TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 553/24
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 553 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 06.06.25 vertente
TRA
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente al Vicolo Pirozzi n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv.to Luigi Bocchino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla via Sant'Agata de' Goti (BN), alla via Santisi n. 01;
-attore- E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore (C.F. ), con sede in Apollosa (BN), alla Via CP_2 C.F._2 Lapillusia n. 6/B, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Della Peruta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Benevento, alla Via Avellino n. 18;
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.06.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.02.2024, regolarmente notificato, , Parte_1 premettendo di avere ottenuto dal Comune di Apollosa il permesso di costruire n. 4/2761/2012 per l'assegnazione del contributo per i lavori di riparazione e di miglioramento sismico di un fabbricato urbano, identificato in catasto al foglio 18, p.lle 184 e 185, di cui era comproprietario unitamente agli eredi della de cuius , e di avere stipulato un contratto di appalto con la Persona_1 società edile per l'esecuzione dei citati lavori, citava in giudizio detta Controparte_1 società al fine di ottenere il risarcimento del danno da calunnia per la somma di € 47.196,40. In particolare, l'attore ha esposto: - di avere stipulato detto contratto di appalto dopo che il gli concedeva un Parte_2 contributo di € 82.620,00 in conto capitale ai sensi della legge n. 32/1992, mentre per gli eredi il contributo era di € 2.788,28; Persona_1
- che i lavori erano stati eseguiti sotto la direzione del geometra , che il collaudo Controparte_3 statico era di competenza dell'Architetto come si evinceva nella relazione finale CP_4 depositata al Genio Civile di Benevento del 7/8/2017, e che, nello stato di avanzamento dei lavori finale, gli stessi venivano quantificati nella misura di € 120.001,67, tant'è che il responsabile del servizio UTC del Comune di Apollosa, nella persona dell'Ingegnere in data Persona_2 30.01.2020, attestava che in favore dell'istante erano stati emessi i seguenti contributi: Erogazione Anticipazione di € 12.392,00 con mandato del 29/4/2014, Erogazione 1° SAL di € 10.000,00 con mandato del 11/7/2014; Erogazione 2° SAL di € 33.000,00 con mandato del 23/2/2016; Erogazione 3° SAL di € 21.200,00 con mandato del 9/5/2016; Erogazione Saldo Finale di € 10.451,61 con mandato del 27/6/2019;
- che, all'esito dei lavori, in relazione al quadro economico riepilogativo finale, nella parcella professionale giurata del 5.10.18, il geometra attestava e dichiarava un costo Controparte_3 complessivo di € 106.656,98, oltre alle competenze tecniche di € 14.275,98, per l'attore (così calcolato: € 73.974,11 per i lavori strutturali ed € 32.715,87 per i lavori completamento alloggio), mentre per gli eredi della de cuius stimava per i lavori strutturali un costo Persona_1 complessivo di € 13.344,50, oltre alle competenze tecniche di € 1.786,04;
- che, come da certificazione del 18/6/2019, redatta a firma dell'Ingegnere il Persona_2 Comune di Apollosa corrispondeva ai proprietari dell'immobile ristrutturato un contributo complessivo di € 89.981,39, al netto dell'Iva, così ripartito: € 87.044,61 per l'attore e € 2.936,78 agli altri comproprietari;
- che, in data 23.04.21, la società convenuta promuoveva un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'istante, chiedendo il pagamento di un residuo credito di € 52.278,86 (Iva esclusa), e, nonostante l'opposizione avverso l'emissione del decreto ingiuntivo, in data 15.4.22, riusciva ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- che, notificato il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto per € 60.417,00, la società convenuta avviava azioni esecutive nei confronti dell'attore, comprensive del pignoramento presso terzi della pensione e dei suoi conti correnti, accessi presso la Banca Nazionale del Lavoro di Benevento e Poste Italiane, e del sequestro di un'autovettura, sicché nel periodo compreso tra maggio e giugno del 2022, l'esecutato corrispondeva alla società complessivamente € 19.668,75 a titolo di spese legali e per il pagamento delle fatture n. 21 e 22 del 2022;
- che, in data 19.08.2022, , nella qualità di legale rappresentante della società CP_2 [...]
, presentava una denuncia al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Controparte_1 Benevento ed alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Benevento contro l'odierno attore, del seguente tenore “ha usufruito e beneficiato illegittimamente della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica in quanto ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del T.U.I.R. (DPR n. 917/1986) il sig. ha Parte_1 sostenuto le spese di riparazione del suo fabbricato tramite il suddetto contributo economico erogato dal ”; Parte_2
- che, a partire dal 05.09.22, l'attore subiva una serie di accertamenti e controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, consistiti nell'acquisizione di informazioni e documentazione per le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2016-2017-2018-2019-2020 e di una serie di giustificazioni circa le spese dichiarate e riportate ai righi RP Sezione III A e RP Sezione IV, sul titolo di proprietà e l'utilizzo dell'immobile riportato al rigo RP 52 e di ogni costo sostenuto, oltre a subire un'ispezione da parte della Guardia di Finanza di Montesarchio presso la propria abitazione;
- che, all'esito di detti controlli, il procedimento di accertamento si concludeva con l'archiviazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Benevento. Tanto premesso, l'odierno attore sosteneva di avere subito dei gravi danni a causa dell'infondata e calunniosa denuncia presentata nei suoi confronti da , nella qualità di legale CP_2 rappresentante della società “ , avendo dovuto sostenere delle spese per Controparte_1 difendersi dalle pretestuose accuse e sofferto anche delle gravi ripercussioni psichiche e morali, atteso che non aveva mai avuto problemi simili con la giustizia né subito degli accertamenti fiscali o tributari, pur avendo ricoperto incarichi pubblici presso l'Ente Comunale di Apollosa e svolto la professione di insegnate per oltre 38 anni. Pertanto, chiedeva un risarcimento complessivo di € 47.196,40. In data 10.6.24, si costituiva tardivamente la società “ , la quale contestava Controparte_1 la sua carenza di titolarità passiva nel presente giudizio, atteso che l'attore avrebbe dovuto agire nei confronti di , quale autore materiale della segnalazione del 19.08.22 effettuata alla CP_2 Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate di Benevento e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria in quanto la società “ non aveva sporto Controparte_1 alcuna querela nei suoi confronti (cfr. lettera del 19.08.22). In particolare, deduceva che, al fine di tutelare la ditta esecutrice dei lavori commissionati dall'attore, aveva semplicemente provveduto ad informare l'Agenzia delle Entrate e CP_2 la Guardia di Finanza di Benevento, su indicazione del proprio commercialista, al fine di evitare di incorrere in eventuali sanzioni amministrative perché una parte dei lavori erano stati finanziati dal con un contributo economico previsto per il sisma degli anni 1980-1981 Parte_2 sebbene l'attore aveva inserito nella causale dei bonifici eseguiti in favore della ditta la dicitura
“detrazione per art. 16 bis TUIR e art. 1, c. 139, della L. 147/2013”, di tal che, richiedeva alle autorità amministrative competenti di compiere gli opportuni accertamenti. In definitiva, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che il provvedimento di archiviazione emesso dall'Agenzia delle Entrate non poteva equipararsi a quello dell'Autorità Giudiziaria penale, atteso che, in seguito alla segnalazione effettuata da , la Procura CP_2 della Repubblica del Tribunale di Benevento non aveva aperto alcun procedimento penale a suo carico. Ritenuta superflua ogni attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 6.06.25, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO La domanda va rigettata per le ragioni di seguito illustrate. L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non asseritamente patiti dall'attore, , in quanto vittima di una falsa Parte_1 denuncia da cui è scaturito un accertamento, da parte delle competenti autorità amministrative finanziarie, conclusosi con un provvedimento di archiviazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Benevento. È oramai pacifico che la questione in ordine alla titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio costituisca una mera difesa del convenuto, che può essere sollevata dal medesimo in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sezioni Unite, sent. n. 2951/16) e la cui funzione è quella di negare o contestare i fatti posti a fondamento dell'avversa pretesa sicché, costituendo una semplice argomentazione volta a contestare la fondatezza dell'avversa domanda, non comporta l'introduzione di nuovi fatti giuridici nel giudizio. A tal proposito, come correttamente osservato anche dalla giurisprudenza di merito, si ritiene che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, portata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché l'attore avrebbe dovuto allegarla e provarla, e che le contestazioni del convenuto in ordine alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o la tardività della costituzione assuma valore di non contestazione, ferme restando le eventuali preclusioni maturate per la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. sentenza n. 1578/23 del Tribunale di Napoli Nord). Ebbene, la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa, e cioè, con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c. È vero che il primo comma dell'art. 167 c.p.c. impone al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito dal comma successivo, non prevede decadenza. In altri termini, ogni questione che non si risolve in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Tanto premesso in ordine alla natura delle eccezioni svolte dal contenuto, alla loro tempestività e rilevabilità d'ufficio, si ritiene di dovere dichiarare la carenza di titolarità passiva del diritto sostanziale dedotto nel presente giudizio nei confronti della società “ , atteso Controparte_1 che l'attore ha convenuto detta società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore,
, sebbene la segnalazione non sia riferibile all'ente bensì a CP_2 CP_2 personalmente. Invero, dalla disamina del contenuto della lettera del 19.08.22 e dal verbale di ricezione della stessa da parte della Guardia di Finanza del 23.8.22, si evince chiaramente che l'autore della segnalazione effettuata alle Amministrazioni Finanziarie a carico dell'attore è , personalmente e non CP_2 (anche) nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società convenuta, con la conseguenza che l'atto non può ritenersi compiuto in nome e per conto della società dallo stesso rappresentata, risultando l'effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto in CP_2 giudizio. Ne consegue, quindi, l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell'odierna società convenuta, “ , per carenza di titolarità passiva del diritto al Controparte_1 risarcimento dei danni derivanti dalla calunniosa segnalazione giacché non compiuta dalla stessa. Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n. 19014/2007), delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, della natura delle questioni trattate, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 26.001,00 fino a € 52.000,00, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rapp.te p.t., così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento, il 4.11.25
Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 553 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 06.06.25 vertente
TRA
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente al Vicolo Pirozzi n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv.to Luigi Bocchino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla via Sant'Agata de' Goti (BN), alla via Santisi n. 01;
-attore- E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore (C.F. ), con sede in Apollosa (BN), alla Via CP_2 C.F._2 Lapillusia n. 6/B, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Della Peruta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Benevento, alla Via Avellino n. 18;
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.06.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.02.2024, regolarmente notificato, , Parte_1 premettendo di avere ottenuto dal Comune di Apollosa il permesso di costruire n. 4/2761/2012 per l'assegnazione del contributo per i lavori di riparazione e di miglioramento sismico di un fabbricato urbano, identificato in catasto al foglio 18, p.lle 184 e 185, di cui era comproprietario unitamente agli eredi della de cuius , e di avere stipulato un contratto di appalto con la Persona_1 società edile per l'esecuzione dei citati lavori, citava in giudizio detta Controparte_1 società al fine di ottenere il risarcimento del danno da calunnia per la somma di € 47.196,40. In particolare, l'attore ha esposto: - di avere stipulato detto contratto di appalto dopo che il gli concedeva un Parte_2 contributo di € 82.620,00 in conto capitale ai sensi della legge n. 32/1992, mentre per gli eredi il contributo era di € 2.788,28; Persona_1
- che i lavori erano stati eseguiti sotto la direzione del geometra , che il collaudo Controparte_3 statico era di competenza dell'Architetto come si evinceva nella relazione finale CP_4 depositata al Genio Civile di Benevento del 7/8/2017, e che, nello stato di avanzamento dei lavori finale, gli stessi venivano quantificati nella misura di € 120.001,67, tant'è che il responsabile del servizio UTC del Comune di Apollosa, nella persona dell'Ingegnere in data Persona_2 30.01.2020, attestava che in favore dell'istante erano stati emessi i seguenti contributi: Erogazione Anticipazione di € 12.392,00 con mandato del 29/4/2014, Erogazione 1° SAL di € 10.000,00 con mandato del 11/7/2014; Erogazione 2° SAL di € 33.000,00 con mandato del 23/2/2016; Erogazione 3° SAL di € 21.200,00 con mandato del 9/5/2016; Erogazione Saldo Finale di € 10.451,61 con mandato del 27/6/2019;
- che, all'esito dei lavori, in relazione al quadro economico riepilogativo finale, nella parcella professionale giurata del 5.10.18, il geometra attestava e dichiarava un costo Controparte_3 complessivo di € 106.656,98, oltre alle competenze tecniche di € 14.275,98, per l'attore (così calcolato: € 73.974,11 per i lavori strutturali ed € 32.715,87 per i lavori completamento alloggio), mentre per gli eredi della de cuius stimava per i lavori strutturali un costo Persona_1 complessivo di € 13.344,50, oltre alle competenze tecniche di € 1.786,04;
- che, come da certificazione del 18/6/2019, redatta a firma dell'Ingegnere il Persona_2 Comune di Apollosa corrispondeva ai proprietari dell'immobile ristrutturato un contributo complessivo di € 89.981,39, al netto dell'Iva, così ripartito: € 87.044,61 per l'attore e € 2.936,78 agli altri comproprietari;
- che, in data 23.04.21, la società convenuta promuoveva un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'istante, chiedendo il pagamento di un residuo credito di € 52.278,86 (Iva esclusa), e, nonostante l'opposizione avverso l'emissione del decreto ingiuntivo, in data 15.4.22, riusciva ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- che, notificato il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto per € 60.417,00, la società convenuta avviava azioni esecutive nei confronti dell'attore, comprensive del pignoramento presso terzi della pensione e dei suoi conti correnti, accessi presso la Banca Nazionale del Lavoro di Benevento e Poste Italiane, e del sequestro di un'autovettura, sicché nel periodo compreso tra maggio e giugno del 2022, l'esecutato corrispondeva alla società complessivamente € 19.668,75 a titolo di spese legali e per il pagamento delle fatture n. 21 e 22 del 2022;
- che, in data 19.08.2022, , nella qualità di legale rappresentante della società CP_2 [...]
, presentava una denuncia al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Controparte_1 Benevento ed alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Benevento contro l'odierno attore, del seguente tenore “ha usufruito e beneficiato illegittimamente della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica in quanto ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del T.U.I.R. (DPR n. 917/1986) il sig. ha Parte_1 sostenuto le spese di riparazione del suo fabbricato tramite il suddetto contributo economico erogato dal ”; Parte_2
- che, a partire dal 05.09.22, l'attore subiva una serie di accertamenti e controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, consistiti nell'acquisizione di informazioni e documentazione per le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2016-2017-2018-2019-2020 e di una serie di giustificazioni circa le spese dichiarate e riportate ai righi RP Sezione III A e RP Sezione IV, sul titolo di proprietà e l'utilizzo dell'immobile riportato al rigo RP 52 e di ogni costo sostenuto, oltre a subire un'ispezione da parte della Guardia di Finanza di Montesarchio presso la propria abitazione;
- che, all'esito di detti controlli, il procedimento di accertamento si concludeva con l'archiviazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Benevento. Tanto premesso, l'odierno attore sosteneva di avere subito dei gravi danni a causa dell'infondata e calunniosa denuncia presentata nei suoi confronti da , nella qualità di legale CP_2 rappresentante della società “ , avendo dovuto sostenere delle spese per Controparte_1 difendersi dalle pretestuose accuse e sofferto anche delle gravi ripercussioni psichiche e morali, atteso che non aveva mai avuto problemi simili con la giustizia né subito degli accertamenti fiscali o tributari, pur avendo ricoperto incarichi pubblici presso l'Ente Comunale di Apollosa e svolto la professione di insegnate per oltre 38 anni. Pertanto, chiedeva un risarcimento complessivo di € 47.196,40. In data 10.6.24, si costituiva tardivamente la società “ , la quale contestava Controparte_1 la sua carenza di titolarità passiva nel presente giudizio, atteso che l'attore avrebbe dovuto agire nei confronti di , quale autore materiale della segnalazione del 19.08.22 effettuata alla CP_2 Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate di Benevento e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria in quanto la società “ non aveva sporto Controparte_1 alcuna querela nei suoi confronti (cfr. lettera del 19.08.22). In particolare, deduceva che, al fine di tutelare la ditta esecutrice dei lavori commissionati dall'attore, aveva semplicemente provveduto ad informare l'Agenzia delle Entrate e CP_2 la Guardia di Finanza di Benevento, su indicazione del proprio commercialista, al fine di evitare di incorrere in eventuali sanzioni amministrative perché una parte dei lavori erano stati finanziati dal con un contributo economico previsto per il sisma degli anni 1980-1981 Parte_2 sebbene l'attore aveva inserito nella causale dei bonifici eseguiti in favore della ditta la dicitura
“detrazione per art. 16 bis TUIR e art. 1, c. 139, della L. 147/2013”, di tal che, richiedeva alle autorità amministrative competenti di compiere gli opportuni accertamenti. In definitiva, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che il provvedimento di archiviazione emesso dall'Agenzia delle Entrate non poteva equipararsi a quello dell'Autorità Giudiziaria penale, atteso che, in seguito alla segnalazione effettuata da , la Procura CP_2 della Repubblica del Tribunale di Benevento non aveva aperto alcun procedimento penale a suo carico. Ritenuta superflua ogni attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 6.06.25, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO La domanda va rigettata per le ragioni di seguito illustrate. L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non asseritamente patiti dall'attore, , in quanto vittima di una falsa Parte_1 denuncia da cui è scaturito un accertamento, da parte delle competenti autorità amministrative finanziarie, conclusosi con un provvedimento di archiviazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Benevento. È oramai pacifico che la questione in ordine alla titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio costituisca una mera difesa del convenuto, che può essere sollevata dal medesimo in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sezioni Unite, sent. n. 2951/16) e la cui funzione è quella di negare o contestare i fatti posti a fondamento dell'avversa pretesa sicché, costituendo una semplice argomentazione volta a contestare la fondatezza dell'avversa domanda, non comporta l'introduzione di nuovi fatti giuridici nel giudizio. A tal proposito, come correttamente osservato anche dalla giurisprudenza di merito, si ritiene che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, portata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché l'attore avrebbe dovuto allegarla e provarla, e che le contestazioni del convenuto in ordine alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o la tardività della costituzione assuma valore di non contestazione, ferme restando le eventuali preclusioni maturate per la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. sentenza n. 1578/23 del Tribunale di Napoli Nord). Ebbene, la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa, e cioè, con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c. È vero che il primo comma dell'art. 167 c.p.c. impone al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito dal comma successivo, non prevede decadenza. In altri termini, ogni questione che non si risolve in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Tanto premesso in ordine alla natura delle eccezioni svolte dal contenuto, alla loro tempestività e rilevabilità d'ufficio, si ritiene di dovere dichiarare la carenza di titolarità passiva del diritto sostanziale dedotto nel presente giudizio nei confronti della società “ , atteso Controparte_1 che l'attore ha convenuto detta società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore,
, sebbene la segnalazione non sia riferibile all'ente bensì a CP_2 CP_2 personalmente. Invero, dalla disamina del contenuto della lettera del 19.08.22 e dal verbale di ricezione della stessa da parte della Guardia di Finanza del 23.8.22, si evince chiaramente che l'autore della segnalazione effettuata alle Amministrazioni Finanziarie a carico dell'attore è , personalmente e non CP_2 (anche) nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società convenuta, con la conseguenza che l'atto non può ritenersi compiuto in nome e per conto della società dallo stesso rappresentata, risultando l'effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto in CP_2 giudizio. Ne consegue, quindi, l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell'odierna società convenuta, “ , per carenza di titolarità passiva del diritto al Controparte_1 risarcimento dei danni derivanti dalla calunniosa segnalazione giacché non compiuta dalla stessa. Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n. 19014/2007), delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, della natura delle questioni trattate, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 26.001,00 fino a € 52.000,00, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rapp.te p.t., così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento, il 4.11.25
Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano