primo grado, e la scarsa scomposizione della rima di frattura, l'alternativa terapeutica più corretta al caso de quo sarebbe stata quella di una sintesi percutanea con viti o con placca a scivolamento……. Si conferma nuovamente, dunque, che l'approccio conservativo iniziale messo in pratica dai Sanitari del nosocomio ennese risulta conforme alla letteratura scientifica di riferimento in presenza di una lesione cutanea vicina alla sede di frattura. Può essere oggetto di controversia, invece, la metodica conservativa quale scelta terapeutica definitiva. Come già argomentato, infatti, obiettivo di un'osteosintesi stabile è quella di permettere un recupero articolare precoce al fine di evitare le complicanze dell'immobilizzazione. Nel caso in oggetto, quindi, risultava maggiormente appropriato un intervento di osteosintesi in percutanea con delle viti cannulate o con una placca e viti “a scivolamento”, al fine di permettere una mobilizzazione articolare in scarico già nell'immediato post- operatorio… L'eventuale “gradino articolare di circa 6mm”, a cui fa riferimento il certificato specialistico ortopedico del 11.03.2009, rappresenta una misura difficilmente verificabile in sede intraoperatoria. Si sottolinea, però, la natura fuori carico di tale pratica riabilitativa. Una frattura articolare, infatti, indipendentemente dal trattamento eseguito, richiede circa due mesi di trattamento fuori carico al fine di garantire una guarigione ossea sufficiente al sostegno del peso corporeo e alla trasmissione dei carichi. Ciò risulta valido soprattutto nel caso del sig. nel quale il trauma al rachide vertebrale non Pt_1
avrebbe comunque permesso un completo trattamento riabilitativo. Nel caso del sig. dunque, il trattamento conservativo ha allungato i tempi di Pt_1
convalescenza e di recupero articolare causati dall'immobilizzazione in gesso, che potevano essere evitati attraverso un intervento chirurgico di osteosintesi.
Alla luce della sufficiente riduzione ossea raggiunta, ciò non ha causato esiti ulteriori rispetto a quelli intrinseci al tipo di frattura che il paziente aveva riportato a causa dell'incidente stradale. Come già ampiamente argomentato nella relazione consulenza tecnica di ufficio datata 05.04.2019, sulla base della letteratura scientifica di riferimento, l'eventuale degenerazione artrosica con deviazione assiale del ginocchio è una sequela frequente nelle fratture intrarticolari e parzialmente dipendente dalla qualità di riduzione anatomica raggiunta che nel caso de quo appare più che sufficiente. L'indicazione chirurgica di protesi monocompartimentale posta successivamente dai Sanitari che presero in carico il paziente, non trova giustificazione né nell'eventuale deviazione assiale (controindicazione assoluta ad un intervento di protesi monocompartimentale) né nell'eventuale “gradino articolare di circa 6mm” ma soltanto nell'eventuale degenerazione artrosica conseguente alla frattura, e non al trattamento, la cui sintomatologia algica risulti resistente a trattamento riabilitativo e medico/infiltrativo….Nel caso del sig. dunque, si conferma Pt_1
come il trattamento conservativo abbia allungato i tempi di convalescenza e di recupero articolare causati dall'immobilizzazione in gesso, che potevano essere evitati attraverso un intervento chirurgico di osteosintesi. Alla luce della sufficiente riduzione ossea raggiunta, ciò non ha causato esiti ulteriori rispetto
a quelli intrinseci al tipo di frattura che il paziente aveva riportato a causa dell'incidente stradale”.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per la data del 25 settembre 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello spiegato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Giova subito premettere come risulti oramai dato inconfutabile, per non essere stata la relativa affermazione oggetto di specifico appello incidentale ad opera dell'Azienda appellata, che i sanitari del Presidio Ospedaliero di Enna abbiano commesso un errore professionale in occasione del trattamento posto in essere nei confronti di allorché, al fine di ovviare al trauma Parte_1
subito in occasione del sinistro stradale datato 20 agosto 2008, decisero di immobilizzare il ginocchio destro di quest'ultimo tramite imbragatura in gesso piuttosto che intervenire con osteosintesi: tale scelta, che i c.t.u. hanno ritenuto ingiustificata nonché priva di adeguato riscontro motivazionale alcuno, ha comportato un allungamento dei tempi di recupero per complessivi 65 giorni il cui iato temporale è stato poi oggetto del danno riconosciuto in prime cure.
La questione su cui dibattono le parti è se, una volta accertato tale errore medico, siano o meno residuati postumi permanenti in capo al sia a seguito del Pt_1
successivo intervento monocompartimentale con posa di protesi effettuato a
Monza nel settembre del 2009, sia per il solo fatto che tale intervento sia stato effettuato in quanto ritenuto necessario per ovviare all'errore medico su riferito.
Sulla rilevanza causale del suddetto errore medico i c.t.p. di parte appellante hanno affermato, a pagina 5 delle osservazioni alla c.t.u., che ove si fosse evitata la prolungata immobilizzazione dell'arto e fosse stato fatto l'intervento di osteosintesi, “con criterio di alta probabilità si sarebbe evitato l'intervento di protesi monocompartimentale già da solo concretizzante maggior danno permanente in misura di almeno il 12 %”, mentre la difesa di parte appellante ha sostenuto che, secondo il criterio “del più probabile che non”, il vero ed unico motivo per cui al paziente, nel corso della vicenda clinica per cui è lite, fu proposto l'esecuzione di impianto di protesi monocompartimentale fu proprio il riscontro di un gradino articolare e varismo post-traumatico del ginocchio destro, causato a suo dire dall'errato trattamento medico;
ad avviso di parte appellante,
“Se è pur vero che indipendentemente dal tipo di trattamento subito, in caso di lesione articolare del ginocchio, il paziente può andare incontro a degenerazione artrosica, è anche vero che nel caso del sig. gli esiti patologici residui Pt_1
all'immobilizzazione in apparecchio gessato, consistenti in “ginocchio varo” e
“gradino articolare” non possono assolutamente considerarsi evoluzione e conseguenza naturale del trauma, giacché, insorti troppo rapidamente, essi costituiscono, al contrario, proprio la prova inconfutabile del fallimento del trattamento in apparecchio gessato, tenuto conto che la protesizzazione del ginocchio, necessaria per correggere le citate patologie, costituisce un trattamento estremo”, essendo stato il difettoso consolidamento della frattura a causare il gradino articolare di pochi millimetri ed a procurare il varismo del ginocchio, come accertato clinicamente dai referti dei sanitari dott. e dott. Per_2
oltre che dal radiologo refertante l'esame RX del 16.09.2009 i quali Per_3
spinsero per l'intervento di protesi monocompartimentale a causa del gradino articolare di 6 mm, dovuto a “vizio di consolidazione”, ovvero ad un processo fisiologico errato della saldatura dei frammenti dell'osso fratturato.
Tali considerazioni, oltre che reiteratamente sconfessate dai c.t.u. che hanno sostenuto come il risultato finale ottenibile con l'intervento di osteosintesi non
“sarebbe stato migliore di quello ottenuto con immobilizzazione in apparecchio gessato proprio perché nel caso del non erano riscontrabili deviazioni Pt_1
patologiche in valgo o varo o in procurvato tali da causare una degenerazione artrosica di natura iatrogena”, non sono risultate corroborate neanche dalla documentazione sanitaria indicata da parte appellante la quale, nella misura in cui ha affermato che “l'esame del ginocchio non evidenza alterazioni a carattere degenerativo va segnalata solo una riduzione del valgismo femoro-tibiale”, mise in evidenza, all'epoca in cui il subì l'impianto di protesi Pt_1
monocompartimentale nel settembre del 2009, che questi non era affetto da alcuna degenerazione artrosica del ginocchio: quanto alla presenza del
“piccolissimo scivolamento prossimale con uno scalino articolare quantificabile in pochi millimetri”, i c.t.u. ne hanno alla fine riconosciuto l'esistenza salvo affermare che tale gradino, di difficile individuazione in ambito di osteosintesi, non riveste natura iatrogena potendosi esso comunque consolidare anche a seguito di intervento sostitutivo dell'ingessatura. Del tutto condivisibilmente i consulenti hanno affermato sia che “In termini di risultato finale raggiunto, questi consulenti possono esprimersi esclusivamente sulla base delle immagini di risonanza magnetica contenuti all'interno della documentazione. Tale diagnostica mostra esiti fratturativi sufficientemente composti del condilo femorale mediale, sovrapponibili probabilmente a quelli che si sarebbero potuti ottenere con il ricorso a strategie chirurgiche di osteosintesi”, trovando tale dato conferma proprio dalla lettura del referto della radiografia del ginocchio eseguita in data 16.09.2009 prima dell'intervento di artroprotesi monocompartimentale, allorché fu riferito che “non evidenzia alterazioni a carattere degenerativo”, sia che “In merito all'evoluzione artrosica
a cui è poi andato incontro il paziente, occorre ricordare come la letteratura scientifica di riferimento dimostri un tasso stimato di gonartrosi secondaria a trauma crescente al crescere del danno cartilagineo riportato e del difetto osseo residuo, indipendentemente dal tipo di trattamento subito. In sintesi, dunque, alla luce della sufficiente riduzione anatomica del condilo mediale, raggiunta con metodica conservativa, è lecito pensare che la stessa degenerazione potesse verificarsi anche in esiti di intervento di osteosintesi, sia infine che “sulla base della letteratura scientifica di riferimento, l'eventuale degenerazione artrosica con deviazione assiale del ginocchio è una sequela frequente nelle fratture intrarticolari e parzialmente dipendente dalla qualità di riduzione anatomica raggiunta che nel caso de quo appare più che sufficiente. L'indicazione chirurgica di protesi monocompartimentale posta successivamente dai Sanitari che presero in carico il paziente, non trova giustificazione né nell'eventuale deviazione assiale (controindicazione assoluta ad un intervento di protesi monocompartimentale) né nell'eventuale “gradino articolare di circa 6mm” ma soltanto nell'eventuale degenerazione artrosica conseguente alla frattura, e non al trattamento, la cui sintomatologia algica risulti resistente a trattamento riabilitativo e medico/infiltrativo”, avendo in sostanza sostenuto che il risultato funzionale raggiunto a seguito dell'intervento del settembre 2009 fu stato fortemente viziato dalla presenza della concomitante patologia neuropatica scatenatasi a seguito della stenosi lombare avente verosimile origine post traumatica.
Ad avviso della Corte il non ha dato compiuta prova del fatto che il Pt_1
successivo intervento monocompartimentale al ginocchio destro sia stato logica conseguenza del trattamento conservativo in luogo dell'osteosintesi, sì da doversi condividere l'affermazione dei c.t.u. secondo cui, sulla scorta dei rilievi medico- legali obiettivati sul era possibile ritenere come lo stesso non abbia subito Pt_1
dall'errato trattamento sanitario postumi permanenti oggetto di valutazione medico legale, essendo quelle riferite menomazioni derivanti interamente dal sinistro stradale che lo coinvolse nell'agosto del 2008; dopo avere affermato che, indipendentemente dal tipo di trattamento subito, in caso di verificazione di una lesione articolare del ginocchio il paziente possa andare incontro a degenerazione artrosica, il non ha spiegato perché, proprio nel caso in esame, “gli esiti Pt_1
patologici residui all'immobilizzazione in apparecchio gessato, consistenti in
“ginocchio varo” e “gradino articolare” non possono assolutamente considerarsi evoluzione e conseguenza naturale del trauma” ma devono necessariamente ricondursi all'errore sanitario sopra menzionato, così come non
è riuscito a spiegare il perché la lombosciatalgia che lo ha interessato fosse da considerare conseguenza e non causa del vizio di consolidazione al ginocchio o fosse da imputare all'errato trattamento sanitario piuttosto che al sinistro subito.
In definitiva può concludersi come non sia residuato ai danni del alcun Pt_1
postumo permanente eziologicamente collegato all'errato trattamento sanitario sopra menzionato ma unicamente il ritardo, nella misura accertata dal Tribunale, nel recupero della piena funzionalità dell'arto destro a causa della ingiustificata prolungata immobilizzazione dell'articolazione con il gesso;
quanto poi alla domanda fatta valere dal di ristoro delle spese mediche affrontate, Pt_1
domanda non espressamente vagliata in primo grado non essendosi la sentenza impugnata espressa sullo specifico punto, essa deve essere disattesa per mancanza della riferibilità del relativo esborso all'errato trattamento sanitario nei termini sopra indicati, trattandosi viepiù di spese concernenti visite mediche o acquisti verificatesi a notevole distanza di tempo dall'errore terapeutico che nulla hanno a che vedere con l'infausta scelta del trattamento conservativo mediante gesso.
Consegue in definitiva la conferma della sentenza impugnata: considerate le difficoltà di accertamento delle questioni di natura sanitaria che hanno permeato l'incedere del presente procedimento nonché la necessità di ulteriori indagini peritali disposte dalla Corte a seguito del non esaustivo esame della documentazione in primo grado, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del presente grado tra le parti salvo addossare alle stesse, in via solidale, il costo dell'integrazione peritale disposta nel corso del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Enna n. 129/2021, pubblicata il 5 marzo 2021, che conferma;
2. Pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti;
3. Compensa le spese del grado d'appello tra le parti;
4. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma
1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 13 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele Di Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 259/2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del
Tribunale di Enna n. 129/2021, pubblicata il 5 marzo 2021, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Caltanissetta alla Via Kennedy n. 30, presso lo studio dell'avv. Rosalinda Nicoletti che, assieme all'avv. Irene Stella Faraci, lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
- appellante -
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
SE AC giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Caltanissetta, via Luca Pignato n. 26
- appellata –
Oggetto: responsabilità in materia sanitaria
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda al vaglio del presente giudizio trae origine dal sinistro stradale datato
20 agosto 2008 che ha visto coinvolto il quale, a Parte_1
seguito dell'accaduto, ha riportato un politrauma con frattura del ginocchio destro
(condilo mediale femorale), ferita lacero-contusa al ginocchio sinistro, trauma al rachide, al gomito sinistro e trauma cranico minore: a seguito degli accertamenti eseguiti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Umberto I” di il paziente CP_1
è stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia, con prognosi di
40 giorni;
durante la degenza, al fine di intervenire sulla frattura, i sanitari hanno optato per il trattamento conservativo mediante immobilizzazione in apparecchio gessato dell'arto inferiore destro anziché per l'intervento chirurgico di osteosintesi.
Dopo le dimissioni avvenute in data 2 settembre 2008, Parte_1
nonostante un prolungato periodo di riabilitazione, a fronte del perdurare dei disturbi costituiti da persistenti dolori e limitazioni funzionali dell'arto, zoppia e ridotta flessione del ginocchio, si è recato presso l'U.O. di Ortopedia dell'Ospedale di Monza allorché è stato sottoposto, in data 17 settembre 2009, ad un nuovo intervento di artroprotesi monocompartimentale mediale del ginocchio destro.
Nell'ottobre del 2014 ha richiesto al medico-legale Parte_1
Dott. l'elaborazione di apposita relazione la quale, a suo dire, rilevò Persona_1
la inidoneità del trattamento conservativo praticatogli presso l'Ospedale di CP_1
posto che la frattura al ginocchio destro che aveva interessato il avrebbe Pt_1
dovuto essere trattata con sintesi chirurgica al fine di ripristinare la corretta stabilità articolare, ossia l'allineamento tra le ossa fratturate: secondo tale perizia, la scelta di immobilizzazione in gesso, non conforme ai protocolli ortopedici correnti, aveva determinato una viziata consolidazione della frattura, con conseguente artrosi precoce, dolore cronico e necessità di successiva protesizzazione del ginocchio, sì da avere integrato errata pratica medica comportante un danno biologico stimato in misura non inferiore al 12%.
Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2016, Parte_1
ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Enna l'
[...] [...]
chiedendo sia l'accertamento della responsabilità Controparte_1
contrattuale della struttura e dei sanitari operanti presso l'Ospedale “Umberto I” di per i danni subiti a seguito dell'errato trattamento sanitario sopra CP_1
evidenziato, sia la condanna della struttura convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, quali le spese mediche sostenute pari ad Euro 5.201,37 come da fatture e ricevute di pagamento versate in atti, e non patrimoniale da lesione della propria integrità psicofisica, nella duplice veste da invalidità temporanea e da postumi permanenti con valutazione personalizzata, il tutto quantificato in complessivi Euro 136.466,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Radicatosi il contraddittorio con l'Azienda convenuta e disposta consulenza tecnica d'Ufficio, i periti nominati hanno sì riconosciuto un approccio terapeutico inadeguato ad opera dei medici dell'Ospedale di i quali avrebbero dovuto CP_1
effettuare l'intervento di osteosintesi in luogo del praticato trattamento conservativo tramite applicazione di apparecchio in gesso, salvo però avere escluso l'esistenza di postumi permanenti, ritenendo causalmente riconducibili alla condotta colposa solo i periodi di invalidità temporanea, quantificati in 21 giorni di ITT e 44 giorni di ITP al 50%.
