TRIB
Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 438/2025 R.G.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Edoardo Gaspari, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ALLIANZ NEXT SPA; ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; osservato che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività, in quanto parte ingiungente fonda tale istanza sul contratto fonte del rapporto obbligatorio, sottoscritto dal 1 debitore, mentre, secondo l'interpretazione che questo giudice ritiene condivisibile, l'art. 6422 CPC esige documentazione ulteriore rispetto alla prova scritta necessaria per la pronuncia di ingiunzione, consistente in una promessa di pagamento o in un riconoscimento di debito o, comunque, idonea a dare maggiore certezza in ordine alla effettiva esistenza del credito. Inoltre, non è allegato e dimostrato in concreto il grave pregiudizio nel ritardo ex art. 6422 CPC: genericissimo e indimostrato è il riferimento allo stato di disoccupazione “/o” di insolvenza del debitore. Inconferente, ancora, il richiamo all'art. 63 disp. att. CC.
Per questi motivi
non vi sono nemmeno i presupposti per autorizzare l'esecuzione immediata senza l'osservanza del termine ex art. 482 CPC;
osservato che le clausole del contratto azionato non appaiono abusive alla luce dell'art. 6 par. 1 e dell'art. 7 par. 1 della Direttiva 93/13/CEE del 5.4.1993 (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. sent. n.
9479/2023 – punto c.2 del dispositivo in relazione al punto a);
INGIUNGE
a c.f. ), Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 22.755,30; 2. gli interessi come da domanda, purché entro e non oltre i limiti di legge;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che:
1. ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo e si procederà ad esecuzione forzata;
2. in mancanza di opposizione non potrà più far valere in qualità di consumatore il carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile (cfr. Corte di Cassazione
SS.UU. sent. n. 9479/2023 – punto c.3 del dispositivo).
Vercelli, 27 marzo 2025.
2 IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari