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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 18984 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2022 aventi ad oggetto: risarcimento danni intermediazione mobiliare
TRA
- Codice Fiscale - rappresentata, Parte_1 C.F._1 assistita e difesa, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 co. 3 c.p.c. dall'Avv.
Marco Febbraio presso il cui studio in Napoli alla Via Maranda n. 55/B elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Gennaro Arcucci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiara
Silvestri, sito in Napoli alla via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5.;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. premesso di essere cliente della banca Parte_1 convenuta;
che in data 25.07.2012 sottoscriveva domanda di ammissione a socio versando l'ammontare corrispondente a 100 azioni per complessivi € 940,00 (codice ISIN[...]); che complessivamente, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014 senza nessuna preventiva quanto necessaria specifica informativa, fu spinta dalla Banca convenuta all'acquisto di azioni Controparte_1 compresi aumenti di capitale per un totale di 3681 azioni;
che in data 15.12.2014 veniva sollecitata, sempre in assenza delle informazioni sul prodotto, a sottoscrivere 2287 obbligazioni per un valore nominale di euro 13.722,00.; che all'esito degli investimenti proposti, la ricorrente ha finito per acquisire
1 un controvalore di titoli azionari ed obbligazionari pari ad un investimento complessivo di € 63.593,25; che in data 21.09.2017 e 23.01.2018 tentava la vendita dei titoli in suo possesso ma l'ordine rimaneva inevaso;
che l'assemblea dei soci della con comunicato stampa del 22.06.2017, fissava il nuovo CP_1 prezzo delle azioni che veniva deprezzato dagli originari € 9,53 al nuovo prezzo di € 7,50 ; che dal mese di dicembre del 2019, a causa delle gravi perdite patrimoniali emerse a seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la veniva sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria e CP_1 disposta la sospensione delle negoziazioni delle sue azioni il cui valore, come emerso dall'ultima assemblea del 29/30 giugno 2020, si è ormai definitivamente di fatto azzerato.
Ciò premesso, l'attrice deduceva che:
.- le operazioni di investimento contestate sarebbero state effettuate senza che l'investitore avesse “mai sottoscritto alcun contratto quadro”;
- l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'Intermediario contestando sia l'esito dell'attività di profilatura sia il profilo di rischio associato agli strumenti finanziari oggetto dell'operazione d'investimento;
- l'inadeguatezza delle operazioni d'investimento rispetto al proprio profilo di rischio nonché in ragione dell'eccesso di concentrazione di strumenti finanziari emessi dall'Intermediario nel proprio portafoglio titoli;
-. l'omessa adozione delle dovute precauzioni organizzative in materia di conflitti di interesse non fornendo informativa né della fonte del conflitto di interessi né della politica adottata in tale materia;
-. la mancata esecuzione degli ordini di vendita impartiti in violazione dell'ordine cronologico sancito dall'art. 21, comma 1, lett. d) T.U.F. e dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 16190/2007.
Stante la natura illiquida dei titoli de quibus, l'attrice non sarebbe poi riuscita a liquidare le azioni e le obbligazioni BPB in proprio possesso, e pertanto chiedeva :
In via principale di accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di investimento compiute dalla ricorrente per mancanza di un valido contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF che richiede la forma scritta ad substantiam e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle singole operazioni di investimento condannando la convenuta BPB a restituire alla sig.ra il valore degli Pt_1 investimenti fatti pari ad € 50.011,65 (euro 63.733,65 – euro 13.722,00 già corrisposto nelle more della Contr procedura innanzi all' oltre interessi e rivalutazione dal reclamo al SO;
in via subordinata
In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della rispetto ai CP_1 contratti di compravendita delle azioni e delle obbligazioni convertibili (poi convertite in azioni) della o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca Controparte_1 convenuta per la violazione dei doveri informativi posti a carico dell'intermediario e, conseguentemente,
2 condannare la convenuta in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della Controparte_1 somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 50.011,65 (euro 63.733,65
– euro 13.722,00 già corrisposto nelle more della procedura innanzi all'ACF) oltre interessi e rivalutazione dal reclamo al SO;
con vittoria di spese e compensi ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva tempestivamente la innanzitutto formulando richiesta di mutamento Controparte_1 del rito ed eccependo la prescrizione dell'azione spiegata, trattandosi di eventuale responsabilità precontrattuale ( da ricondurre nell'alveo della responsabilità extracontrattuale avente prescrizione quinquennale) decorrente dalla conclusione degli ordini effettuati nel 2012- 2014, laddove l'azione era stata introdotta- senza alcun atto interruttivo – solo in data 1.8.2022.
