CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 596/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott.Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 596/2024 R.G., avverso la sentenza n. 3056/2023 pubblicata in data 06.12.2023 dal Tribunale di Genova promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Griffo e Avv. Parte_1
RI AN per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
e per essa nella sua qualità mandataria Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Lundini per mandato in atti;
Controparte_2
PARTE APPELLATA nonché contro
QUALE INCORPORANTE DI UNIONE DI Controparte_3 Controparte_4
(UBI BANCA)
[...]
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pag. 1/11 per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza qui appellata n. 3056/2023 Repert. n. 3218/2023 del 06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Patrizia Cazzato R.G.N. 3211/2020, pubblicata il 06/12/2023 e comunicata in pari data per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ed in particolare per quanto sub (B);
- sempre in via preliminare disporre l'acquisizione al fascicolo del presente procedimento dei fascicoli del procedimento civile R.G.N. 3211/2020 e del procedimento monitorio R.G.N. 13950/2019 del Tribunale di Genova e degli atti e documenti ad essi allegati;
- in via principale e nel merito, in accoglimento della presente impugnazione per i motivi dedotti ed in riforma della sentenza n. 3056/2023 Repert. n. 3218/2023 del
06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Cazzato R.G.N. 3211/2020, pubblicata il 06/12/2023
e comunicata in pari data, previa sospensione dell'esecutività/esecuzione della predetta sentenza n. 3056/2023, in ragione della manifesta fondatezza del presente appello, stante la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie di incorporante nonché quale avente causa, Controparte_3 Controparte_5
riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere la domanda di cui al primo grado di giudizio che si ritrascrive accertare e dichiarare il contratto di garanzia stipulato dal Sig. sottoposto alla normativa contenuta nel Parte_1
Codice del Consumo e per gli effetti dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione che prevede l'inapplicabilità di quanto previsto dagli artt. 1956 e
1957 c.c. e per gli effetti dichiarare decaduta dal diritto di escutere la CP_5
garanzia nei confronti del Sig. essendo spirato il termine di cui all'art. Parte_1
pag. 2/11 1957 c.c. e per gli effetti dichiarare nulla sia dovuto ad alcun titolo dal Sig.
a ed aventi causa: Parte_1 CP_5
- in via subordinata e nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello dedotti in via principale ed in accoglimento della presente impugnazione per i motivi dedotti ed in riforma della sentenza n. 3056/2023 Repert.
n. 3218/2023 del 06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Cazzato R.G.N. 3211/2020, pubblicata il 06/12/2023 e comunicata in pari data, previa sospensione dell'esecutività/esecuzione della predetta sentenza n. 3056/2023, in ragione della manifesta fondatezza del presente appello, stante la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie di incorporante Controparte_3 Controparte_5
nonché quale avente causa, riformare la sentenza impugnata ed eventualmente previa ammissione delle istanze istruttorie rigettate dal Giudice prime cure, conseguentemente accogliere la domanda di cui al primo grado di giudizio che si ritrascrive integralmente richiamato tutto quanto esposto sub A6), accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella garanzia prestata dal Sig.
che prevede l'inapplicabilità di quanto previsto dall'art.1957 c.c. perché Parte_1
conforme al modello ABI censurato dalla con il provvedimento n. 55 CP_6
del 2.5.2005, e per gli effetti dichiarare decaduta dal diritto di escutere la CP_5
garanzia nei confronti del Sig. essendo spirato il termine di cui Parte_1
all'art. 1957 c.c. e per gli effetti dichiarare nulla sia dovuto ad alcun titolo dal Sig.
a ed aventi causa;
In caso di mancato accoglimento del Parte_1 CP_5
presente appello comunque dichiarare come dovuta la minor somma precisata sub
II.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono, in via subordinata, le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio (…)
In via istruttoria si insiste pag. 3/11 I. Affinché sia accolta l'ammissione dei capitoli di prova per testi come riportata in primo grado che qui si ritrascrive come da memoria ex art. 183 c.p.c. sesto comma
n.1:
1) “Vero che la fideiussione sottoscritta dal Sig. , che si rammostra al teste Parte_1
e che è agli atti del presente procedimento (Prod. 14 del fascicolo monitorio), appartiene alla tipologia denominata fideiussione omnibus solidale che era in uso presso nel periodo di sottoscrizione del contratto?” CP_5
2) “Vero che adottava tale modello contrattuale che si rammostra al CP_5
teste e che è agli atti del presente procedimento (Prod. 14 del fascicolo monitorio) per la stipula delle fideiussioni denominate omnibus solidale?
Sui capitoli di prova nn. 1 e 2 si indicano a testi i Sig.ri:
- nato a [...] [...], alla data del 21.3.2011 Quadro Tes_1
Direttivo di;
CP_5
- , nato a [...] il [...], CF Testimone_2
alla data del 21.3.2011 Direttore Generale di C.F._1 Parte_2
11 primo grado di giudizio);
[...]
- nato a [...] il [...], CF alla data CP_7 C.F._2
del 21.3.2011 Consigliere Delegato (Prod. 12 primo grado di giudizio); CP_5
- , nato a [...] il [...], CF alla data del CP_8 C.F._3
21.3.2011 Vice Presidente del Consiglio di Gestione di (Prod. 13 primo CP_5
grado di giudizio).
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione solidale a favore degli scriventi avvocati.” per la parte appellata: «Voglia la Corte d'Appello di Genova cosi provvedere:
1. Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame proposto dal sig. ; Parte_1
pag. 4/11
2. Per l'effetto rigettare l'impugnazione con conseguente conferma della sentenza n.
3218/2023 (r.g. 3211/2020=) emessa dal Tribunale di Genova;
3. Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio».
Con osservanza.
pag. 5/11 FATTO
1.1. otteneva da Tribunale di Genova decreto ingiuntivo n. 426/2020 CP_5
emesso in data 06/02/2020 nei confronti di e - Parte_3 Parte_1
quest'ultimo in qualità di fideiussore della prima - con il quale veniva ingiunto agli stessi il pagamento della somma di € 183.798,79 oltre interessi e spese, dovuti a fronte di:
- euro 44.482,54 oltre interessi legali a far data dal 13.9.2019 quale saldo del c/c n.
10741;
- euro 11.628,06 oltre interessi di mora a far data dal 5.8.2019 quale residuo di un finanziamento chirografario n. 21081457;
- euro 127.688,19 oltre interessi di mora a far data dal 5.8.2019 quale residuo di un mutuo fondiario a rogito Notaio di Genova Rep. 10275, il tutto oltre euro Per_1
2.135,00 per onorari (oltre accessori previsti per legge) ed euro 406,50 per esborsi.
1.2. Avverso il decreto ingiuntivo spiegava opposizione per: Parte_1
1) nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI, censurato dalla
[...]
poiché in contrasto con art. 2 c. II lett. A) l. 287/1990, che vieta intese CP_6
restrittive della concorrenza;
2) nullità della clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché dell'intero contratto, stante l'applicabilità del Codice del Consumo al caso di specie;
3) di conseguenza, eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché l'istituto di credito non avrebbe proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
4) violazione art. 1956 c.c., lamentando che la banca aveva fatto credito alla conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali;
Pt_4
5) nullità della fideiussione perché a garanzia di un rapporto nullo viziato da usura.
pag. 6/11 1.3. Nella causa interveniva , quale mandataria di Controparte_2 [...]
in quanto cessionaria in blocco di tutti i rapporti creditizi individuati ex art. CP_1
58 TUB, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020.
Inoltre, in luogo di , originaria contraente e cedente, Controparte_9
essendo intervenuta fusione per incorporazione, si costituiva , Controparte_10
quale successore a titolo particolare ex art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti sostanziali e processuali.
Con sentenza n. 3056/2023, il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione.
Rispetto alla nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI in contrasto con art. 2 c. II lett. A) l. 287/1990, il Tribunale evidenziava che il contratto di fideiussione è stato stipulato a distanza di diversi anni dall'accertamento della
[...]
avvenuto nel 2005, di conseguenza graverebbe sull'attore l'onere della prova CP_6
della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali. Il Tribunale affermava che tale prova non era stata fornita dall'attore in opposizione e che pertanto non poteva essere dichiarata la nullità delle singole clausole.
Rispetto alla nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. in quanto contratto stipulato da consumatore, il Tribunale rilevava che il sig. doveva essere Parte_1
considerato consumatore e che la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del
Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di preventiva escussione del debitore principale entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Rispetto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale rilevava che “la risoluzione è avvenuta con la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in data 9.09.2019 (doc. 13 fascicolo monitorio) e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2019 come attestato dall'anno di iscrizione del pag. 7/11 relativo fascicolo monitorio (13950/2019) e quindi entro i sei mesi previsti dall'art.
1957 c.c.”.
Rispetto alla violazione dell'art. 1956 c.c., il Tribunale rilevava che grava sul fideiussore l'onere della prova della consapevolezza del creditore delle condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, onere che nel caso di specie non era stato adempiuto, anzi risultava sconfessato dalla stessa documentazione prodotta.
Rispetto alla nullità della fideiussione perché a garanzia di un rapporto nullo viziato da usura, il Tribunale dopo aver calcolato in misura pari a 22,965 il tasso soglia per la mora, considerava il tasso di mora contrattualizzato (pari a 15,753) infra-soglia.
Rispetto alla nullità del tasso di interesse corrispettivo da applicarsi al contratto in esame, in quanto parametrato ad un indice Euribor, rigettata la domanda in quanto sfornita di prova.
2.1. Con atto di appello notificato il 5 giugno 2024, il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 3056/2023.
Con il primo motivo di appello, deduce che avrebbe Parte_1 Controparte_5
attivato l'azione monitoria, nei confronti del garante, oltre il termine decadenziale di
6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. Il sig. , in particolare, sostiene che la Parte_1
scadenza dell'obbligazione con la successiva decorrenza del termine semestrale, sia da fissare al 16 maggio 2018, data di deposito della domanda di concordato fallimentare del debitore principale Parte_5
Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel calcolare l'importo dovuto dal fideiussore, non conteggiando quanto percepito dalla in CP_5
sede di riparto finale della procedura di concordato del debitore principale.
Con il terzo motivo, l'appellante reitera l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione in ordine alla disciplina antitrust, in particolare nullità della fideiussione in quanto il testo contrattuale contiene le clausole 2, 6 e 8 identiche a quelle presenti pag. 8/11 nel modello ABI oggetto del noto accertamento da parte della . Difatti, CP_6
l'appellante sostiene che sia la quale soggetto più prossimo alla fonte di prova CP_5
che a fronte dell'esibizione del modello fideiussorio avrebbe dovuto dimostrarne la non applicabilità in senso uniforme.
3.1. Il primo motivo di appello è fondato, assorbiti gli altri.
Il Giudice di prime cure, difatti, avrebbe dovuto considerare quale dies a quo della decorrenza del termine di sei mesi di cui art. 1957 c.c. la data di presentazione della domanda di concordato preventivo, perché è in tale momento che l'obbligazione può dirsi scaduta.
Tale circostanza di desume dall'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.. L'Art. 169 co. 1 l. fall. dispone infatti che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63” e l'art. 55 co.2 l. fall.
Che “I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento”.
In questo senso, di è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha recentemente affermato che “In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante
l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.” (Cass. Sez.
1 -, Ordinanza n. 8733 del 02/04/2025).
Il motivo è dunque fondato.
pag. 9/11 Dagli atti di causa risulta che le obbligazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono scadute il 16 maggio 2018 - avendo la Parte_6
presentato in quella data la domanda di concordato preventivo - e che il creditore abbia proposto per la prima volta le sue istanze contro il debitore il 26 novembre
2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del e di Parte_1 Parte_7
Accogliendo l'appello, riforma la sentenza del Tribunale, revocando il decreto ingiuntivo.
Stante la natura della questione, da cui è dipeso l'accoglimento dell'appello, appare equo compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
nella causa civile n. 596/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 3056/2023 pubblicata in data 06.12.2023 dal Tribunale di Genova così decide:
In accoglimento dell'appello, riformando la sentenza del Tribunale, dichiara, ex art. 1957 c.c., decaduta dal diritto di escutere la garanzia nei confronti del Sig. CP_5
e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo. Parte_1
Compensa interamente tra parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova, 22/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 596/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott.Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 596/2024 R.G., avverso la sentenza n. 3056/2023 pubblicata in data 06.12.2023 dal Tribunale di Genova promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Griffo e Avv. Parte_1
RI AN per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
e per essa nella sua qualità mandataria Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Lundini per mandato in atti;
Controparte_2
PARTE APPELLATA nonché contro
QUALE INCORPORANTE DI UNIONE DI Controparte_3 Controparte_4
(UBI BANCA)
[...]
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pag. 1/11 per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza qui appellata n. 3056/2023 Repert. n. 3218/2023 del 06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Patrizia Cazzato R.G.N. 3211/2020, pubblicata il 06/12/2023 e comunicata in pari data per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ed in particolare per quanto sub (B);
- sempre in via preliminare disporre l'acquisizione al fascicolo del presente procedimento dei fascicoli del procedimento civile R.G.N. 3211/2020 e del procedimento monitorio R.G.N. 13950/2019 del Tribunale di Genova e degli atti e documenti ad essi allegati;
- in via principale e nel merito, in accoglimento della presente impugnazione per i motivi dedotti ed in riforma della sentenza n. 3056/2023 Repert. n. 3218/2023 del
06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Cazzato R.G.N. 3211/2020, pubblicata il 06/12/2023
e comunicata in pari data, previa sospensione dell'esecutività/esecuzione della predetta sentenza n. 3056/2023, in ragione della manifesta fondatezza del presente appello, stante la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie di incorporante nonché quale avente causa, Controparte_3 Controparte_5
riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere la domanda di cui al primo grado di giudizio che si ritrascrive accertare e dichiarare il contratto di garanzia stipulato dal Sig. sottoposto alla normativa contenuta nel Parte_1
Codice del Consumo e per gli effetti dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione che prevede l'inapplicabilità di quanto previsto dagli artt. 1956 e
1957 c.c. e per gli effetti dichiarare decaduta dal diritto di escutere la CP_5
garanzia nei confronti del Sig. essendo spirato il termine di cui all'art. Parte_1
pag. 2/11 1957 c.c. e per gli effetti dichiarare nulla sia dovuto ad alcun titolo dal Sig.
a ed aventi causa: Parte_1 CP_5
- in via subordinata e nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello dedotti in via principale ed in accoglimento della presente impugnazione per i motivi dedotti ed in riforma della sentenza n. 3056/2023 Repert.
n. 3218/2023 del 06/12/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Cazzato R.G.N. 3211/2020, pubblicata il 06/12/2023 e comunicata in pari data, previa sospensione dell'esecutività/esecuzione della predetta sentenza n. 3056/2023, in ragione della manifesta fondatezza del presente appello, stante la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie di incorporante Controparte_3 Controparte_5
nonché quale avente causa, riformare la sentenza impugnata ed eventualmente previa ammissione delle istanze istruttorie rigettate dal Giudice prime cure, conseguentemente accogliere la domanda di cui al primo grado di giudizio che si ritrascrive integralmente richiamato tutto quanto esposto sub A6), accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella garanzia prestata dal Sig.
che prevede l'inapplicabilità di quanto previsto dall'art.1957 c.c. perché Parte_1
conforme al modello ABI censurato dalla con il provvedimento n. 55 CP_6
del 2.5.2005, e per gli effetti dichiarare decaduta dal diritto di escutere la CP_5
garanzia nei confronti del Sig. essendo spirato il termine di cui Parte_1
all'art. 1957 c.c. e per gli effetti dichiarare nulla sia dovuto ad alcun titolo dal Sig.
a ed aventi causa;
In caso di mancato accoglimento del Parte_1 CP_5
presente appello comunque dichiarare come dovuta la minor somma precisata sub
II.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono, in via subordinata, le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio (…)
In via istruttoria si insiste pag. 3/11 I. Affinché sia accolta l'ammissione dei capitoli di prova per testi come riportata in primo grado che qui si ritrascrive come da memoria ex art. 183 c.p.c. sesto comma
n.1:
1) “Vero che la fideiussione sottoscritta dal Sig. , che si rammostra al teste Parte_1
e che è agli atti del presente procedimento (Prod. 14 del fascicolo monitorio), appartiene alla tipologia denominata fideiussione omnibus solidale che era in uso presso nel periodo di sottoscrizione del contratto?” CP_5
2) “Vero che adottava tale modello contrattuale che si rammostra al CP_5
teste e che è agli atti del presente procedimento (Prod. 14 del fascicolo monitorio) per la stipula delle fideiussioni denominate omnibus solidale?
Sui capitoli di prova nn. 1 e 2 si indicano a testi i Sig.ri:
- nato a [...] [...], alla data del 21.3.2011 Quadro Tes_1
Direttivo di;
CP_5
- , nato a [...] il [...], CF Testimone_2
alla data del 21.3.2011 Direttore Generale di C.F._1 Parte_2
11 primo grado di giudizio);
[...]
- nato a [...] il [...], CF alla data CP_7 C.F._2
del 21.3.2011 Consigliere Delegato (Prod. 12 primo grado di giudizio); CP_5
- , nato a [...] il [...], CF alla data del CP_8 C.F._3
21.3.2011 Vice Presidente del Consiglio di Gestione di (Prod. 13 primo CP_5
grado di giudizio).
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione solidale a favore degli scriventi avvocati.” per la parte appellata: «Voglia la Corte d'Appello di Genova cosi provvedere:
1. Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame proposto dal sig. ; Parte_1
pag. 4/11
2. Per l'effetto rigettare l'impugnazione con conseguente conferma della sentenza n.
3218/2023 (r.g. 3211/2020=) emessa dal Tribunale di Genova;
3. Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio».
Con osservanza.
pag. 5/11 FATTO
1.1. otteneva da Tribunale di Genova decreto ingiuntivo n. 426/2020 CP_5
emesso in data 06/02/2020 nei confronti di e - Parte_3 Parte_1
quest'ultimo in qualità di fideiussore della prima - con il quale veniva ingiunto agli stessi il pagamento della somma di € 183.798,79 oltre interessi e spese, dovuti a fronte di:
- euro 44.482,54 oltre interessi legali a far data dal 13.9.2019 quale saldo del c/c n.
10741;
- euro 11.628,06 oltre interessi di mora a far data dal 5.8.2019 quale residuo di un finanziamento chirografario n. 21081457;
- euro 127.688,19 oltre interessi di mora a far data dal 5.8.2019 quale residuo di un mutuo fondiario a rogito Notaio di Genova Rep. 10275, il tutto oltre euro Per_1
2.135,00 per onorari (oltre accessori previsti per legge) ed euro 406,50 per esborsi.
1.2. Avverso il decreto ingiuntivo spiegava opposizione per: Parte_1
1) nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI, censurato dalla
[...]
poiché in contrasto con art. 2 c. II lett. A) l. 287/1990, che vieta intese CP_6
restrittive della concorrenza;
2) nullità della clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché dell'intero contratto, stante l'applicabilità del Codice del Consumo al caso di specie;
3) di conseguenza, eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché l'istituto di credito non avrebbe proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
4) violazione art. 1956 c.c., lamentando che la banca aveva fatto credito alla conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali;
Pt_4
5) nullità della fideiussione perché a garanzia di un rapporto nullo viziato da usura.
pag. 6/11 1.3. Nella causa interveniva , quale mandataria di Controparte_2 [...]
in quanto cessionaria in blocco di tutti i rapporti creditizi individuati ex art. CP_1
58 TUB, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020.
Inoltre, in luogo di , originaria contraente e cedente, Controparte_9
essendo intervenuta fusione per incorporazione, si costituiva , Controparte_10
quale successore a titolo particolare ex art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti sostanziali e processuali.
Con sentenza n. 3056/2023, il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione.
Rispetto alla nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI in contrasto con art. 2 c. II lett. A) l. 287/1990, il Tribunale evidenziava che il contratto di fideiussione è stato stipulato a distanza di diversi anni dall'accertamento della
[...]
avvenuto nel 2005, di conseguenza graverebbe sull'attore l'onere della prova CP_6
della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali. Il Tribunale affermava che tale prova non era stata fornita dall'attore in opposizione e che pertanto non poteva essere dichiarata la nullità delle singole clausole.
Rispetto alla nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. in quanto contratto stipulato da consumatore, il Tribunale rilevava che il sig. doveva essere Parte_1
considerato consumatore e che la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del
Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di preventiva escussione del debitore principale entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Rispetto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale rilevava che “la risoluzione è avvenuta con la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in data 9.09.2019 (doc. 13 fascicolo monitorio) e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2019 come attestato dall'anno di iscrizione del pag. 7/11 relativo fascicolo monitorio (13950/2019) e quindi entro i sei mesi previsti dall'art.
1957 c.c.”.
Rispetto alla violazione dell'art. 1956 c.c., il Tribunale rilevava che grava sul fideiussore l'onere della prova della consapevolezza del creditore delle condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, onere che nel caso di specie non era stato adempiuto, anzi risultava sconfessato dalla stessa documentazione prodotta.
Rispetto alla nullità della fideiussione perché a garanzia di un rapporto nullo viziato da usura, il Tribunale dopo aver calcolato in misura pari a 22,965 il tasso soglia per la mora, considerava il tasso di mora contrattualizzato (pari a 15,753) infra-soglia.
Rispetto alla nullità del tasso di interesse corrispettivo da applicarsi al contratto in esame, in quanto parametrato ad un indice Euribor, rigettata la domanda in quanto sfornita di prova.
2.1. Con atto di appello notificato il 5 giugno 2024, il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 3056/2023.
Con il primo motivo di appello, deduce che avrebbe Parte_1 Controparte_5
attivato l'azione monitoria, nei confronti del garante, oltre il termine decadenziale di
6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. Il sig. , in particolare, sostiene che la Parte_1
scadenza dell'obbligazione con la successiva decorrenza del termine semestrale, sia da fissare al 16 maggio 2018, data di deposito della domanda di concordato fallimentare del debitore principale Parte_5
Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel calcolare l'importo dovuto dal fideiussore, non conteggiando quanto percepito dalla in CP_5
sede di riparto finale della procedura di concordato del debitore principale.
Con il terzo motivo, l'appellante reitera l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione in ordine alla disciplina antitrust, in particolare nullità della fideiussione in quanto il testo contrattuale contiene le clausole 2, 6 e 8 identiche a quelle presenti pag. 8/11 nel modello ABI oggetto del noto accertamento da parte della . Difatti, CP_6
l'appellante sostiene che sia la quale soggetto più prossimo alla fonte di prova CP_5
che a fronte dell'esibizione del modello fideiussorio avrebbe dovuto dimostrarne la non applicabilità in senso uniforme.
3.1. Il primo motivo di appello è fondato, assorbiti gli altri.
Il Giudice di prime cure, difatti, avrebbe dovuto considerare quale dies a quo della decorrenza del termine di sei mesi di cui art. 1957 c.c. la data di presentazione della domanda di concordato preventivo, perché è in tale momento che l'obbligazione può dirsi scaduta.
Tale circostanza di desume dall'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.. L'Art. 169 co. 1 l. fall. dispone infatti che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63” e l'art. 55 co.2 l. fall.
Che “I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento”.
In questo senso, di è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha recentemente affermato che “In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante
l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.” (Cass. Sez.
1 -, Ordinanza n. 8733 del 02/04/2025).
Il motivo è dunque fondato.
pag. 9/11 Dagli atti di causa risulta che le obbligazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono scadute il 16 maggio 2018 - avendo la Parte_6
presentato in quella data la domanda di concordato preventivo - e che il creditore abbia proposto per la prima volta le sue istanze contro il debitore il 26 novembre
2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del e di Parte_1 Parte_7
Accogliendo l'appello, riforma la sentenza del Tribunale, revocando il decreto ingiuntivo.
Stante la natura della questione, da cui è dipeso l'accoglimento dell'appello, appare equo compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
nella causa civile n. 596/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 3056/2023 pubblicata in data 06.12.2023 dal Tribunale di Genova così decide:
In accoglimento dell'appello, riformando la sentenza del Tribunale, dichiara, ex art. 1957 c.c., decaduta dal diritto di escutere la garanzia nei confronti del Sig. CP_5
e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo. Parte_1
Compensa interamente tra parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova, 22/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pag. 10/11 pag. 11/11