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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RE UT, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., in grado di appello, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 2213 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MODUGNO VITTORIO giusta procura in atti e domiciliato presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato PESCE FRANCESCO giusta procura in atti e domiciliato in Nola presso il suo studio
-appellato-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 215/2024 del
Giudice di Pace di , depositata il 26 giugno 2024, Parte_1 in materia di responsabilità dell'ente locale per danni alle cose ex art. 2051 c.c..
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 8- Il ha tempestivamente proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 215/2024 del giudice di pace di
, chiedendo al tribunale di Benevento, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia della sentenza, di accogliere l'impugnazione e riformare totalmente la detta sentenza con rigetto della domanda attorea per difetto di prova del verificarsi del sinistro, del nesso causale ovvero per configurabilità della condotta dell'utente come caso fortuito ex artt. 2051 e 1227 c.c. e in subordine mediante rideterminazione del quantum con esclusione degli interessi compensativi da lucro cessante non richiesti, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'appello:
- che con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022 aveva convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
per il risarcimento dei danni materiali subiti il Parte_1
30 novembre 2021, alle ore 10:25 alla propria autovettura Ford
Fiesta targata DY643PB, a causa del suo sprofondamento in una buca piena d'acqua presente su via M. Pagano;
- che il Giudice di Pace di con sentenza n. Parte_1
215/2024, aveva accolto la domanda, ritenendo provato il fatto, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso e i danni, dichiarando la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e Pt_1 condannandolo a corrispondere all'attore € 1.000,00, oltre accessori, nonché alle spese liquidate in € 1.100,00;
- che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuti i presupposti dell'art. 2051 c.c. alla luce di un difetto di prova del verificarsi del sinistro e comunque del nesso causale tra la buca e l'evento lesivo;
- che inoltre il giudice di primo grado non aveva valutato le incongruenze nella dinamica del sinistro oltre a quelle documentali, tenuto conto che dalla documentazione depositata dal convenuto odierno appellato risultava segnalato un altro
-2 di 8- sinistro, coinvolgente l'autovettura di altro utente ( ) Per_1 negli stessi luoghi di causa, con arrivo dei carabinieri alle ore 10:20;
-che gli stessi carabinieri nel loro verbale non avevano riscontrato la presenza della buca in quanto, si legge nel verbale, ripristinata prima del loro arrivo da personale preposto;
-che nel giudizio di primo grado era mancata la prova del nesso di causalità tra la cosa e i danni patiti, e comunque tenuto conto che la strada oggetto del sinistro era regolarmente manutenuta (trattandosi di tratto extraurbano erano sufficienti controlli periodici) e presentava peraltro la segnaletica di pericolo verticale, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata, anche a voler ritener provato il fatto, per essersi l'evento verificato per caso fortuito, con conseguente necessità di riformare integralmente la sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendo il suo rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
Ha dedotto ed allegato a proprio sostegno:
- che l'appello era inammissibile in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata secondo equità e la domanda aveva un valore inferiore a €1.100,00, ex artt. 113, co. 2, e
339 c.p.c.;
- che la prova del sinistro e del nesso causale ex art. 2051
c.c. era stata data attraverso il verbale dei C.C. e tramite la documentazione fotografica depositata in primo grado e che controparte non aveva provato il caso fortuito.
Chiesto ed acquisito il fascicolo di grado, con ordinanza del
20 novembre 2024 questo Tribunale, ritenuta l'impugnazione manifestamente fondata, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., fissando udienza di discussione ex
-3 di 8- art. 281-sexies c.p.c. per il 14 novembre 2025, assegnando termine per memorie conclusionali.
All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno discusso oralmente la causa.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 113 comma
2 c.p.c. è infondata.
Dalla lettura dell'atto introduttivo dinanzi al giudice di pace si evince che l'attore ha chiesto la condanna del Pt_1
Convenuto al pagamento della somma di € 1.735,52 oltre accessori;
ne deriva che la causa eccedeva il limite di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c. (cause il cui valore eccede i
1100,00 euro) alla luce di quanto previsto dall'art. 10 c.p.c.
Al riguardo occorre sottolineare che irrilevante è
l'indicazione del valore della causa riportata in calce all'atto di citazione ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge, tenuto conto che la detta dichiarazione ha finalità esclusivamente fiscale, e non può spiegare alcun effetto su un momento strettamente inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia (sul punto cfr. ex multis Cass. ord. 26988/2007).
L'appello è fondato.
Occorre premettere che in materia di risarcimento del danno richiesto ex art. 2051 c.c. all'ente proprietario della strada
-norma ormai pacificamente applicabile, secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione (Cass. 28 settembre 2012, n.
16542; Cass. 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. 18 ottobre 2011,
n. 21508)- la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi:
-la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva (cfr. da ultimo Cass. 26142/2023);
-4 di 8- - al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, e nel caso in cui tale prova sia raggiunta, il custode deve provare il caso fortuito ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(sul punto cfr. Cass. SS.UU. ord. 20943/2022);
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, può comprendere anche il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, laddove sia connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale (sul punto cfr. Cass. 20943/2022 cit.);
-il comportamento colposo dell'utente danneggiato può rilevare come caso fortuito laddove è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, ma può anche costituire concausa dell'evento lesivo, con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. (sul punto cfr.
Cass. 30775/2017).
Nel caso di specie non risulta raggiunta la prova che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione ( il 30 novembre 2025 alle ore 10.25 circa) il veicolo dell'attore sprofondò, con la ruota sinistra, in una buca esistente sulla via Mario Pagano, subendo ingenti danni.
Infatti innanzitutto la prova orale articolata da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado non è stata ammessa dal giudice di pace né l'attore ha chiesto, nelle note conclusive depositate prima dell'udienza fissata per trattenere la causa in decisione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni (se non in via subordinata rispetto alla richiesta che la causa sia decisa), la revoca dell'ordinanza del giudice di pace con cui non è stata ammessa la prova orale con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Sul punto si rinvia per relationem a Cass. ord. 10767/2022 che ha chiarito che “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle
-5 di 8- conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione”.
Occorre peraltro sottolineare che l'appellato, neppure nel costituirsi in appello, a fronte dell'impugnazione proposta da controparte, ha chiesto, neanche in via subordinata,
l'ammissione delle prove articolate e non ammesse in primo grado, ritenendo al contrario provato con la documentazione prodotta in primo grado il verificarsi del fatto produttivo di danni e il suo collegamento causale con la buca esistente su via Pagano.
Occorre però rilevare che inidonea a provare il verificarsi del sinistro nelle circostanze di luogo e di tempo indicate dall'attore e il suo collegamento causale con una buca esistente su via Pagano è la relazione di servizio redatta dai carabinieri in data 30 novembre 2021, da cui si desume che il
30 novembre 2021 alle ore 10.25 dichiarò ai Parte_2 carabinieri di essere finito in una buca stradale su via Mario
Pagano indicando i danni materiali alla propria autovettura.
Dalla relazione si evince altresì che i carabinieri verificarono che la strada presentava segnaletica verticale, buona illuminazione e condizioni atmosferiche serene. Gli stessi agenti hanno dichiarato di non aver rilevato la buca, perché prima del loro arrivo personale della manutenzione aveva provveduto alla sua riparazione, richiamando a tal fine documentazione fotografica fornita dal richiedente.
Dalla lettura della relazione:
- si evince che gli agenti non hanno visto il sinistro (e quindi nessuna prova si ha del verificarsi dei danni alla vettura per effetto dello sprofondamento nella buca, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione);
-non si evince che gli stessi trovarono in loco dell'autovettura danneggiata, limitandosi a richiamare i danni
-6 di 8- dichiarati dalla parte, senza indicare di averla visionata e di confermarli;
-neppure risulta che gli stessi trovarono su via Pagano personale al lavoro per la riparazione della buca, avendo dichiarato nel verbale redatto che la stessa era stata già riparata al momento del loro arrivo, mentre la documentazione fotografica riproducente personale al lavoro era stata offerta dallo stesso attore in primo grado, come risulta dal verbale.
Occorre peraltro verso rilevare che gli agenti hanno dichiarato che alle ore 10.25 del 30 novembre gli stessi, sul luogo di causa, avevano appurato che non vi era buca sulla strada -per essere la stessa stata già riparata, come evincibile dalle fotografie prodotte dall'attore- laddove l'attore ha dichiarato che proprio al detto orario si era verificato il sinistro coinvolgente la sua autovettura.
In mancanza della prova del fatto storico produttivo di danni, come descritto da parte attrice, la domanda dell'attore in primo grado proposta doveva essere rigettata.
Pertanto in accoglimento dell'appello, entrambi i capi della sentenza di primo grado devono essere riformati;
conseguenzialmente la domanda proposta da in primo Pt_2 grado deve essere rigettata e il soccombente, deve Pt_2 essere condannato a rifondere a controparte le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate nel dispositivo nella misura minima, tenuto conto del valore della causa come determinato dalla domanda dell'attore, come in motivazione specificato.
L'appellato, soccombente in appello, deve altresì essere condannato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura minima, tenuto conto della non complessità della causa, tenuto conto del valore della domanda in appello.
P.Q.M.
-7 di 8- Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa
RE UT, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 215/2024, ogni altra domanda ed Parte_1 eccezione disattesa:
- rigetta la domanda proposta in primo grado da Pt_2
nei confronti del e condanna il
[...] Parte_1 primo a rifondere al le spese del giudizio di primo Pt_1 grado, liquidate nella complessiva somma di € 633,00 per compenso, oltre spese generali ed oneri di legge;
-condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di secondo grado, liquidate nella complessiva somma di € 1278,00 per compenso ed € 147,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 17 novembre 2025
Il Giudice
RE UT
-8 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RE UT, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., in grado di appello, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 2213 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MODUGNO VITTORIO giusta procura in atti e domiciliato presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato PESCE FRANCESCO giusta procura in atti e domiciliato in Nola presso il suo studio
-appellato-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 215/2024 del
Giudice di Pace di , depositata il 26 giugno 2024, Parte_1 in materia di responsabilità dell'ente locale per danni alle cose ex art. 2051 c.c..
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 8- Il ha tempestivamente proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 215/2024 del giudice di pace di
, chiedendo al tribunale di Benevento, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia della sentenza, di accogliere l'impugnazione e riformare totalmente la detta sentenza con rigetto della domanda attorea per difetto di prova del verificarsi del sinistro, del nesso causale ovvero per configurabilità della condotta dell'utente come caso fortuito ex artt. 2051 e 1227 c.c. e in subordine mediante rideterminazione del quantum con esclusione degli interessi compensativi da lucro cessante non richiesti, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'appello:
- che con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022 aveva convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
per il risarcimento dei danni materiali subiti il Parte_1
30 novembre 2021, alle ore 10:25 alla propria autovettura Ford
Fiesta targata DY643PB, a causa del suo sprofondamento in una buca piena d'acqua presente su via M. Pagano;
- che il Giudice di Pace di con sentenza n. Parte_1
215/2024, aveva accolto la domanda, ritenendo provato il fatto, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso e i danni, dichiarando la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e Pt_1 condannandolo a corrispondere all'attore € 1.000,00, oltre accessori, nonché alle spese liquidate in € 1.100,00;
- che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuti i presupposti dell'art. 2051 c.c. alla luce di un difetto di prova del verificarsi del sinistro e comunque del nesso causale tra la buca e l'evento lesivo;
- che inoltre il giudice di primo grado non aveva valutato le incongruenze nella dinamica del sinistro oltre a quelle documentali, tenuto conto che dalla documentazione depositata dal convenuto odierno appellato risultava segnalato un altro
-2 di 8- sinistro, coinvolgente l'autovettura di altro utente ( ) Per_1 negli stessi luoghi di causa, con arrivo dei carabinieri alle ore 10:20;
-che gli stessi carabinieri nel loro verbale non avevano riscontrato la presenza della buca in quanto, si legge nel verbale, ripristinata prima del loro arrivo da personale preposto;
