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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 279/2025 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n° 664/2024 emessa in data 19.09.2024 dal Tribunale di Savona, pubblicata il 19.09.2024, promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv.to Rosalia Sberna del Foro di Savona, giusta procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Rosalia Sberna sito in Savona, via Gramsci n° 6
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Abbondio Causa del Foro di Savona, giusta Controparte_1 procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata digitalmente presso la casella di posta elettronica certificata dell'Avv. Email_1
APPELLATA
avente a oggetto: locazione di beni mobili nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della sentenza n. 664/2024 del Tribunale di Savona:
- In via pregiudiziale, rigettare le eccezioni di tardività e inammissibilità dell'appello sollevate da controparte;
- In via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 909/2022 opposto in primo grado, dichiarando che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1 per i titoli di cui è causa;
1 - In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova non ammessi in primo grado e, in particolare, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare se le sottoscrizioni apposte sul contratto e sulle bolle di accompagnamento prodotte da controparte siano o meno riconducibili al legale rappresentante della società appellante;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare nullo e/o inammissibile l'avversario atto di appello per i motivi meglio descritti nella narrativa che segue e segnatamente per il decorso del termine utile per proporre l'impugnazione della sentenza di I grado con suo conseguente passaggio in giudicato nonché per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 cp.c. e comunque rigettare l'impugnazione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
vinte anche le spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, roponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 909/2022, emesso dal Tribunale di Savona in data 14.01.2023 su ricorso di avente ad oggetto il pagamento della somma di 5.520,50 €, oltre Controparte_1 accessori, a titolo di corrispettivo per il noleggio di macchinari industriali. L'opponente deduceva l'inesistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento del provvedimento monitorio, assumendo di non avere mai stipulato alcun contratto di locazione con la società opposta e di non essere legittimata passivamente rispetto alla pretesa creditoria azionata. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della domanda, con condanna di controparte alle spese di lite e, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Si costituiva la quale resisteva all'opposizione, sostenendone Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto. L'opposta affermava di aver regolarmente stipulato con n contratto Parte_1 di noleggio (n°200601) di mezzi industriali, sottoscritto in data 10.08.2020, e di aver successivamente emesso la fattura n. 2286 del 30.11.2021 per l'importo oggetto del provvedimento monitorio. L'allora convenuta in opposizione produceva in giudizio copia del contratto di locazione, la relativa fattura, nonché la corrispondenza intercorsa tra le Parti, dalla quale emergevano solleciti di pagamento e risposte dell'opponente che non contestavano la debenza del credito, ma ne subordinavano l'adempimento all'incasso di somme dovute da un terzo (REBIRTH S.R.L.), indicato come subconduttore dei beni locati. Nel corso del giudizio di primo grado, la Parte opposta evidenziava che tale comportamento equivaleva a una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idonea a dispensare il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante, mentre, in tesi, l'opponente non aveva fornito elementi probatori idonei a superare la presunzione di esistenza del contratto. Chiesti i termini ex art.183 c.p.c., il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione concedendo solo termini per memorie finali. Il primo Giudice, dunque, così statuiva:
“
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione RESPINGE L'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 definitivamenteesecutivo il decreto ingiuntivo n. 909/2022, emesso dal Tribunale di Savona in data 14.01.2023 DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.387,00= per compensi, oltre 15% spese Controparte_1 forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A.”
In particolare, il Tribunale riteneva che la documentazione prodotta da CP_1
e le stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante di
[...] Parte_1 dimostrassero l'intervenuta conclusione di un contratto di locazione di cose mobili e la riferibilità del rapporto alla società opponente. Veniva, altresì, ritenuta irrilevante la dedotta sublocazione a terzi, in quanto non provata e comunque inidonea a escludere la responsabilità del conduttore originario ai sensi dell'art. 1595 c.c. Le spese seguivano la soccombenza. Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello la società , con Parte_1 atto di appello del 16.03.2025, ritualmente notificato, chiedendone la riforma integrale in quanto ritenuta erronea ed ingiusta, e ha domandato, altresì, la sospensione dell'esecutività ai sensi degli artt. 351, co. II, e 283 c.p.c., assumendo che dall'immediata esecuzione potessero derivare gravi pregiudizi economici alla cooperativa, già in stato di crisi finanziaria. Con l'atto di gravame, l'appellante ha censurato integralmente la decisione del Tribunale, deducendo come il Giudice di prime cure non avesse ammesso i mezzi di prova richiesti, idonei a dimostrare che il contratto di noleggio posto a fondamento della pretesa monitoria non era stato sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa. In particolare, la società appellante ha, altresì, lamentato il mancato accoglimento dell'istanza volta alla nomina di un CTU di tipo grafologico, che avrebbe potuto accertare la non autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto e sulle bolle di accompagnamento prodotte da controparte, sostenendo che tali documenti fossero stati firmati da un soggetto diverso dal proprio rappresentante legale.
inoltre, ha lamentato come il Tribunale avesse errato nel non disporre alcuna Parte_1 attività istruttoria, pur trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere probatorio incombeva sul ricorrente monitorio, il quale — secondo la prospettazione di parte appellante — non aveva fornito prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto contrattuale e della legittimazione passiva della cooperativa. L'appellante ha, infine, richiamato integralmente, ai fini della propria impugnazione, tutti gli atti, le eccezioni, le istanze e le deduzioni svolte in primo grado, chiedendone la valutazione complessiva ai fini della riforma della sentenza impugnata. Con comparsa di costituzione e risposta del 01.09.2025 si è Controparte_1 costituita in giudizio ed ha contestato integralmente il contenuto dell'atto di citazione in appello notificato da controparte, chiedendone la dichiarazione di nullità o inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. L'appellata, nello specifico, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del gravame per tardiva notifica dell'atto di citazione in appello, deducendo: - che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 19.09.2024 e non il 20.09.2024, come erroneamente indicato dall'appellante; -
3 che, pertanto, in assenza di notifica, il termine lungo di sei mesi previsto per l'impugnazione era spirato il 19.03.2025, mentre l'atto di appello era stato notificato in data 20.03.2025 alle ore 00:42, come da ricevuta PEC prodotta in atti, con la conseguenza che l'impugnazione, come detto, doveva ritenersi tardiva e la sentenza di primo grado passata in giudicato. In via subordinata, la parte appellata ha, comunque, dedotto come l'appello fosse manifestamente inammissibile e infondato, non avendo l'appellante rispettato i requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 342 c.p.c. per la formulazione dei motivi di gravame. In particolare, a riguardo: - ha osservato che l'atto di appello non individuava CP_1 con precisione i capi della sentenza impugnata, né le censure puntuali alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado;
- ha eccepito, altresì, la mancanza delle indicazioni delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione, come imposto dal citato art. 342 c.p.c.; - ha, dunque, osservato come l'appellante si fosse limitata a lamentare il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, segnatamente la richiesta di CTU grafologica e di prova testimoniale, dirette a dimostrare la non autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di noleggio e sui documenti di consegna dei macchinari, senza tuttavia articolare una censura specifica, né individuare il vizio di diritto o di motivazione imputabile alla sentenza. In merito, ha rammentato che il Tribunale di Savona, con ordinanza del Controparte_1
26.04.2024, aveva rigettato le richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e aveva dato puntualmente conto in motivazione delle ragioni del proprio convincimento, senza un'effettiva “replica” nell'atto di appello. L'appellata ha, infine, chiesto il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sostenendo che non ne ricorressero i presupposti di legge, tenuto anche conto che la società appellante non aveva ottemperato al pagamento delle somme poste a suo carico e che l'infruttuoso esperimento di azioni esecutive aveva confermato la persistente inadempienza della cooperativa. Così instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.09.2025 la Corte, sciogliendo la riserva di cui all'udienza cartolare del 23.09.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, rilevando l'insussistenza di qualsivoglia manifesta fondatezza del gravame, di cui era stata anche eccepita la tardività, con conseguente passaggio in giudicato.
In data 25.09.2025 il C.I., ritenuta la causa matura per la decisione, non occorrendo ulteriori incombenti, ha fissato davanti a sé l'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione per la data del 18.11.2025, concedendo i termini ex art.352 c.p.c., come indicati. In esito a tale udienza, la causa medesima è stata rimessa al Collegio, per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Corte, in via preliminare ed assorbente, come il gravame sia tardivo e, dunque, inammissibile, essendo passata in giudicato la sentenza impugnata. In merito risulta dagli atti e, nello specifico, dal fascicolo telematico d'ufficio di primo grado, cui la Corte ha diretto accesso, che la sentenza impugnata venne pubblicata il 19.9.24 ( nello specifico alle 11,40, con invio, altresì, ai Difensori lo stesso giorno) e non il 20.9.24. In tal senso, d'altra parte, al di là delle pretestuose deduzioni di cui alle difese finali, non può dimenticarsi come nel primo scritto difensivo, post costituzione dell'appellata, la stessa appellante ammetteva la pubblicazione della sentenza in data 19.9.24, assumendo di aver avuto problemi tecnici , sì da dedurre l'irrilevanza del ritardo e, comunque, chiedendo di essere rimessa in termini (così nelle note di udienza datate 23.9.25 : “ …Lo scrivente avvocato Rosalia Sberna del Foro di Patti, quale procuratore della società in p.l.r.p.t., all'udienza del 23 settembre 2025 si riporta Controparte_2 alla propria posizione processuale ed insiste sull'atto di appello avente ad oggetto la sentenza n.ro 664/2024
4 emessa dal Giudice D.ssa Anna Ferretti e chiede che l'Ill.mo Giudice della Spett.le Corte d'appello Voglia concedere eventuale rimessione in termini ,perchè la notifica fatta a mezzo pec a pochi minuti dalla 00.00 rispetto alla data del deposito della sentenza ma la stessa notificata alla scrivente in data 20 marzo 2024.
Oltretutto in quelle serate ci sono stati problemi con la pec nei messaggi di entrata e uscita dela posta elettronica con la piattaforma legal mail, di cui si potrà eventualmente fornire attestazione . Si confida nel superamento dell'eccezione di controparte poiché trattasi di pochi minuti dalla mezzanotte e di notifica a mezzo pec prima delle ore 7 .00 del mattino del 20 marzo 2025 quindi entro i 6mesi come per legge non contando il dies a quo….”.) A ciò si aggiunge, per quanto occorrente, la produzione , in allegato all'atto di appello, di una consegna del gravame alle ore 00:51:47 del 20.3.25, con accettazione della notifica un secondo prima ed avvio del procedimento notificatorio alle ore 00:42:08, sempre del 20.3.25, risultando, altresì, in atti, una copia della sentenza datata 19.9.24, senza, tuttavia, alcuna indicazione di attestazione della pubblicazione in data 20.9.24, requisito di ammissibilità dell'appello, afferente a questione, peraltro, rilevabile d'ufficio ( ex plurimis Cass. sez. 6-3, n. 7634, 9.3.22, secondo cui: “
L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.”), data di pubblicazione che l'appellante avrebbe dovuto, dunque, provare, rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. e che, diversamente da quanto asserito, risulta essere il giorno 19.9.25. In ragione delle considerazioni che precedono occorre, pertanto, definire il gravame in rito, del tutto pretestuose essendo le deduzioni di cui alle difese finali circa tale assorbente profilo, difese finali in cui viene, diversamente da prima, contestata la pubblicazione della sentenza in data 19.9., per poi aggiungere deduzioni inconsistenti circa la pretesa rimessione in termini, tese, in realtà, a minare, senza alcuna plausibile ragione, salvo sanare uno chiaro ritardo nel compimento di un atto, l'intero impianto processuale delle decadenze proprio del codice di rito in funzione degli stessi principi costituzionali richiamati dalla Parte ( nel comparsa conclusionale 17.10.25 “ …Tale ricostruzione è palesemente erronea. Come chiaramente indicato nell'atto di appello e come risulta dagli atti di causa, la sentenza n. 664/2024 del Tribunale di Savona è stata pubblicata in data 20 settembre 2024. Di conseguenza, il termine semestrale per la proposizione dell'impugnazione scadeva il 20 marzo 2025. La notifica dell'atto di appello, perfezionatasi per la parte notificante con l'invio a mezzo PEC in data 20 marzo
2025, è dunque assolutamente tempestiva, essendo stata effettuata nell'ultimo giorno utile. L'affermazione di controparte circa la presunta data di pubblicazione del 19 settembre 2024 è rimasta una mera allegazione, priva di qualsivoglia riscontro probatorio. Gravava sulla parte eccipiente l'onere di dimostrare il fatto posto a fondamento della propria eccezione di tardività, onere che non è stato in alcun modo assolto. Pertanto,
l'eccezione deve essere respinta.…2. IN VIA SUBORDINATA: SULLA REMISSIONE IN TERMINI In via di estremo
e denegato subordine, qualora questa Ecc.ma Corte dovesse per assurdo ritenere fondata l'eccezione di tardività per un ritardo di soli 42 minuti, si insiste sin da ora per la concessione della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. Un'eventuale declaratoria di inammissibilità per un ritardo così esiguo si tradurrebbe in un'eccessiva sanzione processuale, sproporzionata rispetto alla minima entità dell'infrazione
e lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo (art.
111 Cost.). Il formalismo processuale non può prevalere sulle esigenze di giustizia sostanziale, specie a fronte di un gravame che, come si vedrà, denuncia una palese e grave violazione delle norme che regolano il processo
e il diritto alla prova….”); ancora, nelle note scritte 18.11.25, dopo aver assunto generiche e fumose difficoltà operative : “ …Si confida nella rimessione in termini, ove La Spettabile Corte d'Appello ravvedesse colpa nel deposito fatto nella notte della data di scadenza per forza maggiore (problemi di connessione del pc ), e si chiede che la causa venga istruita nel rispetto del contradditorio. ).
5 Le spese non possono che seguire la soccombenza, sì da dover essere liquidate, in rapporto alle cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in relazione al parametro medio, considerate, d'altra parte, le difese comunque richieste , sia rispetto alla sospensiva, che in seguito. Le spese medesime, pertanto, vanno determinate in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. L'inammissibilità del gravame impone di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 664/2024 emessa in data 19.09.2024 dal Tribunale di Savona, pubblicata il 19.09.2024, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello, ferma la sentenza appellata, già passata in giudicato;
DICHIARA TENUTA E DA Parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte appellata, spese che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono, stante l'inammissibilità del gravame, in capo a Parte appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 20.11.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n° 664/2024 emessa in data 19.09.2024 dal Tribunale di Savona, pubblicata il 19.09.2024, promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv.to Rosalia Sberna del Foro di Savona, giusta procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Rosalia Sberna sito in Savona, via Gramsci n° 6
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Abbondio Causa del Foro di Savona, giusta Controparte_1 procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata digitalmente presso la casella di posta elettronica certificata dell'Avv. Email_1
APPELLATA
avente a oggetto: locazione di beni mobili nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della sentenza n. 664/2024 del Tribunale di Savona:
- In via pregiudiziale, rigettare le eccezioni di tardività e inammissibilità dell'appello sollevate da controparte;
- In via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 909/2022 opposto in primo grado, dichiarando che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1 per i titoli di cui è causa;
1 - In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova non ammessi in primo grado e, in particolare, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare se le sottoscrizioni apposte sul contratto e sulle bolle di accompagnamento prodotte da controparte siano o meno riconducibili al legale rappresentante della società appellante;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare nullo e/o inammissibile l'avversario atto di appello per i motivi meglio descritti nella narrativa che segue e segnatamente per il decorso del termine utile per proporre l'impugnazione della sentenza di I grado con suo conseguente passaggio in giudicato nonché per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 cp.c. e comunque rigettare l'impugnazione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado;
vinte anche le spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, roponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 909/2022, emesso dal Tribunale di Savona in data 14.01.2023 su ricorso di avente ad oggetto il pagamento della somma di 5.520,50 €, oltre Controparte_1 accessori, a titolo di corrispettivo per il noleggio di macchinari industriali. L'opponente deduceva l'inesistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento del provvedimento monitorio, assumendo di non avere mai stipulato alcun contratto di locazione con la società opposta e di non essere legittimata passivamente rispetto alla pretesa creditoria azionata. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della domanda, con condanna di controparte alle spese di lite e, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Si costituiva la quale resisteva all'opposizione, sostenendone Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto. L'opposta affermava di aver regolarmente stipulato con n contratto Parte_1 di noleggio (n°200601) di mezzi industriali, sottoscritto in data 10.08.2020, e di aver successivamente emesso la fattura n. 2286 del 30.11.2021 per l'importo oggetto del provvedimento monitorio. L'allora convenuta in opposizione produceva in giudizio copia del contratto di locazione, la relativa fattura, nonché la corrispondenza intercorsa tra le Parti, dalla quale emergevano solleciti di pagamento e risposte dell'opponente che non contestavano la debenza del credito, ma ne subordinavano l'adempimento all'incasso di somme dovute da un terzo (REBIRTH S.R.L.), indicato come subconduttore dei beni locati. Nel corso del giudizio di primo grado, la Parte opposta evidenziava che tale comportamento equivaleva a una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idonea a dispensare il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante, mentre, in tesi, l'opponente non aveva fornito elementi probatori idonei a superare la presunzione di esistenza del contratto. Chiesti i termini ex art.183 c.p.c., il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione concedendo solo termini per memorie finali. Il primo Giudice, dunque, così statuiva:
“
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione RESPINGE L'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 definitivamenteesecutivo il decreto ingiuntivo n. 909/2022, emesso dal Tribunale di Savona in data 14.01.2023 DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.387,00= per compensi, oltre 15% spese Controparte_1 forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A.”
In particolare, il Tribunale riteneva che la documentazione prodotta da CP_1
e le stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante di
[...] Parte_1 dimostrassero l'intervenuta conclusione di un contratto di locazione di cose mobili e la riferibilità del rapporto alla società opponente. Veniva, altresì, ritenuta irrilevante la dedotta sublocazione a terzi, in quanto non provata e comunque inidonea a escludere la responsabilità del conduttore originario ai sensi dell'art. 1595 c.c. Le spese seguivano la soccombenza. Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello la società , con Parte_1 atto di appello del 16.03.2025, ritualmente notificato, chiedendone la riforma integrale in quanto ritenuta erronea ed ingiusta, e ha domandato, altresì, la sospensione dell'esecutività ai sensi degli artt. 351, co. II, e 283 c.p.c., assumendo che dall'immediata esecuzione potessero derivare gravi pregiudizi economici alla cooperativa, già in stato di crisi finanziaria. Con l'atto di gravame, l'appellante ha censurato integralmente la decisione del Tribunale, deducendo come il Giudice di prime cure non avesse ammesso i mezzi di prova richiesti, idonei a dimostrare che il contratto di noleggio posto a fondamento della pretesa monitoria non era stato sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa. In particolare, la società appellante ha, altresì, lamentato il mancato accoglimento dell'istanza volta alla nomina di un CTU di tipo grafologico, che avrebbe potuto accertare la non autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto e sulle bolle di accompagnamento prodotte da controparte, sostenendo che tali documenti fossero stati firmati da un soggetto diverso dal proprio rappresentante legale.
inoltre, ha lamentato come il Tribunale avesse errato nel non disporre alcuna Parte_1 attività istruttoria, pur trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere probatorio incombeva sul ricorrente monitorio, il quale — secondo la prospettazione di parte appellante — non aveva fornito prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto contrattuale e della legittimazione passiva della cooperativa. L'appellante ha, infine, richiamato integralmente, ai fini della propria impugnazione, tutti gli atti, le eccezioni, le istanze e le deduzioni svolte in primo grado, chiedendone la valutazione complessiva ai fini della riforma della sentenza impugnata. Con comparsa di costituzione e risposta del 01.09.2025 si è Controparte_1 costituita in giudizio ed ha contestato integralmente il contenuto dell'atto di citazione in appello notificato da controparte, chiedendone la dichiarazione di nullità o inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. L'appellata, nello specifico, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del gravame per tardiva notifica dell'atto di citazione in appello, deducendo: - che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 19.09.2024 e non il 20.09.2024, come erroneamente indicato dall'appellante; -
3 che, pertanto, in assenza di notifica, il termine lungo di sei mesi previsto per l'impugnazione era spirato il 19.03.2025, mentre l'atto di appello era stato notificato in data 20.03.2025 alle ore 00:42, come da ricevuta PEC prodotta in atti, con la conseguenza che l'impugnazione, come detto, doveva ritenersi tardiva e la sentenza di primo grado passata in giudicato. In via subordinata, la parte appellata ha, comunque, dedotto come l'appello fosse manifestamente inammissibile e infondato, non avendo l'appellante rispettato i requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 342 c.p.c. per la formulazione dei motivi di gravame. In particolare, a riguardo: - ha osservato che l'atto di appello non individuava CP_1 con precisione i capi della sentenza impugnata, né le censure puntuali alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado;
- ha eccepito, altresì, la mancanza delle indicazioni delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione, come imposto dal citato art. 342 c.p.c.; - ha, dunque, osservato come l'appellante si fosse limitata a lamentare il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, segnatamente la richiesta di CTU grafologica e di prova testimoniale, dirette a dimostrare la non autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di noleggio e sui documenti di consegna dei macchinari, senza tuttavia articolare una censura specifica, né individuare il vizio di diritto o di motivazione imputabile alla sentenza. In merito, ha rammentato che il Tribunale di Savona, con ordinanza del Controparte_1
26.04.2024, aveva rigettato le richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e aveva dato puntualmente conto in motivazione delle ragioni del proprio convincimento, senza un'effettiva “replica” nell'atto di appello. L'appellata ha, infine, chiesto il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sostenendo che non ne ricorressero i presupposti di legge, tenuto anche conto che la società appellante non aveva ottemperato al pagamento delle somme poste a suo carico e che l'infruttuoso esperimento di azioni esecutive aveva confermato la persistente inadempienza della cooperativa. Così instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.09.2025 la Corte, sciogliendo la riserva di cui all'udienza cartolare del 23.09.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, rilevando l'insussistenza di qualsivoglia manifesta fondatezza del gravame, di cui era stata anche eccepita la tardività, con conseguente passaggio in giudicato.
In data 25.09.2025 il C.I., ritenuta la causa matura per la decisione, non occorrendo ulteriori incombenti, ha fissato davanti a sé l'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione per la data del 18.11.2025, concedendo i termini ex art.352 c.p.c., come indicati. In esito a tale udienza, la causa medesima è stata rimessa al Collegio, per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Corte, in via preliminare ed assorbente, come il gravame sia tardivo e, dunque, inammissibile, essendo passata in giudicato la sentenza impugnata. In merito risulta dagli atti e, nello specifico, dal fascicolo telematico d'ufficio di primo grado, cui la Corte ha diretto accesso, che la sentenza impugnata venne pubblicata il 19.9.24 ( nello specifico alle 11,40, con invio, altresì, ai Difensori lo stesso giorno) e non il 20.9.24. In tal senso, d'altra parte, al di là delle pretestuose deduzioni di cui alle difese finali, non può dimenticarsi come nel primo scritto difensivo, post costituzione dell'appellata, la stessa appellante ammetteva la pubblicazione della sentenza in data 19.9.24, assumendo di aver avuto problemi tecnici , sì da dedurre l'irrilevanza del ritardo e, comunque, chiedendo di essere rimessa in termini (così nelle note di udienza datate 23.9.25 : “ …Lo scrivente avvocato Rosalia Sberna del Foro di Patti, quale procuratore della società in p.l.r.p.t., all'udienza del 23 settembre 2025 si riporta Controparte_2 alla propria posizione processuale ed insiste sull'atto di appello avente ad oggetto la sentenza n.ro 664/2024
4 emessa dal Giudice D.ssa Anna Ferretti e chiede che l'Ill.mo Giudice della Spett.le Corte d'appello Voglia concedere eventuale rimessione in termini ,perchè la notifica fatta a mezzo pec a pochi minuti dalla 00.00 rispetto alla data del deposito della sentenza ma la stessa notificata alla scrivente in data 20 marzo 2024.
Oltretutto in quelle serate ci sono stati problemi con la pec nei messaggi di entrata e uscita dela posta elettronica con la piattaforma legal mail, di cui si potrà eventualmente fornire attestazione . Si confida nel superamento dell'eccezione di controparte poiché trattasi di pochi minuti dalla mezzanotte e di notifica a mezzo pec prima delle ore 7 .00 del mattino del 20 marzo 2025 quindi entro i 6mesi come per legge non contando il dies a quo….”.) A ciò si aggiunge, per quanto occorrente, la produzione , in allegato all'atto di appello, di una consegna del gravame alle ore 00:51:47 del 20.3.25, con accettazione della notifica un secondo prima ed avvio del procedimento notificatorio alle ore 00:42:08, sempre del 20.3.25, risultando, altresì, in atti, una copia della sentenza datata 19.9.24, senza, tuttavia, alcuna indicazione di attestazione della pubblicazione in data 20.9.24, requisito di ammissibilità dell'appello, afferente a questione, peraltro, rilevabile d'ufficio ( ex plurimis Cass. sez. 6-3, n. 7634, 9.3.22, secondo cui: “
L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.”), data di pubblicazione che l'appellante avrebbe dovuto, dunque, provare, rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. e che, diversamente da quanto asserito, risulta essere il giorno 19.9.25. In ragione delle considerazioni che precedono occorre, pertanto, definire il gravame in rito, del tutto pretestuose essendo le deduzioni di cui alle difese finali circa tale assorbente profilo, difese finali in cui viene, diversamente da prima, contestata la pubblicazione della sentenza in data 19.9., per poi aggiungere deduzioni inconsistenti circa la pretesa rimessione in termini, tese, in realtà, a minare, senza alcuna plausibile ragione, salvo sanare uno chiaro ritardo nel compimento di un atto, l'intero impianto processuale delle decadenze proprio del codice di rito in funzione degli stessi principi costituzionali richiamati dalla Parte ( nel comparsa conclusionale 17.10.25 “ …Tale ricostruzione è palesemente erronea. Come chiaramente indicato nell'atto di appello e come risulta dagli atti di causa, la sentenza n. 664/2024 del Tribunale di Savona è stata pubblicata in data 20 settembre 2024. Di conseguenza, il termine semestrale per la proposizione dell'impugnazione scadeva il 20 marzo 2025. La notifica dell'atto di appello, perfezionatasi per la parte notificante con l'invio a mezzo PEC in data 20 marzo
2025, è dunque assolutamente tempestiva, essendo stata effettuata nell'ultimo giorno utile. L'affermazione di controparte circa la presunta data di pubblicazione del 19 settembre 2024 è rimasta una mera allegazione, priva di qualsivoglia riscontro probatorio. Gravava sulla parte eccipiente l'onere di dimostrare il fatto posto a fondamento della propria eccezione di tardività, onere che non è stato in alcun modo assolto. Pertanto,
l'eccezione deve essere respinta.…2. IN VIA SUBORDINATA: SULLA REMISSIONE IN TERMINI In via di estremo
e denegato subordine, qualora questa Ecc.ma Corte dovesse per assurdo ritenere fondata l'eccezione di tardività per un ritardo di soli 42 minuti, si insiste sin da ora per la concessione della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. Un'eventuale declaratoria di inammissibilità per un ritardo così esiguo si tradurrebbe in un'eccessiva sanzione processuale, sproporzionata rispetto alla minima entità dell'infrazione
e lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo (art.
111 Cost.). Il formalismo processuale non può prevalere sulle esigenze di giustizia sostanziale, specie a fronte di un gravame che, come si vedrà, denuncia una palese e grave violazione delle norme che regolano il processo
e il diritto alla prova….”); ancora, nelle note scritte 18.11.25, dopo aver assunto generiche e fumose difficoltà operative : “ …Si confida nella rimessione in termini, ove La Spettabile Corte d'Appello ravvedesse colpa nel deposito fatto nella notte della data di scadenza per forza maggiore (problemi di connessione del pc ), e si chiede che la causa venga istruita nel rispetto del contradditorio. ).
5 Le spese non possono che seguire la soccombenza, sì da dover essere liquidate, in rapporto alle cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in relazione al parametro medio, considerate, d'altra parte, le difese comunque richieste , sia rispetto alla sospensiva, che in seguito. Le spese medesime, pertanto, vanno determinate in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. L'inammissibilità del gravame impone di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 664/2024 emessa in data 19.09.2024 dal Tribunale di Savona, pubblicata il 19.09.2024, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello, ferma la sentenza appellata, già passata in giudicato;
DICHIARA TENUTA E DA Parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte appellata, spese che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono, stante l'inammissibilità del gravame, in capo a Parte appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 20.11.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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