Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 724/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Gabriele,
e
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Iolanda Barba;
conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso del 30.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio e Parte_1 CP_1
hanno adito questo Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni stabilite con decreto del
Tribunale per i Minorenni di Genova n. 3418/2010 del 27.10.2010;
rilevato segnatamente che i ricorrenti hanno instato perché fosse revocato l'obbligo, posto a carico di in forza del predetto decreto, di versamento della somma mensile di Parte_1
1
18.4.1997 dalla relazione sentimentale fra loro intercorsa;
a tale riguardo, i ricorrenti hanno rappresentato che il figlio – frattanto divenuto maggiorenne – aveva reperito una stabile occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato, e di conseguenza aveva ormai raggiunto una condizione di autosufficienza economica;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di cui al decreto n. 3418/2010 del Tribunale per i Minorenni di
Genova del 27.10.2010,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i ricorrenti nei termini di seguito riportati:
“Revocare, con decorrenza da gennaio 2025, il contributo di € 300,00 mensili posto a carico del Sig. per il mantenimento di per l'intervenuta autosufficienza Parte_1 Persona_2
economica del figlio”.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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