-che nel giudizio di primo grado era mancata la prova del nesso di causalità tra la cosa e i danni patiti, e comunque tenuto conto che la strada oggetto del sinistro era regolarmente manutenuta (trattandosi di tratto extraurbano erano sufficienti controlli periodici) e presentava peraltro la segnaletica di pericolo verticale, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata, anche a voler ritener provato il fatto, per essersi l'evento verificato per caso fortuito, con conseguente necessità di riformare integralmente la sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendo il suo rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
Ha dedotto ed allegato a proprio sostegno:
- che l'appello era inammissibile in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata secondo equità e la domanda aveva un valore inferiore a €1.100,00, ex artt. 113, co. 2, e
339 c.p.c.;
- che la prova del sinistro e del nesso causale ex art. 2051
c.c. era stata data attraverso il verbale dei C.C. e tramite la documentazione fotografica depositata in primo grado e che controparte non aveva provato il caso fortuito.
Chiesto ed acquisito il fascicolo di grado, con ordinanza del
20 novembre 2024 questo Tribunale, ritenuta l'impugnazione manifestamente fondata, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., fissando udienza di discussione ex
-3 di 8- art. 281-sexies c.p.c. per il 14 novembre 2025, assegnando termine per memorie conclusionali.
All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno discusso oralmente la causa.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 113 comma
2 c.p.c. è infondata.
Dalla lettura dell'atto introduttivo dinanzi al giudice di pace si evince che l'attore ha chiesto la condanna del Pt_1
Convenuto al pagamento della somma di € 1.735,52 oltre accessori;
ne deriva che la causa eccedeva il limite di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c. (cause il cui valore eccede i
1100,00 euro) alla luce di quanto previsto dall'art. 10 c.p.c.
Al riguardo occorre sottolineare che irrilevante è
l'indicazione del valore della causa riportata in calce all'atto di citazione ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge, tenuto conto che la detta dichiarazione ha finalità esclusivamente fiscale, e non può spiegare alcun effetto su un momento strettamente inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia (sul punto cfr. ex multis Cass. ord. 26988/2007).
L'appello è fondato.
Occorre premettere che in materia di risarcimento del danno richiesto ex art. 2051 c.c. all'ente proprietario della strada
-norma ormai pacificamente applicabile, secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione (Cass. 28 settembre 2012, n.
16542; Cass. 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. 18 ottobre 2011,
n. 21508)- la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi:
-la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva (cfr. da ultimo Cass. 26142/2023);
-4 di 8- - al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, e nel caso in cui tale prova sia raggiunta, il custode deve provare il caso fortuito ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(sul punto cfr. Cass. SS.UU. ord. 20943/2022);
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, può comprendere anche il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, laddove sia connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale (sul punto cfr. Cass. 20943/2022 cit.);
-il comportamento colposo dell'utente danneggiato può rilevare come caso fortuito laddove è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, ma può anche costituire concausa dell'evento lesivo, con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. (sul punto cfr.
Cass. 30775/2017).
Nel caso di specie non risulta raggiunta la prova che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione ( il 30 novembre 2025 alle ore 10.25 circa) il veicolo dell'attore sprofondò, con la ruota sinistra, in una buca esistente sulla via Mario Pagano, subendo ingenti danni.
Infatti innanzitutto la prova orale articolata da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado non è stata ammessa dal giudice di pace né l'attore ha chiesto, nelle note conclusive depositate prima dell'udienza fissata per trattenere la causa in decisione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni (se non in via subordinata rispetto alla richiesta che la causa sia decisa), la revoca dell'ordinanza del giudice di pace con cui non è stata ammessa la prova orale con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Sul punto si rinvia per relationem a Cass. ord. 10767/2022 che ha chiarito che “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle
-5 di 8- conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione”.
Occorre peraltro sottolineare che l'appellato, neppure nel costituirsi in appello, a fronte dell'impugnazione proposta da controparte, ha chiesto, neanche in via subordinata,
l'ammissione delle prove articolate e non ammesse in primo grado, ritenendo al contrario provato con la documentazione prodotta in primo grado il verificarsi del fatto produttivo di danni e il suo collegamento causale con la buca esistente su via Pagano.
Occorre però rilevare che inidonea a provare il verificarsi del sinistro nelle circostanze di luogo e di tempo indicate dall'attore e il suo collegamento causale con una buca esistente su via Pagano è la relazione di servizio redatta dai carabinieri in data 30 novembre 2021, da cui si desume che il
30 novembre 2021 alle ore 10.25 dichiarò ai Parte_2 carabinieri di essere finito in una buca stradale su via Mario
Pagano indicando i danni materiali alla propria autovettura.
Dalla relazione si evince altresì che i carabinieri verificarono che la strada presentava segnaletica verticale, buona illuminazione e condizioni atmosferiche serene. Gli stessi agenti hanno dichiarato di non aver rilevato la buca, perché prima del loro arrivo personale della manutenzione aveva provveduto alla sua riparazione, richiamando a tal fine documentazione fotografica fornita dal richiedente.
Dalla lettura della relazione:
- si evince che gli agenti non hanno visto il sinistro (e quindi nessuna prova si ha del verificarsi dei danni alla vettura per effetto dello sprofondamento nella buca, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione);
-non si evince che gli stessi trovarono in loco dell'autovettura danneggiata, limitandosi a richiamare i danni
-6 di 8- dichiarati dalla parte, senza indicare di averla visionata e di confermarli;
-neppure risulta che gli stessi trovarono su via Pagano personale al lavoro per la riparazione della buca, avendo dichiarato nel verbale redatto che la stessa era stata già riparata al momento del loro arrivo, mentre la documentazione fotografica riproducente personale al lavoro era stata offerta dallo stesso attore in primo grado, come risulta dal verbale.
Occorre peraltro verso rilevare che gli agenti hanno dichiarato che alle ore 10.25 del 30 novembre gli stessi, sul luogo di causa, avevano appurato che non vi era buca sulla strada -per essere la stessa stata già riparata, come evincibile dalle fotografie prodotte dall'attore- laddove l'attore ha dichiarato che proprio al detto orario si era verificato il sinistro coinvolgente la sua autovettura.
In mancanza della prova del fatto storico produttivo di danni, come descritto da parte attrice, la domanda dell'attore in primo grado proposta doveva essere rigettata.
Pertanto in accoglimento dell'appello, entrambi i capi della sentenza di primo grado devono essere riformati;
conseguenzialmente la domanda proposta da in primo Pt_2 grado deve essere rigettata e il soccombente, deve Pt_2 essere condannato a rifondere a controparte le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate nel dispositivo nella misura minima, tenuto conto del valore della causa come determinato dalla domanda dell'attore, come in motivazione specificato.
L'appellato, soccombente in appello, deve altresì essere condannato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura minima, tenuto conto della non complessità della causa, tenuto conto del valore della domanda in appello.
P.Q.M.
-7 di 8- Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa
RE UT, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 215/2024, ogni altra domanda ed Parte_1 eccezione disattesa:
- rigetta la domanda proposta in primo grado da Pt_2
nei confronti del e condanna il
[...] Parte_1 primo a rifondere al le spese del giudizio di primo Pt_1 grado, liquidate nella complessiva somma di € 633,00 per compenso, oltre spese generali ed oneri di legge;
-condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di secondo grado, liquidate nella complessiva somma di € 1278,00 per compenso ed € 147,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 17 novembre 2025
Il Giudice
RE UT
-8 di 8-