Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.4902/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DI NATALE FRANCESCO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento in data CP_1
20/12/2024 della somma dovuta a titolo di indennità di accompagnamento in proprio favore (con decorrenza dal 01°/12/2022 al 30/06/2023 – periodo di chemioterapia).
Tuttavia, dall'esame degli atti prodotti dall' si evince che CP_1
l' convenuto (ricevuta in data 07/02/2024 la notifica del CP_2 mod. AP70, dopo aver ricevuto in precedenza la notifica del
1
Ciò detto, si evidenzia che, secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente,
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
Applicando il predetto principio al caso in esame, deve concludersi che, avendo adempiuto l' alla sua obbligazione CP_1 quando il contraddittorio nei propri confronti si era già instaurato, sulla condotta dell'Istituto ha influito sicuramente la pendenza della lite, di cui lo stesso aveva già avuto conoscenza prima dell'adempimento in conseguenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione
2 d'udienza. Ne discende che il ritardo colpevole dell' CP_2 convenuto nell'eseguire il pagamento della prestazione economica dovuta comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente – con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario – delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria e operato (sull'importo di Euro 1.865,00)
l'aumento del 10% ai sensi dell'art.4, comma 1 bis D.M. cit. in quanto il ricorso depositato con modalità telematiche è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.051,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, oltre
Euro 43,00 per esborsi, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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