Il giudizio di primo grado si è concluso con l'adozione della sentenza n.
129/2021, pubblicata il 5 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Enna ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria del avendo accertato la Pt_1
responsabilità contrattuale dell' per errato Controparte_1
trattamento medico, ed ha condannato la struttura convenuta al pagamento di Euro 6.020,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per il solo danno da invalidità temporanea, escludendo invece la sussistenza di postumi permanenti: dopo avere affermato la natura di responsabilità contrattuale che pervade il rapporto giuridico intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, avere indicato gli oneri probatori a carico delle parti ed avere disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prospettata dall' CP_1
convenuta, punti questi ultimi non oggetto di gravame e definitivamente passati in giudicato, la sentenza ha ripercorso e condiviso il ragionamento palesato dai periti dell'Ufficio che hanno ritenuto “non corretta la condotta professionale dei sanitari in merito al trattamento della frattura intrarticolare del condilo femorale mediale”, in ragione del fatto che non vi erano controindicazioni ad una riduzione e sintesi chirurgica che al contrario avrebbe dovuto essere praticata quale trattamento corretto;
tuttavia, nonostante l'erroneità della scelta terapeutica concretamente adottata, i predetti Consulenti tecnici hanno escluso la sussistenza di postumi di natura permanente riconducibili a tale errore, ritenendo, alla luce della documentazione versata in atti, che il risultato finale raggiunto con la pur errata tecnica terapeutica conservativa dell'immobilizzazione con apparecchio gessato, in luogo dell'intervento chirurgico di riduzione, non aveva determinato il “gradino articolare di circa 6 mm” di cui al certificato ortopedico datato
11.03.2009 che aveva reso necessario l'intervento posto in essere presso il nosocomio di Monza il successivo settembre del 2009.
Dopo avere evidenziato che “In merito all'evoluzione artrosica a cui è poi andato incontro il paziente, occorre ricordare come la letteratura scientifica di riferimento dimostri un tasso stimato di gonartrosi secondaria a trauma crescente al crescere del danno cartilagineo riportato e del difetto osseo residuo, indipendentemente dal tipo di trattamento subito. In sintesi, dunque, alla luce della sufficiente riduzione anatomica del condilo mediale, raggiunta con metodica conservativa, è lecito pensare che la stessa degenerazione potesse verificarsi anche in esiti di intervento di osteosintesi”, il Tribunale ha riportato l'opinione dei designati consulenti tecnici secondo cui non era possibile affermare che l'intervento conservativo in concreto praticato avesse dato luogo ad un danno iatrogeno, asserendo come per i consulenti il “gradino articolare di circa 6 mm” che aveva interessato il ginocchio destro, che secondo l'assunto attoreo era stato frutto di un vizio di consolidazione della frattura direttamente riconducibile, dal punto di vista eziologico, all'errata scelta terapeutica di praticare l'intervento conservativo anziché quello chirurgico, costituiva al contrario una mera evoluzione artrosica non necessariamente correlata al trattamento terapeutico praticato all'attore, avendo piuttosto, a detta dei predetti consulenti, fortemente influito in maniera negativa sulla ripresa funzionale dell'arto anche la concomitante sindrome lombosciatalgica che l'attore Pt_1
aveva già sviluppato in esito al politrauma subito in conseguenza dell'incidente stradale dell'agosto del 2008: la sentenza ha in definitiva affermato come
“dall'esame complessivo della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 10.04.2019 emerge come il risultato anatomico ottenuto con
l'intervento conservativo sia da ritenere comunque accettabile “in quanto sovrapponibile alla riduzione conseguibile attraverso un intervento chirurgico e come l'evoluzione artrosica dell'articolazione sia possibile con alta percentuale anche in presenza di una buona sintesi chirurgica”, avendo i consulenti tecnici nominati dall'Ufficio nuovamente confermato in sede di ulteriori chiarimenti richiesti con ordinanza del 10.10.2019, in risposta ai rilievi critici mossi da parte attrice, che “Sulla scorta delle immagini della risonanza magnetica nucleare e del referto della radiografia del ginocchio eseguita in data 16.09.2009, prima dell'intervento di artroprotesi monocompartimentale, a più di un anno dal sinistro stradale, che “non evidenzia alterazioni a carattere degenerativo”, è possibile affermare che anche nel caso di un intervento di osteosintesi il risultato finale non sarebbe stato migliore di quello ottenuto con il trattamento conservativo. Non sono riscontrabili, infatti, deviazioni patologiche in valgo o varo o in procurvato tali da causare una degenerazione artrosica di natura iatrogena…. nonostante l'osteosintesi permetta una migliore riduzione anatomica dei frammenti e risultati migliori (rispetto a trattamento terapeutico conservativo) in termini di riduzione anatomica, guarigione ossea, range of motion articolare e risultato funzionale, nel caso di specie non è possibile affermare che la degenerazione artrosica a cui è poi andato incontro l'attore non si sarebbe ugualmente verificata anche nell'ipotesi in cui lo stesso fosse stato sottoposto ad osteosintesi”, pervenendo alla conclusione secondo cui “non è possibile ritenere la sussistenza di un nesso causale fra l'operato dei sanitari ed
i postumi per cui il signor si è sottoposto all'impianto di artroprotesi Pt_1
monocompartimentale, essendo tale intervento e le ulteriori cure necessarie per contrastare le alterazioni articolari degenerative insorte in conseguenza del trauma stradale. Sul punto si ribadisce che manca la dimostrazione che il pregiudizio lamentato dall'attore sia dipeso direttamente dall'inadempimento della controparte. Nel caso di specie, esclusa dunque, sulla base delle conclusioni rassegnate dai CCttuu, la sussistenza di postumi permanenti, gli unici postumi causalmente riconducibili alla condotta colposa dei medici dell'Ospedale di sono dunque costituiti dai giorni di inabilità temporanea CP_1
conseguenti all'immobilizzazione in gesso cui l'attore è stato sottoposto (con le associate limitazioni funzionali che ciò ha comportato) per un periodo di giorni
21 di ITT e di giorni 44 di ITP al 50%”.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 129/2021 Parte_1
censurandone il contenuto per il fatto che, a suo dire, il decidente aveva acriticamente sposato le tesi dei consulenti d'Ufficio senza avere adeguatamente valutato le risultanze documentali versate in atti, pervenendo all'errata conclusione secondo cui il “gradino articolare di 6 mm” presente nel ginocchio destro, il quale a suo dire aveva reso necessario l'espletamento dell'intervento posto in essere presso il nosocomio di Monza il successivo settembre del 2009, non era conseguenza diretta dell'errore in cui erano incorsi i sanitari di e CP_1
non aveva natura iatrogena.
