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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata n. 256/2025 r.g. P.U. – SUB
1, promosso da (c.f. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, n. 1, rappresentata da (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Serenari, sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, n. 63; nei confronti di (c.f. e P. IV ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Campogalliano (MO), in Via
Pontealto, n. 25, non costituita;
***
Con ricorso del 7/10/2025 è stata proposta da di domanda di Parte_1 apertura della liquidazione controllata nei confronti Controparte_2
, lamentando la mancata corresponsione dell'importo di complessivi €
[...]
1.154.138,58 fondato su atto di cessione di credito in blocco del 20/4/2018, stipulato tra
INTESA SAN PAOLO S.p.a. e l'odierna ricorrente. All'udienza del 5/11/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC inviata a cura della Cancelleria in data 8/10/2025, la ricorrente ha insistito nella propria domanda mentre parte resistente, non si è costituita.
Tanto preliminarmente chiarito, considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV; ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art. 27 CII;
osservato che, ai fini del giudizio di carattere incidentale, richiesto, in questa sede, per verificare la legittimazione dell'istante - da assimilare a quello che si esplica in sede di apertura della liquidazione giudiziale (sul punto, si veda, Cass., Sez. Un., n. 1521 del
23/1/2013) - il credito vantato dal ricorrente può ritenersi sufficientemente provato in forza dell'acquisto, in data anteriore alla proposizione del ricorso, del credito dedotto in giudizio, in quanto rientrante tra i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della L.
130/1999, ceduti in blocco da INTESA SAN PAOLO S.p.A. all'odierno ricorrente, a mezzo di un contratto concluso il 20/4/2018, ritualmente pubblicato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e art. 58, commi
2, 3 e 4, TUB, in G.U.R.I. parte seconda n. 52 del 5/5/2018 (all. D), anche ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei singoli debitori ceduti. Si precisa sul punto che l'inclusione dei crediti vantati dalla ricorrente nella cessione si evince dalla dichiarazione resa dalla cedente in data 28/5/2025 (doc. 2) in cui vi è precisa indicazione dei rapporti ceduti con debitore . Come, infatti, chiarito dalla Controparte_2 giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), la disciplina speciale (derogatoria all'art. 1264 c.c.) trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici “individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità; a tal fine, è prevista anche l'emanazione
d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)” (cfr. Cass. n.9529/2019). La ricorrente, a riprova del credito vantato dalla cedente, ha prodotto altresì dai contratti di mutuo agrario (docc.
4, 5); ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e
268 c. 1 CII, il debitore non è un imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto trattasi di impresa dedita all'esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, avente quale oggetto sociale la coltivazione di pere in via prevalente, iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese quale impresa agricola (cfr. visura camerale) e, come tale, assoggettabile alle norme che disciplinano la liquidazione controllata;
ritenuto che l'insolvenza (essendo stato il procedimento avviato da un creditore), che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b), CII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n.
7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, a fronte di debiti per oltre 1.200.000 euro emersi nel corso dell'istruttoria, la società è già stata destinataria di un'esecuzione immobiliare (docc. 7-8), l'ultimo bilancio risale al 2021 e si è chiuso in perdita (così come gli esercizi precedenti già dal
2018) e in assenza di ricavi.
Le predette circostanze, univoche e concrete, denotano l'incapacità, non transitoria, del debitore di adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni;
ritenuto che sussista altresì, il presupposto di cui all'art. 268, comma 2, CII, posto che il credito del ricorrente ammonta ad € 1.154.138,58 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 70.214,72 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione ed euro 27.328,18 nei confronti dell' in fase amministrativa;
CP_3 considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CII;
rilevato che quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272
e 282 CII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(c.f. e P. IV , in CP_2 Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Campogalliano (MO), in Via
Pontealto, n. 25, nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore la Dott.ssa Alice Ligabue iscritta all'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Modena, precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CII introdotte dal D.Lgs.
136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del
Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
***
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto e al
Liquidatore.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata n. 256/2025 r.g. P.U. – SUB
1, promosso da (c.f. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, n. 1, rappresentata da (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Serenari, sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, n. 63; nei confronti di (c.f. e P. IV ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Campogalliano (MO), in Via
Pontealto, n. 25, non costituita;
***
Con ricorso del 7/10/2025 è stata proposta da di domanda di Parte_1 apertura della liquidazione controllata nei confronti Controparte_2
, lamentando la mancata corresponsione dell'importo di complessivi €
[...]
1.154.138,58 fondato su atto di cessione di credito in blocco del 20/4/2018, stipulato tra
INTESA SAN PAOLO S.p.a. e l'odierna ricorrente. All'udienza del 5/11/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC inviata a cura della Cancelleria in data 8/10/2025, la ricorrente ha insistito nella propria domanda mentre parte resistente, non si è costituita.
Tanto preliminarmente chiarito, considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV; ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art. 27 CII;
osservato che, ai fini del giudizio di carattere incidentale, richiesto, in questa sede, per verificare la legittimazione dell'istante - da assimilare a quello che si esplica in sede di apertura della liquidazione giudiziale (sul punto, si veda, Cass., Sez. Un., n. 1521 del
23/1/2013) - il credito vantato dal ricorrente può ritenersi sufficientemente provato in forza dell'acquisto, in data anteriore alla proposizione del ricorso, del credito dedotto in giudizio, in quanto rientrante tra i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della L.
130/1999, ceduti in blocco da INTESA SAN PAOLO S.p.A. all'odierno ricorrente, a mezzo di un contratto concluso il 20/4/2018, ritualmente pubblicato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e art. 58, commi
2, 3 e 4, TUB, in G.U.R.I. parte seconda n. 52 del 5/5/2018 (all. D), anche ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei singoli debitori ceduti. Si precisa sul punto che l'inclusione dei crediti vantati dalla ricorrente nella cessione si evince dalla dichiarazione resa dalla cedente in data 28/5/2025 (doc. 2) in cui vi è precisa indicazione dei rapporti ceduti con debitore . Come, infatti, chiarito dalla Controparte_2 giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), la disciplina speciale (derogatoria all'art. 1264 c.c.) trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici “individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità; a tal fine, è prevista anche l'emanazione
d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)” (cfr. Cass. n.9529/2019). La ricorrente, a riprova del credito vantato dalla cedente, ha prodotto altresì dai contratti di mutuo agrario (docc.
4, 5); ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e
268 c. 1 CII, il debitore non è un imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto trattasi di impresa dedita all'esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, avente quale oggetto sociale la coltivazione di pere in via prevalente, iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese quale impresa agricola (cfr. visura camerale) e, come tale, assoggettabile alle norme che disciplinano la liquidazione controllata;
ritenuto che l'insolvenza (essendo stato il procedimento avviato da un creditore), che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b), CII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n.
7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, a fronte di debiti per oltre 1.200.000 euro emersi nel corso dell'istruttoria, la società è già stata destinataria di un'esecuzione immobiliare (docc. 7-8), l'ultimo bilancio risale al 2021 e si è chiuso in perdita (così come gli esercizi precedenti già dal
2018) e in assenza di ricavi.
Le predette circostanze, univoche e concrete, denotano l'incapacità, non transitoria, del debitore di adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni;
ritenuto che sussista altresì, il presupposto di cui all'art. 268, comma 2, CII, posto che il credito del ricorrente ammonta ad € 1.154.138,58 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 70.214,72 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione ed euro 27.328,18 nei confronti dell' in fase amministrativa;
CP_3 considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CII;
rilevato che quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272
e 282 CII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(c.f. e P. IV , in CP_2 Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Campogalliano (MO), in Via
Pontealto, n. 25, nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore la Dott.ssa Alice Ligabue iscritta all'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Modena, precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CII introdotte dal D.Lgs.
136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del
Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
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Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto e al
Liquidatore.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo