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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2024, n. 28088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28088 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AN BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 novembre 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - riqualificando l'originaria imputazione in bancarotta semplice - la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato D'AN IO per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "Officina 59 s.r.l.", fallita il 23 novembre 2016. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28088 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 11/04/2024 Secondo la Corte di appello, l'imputato - amministratore unico della società - non avrebbe tenuto le scritture contabili e, in ogni caso, non le avrebbe consegnate al curatore. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. Sostiene che l'imputato non sarebbe stato consapevole della dichiarazione di fallimento, come sarebbe desumibile dal fatto che il curatore non era riuscito a rintracciare l'imputato né presso la sua residenza anagrafica, in Via lacopone da Todi, né presso l'indirizzo risultante dal registro delle imprese, in Via Roberto Lepetit. Evidenzia, inoltre, che la società era stata cancellata dal registro delle imprese ben dieci mesi prima della data del fallimento. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «caratterizzata da vere e proprie lacune». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Oliviero de Carolis Villars, per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'imprenditore e l'amministratore di società sono destinatari diretti delle norme incriminatrici di cui agli artt. 224 e 217 della legge fallimentare, le quali sono recettive delle disposizioni del codice civile che impongono l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili. La bancarotta semplice documentale è reato di mera condotta, consistente nel mero inadempimento di un precetto formale. In conseguenza, il reato è realizzato da detta omissione ed è provato dalla mancata produzione dei libri e delle scritture, prova che può essere vinta solo dalla contraria e rigorosa duplice dimostrazione, gravante sull'imputato, della tenuta dei libri e dell'incolpevole impossibilità a produrli. Nel caso in esame, risulta che le scritture non sono state mai consegnate al curatore né questi le ha reperite in altro modo. Il ricorrente non ha dedotto e dimostrato che le scritture fossero state effettivamente tenute, ma si è limitato genericamente ad asserire che l'imputato non fosse stato a conoscenza della dichiarazione di fallimento, come si dovrebbe dedurre, sostanzialmente, dalla circostanza che il curatore non era riuscito a reperire l'imputato. Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che la circostanza che l'imputato fosse risultato irreperibile quando il curatore l'aveva convocato non esclude affatto che egli fosse consapevole del fallimento. Le deduzioni difensive, in ogni caso, risultano poco conferenti, non avendo il ricorrente dimostrato che le scritture siano state mai effettivamente tenute, non essendo state consegnate dall'imputato neppure quando è venuto a conoscenza del processo penale a suo carico. Il ricorrente, in altri termini, non ha dimostrato che l'imputato abbia adempiuto all'obbligo di tenuta dei libri e scritture contabili, che su di lui gravava. 2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). La Corte di appello, in particolare, ha dato rilievo ai precedenti penali dell'imputato e, in particolare, a quello specifico in materia di bancarotta. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, l'11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 novembre 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - riqualificando l'originaria imputazione in bancarotta semplice - la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato D'AN IO per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "Officina 59 s.r.l.", fallita il 23 novembre 2016. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28088 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 11/04/2024 Secondo la Corte di appello, l'imputato - amministratore unico della società - non avrebbe tenuto le scritture contabili e, in ogni caso, non le avrebbe consegnate al curatore. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. Sostiene che l'imputato non sarebbe stato consapevole della dichiarazione di fallimento, come sarebbe desumibile dal fatto che il curatore non era riuscito a rintracciare l'imputato né presso la sua residenza anagrafica, in Via lacopone da Todi, né presso l'indirizzo risultante dal registro delle imprese, in Via Roberto Lepetit. Evidenzia, inoltre, che la società era stata cancellata dal registro delle imprese ben dieci mesi prima della data del fallimento. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «caratterizzata da vere e proprie lacune». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Oliviero de Carolis Villars, per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'imprenditore e l'amministratore di società sono destinatari diretti delle norme incriminatrici di cui agli artt. 224 e 217 della legge fallimentare, le quali sono recettive delle disposizioni del codice civile che impongono l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili. La bancarotta semplice documentale è reato di mera condotta, consistente nel mero inadempimento di un precetto formale. In conseguenza, il reato è realizzato da detta omissione ed è provato dalla mancata produzione dei libri e delle scritture, prova che può essere vinta solo dalla contraria e rigorosa duplice dimostrazione, gravante sull'imputato, della tenuta dei libri e dell'incolpevole impossibilità a produrli. Nel caso in esame, risulta che le scritture non sono state mai consegnate al curatore né questi le ha reperite in altro modo. Il ricorrente non ha dedotto e dimostrato che le scritture fossero state effettivamente tenute, ma si è limitato genericamente ad asserire che l'imputato non fosse stato a conoscenza della dichiarazione di fallimento, come si dovrebbe dedurre, sostanzialmente, dalla circostanza che il curatore non era riuscito a reperire l'imputato. Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che la circostanza che l'imputato fosse risultato irreperibile quando il curatore l'aveva convocato non esclude affatto che egli fosse consapevole del fallimento. Le deduzioni difensive, in ogni caso, risultano poco conferenti, non avendo il ricorrente dimostrato che le scritture siano state mai effettivamente tenute, non essendo state consegnate dall'imputato neppure quando è venuto a conoscenza del processo penale a suo carico. Il ricorrente, in altri termini, non ha dimostrato che l'imputato abbia adempiuto all'obbligo di tenuta dei libri e scritture contabili, che su di lui gravava. 2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). La Corte di appello, in particolare, ha dato rilievo ai precedenti penali dell'imputato e, in particolare, a quello specifico in materia di bancarotta. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, l'11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Presidente