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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa IN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6016 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
e , in qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea F. Pezzuto;
Persona_1
- attori - contro
rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi;
Controparte_3
- convenuto-
***
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...] nei confronti del per avere ristoro dei danni subiti in Parte_2 Controparte_3 occasione della caduta del 19.8.2020 alle ore 00.15 circa transitando a piedi su viale Don
Minzoni all'altezza del civico n. 17/B, inciampava su una sconnessione sul marciapiede sicché rovinava al suolo, procurandosi gravi lesioni.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato in fatto ed in diritto la Controparte_3 pretesa attorea.
Istruita la controversia a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, nelle more del giudizio è deceduta l'attrice ed il giudizio è stato proseguito dai suoi eredi;
all'udienza del 1.7.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
È utile ricordare che, per l'interpretazione oramai consolidata dei giudici di legittimità, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 27724/2018), ribadendo “il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. n. 999/2014).
In altre parole, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018).
Ancora, sebbene enunciandolo in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito il principio per il quale “i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno” (Cass. n. 12449/2008).
Poste tali coordinate ermeneutiche, da un lato, l'istruttoria orale a mezzo del testimone ha permesso di accertare la veridicità della ricostruzione fattuale Testimone_1 operata dall'attrice, la quale risulta effettivamente caduta nel percorrere piazza Viale Don
Minzoni in precipuamente a causa dell'ampia disconnessione delle mattonelle, molte CP_3 delle quali divelte o sollevate, presso lungo il marciapiede della pubblica via, come ritratta nelle foto allegate al fascicolo di parte del convenuto. CP_3
Ebbene, quanto ai profili di responsabilità emersi, appare di tutta evidenza che il
- custode della pubblica via ove è avvenuto l'occorso, ubicata nel pieno Controparte_3 centro abitato del capoluogo di provincia - non ha dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da censure, in quanto non ha provveduto ad individuare preventivamente il pericolo provocato dalla disconnessione stradale, segnalandolo e provvedendo alla manutenzione del marciapiede per cui è causa.
Tuttavia, quanto al concorso di colpa della danneggiata, sembra sussistere la violazione del dovere di autoresponsabilità della in misura pari al 50%, dal momento Per_1 che, trovandosi l'attrice a camminare in un punto della strada manifestamente pericoloso, vista l'ampiezza della disconnessione della pavimentazione, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'incedere, se del caso evitando del tutto il transito in quel punto o comunque procedendo più lentamente.
Si devono a questo punto quantificare i danni occorsi all'attrice in conseguenza del sinistro per cui è giudizio.
Il c.t.u. dott. , con argomentazioni logiche e scevre da vizi o censure che Persona_2 il tribunale ritiene di fare proprie, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dall'attrice, diagnosticate come
“Frattura meta-epifisaria distale del radio sinistro”.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico- relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva,
l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari
“medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella;
analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale
“temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto. L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 7% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla (che per comodità Per_1 definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 50 la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea totale parziale, nonché in giorni 30 l'incapacità temporanea parziale al 50%.
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva settantatré anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno per le sofferenze patite e per ITP è pari, complessivamente, sempre tenuto conto della tipologia e gravità delle lesioni subite, ad
€19.179,00.
Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti dall'attrice in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nel citato decreto.
Così come non può essere riconosciuto all'attrice alcun risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in base alle attuali attitudini dell'attore, né ulteriori riflessi pregiudizievoli sullo svolgimento di attività extra lavorative o nella vita di relazione in riferimento al quadro clinico riscontrato dall'ausiliare.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorbe tutte le voci di danno richieste (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione
'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata).
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda e tenuto conto delle percentuali di responsabilità, il convenuto deve essere condannata al pagamento, in favore CP_3 dell'attrice, della somma, determinata in moneta attuale, pari ad euro € 9.589,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, comprese le spese vive, tra cui quelle per la consulenza tecnica di parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari Controparte_3
a € 9.589,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo;
- condanna il alla refusione delle spese di lite liquidate in € 739,00 pari Controparte_3 ad € 2.200,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- pone a carico del le spese di c.t.u. liquidate con decreto emesso nel Controparte_3 corso di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 7 novembre 2025
La giudice
IN TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa IN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6016 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
e , in qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea F. Pezzuto;
Persona_1
- attori - contro
rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi;
Controparte_3
- convenuto-
***
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...] nei confronti del per avere ristoro dei danni subiti in Parte_2 Controparte_3 occasione della caduta del 19.8.2020 alle ore 00.15 circa transitando a piedi su viale Don
Minzoni all'altezza del civico n. 17/B, inciampava su una sconnessione sul marciapiede sicché rovinava al suolo, procurandosi gravi lesioni.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato in fatto ed in diritto la Controparte_3 pretesa attorea.
Istruita la controversia a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, nelle more del giudizio è deceduta l'attrice ed il giudizio è stato proseguito dai suoi eredi;
all'udienza del 1.7.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
È utile ricordare che, per l'interpretazione oramai consolidata dei giudici di legittimità, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 27724/2018), ribadendo “il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. n. 999/2014).
In altre parole, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018).
Ancora, sebbene enunciandolo in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito il principio per il quale “i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno” (Cass. n. 12449/2008).
Poste tali coordinate ermeneutiche, da un lato, l'istruttoria orale a mezzo del testimone ha permesso di accertare la veridicità della ricostruzione fattuale Testimone_1 operata dall'attrice, la quale risulta effettivamente caduta nel percorrere piazza Viale Don
Minzoni in precipuamente a causa dell'ampia disconnessione delle mattonelle, molte CP_3 delle quali divelte o sollevate, presso lungo il marciapiede della pubblica via, come ritratta nelle foto allegate al fascicolo di parte del convenuto. CP_3
Ebbene, quanto ai profili di responsabilità emersi, appare di tutta evidenza che il
- custode della pubblica via ove è avvenuto l'occorso, ubicata nel pieno Controparte_3 centro abitato del capoluogo di provincia - non ha dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da censure, in quanto non ha provveduto ad individuare preventivamente il pericolo provocato dalla disconnessione stradale, segnalandolo e provvedendo alla manutenzione del marciapiede per cui è causa.
Tuttavia, quanto al concorso di colpa della danneggiata, sembra sussistere la violazione del dovere di autoresponsabilità della in misura pari al 50%, dal momento Per_1 che, trovandosi l'attrice a camminare in un punto della strada manifestamente pericoloso, vista l'ampiezza della disconnessione della pavimentazione, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'incedere, se del caso evitando del tutto il transito in quel punto o comunque procedendo più lentamente.
Si devono a questo punto quantificare i danni occorsi all'attrice in conseguenza del sinistro per cui è giudizio.
Il c.t.u. dott. , con argomentazioni logiche e scevre da vizi o censure che Persona_2 il tribunale ritiene di fare proprie, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dall'attrice, diagnosticate come
“Frattura meta-epifisaria distale del radio sinistro”.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico- relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva,
l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari
“medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella;
analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale
“temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto. L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 7% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla (che per comodità Per_1 definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 50 la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea totale parziale, nonché in giorni 30 l'incapacità temporanea parziale al 50%.
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva settantatré anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno per le sofferenze patite e per ITP è pari, complessivamente, sempre tenuto conto della tipologia e gravità delle lesioni subite, ad
€19.179,00.
Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti dall'attrice in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nel citato decreto.
Così come non può essere riconosciuto all'attrice alcun risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in base alle attuali attitudini dell'attore, né ulteriori riflessi pregiudizievoli sullo svolgimento di attività extra lavorative o nella vita di relazione in riferimento al quadro clinico riscontrato dall'ausiliare.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorbe tutte le voci di danno richieste (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione
'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata).
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda e tenuto conto delle percentuali di responsabilità, il convenuto deve essere condannata al pagamento, in favore CP_3 dell'attrice, della somma, determinata in moneta attuale, pari ad euro € 9.589,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, comprese le spese vive, tra cui quelle per la consulenza tecnica di parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari Controparte_3
a € 9.589,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo;
- condanna il alla refusione delle spese di lite liquidate in € 739,00 pari Controparte_3 ad € 2.200,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- pone a carico del le spese di c.t.u. liquidate con decreto emesso nel Controparte_3 corso di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 7 novembre 2025
La giudice
IN TA