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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2162/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2966/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002135931064535212 BOLLO AUTO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 634208128427 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 2162/2025 Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 2966/2025, con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti della Regione Campania e della RTI Municipia SpA.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato il sollecito di pagamento n.
20240002135931064535212 del 07/03/2024 di € 366,96, riguardante l'omesso/tardivo versamento della
TASSA AUTOMOBILISTICA riferita all'anno 2016,; ciò con riferimento ad un atto interruttivo della prescrizione, l'ingiunzione n. 634208128427 del 03/06/2022, che si lamentava come mai notificata al contribuente.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta decadenza per omessa notifica di atti presupposti.
Si erano costituite entrambe le controparti resistendo alla domanda
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento n. 634208128427, relativo al veicolo targa Targa_1 fosse stato notificato il 6 dicembre del 2019.
Con l'appello in esame il contribuente evidenzia che l'affermazione del Giudice di primo grado contrasta con quanto risultante dagli atti processuali, ove per l'ingiunzione n. 634208128427 risulta prodotta in giudizio una relata di notifica che, come evidenziato nelle memorie di replica del 13/11/2024, e non esaminate dal giudicante, risulta presentarsi completamente in bianco, priva del timbro dell'ufficio postale di distribuzione, priva della firma dell'incarico alla distribuzione,
Non si è costituita la Regione Campania
Non si è costituita Municipia SpA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente appellante, la avvenuta notifica dela ingiunzione del 2022, che veniva notificata con il rito della irreperibilità relativa e successivo invio della CAD che veniva immessa nella cassetta postale il 27 giugno 2022, e decorso dei termini per la compiuta giacenza, come da attestazione del 08 luglio 2022.
L'appello va pertanto respinto, con conferma del rigetto dell'originario ricorso. Nulla per le spese
P.Q.M.
Respinge l'appello del contribuente, confermando la impugnata decisione, e per l'effetto il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Nulla per le spese
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 19 novembre 2025
Il Presidente est.
FR GN
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2162/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2966/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002135931064535212 BOLLO AUTO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 634208128427 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 2162/2025 Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 2966/2025, con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti della Regione Campania e della RTI Municipia SpA.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato il sollecito di pagamento n.
20240002135931064535212 del 07/03/2024 di € 366,96, riguardante l'omesso/tardivo versamento della
TASSA AUTOMOBILISTICA riferita all'anno 2016,; ciò con riferimento ad un atto interruttivo della prescrizione, l'ingiunzione n. 634208128427 del 03/06/2022, che si lamentava come mai notificata al contribuente.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta decadenza per omessa notifica di atti presupposti.
Si erano costituite entrambe le controparti resistendo alla domanda
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento n. 634208128427, relativo al veicolo targa Targa_1 fosse stato notificato il 6 dicembre del 2019.
Con l'appello in esame il contribuente evidenzia che l'affermazione del Giudice di primo grado contrasta con quanto risultante dagli atti processuali, ove per l'ingiunzione n. 634208128427 risulta prodotta in giudizio una relata di notifica che, come evidenziato nelle memorie di replica del 13/11/2024, e non esaminate dal giudicante, risulta presentarsi completamente in bianco, priva del timbro dell'ufficio postale di distribuzione, priva della firma dell'incarico alla distribuzione,
Non si è costituita la Regione Campania
Non si è costituita Municipia SpA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente appellante, la avvenuta notifica dela ingiunzione del 2022, che veniva notificata con il rito della irreperibilità relativa e successivo invio della CAD che veniva immessa nella cassetta postale il 27 giugno 2022, e decorso dei termini per la compiuta giacenza, come da attestazione del 08 luglio 2022.
L'appello va pertanto respinto, con conferma del rigetto dell'originario ricorso. Nulla per le spese
P.Q.M.
Respinge l'appello del contribuente, confermando la impugnata decisione, e per l'effetto il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Nulla per le spese
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 19 novembre 2025
Il Presidente est.
FR GN