Nel merito contestava le deduzioni di parte attrice depositando tutta la documentazione a corredo delle operazioni compiute, seguiti dai prospetti informativi del cliente e dalla prova dei dividendi versati, delle schede dei prodotti e delle prove di partecipazione attiva dell'attrice in qualità di socio, alla vita dell'azienda.
Deduceva che la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro doveva ritenersi santa per fatti concludenti dal comportamento posto in essere dalla attrice nel corso degli anni, nonché la contrarietà a buona fede della invocata nullità in forma selettiva solo in relazioni ad alcune operazioni e non anche alle altre vantaggiose per la stessa.
Di fatto confermava che la ra un cliente avvezzo alle operazioni di investimento anche di medio Pt_1
e lungo termine, con una discreta esperienza in ambito finanziario anche anteriore alle operazioni in questione e che, dunque, a questi si addiceva la qualifica di investitore dal profilo di rischio “medio” come correttamente era stato indicato nella documentazione agli atti, tanto da potere essere preparata e consapevole ( come si era anche dichiarata) alle possibili perdite derivanti dalla circostanza che le azioni acquistate erano illiquide e non vendibili in un mercato regolamentato e che, comunque, non era possibile al momento dell'acquisto prevedere che la banca subisse le perdite di bilancio poi verificatesi.
Evidenziava l'irrilevanza delle sanzioni subite dalla per addotte irregolarità nella profilatura dei CP_3 clienti e annunciava che il provvedimento era ancora soggetto a impugnazione, negando che nel caso specifico si fossero verificati vulna ai diritti di informazione del cliente.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande di declaratoria di nullità e risarcimento dei danni come avanzate dalla sia per intervenuta prescrizione, sia per infondatezza e comunque soggette alla Pt_1 valutazione ex art. 1227 c.c. della negligenza ed imperizia del cliente nonché alle decurtazioni connesse alla distribuzione di dividendi, al versamento delle cedole maturate in relazione alle obbligazioni per cui
è causa ed in via subordinata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea condannare l'attrice alla restituzione, in favore della dei titoli BPB per cui è causa;
CP_1
3 Mutato il rito, assegnati i termini ex art 183 comma VI c.p.c, rigettata la richiesta di CTU, dopo alcuni rinvivì in proseguo prove la causa alla udienza del 14.03.2025 veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che la domanda è procedibile, essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, imposto dall'art. 5 comma 1bis del d.lgs. 28/2010, conclusosi con esito negativo per la mancata adesione della parte convenuta (cfr. doc. 13 parte attrice).
Per ciò che riguarda l'eccepita prescrizione non può che osservarsi che, imprescrittibile l'azione di nullità per difetto di forma scritta, l'eventuale azione restitutoria di durata ordinaria decennale, potrebbe farsi decorrere dai singoli ordini , come ammette la stessa parte convenuta eccipiente, ( cfr. Cassazione civile sez. III, 15.07.2011. n. 15669) intervenuti nell'arco temporale dal 2012 al 2014 laddove il ricorso ex art
702 bis c.p.c. e il decreto di fissazione udienza risultano notificati in data 5.10.2022, dunque anche rispetto al primo acquisto datato 4 settembre 2012 l'eccezione va disattesa.
