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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG n.4980 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4980/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1 dif. dall'avv. COSTANZO PICCININO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il Parte_2
26/09/1972 (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. D'ARRIGO C.F._2
SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Mascalucia in data 19/06/2006, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che il PM in sede ha espresso parere favorevole ma che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte (entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza), laddove prevedono l'applicazione della legge di Cuba ed il conseguente divorzio immediato, asseritamente riconducibile alla legge di quello Stato, non appaiono conformi alla legge, perchè contrarie all'ordine pubblico;
ne consegue che la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, non può essere omologata e, pertanto, il ricorso di separazione consensuale, alle condizioni indicate, deve essere rigettato
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
NON OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il Parte_2
26/09/1972, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, e
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 9 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4980/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1 dif. dall'avv. COSTANZO PICCININO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il Parte_2
26/09/1972 (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. D'ARRIGO C.F._2
SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Mascalucia in data 19/06/2006, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che il PM in sede ha espresso parere favorevole ma che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte (entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza), laddove prevedono l'applicazione della legge di Cuba ed il conseguente divorzio immediato, asseritamente riconducibile alla legge di quello Stato, non appaiono conformi alla legge, perchè contrarie all'ordine pubblico;
ne consegue che la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, non può essere omologata e, pertanto, il ricorso di separazione consensuale, alle condizioni indicate, deve essere rigettato
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
NON OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il Parte_2
26/09/1972, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, e
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 9 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino