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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa IK Capanna Piscè ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2822/2019 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Faraone Parte_1
ATTRICE
contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolgiulio Mastrangelo e Licia Mastrangelo CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate per l'udienza del 9 giugno 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertata la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo all'odierna attrice, ordinare a ai CP_1 sensi dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio dell'immobile in favore di per le causali su Parte_1 esposte;
- condannare al risarcimento del danno causato a in conseguenza del CP_1 Parte_1 mancato utilizzo del bene e delle maggiori spese sostenute per il mantenimento del bene, danno da calcolarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice assumeva:
• di essere proprietaria di un locale negozio sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Nazionale n.
199, distinto al catasto fabbricati di detto comune al foglio 34, particella 349, sub. 22, avendolo acquistato con atto pubblico di compravendita a rogito notaio in data 28.04.2014 Persona_1
(rep. 98792, racc. 24223), immobile pervenuto in proprietà alla parte venditrice a mezzo atti di donazione innanzi al notaio del 28.12.1991 (repertorio 182803/24488) e del Persona_2
25.6.1993 (repertorio 194880/25874);
• che nell'atto pubblico il locale risulta avere una consistenza pari a mq. 57, come da apposita planimetria catastale allegata all'atto di compravendita;
• che nel corso di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'anno 2016, emergeva una consistenza reale dell'immobile minore rispetto a quanto menzionato nell'atto pubblico e risultante dalla planimetria catastale, in quanto il tramezzo divisorio tra il sub. 22 (di sua proprietà) ed il sub.
n. 46 (di proprietà di risultava essere stato spostato di 1,17 m. per tutta la lunghezza CP_1 del confine, così occupando illegittimamente 5,61 mq. del suo locale;
• che nonostante gli inviti bonari al rilascio della parte di immobile occupata, prima con sollecito a mezzo raccomandata a.r. e successivamente con procedura di mediazione innanzi all'organismo dell'Ordine degli Avvocati di Termo, la non dava seguito alle sue richieste, rendendosi CP_1 necessario ricorrere in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale contestava la pretesa avversaria, CP_1 domandando al Tribunale di:
“A) in via principale rigettare le domande di rivendicazione ex art.948 c.c. e di risarcimento per le causali di cui in narrativa;
pagina 2 di 6 B) in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una minore superficie dell'immobile della convenuta rispetto a quello di sua proprietà, accertare e dichiarare l'usucapione in favore della signora della porzione di immobile posta a confine fra l'unità immobiliare distinta al foglio CP_1
34, p.lla 349, sub 22 attualmente intestata a e quella distinta al fg. 34, p.lla 349, sub 46 di Parte_1 proprietà della medesima , consentendo, se necessario, le opportune variazioni catastali, con CP_1 trascrizione e volturazione in favore di quest'ultima dell'immobile nella sua effettiva conformazione con esonero del Conservatore da ogni e qualsivoglia responsabilità.
C) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre oneri di legge.”.
La parte convenuta, da un lato, sottolineava che, in considerazione dell'azione intrapresa dall'attrice (rivendica della proprietà ex art. 948 c.c.), sulla stessa gravasse l'onere di provare il proprio diritto proprietà producendo in giudizio i titoli dei precedenti danti causa risalendo ad un acquisto del bene a titolo originario, ovvero provando di aver posseduto il bene per il periodo necessario ad usucapirlo;
dall'altro, nel merito, rappresentava uno stato di fatto diverso da quanto allegato dalla Parte_1
Allegava, infatti, di aver acquistato l'immobile confinante con quello dell'attrice (distinto al foglio 34, particella
349, sub. 46) in data 25.07.1996, avendolo peraltro detenuto in locazione fin dall'anno 1972, e che tale unità immobiliare avesse sempre avuto la medesima consistenza, essendo stata oggetto, negli anni 2009 e 2010, di un solo intervento di ristrutturazione finalizzato alla realizzazione di un soppalco e alla trasformazione della destinazione d'uso da magazzino a locale commerciale, senza che ciò avesse modificato il confine con l'attuale proprietà della come risultante, peraltro, dalla D.I.A. presentata nel 2009 e dalla successiva variante Parte_1 del 2010. Confine che, in ogni caso, risultava essere quello attuale, come emergente anche dall'autorizzazione n.
58/85 rilasciata dal Comune di Roseto degli Abruzzi alla precedente proprietaria del sub. 46.
In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della porzione asseritamente eccedente la sua proprietà, avendola comunque posseduta uti dominus da oltre venti anni.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e prove orali e trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente, è opportuno svolgere alcune considerazioni in punto di qualificazione della domanda attorea e del relativo onere della prova.
L'azione di rivendica spiegata dalla mira a difendere il diritto di proprietà, diritto di cui l'attore deve Parte_1 dare la c.d. prova diabolica dimostrando di essere titolare del diritto sul bene rivendicato. Chi agisce in rivendica pagina 3 di 6 chiede la reintegrazione piena ed esclusiva del diritto reale al fine di riottenere la piena disponibilità e dunque il rilascio della res illegittimamente e/o abusivamente occupata sine titulo da parte del convenuto, ciò comporta la necessità per l'attore di provare non solo il possesso abusivo ma anche la pienezza e la legittimità del proprio diritto di proprietà (così, Cass. n. 705/2013).
Circa gli oneri probatori che vengono in rilievo nel caso di specie, si rammenta che la parte che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve provare il proprio diritto, risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario, ovvero provare di aver posseduto esso stesso il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione.
Orientamento consolidato della giurisprudenza riconosce che tale rigore probatorio è suscettibile di modularsi in relazione al concreto atteggiarsi delle difese della parte convenuta, così attenuandosi, in particolare, quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso. In tal caso, il rivendicante assolve l'onere probatorio dimostrando un acquisto del bene in base ad un titolo valido, che prevale su quello dell'avversario.
Si è altresì puntualizzato che: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. n. 28865/2021).
Quel che rileva, dunque, ai fini dell'attenuazione del nominato onere probatorio, è la deduzione di un possesso ad usucapionem che si sia iniziato ad esercitare successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica.
Nel caso di specie, alcuna agevolazione probatoria può essere riconosciuta in favore dell'attrice, avendo la convenuta opposto un acquisto per usucapione fondato su un possesso che ha avuto inizio (25.7.1996) in epoca pagina 4 di 6 antecedente a quella in cui si è formato il titolo di acquisto della rivendicante (2014) e avendo altresì contestato l'originaria appartenenza del bene al comune autore ovvero ad uno dei danti causa.
Ne discende che l'attore è tenuto a fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, non essendo sufficiente dimostrare l'esistenza di un titolo di acquisto derivativo, che indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
Pertanto, l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto
(direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
Ciò premesso in ordine onus probandi, va, nella specie, rilevato che la rivendicante:
- non ha fornito un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario (essendosi limitata a produrre l'atto di compravendita per Notar Persona_3 del 28.4.2014 – rep. 98792, racc. 24223 – che attesta l'acquisto a titolo derivativo da e l'atto del Persona_4
28.12.1991 per Notar – rep. 182803, progr. 24488 – che documenta la donazione effettuata da Persona_2 in favore di senza risalire ad alcun acquisto a titolo originario); Controparte_2 Persona_4
- non ha dimostrato né allegato di vantare essa stessa un acquisto a titolo originario, per avere posseduto (anche sommando il proprio possesso a quello dei precedenti danti causa) il bene per il tempo necessario all'usucapione.
Dal rigetto della domanda di rivendicazione discende, conseguentemente, l'infondatezza delle connesse domande risarcitorie avanzate dall'attrice.
Passando alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, tesa a dichiarare l'acquisto dalla proprietà della porzione di immobile a titolo di usucapione, è bene precisare che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163 e 1167 c.c.).
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi afferma di aver usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
pagina 5 di 6 Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge (nel caso di beni immobili, venti anni), e, chi agisca per ottenere l'acquisto in via originaria, deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Orbene, nel caso di specie la convenuta, pur avendo genericamente allegato di aver usucapito la porzione immobiliare oggetto di causa, non ne ha tuttavia offerto prova, né documentale né orale.
Gli stessi capitoli di prova orale sui quali sono stati sentiti i testi, d'altronde, sono stati articolati non già per dimostrare gli elementi della fattispecie acquisitiva come sopra individuati, quanto piuttosto per provare l'effettiva consistenza del locale, essendo finanche privi di riferimenti temporali diretti a computare il termine utile ad usucapire.
La domanda riconvenzionale, pertanto, va rigettata.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. R.G. 2822/2019, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, 7.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IK Capanna Piscè
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa IK Capanna Piscè ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2822/2019 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Faraone Parte_1
ATTRICE
contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolgiulio Mastrangelo e Licia Mastrangelo CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate per l'udienza del 9 giugno 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertata la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo all'odierna attrice, ordinare a ai CP_1 sensi dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio dell'immobile in favore di per le causali su Parte_1 esposte;
- condannare al risarcimento del danno causato a in conseguenza del CP_1 Parte_1 mancato utilizzo del bene e delle maggiori spese sostenute per il mantenimento del bene, danno da calcolarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice assumeva:
• di essere proprietaria di un locale negozio sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Nazionale n.
199, distinto al catasto fabbricati di detto comune al foglio 34, particella 349, sub. 22, avendolo acquistato con atto pubblico di compravendita a rogito notaio in data 28.04.2014 Persona_1
(rep. 98792, racc. 24223), immobile pervenuto in proprietà alla parte venditrice a mezzo atti di donazione innanzi al notaio del 28.12.1991 (repertorio 182803/24488) e del Persona_2
25.6.1993 (repertorio 194880/25874);
• che nell'atto pubblico il locale risulta avere una consistenza pari a mq. 57, come da apposita planimetria catastale allegata all'atto di compravendita;
• che nel corso di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'anno 2016, emergeva una consistenza reale dell'immobile minore rispetto a quanto menzionato nell'atto pubblico e risultante dalla planimetria catastale, in quanto il tramezzo divisorio tra il sub. 22 (di sua proprietà) ed il sub.
n. 46 (di proprietà di risultava essere stato spostato di 1,17 m. per tutta la lunghezza CP_1 del confine, così occupando illegittimamente 5,61 mq. del suo locale;
• che nonostante gli inviti bonari al rilascio della parte di immobile occupata, prima con sollecito a mezzo raccomandata a.r. e successivamente con procedura di mediazione innanzi all'organismo dell'Ordine degli Avvocati di Termo, la non dava seguito alle sue richieste, rendendosi CP_1 necessario ricorrere in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale contestava la pretesa avversaria, CP_1 domandando al Tribunale di:
“A) in via principale rigettare le domande di rivendicazione ex art.948 c.c. e di risarcimento per le causali di cui in narrativa;
pagina 2 di 6 B) in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una minore superficie dell'immobile della convenuta rispetto a quello di sua proprietà, accertare e dichiarare l'usucapione in favore della signora della porzione di immobile posta a confine fra l'unità immobiliare distinta al foglio CP_1
34, p.lla 349, sub 22 attualmente intestata a e quella distinta al fg. 34, p.lla 349, sub 46 di Parte_1 proprietà della medesima , consentendo, se necessario, le opportune variazioni catastali, con CP_1 trascrizione e volturazione in favore di quest'ultima dell'immobile nella sua effettiva conformazione con esonero del Conservatore da ogni e qualsivoglia responsabilità.
C) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre oneri di legge.”.
La parte convenuta, da un lato, sottolineava che, in considerazione dell'azione intrapresa dall'attrice (rivendica della proprietà ex art. 948 c.c.), sulla stessa gravasse l'onere di provare il proprio diritto proprietà producendo in giudizio i titoli dei precedenti danti causa risalendo ad un acquisto del bene a titolo originario, ovvero provando di aver posseduto il bene per il periodo necessario ad usucapirlo;
dall'altro, nel merito, rappresentava uno stato di fatto diverso da quanto allegato dalla Parte_1
Allegava, infatti, di aver acquistato l'immobile confinante con quello dell'attrice (distinto al foglio 34, particella
349, sub. 46) in data 25.07.1996, avendolo peraltro detenuto in locazione fin dall'anno 1972, e che tale unità immobiliare avesse sempre avuto la medesima consistenza, essendo stata oggetto, negli anni 2009 e 2010, di un solo intervento di ristrutturazione finalizzato alla realizzazione di un soppalco e alla trasformazione della destinazione d'uso da magazzino a locale commerciale, senza che ciò avesse modificato il confine con l'attuale proprietà della come risultante, peraltro, dalla D.I.A. presentata nel 2009 e dalla successiva variante Parte_1 del 2010. Confine che, in ogni caso, risultava essere quello attuale, come emergente anche dall'autorizzazione n.
58/85 rilasciata dal Comune di Roseto degli Abruzzi alla precedente proprietaria del sub. 46.
In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della porzione asseritamente eccedente la sua proprietà, avendola comunque posseduta uti dominus da oltre venti anni.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e prove orali e trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente, è opportuno svolgere alcune considerazioni in punto di qualificazione della domanda attorea e del relativo onere della prova.
L'azione di rivendica spiegata dalla mira a difendere il diritto di proprietà, diritto di cui l'attore deve Parte_1 dare la c.d. prova diabolica dimostrando di essere titolare del diritto sul bene rivendicato. Chi agisce in rivendica pagina 3 di 6 chiede la reintegrazione piena ed esclusiva del diritto reale al fine di riottenere la piena disponibilità e dunque il rilascio della res illegittimamente e/o abusivamente occupata sine titulo da parte del convenuto, ciò comporta la necessità per l'attore di provare non solo il possesso abusivo ma anche la pienezza e la legittimità del proprio diritto di proprietà (così, Cass. n. 705/2013).
Circa gli oneri probatori che vengono in rilievo nel caso di specie, si rammenta che la parte che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve provare il proprio diritto, risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario, ovvero provare di aver posseduto esso stesso il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione.
Orientamento consolidato della giurisprudenza riconosce che tale rigore probatorio è suscettibile di modularsi in relazione al concreto atteggiarsi delle difese della parte convenuta, così attenuandosi, in particolare, quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso. In tal caso, il rivendicante assolve l'onere probatorio dimostrando un acquisto del bene in base ad un titolo valido, che prevale su quello dell'avversario.
Si è altresì puntualizzato che: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. n. 28865/2021).
Quel che rileva, dunque, ai fini dell'attenuazione del nominato onere probatorio, è la deduzione di un possesso ad usucapionem che si sia iniziato ad esercitare successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica.
Nel caso di specie, alcuna agevolazione probatoria può essere riconosciuta in favore dell'attrice, avendo la convenuta opposto un acquisto per usucapione fondato su un possesso che ha avuto inizio (25.7.1996) in epoca pagina 4 di 6 antecedente a quella in cui si è formato il titolo di acquisto della rivendicante (2014) e avendo altresì contestato l'originaria appartenenza del bene al comune autore ovvero ad uno dei danti causa.
Ne discende che l'attore è tenuto a fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, non essendo sufficiente dimostrare l'esistenza di un titolo di acquisto derivativo, che indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
Pertanto, l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto
(direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
Ciò premesso in ordine onus probandi, va, nella specie, rilevato che la rivendicante:
- non ha fornito un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario (essendosi limitata a produrre l'atto di compravendita per Notar Persona_3 del 28.4.2014 – rep. 98792, racc. 24223 – che attesta l'acquisto a titolo derivativo da e l'atto del Persona_4
28.12.1991 per Notar – rep. 182803, progr. 24488 – che documenta la donazione effettuata da Persona_2 in favore di senza risalire ad alcun acquisto a titolo originario); Controparte_2 Persona_4
- non ha dimostrato né allegato di vantare essa stessa un acquisto a titolo originario, per avere posseduto (anche sommando il proprio possesso a quello dei precedenti danti causa) il bene per il tempo necessario all'usucapione.
Dal rigetto della domanda di rivendicazione discende, conseguentemente, l'infondatezza delle connesse domande risarcitorie avanzate dall'attrice.
Passando alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, tesa a dichiarare l'acquisto dalla proprietà della porzione di immobile a titolo di usucapione, è bene precisare che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163 e 1167 c.c.).
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi afferma di aver usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
pagina 5 di 6 Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge (nel caso di beni immobili, venti anni), e, chi agisca per ottenere l'acquisto in via originaria, deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Orbene, nel caso di specie la convenuta, pur avendo genericamente allegato di aver usucapito la porzione immobiliare oggetto di causa, non ne ha tuttavia offerto prova, né documentale né orale.
Gli stessi capitoli di prova orale sui quali sono stati sentiti i testi, d'altronde, sono stati articolati non già per dimostrare gli elementi della fattispecie acquisitiva come sopra individuati, quanto piuttosto per provare l'effettiva consistenza del locale, essendo finanche privi di riferimenti temporali diretti a computare il termine utile ad usucapire.
La domanda riconvenzionale, pertanto, va rigettata.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. R.G. 2822/2019, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, 7.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IK Capanna Piscè
pagina 6 di 6