Con il primo motivo di doglianza ha criticato l'assunto Parte_1
enunciato dai consulenti, fatto proprio dal giudice di prime cure, secondo cui egli era stato sottoposto a protesi monocompartimentale a seguito di degenerazione artrosica del ginocchio destro post traumatica da imputare eziologicamente al sinistro e non all'errato trattamento sanitario: l'appellante ha messo in rilievo il fatto che, all'epoca in cui subì l'impianto di protesi monocompartimentale, non era affetto da degenerazione artrosica del ginocchio, come si poteva evincere dai referti radiografici in atti che avevano escluso tale patologia degenerativa sino al giorno prima della data di protesizzazione e che, con riguardo al ginocchio ed all'arto inferiore destro, avevano attestato che “l'esame del ginocchio non evidenza alterazioni a carattere degenerativo va segnalata solo una riduzione del valgismo femoro-tibiale”, concludendo che, secondo il criterio del più probabile che non, il motivo per cui gli fu proposto l'esecuzione di impianto di protesi monocompartimentale fu proprio il riscontro di un gradino articolare e varismo post-traumatico del ginocchio destro causato dall'errato trattamento medico e non il trauma derivante dal sinistro subito nell'agosto del 2008.
Con il secondo motivo di impugnazione ha evidenziato Parte_1
le evidenti contraddizioni in cui erano incorsi i periti dell'Ufficio in merito alla sussistenza ed individuazione del “gradino articolare di 6 mm” atteso che in un primo momento essi avevano affermato che “La risonanza mostra gli esiti di una frattura composta del condilo femorale mediale (...) nelle scansioni coronali e sagittali è osservabile un piccolissimo scivolamento prossimale con uno scalino articolare quantificabile in pochi millimetri probabilmente” ammettendone pertanto l'esistenza salvo poi, con riferimento alle immagini della risonanza magnetica, inspiegabilmente asserire che “Tale diagnostica mostra esiti fratturativi sufficientemente composti del condilo femorale mediale …. In merito
a tale argomento, occorre precisare che negli atti è presente un certificato specialistico ortopedico del 11.03.2009 in cui si fa riferimento a “gradino articolare di circa 6mm”. Tale osservazione non trova riscontro in alcun referto radiologico e non può trovare conferma o smentita in assenza di immagini radiografiche eseguite in scala con la possibilità, dunque, di misurazioni precise”, finendo in tal modo col contraddirsi e col negare l'evidenza di quanto verificatosi.
