Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile
CONVENUTA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 17028/2020 del Ruolo Generale degli Affa- ri Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da lesione personale
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Davide Valenziano ed elettivamente do- C.F._2 miciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Belvedere, n.111, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada ( , in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e dife- P.IVA_1 sa dall' Avv. Licia Polizio ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese, n.19, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
Furio Icolari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Toledo, n.116, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu-
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Parte attrice ha proposto domanda risarcitoria nei confronti della com- pagnia assicurativa , quale Impresa designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S della Regione Campania, in persona del legale rapp.nte p.t., nonché di , al fine di ottenere il ristoro dei CP_2 danni subiti in seguito al sinistro occorsole in Napoli, in Via Montagna Spaccata, all'altezza dell'incrocio di via Cinthia, il 16.09.2019 alle ore 01.00 circa allorquando, mentre percorreva la strada con la propria bici- cletta elettrica in direzione Via dell'Epomeo, veniva tamponato poste- riormente dall'autoveicolo tipo Daewoo Matiz tg. CL457CA di proprietà di e sprovvisto di regolare copertura assicurativa, ripor- CP_2 tando le lesioni meglio descritte in atti.
Si costituiva la compagnia , nella qualità di Impresa Controparte_1 designata alla Gestione del F.G.V.S. della Regione Campania, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, nel merito, il riget- to della domanda per infondatezza della stessa.
Si costituiva, altresì, , la quale invocava, in via preliminare, CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condi- zione di procedibilità di cui all' art. 3, comma 1, del D.L.132/2014, la nulli- tà dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa.
Espletata la prova testimoniale, il Giudice disponeva CTU medico legale sulla persona del danneggiato volta ad accertare causa ed entità dei danni dedotti in lite.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla udienza cartolare del 26.2.2025, la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
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In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della do- manda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione as- sistita ai sensi dell'art.3 comma 1 D.L.132/2014 formulata dalla conve- nuta , risultando in atti validamente assolta la richiamata CP_2 condizione di procedibilità.
Parimenti va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per in- determinatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presen- te giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa og- getto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata in giudizio.
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Deve, infine, essere rigettata l'eccezione relativa alla carenza di legitti- mazione passiva sollevata dalla convenuta per di- Controparte_1 fetto di prova del presupposto normativamente richiesto dall'art. 19 let- tera B della L.990/69 ai fini dell'operatività del risarcimento del danno a carico del Fondo rappresentato dalla verificazione del sinistro ad opera della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa atteso che, dalla documentazione versata in atti, segnatamente dalla copia della polizza assicurativa sot- toscritta dalla convenuta ed allegata all'atto introduttivo CP_2 del presente giudizio (cfr. allegato 17), si evince chiaramente che il veico- lo asseritamente danneggiante, di proprietà di , fosse privo CP_2 di copertura assicurativa al momento del sinistro, essendo quest'ultima cessata in data 19.05.2019, dunque, in data antecedente al verificarsi dell'evento lesivo dedotto in causa.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In tema, atteso che l'art. 2054, comma 2, c.c. pone una presunzione di colpa a carico di ciascuno dei conducenti, occorre stabilire se l'attore, soggetto leso, ha superato detta presunzione. Sul punto ritiene il Tribu- nale che "in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condot- ta di guida irreprensibile” (cfr. Cassazione civile 16 maggio 2008 n. 12444). Peraltro “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sus- sidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05/12/2011, n. 26004). Inoltre va rilevato che "l'infrazione, anche grave, come l'invasione della corsia opposta di marcia, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comporta- mento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situa- zione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determina- zione dell'evento dannoso" (cfr. Cassazione Civile, 5 maggio 2005 n. 5671).
Orbene nel caso in esame ritiene il Tribunale che parte attrice abbia of- ferto elementi di prova idonei a dimostrare il suo diritto al risarcimento in via esclusiva a carico della convenuta e, quindi, elementi probatori idonei ad attribuire al conducente dell'autoveicolo modello Daewoo Ma- tiz tg. CL457CA l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa.
Le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, nell'atto introduttivo del giudizio, sono sta-
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te, nei limiti di cui si dirà di seguito, provate a seguito delle deposizioni fornite dai testimoni escussi nonché dall'accertamento peritale espleta- to nel corso dell'istruttoria condotta in corso di giudizio.
In particolare, il teste , avendo assistito al sini- Testimone_1 stro di cui è causa, nel confermare sostanzialmente tutte le circostanze di fatto allegate in citazione, ha chiarito che l'attore si trovava alla guida della propria bicicletta elettrica, all'incrocio tra via Montagna Spaccata, via Cinthia e via Epomeo - con direzione parco San Paolo - allorquando, dopo aver impegnato la rotonda esistente in loco, veniva tamponato a tergo da una autovettura di colore blu, tipo Matiz che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, segnatamente, da via Epomeo con direzio- ne via Cinthia Parco San Paolo;
precisava, altresì, che per effetto dell'impatto, il conducente del veicolo attoreo rovinava al suolo a circa tre metri di distanza dalla bicicletta, lamentando dolore alla spalla sini- stra e riportando un ematoma sotto l'occhio sinistro.
Assolutamente insufficiente i termini probatori, benché aderente alla succinta deduzione di parte convenuta, appare invece la testimonianza resa dal teste cugina della convenuta, in ordine alla ri- Testimone_2 costruzione della dinamica del sinistro.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi come il teste escusso si sia limitato ad una pedissequa ripetizione di quanto riportato dalla convenuta nella comparsa difensiva, senza in realtà fornire, nonostante asserisca di aver assistito al sinistro per cui è causa, ulteriori e specifici elementi utili ai fi- ni della corretta ricostruzione della dinamica dei fatti.
In particolare, sebbene il teste prospetti una dinamica del sinistro diver- sa da quella dedotta dall'attore e, segnatamente, neghi il verificarsi di una collisione tra i due veicoli coinvolti, non delinea tuttavia in modo puntuale gli elementi circostanziali volti a suffragare la propria prospet- tazione, quali ad esempio, le circostanze di fatto e le ragioni che avreb- bero indotto, in tesi, il veicolo attoreo a perdere improvvisamente il con- trollo del proprio mezzo con conseguente impatto del medesimo sullo spartitraffico della rotonda, così come nella deposizione, sono assenti riferimenti puntuali alla provenienza e alla direzione di marcia del mezzo attoreo ovvero allo stato dei luoghi (presenza di segnaletica stradale volta a regolare il transito dei veicoli), limitandosi genericamente a riferi- re sul punto di aver visto, nel momento in cui la cugina aveva quasi com- pletamente attraversato la rotonda, “un ragazzo arrivare dal lato de- CP_
, su una bicicletta assistita che le ha tagliato la strada, lui è caduto su uno spartitraffico sulla destra che stava più avanti, mia cugina ha frenato bruscamente senza toccarlo;
(…) non c'è stato impatto, è caduto da solo”.
Inoltre, il teste, pur asserendo che l'attore, per effetto della manovra imprudente, sia caduto dal proprio mezzo, rovinando su uno spartitraf- fico, nulla deduce sulle lesioni subite dal medesimo in conseguenza dell'impatto al suolo limitandosi a riferire che “il ragazzo non manifesta- 4
va problemi”, circostanza che, oltre ad essere inverosimile, trova invece positivo riscontro nella documentazione clinica versata in atti dalla qua- le si evince la sussistenza di lesioni temporalmente compatibili con l'evento lesivo dedotto.
Le dichiarazioni rese dal predetto teste in ordine al verificarsi del sinistro (legato da vincoli di parentela con l'odierna convenuta) appaiono del tut- to generiche e non risultano supportate da ulteriori elementi di prova, oggettivi o documentali a supporto, risultando pertanto, inidonee a pro- vare in maniera univoca ed attendibile la dinamica del sinistro così come prospettata dalla odierna convenuta.
Avalla la prospettata di parte attrice l'indicazione fornita dal danneggia- to in sede di accesso al PS dell'Ospedale “S. Paolo” di Napoli, laddove ha fatto espresso riferimento ad un incidente in strada, segnatamente ad un investimento da parte di una automobile, avvenuto il 16.09.2019 alle ore 01.43 circa.
La CTU espletata nel corso del giudizio ha, inoltre, accertato la ricondu- cibilità dei postumi lamentati dall'attore al sinistro di cui è causa, rite- nendo gli stessi compatibili con la modalità causativa dedotta in lite.
Alla luce di una valutazione complessiva del compendio probatorio ac- quisito è, dunque, sufficientemente dimostrato che l'impatto tra i due veicoli si sia verificato, nei termini e secondo le modalità prospettate dalla parte attrice, per effetto della sola condotta imprudente posta in essere dal conducente dell'autoveicolo modello Daewoo Matiz tg. CL457CA, il quale provenendo dall'opposto senso di marcia rispetto a quello percorso dall'attore, impegnava la rotonda esistente in loco e tamponava da tergo la bicicletta condotta dall'attore che già circolava in essa, procedendo per il suo senso di marcia, cagionando la rovina al suo- lo del conducente.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro stradale dedotto in giudi- zio, questo Giudice ritiene che possa ritenersi ampiamente provata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo modello Daewoo Matiz tg. CL457CA e, per esso, della proprietaria del medesimo, odierna convenuta, in ordine ai fatti di causa.
In relazione ai danni vanno risarcite le lesioni personali subite dallo CP_4
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a causa del sinistro oggetto di giudizio, rapporto causale confermato, oltre che dalla documentazione sopra richiamata, allegata al fascicolo di parte attrice, dalla copiosa documentazione medica versata in atti e dal- le verifiche effettuate dal CTU, il quale ha riscontrato sussistente il nes- so di causalità tra i fatti per cui è causa e le lesioni subite dal ricorrente (cfr. relazione in atti ove è testualmente affermata la compatibilità tra la dinamica del sinistro ed i danni derivanti a parte attrice).
In relazione al quantum della pretesa risarcitoria appaiono congruenti e correttamente formulate le conclusioni cui è giunto il predetto consu- lente, del tutto condivisibili perché adeguatamente motivate ed immuni
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da vizi logici e scientifici nell'individuazione e nella quantificazione delle lesioni subite dall'attore; il consulente ha accertato come lo stesso abbia riportato, per effetto dell'impatto, un trauma articolare (ritenendo le suddette lesioni conseguenze compatibili con il trauma da caduta riferi- to).
La sussistenza delle suddette lesioni in capo all'attore successivamente al verificarsi del sinistro si desume, del resto, in maniera incontrovertibi- le dall'esame della documentazione clinica versata in atti (esaminata dal Ctu in sede di accertamento peritale) e, in particolare, dal referto n. 3641364 rilasciato in sede di ricovero presso il Pronto soccorso dell'Ospedale “S. Paolo” di Napoli il giorno del sinistro il quale evidenziava la presenza di una “frattura scomposta del terzo distale di clavicola sini- stra”.
Può pertanto ritenersi, alla stregua dei criteri che presiedono l'accertamento della causalità in materia civilistica, che l'attore abbia ri- portato, come appurato anche dalla perizia espletata, per effetto dell'evento lesivo occorsogli, i postumi invalidanti summenzionati.
Alla luce di tali considerazioni, la compagnia quale Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada, in solido con , va condannata CP_2 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per i fatti di causa.
In ordine alla quantificazione dal danno biologico permanente esitato in capo all'istante, corretta e congrua appare l'indicazione dell'ausiliario del Giudice, pari al 3% di lesione dell'integrità psicofisica.
Ciò posto, trattandosi di lesioni rientranti nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitati- va, i parametri di liquidazione indicati fissati dall'art. 139 cod. ass. (cfr. Cass. civ., 6 luglio 2020, n. 13881) come da ultimo aggiornati in virtù del
D.M. 16/07/2024 .
In ragione di ciò, considerata l'età dell'attore all'epoca dei fatti (32 anni nel 2019), si ritiene di liquidare i postumi permanenti nell'importo com- plessivo di € 3.035,15 all'attualità. Tenuto poi conto dell'indennità gior- naliera calcolata in € 55,24, come da decreto attuativo dell'art. 139 Cod. Ass., il Tribunale ritiene di dover liquidare il danno biologico temporaneo, così come precisato nella Ctu, nella somma di € 2.278,65 (in particolare, ITT per gg 30, ITP valutabile al tasso del 50% per 15 gg, del 25% per 15 gg) per un totale complessivo di € 5.313,80.
A ciò vanno aggiunti gli esborsi sostenuti dalla parte attrice per spese sanitarie documentate pari ad € 289,00.
Nessuna somma può, viceversa, essere riconosciuta a titolo di danno morale, dotato pacificamente oramai di una propria autonomia rispetto a quello c.d. biologico, non essendone stata fornita la relativa ed ade-
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guata prova ex art. 2697 cc. Il danneggiato non ha invero allegato, nel caso di specie, alcuna circostanza utile ad apprezzare la concreta inci- denza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, né fornito alcuna prova del medesimo, anche mediante lo strumento delle presunzioni. La relativa pretesa deve pertanto essere rigettata.
In conclusione, la compagnia , nella qualità di Im- CP_1 CP_1 presa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Ga- ranzia Vittime della strada, in solido con , va condannata al CP_2 risarcimento dei danni subiti dall'attore, nella misura complessiva di € 5.602,80.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quan- to agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci- toria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della sva- lutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche median- te l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio su- bito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte convenuta dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal settembre del 2019 (data del sinistro) alla data di deposito della sentenza, inizialmente sulla somma di € 4.736,09 (Indice Aprile 2025 121,3 – Indice settembre 2019: 102,5– Rac- cordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,845) già devalutata al fatto il- lecito, e, quindi, anno per anno, a partire dal settembre 2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risul- tanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate.
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Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste solidalmente a ca- rico della nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada e della convenuta , liquidate d'ufficio, in assenza di CP_2 nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di rife- rimento calcolato sulla base del valore della controversia (scaglione da € 5.201 fino ad € 26.000) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc al procuratore costituto dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU vanno poste, con vincolo di solidarietà, in via definitiva a carico delle parti convenute rimaste soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
• accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna la compagnia assicurativa , in Controparte_1 qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla Gestio- ne del Fondo di Garanzia Vittime della strada e , in CP_2 solido, al pagamento di € 5.602,80 in favore di Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
• condanna la compagnia assicurativa nella Controparte_1 qualità e , in solido, al pagamento delle spese di li- CP_2 te in favore di parte attrice che si liquidano in € 300 per esborsi ed
€ 5.077 per compensi professionali dei procuratori, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• pone le spese di CTU in via definitiva, a carico delle parti convenu- te, in solido.
Così deciso in Napoli il 23/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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