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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1265/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00064633 31 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, in data 17.11.2025, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 29.9.25, relativa all'omesso pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 1.038,22, in forza di tre iscrizioni al ruolo diverse.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto, deducendone la nullità sia per la mancata notifica dell' avviso di accertamento notificato il 2.11.22 per l'intervenuta estinzione del credito tributario per prescrizione, attesa l'applicazione del termine breve di tre anni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'infondatezza del ricorso, nonché la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle notifiche degli atti fiscali antecedenti.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Giova premettere, quanto al thema decidendum, che la ricorrente pare contestare esclusivamente la prescizione della tassa automobilistica, oggetto dell'avviso di accertamento n. 96416621 notificato il 2.11.22 per l'anno 2019 di € 265,18.
Poi, va detto che non è contestata la notifica di tale avviso di accertamento.
Del resto, una siffatta contestazione sarebbe inammissibile alla luce dell'art. 6 bis del d.lgs. 546/1992, che impone al contribuente di evocare in giudizio l'ente impositore qualora voglia contestare l'omessa notifica degli atti fiscali presupposti in forza dei quali è avvenuta l'iscrizioen al ruolo.
Invece, è erroneo e non documentato il fatto che la'avviso di accertamento sia stato notifica nell'anno 2015.
Tale dato non emerge dall'iscrizione al ruolo. Infatti, la cartella impugnata fa riferimento a tre diversi ruoli, formati sulla base di tre avvisi di accertamento: die sono stati notificati il 2.11.23 ed uno il 21.9.22.
Privo di pregio è il motivo di impugnazione relativo alla prescrizione del credito tributario.
Al riguardo si osserva che la prescrizione non è maturata, in quanto non sono decorsi tre anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamemento (2.11.22) e quella di notifica dlela cartella (29.9.25).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in ragione della peculiarità dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1265/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00064633 31 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, in data 17.11.2025, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 29.9.25, relativa all'omesso pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 1.038,22, in forza di tre iscrizioni al ruolo diverse.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto, deducendone la nullità sia per la mancata notifica dell' avviso di accertamento notificato il 2.11.22 per l'intervenuta estinzione del credito tributario per prescrizione, attesa l'applicazione del termine breve di tre anni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'infondatezza del ricorso, nonché la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle notifiche degli atti fiscali antecedenti.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Giova premettere, quanto al thema decidendum, che la ricorrente pare contestare esclusivamente la prescizione della tassa automobilistica, oggetto dell'avviso di accertamento n. 96416621 notificato il 2.11.22 per l'anno 2019 di € 265,18.
Poi, va detto che non è contestata la notifica di tale avviso di accertamento.
Del resto, una siffatta contestazione sarebbe inammissibile alla luce dell'art. 6 bis del d.lgs. 546/1992, che impone al contribuente di evocare in giudizio l'ente impositore qualora voglia contestare l'omessa notifica degli atti fiscali presupposti in forza dei quali è avvenuta l'iscrizioen al ruolo.
Invece, è erroneo e non documentato il fatto che la'avviso di accertamento sia stato notifica nell'anno 2015.
Tale dato non emerge dall'iscrizione al ruolo. Infatti, la cartella impugnata fa riferimento a tre diversi ruoli, formati sulla base di tre avvisi di accertamento: die sono stati notificati il 2.11.23 ed uno il 21.9.22.
Privo di pregio è il motivo di impugnazione relativo alla prescrizione del credito tributario.
Al riguardo si osserva che la prescrizione non è maturata, in quanto non sono decorsi tre anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamemento (2.11.22) e quella di notifica dlela cartella (29.9.25).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in ragione della peculiarità dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.