Con il terzo profilo di doglianza l'appellante si è lamentato del fatto che i Pt_1
consulenti non avessero accertato – e la sentenza impugnata non avesse confermato – che il vizio di consolidazione della frattura ed il conseguente varismo erano esclusivamente addebitabili alla condotta dei sanitari del Presidio
Ospedaliero di Enna i quali, pur consci delle raccomandazioni promananti dalla letteratura scientifica, avevano omesso di osteosintetizzare il condilo femorale fratturato, con ciò consentendo la successiva dislocazione per effetto sia della trazione esercitata dai muscoli, sia per il ritardo della consolidazione ossea, derivante dall'indebita immobilizzazione: a suo dire, a causa dell'incongruo trattamento sanitario consistito nell'immobilizzazione del ginocchio in apparecchio gessato, si era verificato uno scivolamento del frammento di frattura che ingenerava un gradino articolare di circa 6 mm e la varizzazione post- traumatica del ginocchio, eventi che avevano reso necessario, al fine di un adeguato recupero funzionale, l'impianto di protesi monocompartimentale, come accertato clinicamente, in due distinte occasioni dal dott. e dal Prof. Per_2
oltre che dal radiologo refertante l'esame RX del 16.09.2009. Per_3
Con l'ultimo motivo di impugnazione il ha stigmatizzato il fatto che il Pt_1
giudice abbia convalidato acriticamente le valutazioni medico legali dei consulenti nella misura in cui aveva ritenuto che il decorso riabilitativo del suo ginocchio destro fosse stato complicato anche “da una severa sindrome lombosciatalgica che ha poi necessitato di un trattamento chirurgico, che certamente ha influito sulla mancata ripresa articolare”: parte appellante ha rilevato la erroneità di tale assunto atteso che la lombosciatalgia era da considerare conseguenza e non causa del vizio di consolidazione determinata dalle posture anomale e incongrue che egli fu costretto a mantenere prolungatamente, a causa delle difficoltà di deambulazione, e che hanno finito per sollecitare abnormemente il rachide lombare e a favorire, su un soggetto con autonome preesistenze, il prodursi di un'erniazione L2-L3 14, a seguito del cui verificarsi si sono resi necessari ulteriori e importanti interventi chirurgici altrimenti evitabili e non necessari;
il ha concluso la critica al deciso Pt_1
affermando come non fosse “dato comprendere secondo quali prove o indagini
o con quale logica e regole scientifiche i CCTTU pur ritenendo errato il trattamento sanitario della immobilizzazione in apparecchio gessato, e censurata per tale ragione la condotta dei sanitari, per non avere preferito la stabilizzazione chirurgica della frattura, unica in grado di garantire un adeguato allineamento anatomico e congruità articolare, arrivino infine a sostenere che, anche in caso di intervento, l'esito sarebbe stato lo stesso. Al contrario proprio
l'impianto della protesi rappresenta il totale insuccesso della terapia conservativa in apparecchio gessato, e tale dato è evincibile dalla documentazione medica in atti. Per tali ragioni le valutazioni conclusive dei consulenti, su cui il giudice si è appiattito senza avere minimamente valutato il materiale probatorio impiegato da questi ultimi, non possono ritenersi valide”.
Si è costituita in giudizio l' instando per il Controparte_1
rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata: radicatosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 20/06/2022 la Corte di Appello adita, in accoglimento della richiesta formulata da Parte_1
rilevato che nella stessa relazione tecnica si desumeva che “La documentazione oggetto di consulenza tecnica non contiene le immagini relative alle indagini radiografiche eseguite presso il nosocomio ennese. L'unica diagnostica per immagini a disposizione dei sottoscritti CC.TT.U. è relativa alla risonanza magnetica nucleare a cui il si è sottoposto in data 30.01.2009, ben cinque Pt_1
mesi dopo il trauma”, ha dapprima ordinato ex art. 210 c.p.c. all'Azienda appellata l'esibizione su idoneo supporto delle immagini radiografiche indicate a pagina 28 dell'atto di citazione in appello entro il termine del 31 ottobre 2022 e, successivamente, con ordinanza del 21/12/2022, ha disposto il richiamo dei consulenti nominati in prime cure affinché, alla stregua delle immagini prodotte, confermassero o rivedessero le valutazioni espresse nella relazione a loro firma del 5 aprile 2019.
In data 26/02/2024 i predetti consulenti hanno depositato relazione integrativa con la quale, dopo avere visionato la radiografia acquisita agli atti a seguito di ordine di esibizione, hanno ribadito le precedenti conclusioni ritenendo il
“gradino articolare di circa 6mm” non avente natura iatrogena: i consulenti hanno asserito che “Considerando, infatti, le ferite lacero contuse suturate presenti anche nel ginocchio sede della lesione ossea, così come riportato dal Pt_1
durante le operazioni di consulenza alla presenza dei rispettivi consulenti di parte nel giudizio di primo grado, e la scarsa scomposizione della rima di frattura, l'alternativa terapeutica più corretta al caso de quo sarebbe stata quella di una sintesi percutanea con viti o con placca a scivolamento……. Si conferma nuovamente, dunque, che l'approccio conservativo iniziale messo in pratica dai Sanitari del nosocomio ennese risulta conforme alla letteratura scientifica di riferimento in presenza di una lesione cutanea vicina alla sede di frattura. Può essere oggetto di controversia, invece, la metodica conservativa quale scelta terapeutica definitiva. Come già argomentato, infatti, obiettivo di un'osteosintesi stabile è quella di permettere un recupero articolare precoce al fine di evitare le complicanze dell'immobilizzazione. Nel caso in oggetto, quindi, risultava maggiormente appropriato un intervento di osteosintesi in percutanea con delle viti cannulate o con una placca e viti “a scivolamento”, al fine di permettere una mobilizzazione articolare in scarico già nell'immediato post- operatorio… L'eventuale “gradino articolare di circa 6mm”, a cui fa riferimento il certificato specialistico ortopedico del 11.03.2009, rappresenta una misura difficilmente verificabile in sede intraoperatoria. Si sottolinea, però, la natura fuori carico di tale pratica riabilitativa. Una frattura articolare, infatti, indipendentemente dal trattamento eseguito, richiede circa due mesi di trattamento fuori carico al fine di garantire una guarigione ossea sufficiente al sostegno del peso corporeo e alla trasmissione dei carichi. Ciò risulta valido soprattutto nel caso del sig. nel quale il trauma al rachide vertebrale non Pt_1
avrebbe comunque permesso un completo trattamento riabilitativo. Nel caso del sig. dunque, il trattamento conservativo ha allungato i tempi di Pt_1
convalescenza e di recupero articolare causati dall'immobilizzazione in gesso, che potevano essere evitati attraverso un intervento chirurgico di osteosintesi.
Alla luce della sufficiente riduzione ossea raggiunta, ciò non ha causato esiti ulteriori rispetto a quelli intrinseci al tipo di frattura che il paziente aveva riportato a causa dell'incidente stradale. Come già ampiamente argomentato nella relazione consulenza tecnica di ufficio datata 05.04.2019, sulla base della letteratura scientifica di riferimento, l'eventuale degenerazione artrosica con deviazione assiale del ginocchio è una sequela frequente nelle fratture intrarticolari e parzialmente dipendente dalla qualità di riduzione anatomica raggiunta che nel caso de quo appare più che sufficiente. L'indicazione chirurgica di protesi monocompartimentale posta successivamente dai Sanitari che presero in carico il paziente, non trova giustificazione né nell'eventuale deviazione assiale (controindicazione assoluta ad un intervento di protesi monocompartimentale) né nell'eventuale “gradino articolare di circa 6mm” ma soltanto nell'eventuale degenerazione artrosica conseguente alla frattura, e non al trattamento, la cui sintomatologia algica risulti resistente a trattamento riabilitativo e medico/infiltrativo….Nel caso del sig. dunque, si conferma Pt_1
come il trattamento conservativo abbia allungato i tempi di convalescenza e di recupero articolare causati dall'immobilizzazione in gesso, che potevano essere evitati attraverso un intervento chirurgico di osteosintesi. Alla luce della sufficiente riduzione ossea raggiunta, ciò non ha causato esiti ulteriori rispetto
a quelli intrinseci al tipo di frattura che il paziente aveva riportato a causa dell'incidente stradale”.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per la data del 25 settembre 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello spiegato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Giova subito premettere come risulti oramai dato inconfutabile, per non essere stata la relativa affermazione oggetto di specifico appello incidentale ad opera dell'Azienda appellata, che i sanitari del Presidio Ospedaliero di Enna abbiano commesso un errore professionale in occasione del trattamento posto in essere nei confronti di allorché, al fine di ovviare al trauma Parte_1
subito in occasione del sinistro stradale datato 20 agosto 2008, decisero di immobilizzare il ginocchio destro di quest'ultimo tramite imbragatura in gesso piuttosto che intervenire con osteosintesi: tale scelta, che i c.t.u. hanno ritenuto ingiustificata nonché priva di adeguato riscontro motivazionale alcuno, ha comportato un allungamento dei tempi di recupero per complessivi 65 giorni il cui iato temporale è stato poi oggetto del danno riconosciuto in prime cure.
La questione su cui dibattono le parti è se, una volta accertato tale errore medico, siano o meno residuati postumi permanenti in capo al sia a seguito del Pt_1
successivo intervento monocompartimentale con posa di protesi effettuato a
Monza nel settembre del 2009, sia per il solo fatto che tale intervento sia stato effettuato in quanto ritenuto necessario per ovviare all'errore medico su riferito.
Sulla rilevanza causale del suddetto errore medico i c.t.p. di parte appellante hanno affermato, a pagina 5 delle osservazioni alla c.t.u., che ove si fosse evitata la prolungata immobilizzazione dell'arto e fosse stato fatto l'intervento di osteosintesi, “con criterio di alta probabilità si sarebbe evitato l'intervento di protesi monocompartimentale già da solo concretizzante maggior danno permanente in misura di almeno il 12 %”, mentre la difesa di parte appellante ha sostenuto che, secondo il criterio “del più probabile che non”, il vero ed unico motivo per cui al paziente, nel corso della vicenda clinica per cui è lite, fu proposto l'esecuzione di impianto di protesi monocompartimentale fu proprio il riscontro di un gradino articolare e varismo post-traumatico del ginocchio destro, causato a suo dire dall'errato trattamento medico;
ad avviso di parte appellante,
“Se è pur vero che indipendentemente dal tipo di trattamento subito, in caso di lesione articolare del ginocchio, il paziente può andare incontro a degenerazione artrosica, è anche vero che nel caso del sig. gli esiti patologici residui Pt_1
all'immobilizzazione in apparecchio gessato, consistenti in “ginocchio varo” e
“gradino articolare” non possono assolutamente considerarsi evoluzione e conseguenza naturale del trauma, giacché, insorti troppo rapidamente, essi costituiscono, al contrario, proprio la prova inconfutabile del fallimento del trattamento in apparecchio gessato, tenuto conto che la protesizzazione del ginocchio, necessaria per correggere le citate patologie, costituisce un trattamento estremo”, essendo stato il difettoso consolidamento della frattura a causare il gradino articolare di pochi millimetri ed a procurare il varismo del ginocchio, come accertato clinicamente dai referti dei sanitari dott. e dott. Per_2
oltre che dal radiologo refertante l'esame RX del 16.09.2009 i quali Per_3
spinsero per l'intervento di protesi monocompartimentale a causa del gradino articolare di 6 mm, dovuto a “vizio di consolidazione”, ovvero ad un processo fisiologico errato della saldatura dei frammenti dell'osso fratturato.
Tali considerazioni, oltre che reiteratamente sconfessate dai c.t.u. che hanno sostenuto come il risultato finale ottenibile con l'intervento di osteosintesi non
“sarebbe stato migliore di quello ottenuto con immobilizzazione in apparecchio gessato proprio perché nel caso del non erano riscontrabili deviazioni Pt_1
patologiche in valgo o varo o in procurvato tali da causare una degenerazione artrosica di natura iatrogena”, non sono risultate corroborate neanche dalla documentazione sanitaria indicata da parte appellante la quale, nella misura in cui ha affermato che “l'esame del ginocchio non evidenza alterazioni a carattere degenerativo va segnalata solo una riduzione del valgismo femoro-tibiale”, mise in evidenza, all'epoca in cui il subì l'impianto di protesi Pt_1
monocompartimentale nel settembre del 2009, che questi non era affetto da alcuna degenerazione artrosica del ginocchio: quanto alla presenza del
“piccolissimo scivolamento prossimale con uno scalino articolare quantificabile in pochi millimetri”, i c.t.u. ne hanno alla fine riconosciuto l'esistenza salvo affermare che tale gradino, di difficile individuazione in ambito di osteosintesi, non riveste natura iatrogena potendosi esso comunque consolidare anche a seguito di intervento sostitutivo dell'ingessatura. Del tutto condivisibilmente i consulenti hanno affermato sia che “In termini di risultato finale raggiunto, questi consulenti possono esprimersi esclusivamente sulla base delle immagini di risonanza magnetica contenuti all'interno della documentazione. Tale diagnostica mostra esiti fratturativi sufficientemente composti del condilo femorale mediale, sovrapponibili probabilmente a quelli che si sarebbero potuti ottenere con il ricorso a strategie chirurgiche di osteosintesi”, trovando tale dato conferma proprio dalla lettura del referto della radiografia del ginocchio eseguita in data 16.09.2009 prima dell'intervento di artroprotesi monocompartimentale, allorché fu riferito che “non evidenzia alterazioni a carattere degenerativo”, sia che “In merito all'evoluzione artrosica
a cui è poi andato incontro il paziente, occorre ricordare come la letteratura scientifica di riferimento dimostri un tasso stimato di gonartrosi secondaria a trauma crescente al crescere del danno cartilagineo riportato e del difetto osseo residuo, indipendentemente dal tipo di trattamento subito. In sintesi, dunque, alla luce della sufficiente riduzione anatomica del condilo mediale, raggiunta con metodica conservativa, è lecito pensare che la stessa degenerazione potesse verificarsi anche in esiti di intervento di osteosintesi, sia infine che “sulla base della letteratura scientifica di riferimento, l'eventuale degenerazione artrosica con deviazione assiale del ginocchio è una sequela frequente nelle fratture intrarticolari e parzialmente dipendente dalla qualità di riduzione anatomica raggiunta che nel caso de quo appare più che sufficiente. L'indicazione chirurgica di protesi monocompartimentale posta successivamente dai Sanitari che presero in carico il paziente, non trova giustificazione né nell'eventuale deviazione assiale (controindicazione assoluta ad un intervento di protesi monocompartimentale) né nell'eventuale “gradino articolare di circa 6mm” ma soltanto nell'eventuale degenerazione artrosica conseguente alla frattura, e non al trattamento, la cui sintomatologia algica risulti resistente a trattamento riabilitativo e medico/infiltrativo”, avendo in sostanza sostenuto che il risultato funzionale raggiunto a seguito dell'intervento del settembre 2009 fu stato fortemente viziato dalla presenza della concomitante patologia neuropatica scatenatasi a seguito della stenosi lombare avente verosimile origine post traumatica.
Ad avviso della Corte il non ha dato compiuta prova del fatto che il Pt_1
successivo intervento monocompartimentale al ginocchio destro sia stato logica conseguenza del trattamento conservativo in luogo dell'osteosintesi, sì da doversi condividere l'affermazione dei c.t.u. secondo cui, sulla scorta dei rilievi medico- legali obiettivati sul era possibile ritenere come lo stesso non abbia subito Pt_1
dall'errato trattamento sanitario postumi permanenti oggetto di valutazione medico legale, essendo quelle riferite menomazioni derivanti interamente dal sinistro stradale che lo coinvolse nell'agosto del 2008; dopo avere affermato che, indipendentemente dal tipo di trattamento subito, in caso di verificazione di una lesione articolare del ginocchio il paziente possa andare incontro a degenerazione artrosica, il non ha spiegato perché, proprio nel caso in esame, “gli esiti Pt_1
patologici residui all'immobilizzazione in apparecchio gessato, consistenti in
“ginocchio varo” e “gradino articolare” non possono assolutamente considerarsi evoluzione e conseguenza naturale del trauma” ma devono necessariamente ricondursi all'errore sanitario sopra menzionato, così come non
è riuscito a spiegare il perché la lombosciatalgia che lo ha interessato fosse da considerare conseguenza e non causa del vizio di consolidazione al ginocchio o fosse da imputare all'errato trattamento sanitario piuttosto che al sinistro subito.
In definitiva può concludersi come non sia residuato ai danni del alcun Pt_1
postumo permanente eziologicamente collegato all'errato trattamento sanitario sopra menzionato ma unicamente il ritardo, nella misura accertata dal Tribunale, nel recupero della piena funzionalità dell'arto destro a causa della ingiustificata prolungata immobilizzazione dell'articolazione con il gesso;
quanto poi alla domanda fatta valere dal di ristoro delle spese mediche affrontate, Pt_1
domanda non espressamente vagliata in primo grado non essendosi la sentenza impugnata espressa sullo specifico punto, essa deve essere disattesa per mancanza della riferibilità del relativo esborso all'errato trattamento sanitario nei termini sopra indicati, trattandosi viepiù di spese concernenti visite mediche o acquisti verificatesi a notevole distanza di tempo dall'errore terapeutico che nulla hanno a che vedere con l'infausta scelta del trattamento conservativo mediante gesso.
Consegue in definitiva la conferma della sentenza impugnata: considerate le difficoltà di accertamento delle questioni di natura sanitaria che hanno permeato l'incedere del presente procedimento nonché la necessità di ulteriori indagini peritali disposte dalla Corte a seguito del non esaustivo esame della documentazione in primo grado, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del presente grado tra le parti salvo addossare alle stesse, in via solidale, il costo dell'integrazione peritale disposta nel corso del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Enna n. 129/2021, pubblicata il 5 marzo 2021, che conferma;
2. Pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti;
3. Compensa le spese del grado d'appello tra le parti;
4. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma
1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 13 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico