Articolo 64 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 64.
(Deposito di cose su aree portuali).

Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto puo' ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puo' essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorita' predetta puo' disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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