Ad ogni buon conto la prescrizione risulta utilmente interrotto sia dalla proposizione del reclamo alla
BPB in data 20.01.2021 sia dal ricorso al ACF .
Quanto all'azione risarcitoria, rammenta questo Tribunale che “La violazione degli obblighi informativi posti dalla normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione finanziaria, prevista delle prescrizioni degli artt. 21
TUF determina l'inadempimento della banca o in generale dell'intermediario finanziario, fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese. Quindi, a fronte di una asserita violazione degli obblighi di condotta, imposti ex lege e trasfusi in contratto gravanti, nei contratti di investimento, sull'intermediario, al cliente spetta il rimedio della risoluzione da inadempimento e/o del risarcimento del danno. L'inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta esecuzione dell'ordine impartito dall'investitore senza ottemperare ai canoni comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia”(
Tribunale Catania sez. IV, 15/07/2020, n.2479), con conseguente prescrizione ordinaria decennale non decorsa al momento dell'intrapresa iniziativa giudiziaria.
Passando al merito della controversia, è necessario analizzare, in primo luogo, la domanda di nullità formulata da parte attrice, alla luce dell'art. 23 comma 1 T.U.F., il quale prevede che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti” e che “nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”, mentre il comma 3 del medesimo articolo specifica che “nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”.
Trattasi di nullità di protezione azionabile dal solo investitore e volta a garantire la tutela del contraente debole in un'ottica di riequilibro della asimmetria informativa a cui il requisito di forma intende porre rimedio.
4 E 'del tutto normale che a fronte di un unico contratto quadro vengano effettuate, in funzione di distinti ordini, una molteplicità di operazioni di investimento che, potrebbero non avere tutte esito positivo sotto un profilo economico.
Da ciò, sussistendo l'invalidità formale del contratto quadro, potrebbe nascere l'interesse del cliente a selezionare le operazioni non andate a buon fine con lo scopo di limitare gli effetti della nullità — nella specie restitutori — ai soli investimenti non remunerativi preferendo, per quelli remunerativi, trattenere il guadagno.
Ebbene nonostante tutti gli investimenti nascano da una comune matrice — i.e. il contratto quadro a monte — la relatività che caratterizza la nullità di protezione derivante da un vizio formale legittima il cliente —a selezionare gli investimenti per i quali azionare la nullità e la conseguenziale pretesa restitutoria
( cfr. Tribunale di Milano, 29/04/2015)
Diversamente opinando , volendo estendere gli effetti della nullità anche a tutti gli altri ordini di borsa eseguiti in funzione del medesimo contratto quadro viziato senza che il soggetto debole abbia inteso azionare la tutela riconosciuta dalla nullità di protezione e quindi estendere gli effetti restitutori conseguenti all'inefficacia del negozio derivante dalla nullità significherebbe sul piano giuridico o affermare la possibilità di un rilievo di ufficio della nullità delle singole operazioni non contestate e dunque ipotizzare una nullità virtuale e non relativa ovvero estendere la legittimazione attiva all'intermediario laddove lo stesso formuli domanda riconvenzionale tesa all' estensione dell'accertamento della nullità a tutte le operazioni eseguite in esecuzione del contratto quadro nullo, Ma è proprio tale possibilità di avvalersi degli effetti prodotti da una nullità relativa che è preclusa al professionista .
Quanto alla possibilità di convalida , pure invocata dalla opposta, la stessa espressamente esclusa dall'art. 1423 c.c. per i contratti affetti dalla c.d. nullità assoluta anche a volerla ritenere operante nelle ipotesi di nullità relativa necessita di una manifestazione di volontà del contraente debole inequivoca non potendo desumersi né dalla circostanza di volere profittare degli effetti restitutori in maniera “ selettiva” né dal protrarsi del rapporto nel tempo ovvero da comportamenti che non sono incompatibili ex sé con la volontà di abdicare alla tutela apprestata dal legislatore comunitario e nazionale.
Ciò premesso, nel l caso di specie, l'attore sin dal primo atto difensivo – e già in sede di ricorso al CP_2 asserisce che non era mai stato stipulato alcun contratto in forma scritta tra le parti.
Tale assunto non è contraddetto dalla documentazione versata in atti da parte convenuta, che non ha depositato il contratto quadro soscritto dalla a unicamente la sottoscrizione della domanda di Pt_1 ammissione alla compagine sociale.
La mancanza produzione del contratto quadro comporta la nullità dello stesso per difetto del requisito della forma scritta a cui segue la nullità delle operazioni di investimento esecutive dello stesso ed oggetto di “ impugnazione” con conseguente obbligo dell'intermediario di restituzione al cliente delle somme
5 investite a norma dell'art 2033 c.c. ( ex multis Cassazione civile sez I del 26.10.2020 n. 23448) sia pure nei limiti della prescrizione eccepita dalla banca che nel caso di specie non è maturata.
Ne consegue che debbono ritenersi nulli tutti i successi ordini di acquisto compiuti dalla attrice ed oggetto del presente giudizio ( cfr Cass civ Sez I n. 7068 del 11.04.2016) e l'intermediario deve essere condannato alla restituzione.
Quanto all'ammontare delle somme da restituire le stesse corrispondo all'ammontare complessivo degli investimenti azionari contestati che dalla documentazione in atti ammontano ad euro 50.013,92 ( cfr estratti conto allegati) atteso che costituisce circostanza pacifica che l'investimento in titoli obbligazionari pari ad euro 13.722,00 sia stato interamente rimborsato in data 30.12.2021 .
Ciò premesso tali investimenti hanno prodotto una utilità pari ad euro 361,21 quali cedole ed euro
12.284,26 quali dividendi rinvenienti dai prestiti obbligazionari medio tempore sottoscritti dall'investitrice .
Ebbene tali somme devono essere dedotte dall'ammontare degli investimenti da restituire atteso che la nullità del contratto quadro da cui discende la nullità dei singoli ordini di acquisto determina un effetto ripristinatorio dello status quo ante e non può comportare vantaggi per la parte nel cui interesse viene dichiarata, diversamente l'attrice finirebbe per percepire i frutti di un contratto nullo.
Dunque, atteso che costituisce circostanza pacifica che i dividendi dei prestiti obbligazionari sono stati già restituiti l'ammontare complessivo delle somme oggetto di restituzione è pari ad euro 49.652,71 ( ovvero euro 50.013,92 meno il valore delle cedole incassate euro 361,21)
Tali somme devono essere maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo ( cfr. Cass. civile n. 3912 del 16.02.2018) “nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art 2033 c.c. il debito dell'CC , a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito di una apposita domanda giudiziale. Anche in questo campo la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dell'CC dell'insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento””.
Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere la mala fede della né la stessa può ritenersi in CP_1 re ipsa in ragione della nullità del contratto quadro.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno, difetta la prova da parte della attrice di avere subito un pregiudizio diverso ed ulteriore e non ristorato con la restituzione delle somme investite.
All'accoglimento della domanda di nullità degli ordini per inesistenza del contratto-quadro, ex art. 23 del
T.U.F., consegue, altresì, l'accoglimento della domanda della convenuta di condanna della attrice alla restituzione in favore di BPB delle azioni ai sensi dell'articoli artt. 1418 e ss. e 2033 c.c., (cfr. Cass. civ.
Sez. I Ord., 16/03/2018, n. 6664 in tema di nullità di contratto d'investimento).
Assorbite le ulteriori domande.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della convenuta;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, come modificato dal 147/22, e della complessità e laboriosità della lite e del suo valore.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di € Controparte_4 euro 49.652,71, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2. Condanna alla restituzione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 azioni oggetto del giudizio.
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, Controparte_1 liquidandole in euro in euro 7.015,00 per compensi professionali ed € 259,00 per spese vive, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to Febbraio Marco antistatario;
Napoli, 17.07.2025
Il GU
Dott.ssa Roberta Guardasole
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