Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 27/03/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1069/2018 R.G. proposta da
, e in persona del legale Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante p.t., tutte rappresentate e difese dall'Avv. Angelo Michele Abbattista, domiciliate come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
- Controparte_1
-parte opposta, contumace -
- ex art. 111 c.p.c.: , in persona del legale Parte_4
rappresentante p.t., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_5
Avv.ti Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti (costituitasi in prosecuzione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito vantato da , Controparte_1 unica evocata in giudizio per il tramite della notifica dell'atto oppositivo)
-interventore ex art. 111 c.p.c.-
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.)
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono
1
sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con “atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 c.p.c.”, la parte opponente ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando l'atto di precetto notificatole, secondo la prospettazione, il 30/12/2017 (va osservato, sulla base della documentazione versta dagli opponenti, che la notifica ex latere creditoris si è perfezionata sin dal 24/10/2017) dall'Istituto mutuante Controparte_1
avente per oggetto il pagamento della somma di €212.242,50, oltre accessori e
[...]
spese, dovuta in forza di mutuo fondiario stipulato in data 20/06/2007, in atti meglio identificato.
L'ingiunto ha fondato la propria opposizione all'atto di precetto (correttamente qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., alla luce del tenore delle censure) deducendo:
1) il “difetto di legittimazione attiva in capo alla ”, avendo Controparte_1 quest'ultima notiziato gli opponenti, con precedente missiva in all. 3, dell'intervenuta cessione del credito in favore di , in tesi unica legittimata attiva Controparte_2
(in ogni caso, non evocata in giudizio);
2) l'usura pattizia e la conseguente gratuità del mutuo;
l'“illegittimità del criterio “alla francese” del piano di ammortamento”, in quanto non espressamente menzionato in contratto e generatore di fenomeni anatocistici;
la complessiva indeterminatezza del credito e l'insussistenza di esposizione debitoria al momento della notifica del precetto.
Ha pertanto concluso per la declaratoria della nullità del precetto opposto e, in subordine, per la rideterminazione del quantum debeatur (atto di citazione notificato il
19/01/2018).
I.2.- La parte opposta ritualmente evocata, Controparte_1
non si è costituita;
sicchè, ne va dichiarata la contumacia.
I.3.- Si è costituita in giudizio la società , non in Parte_4
proprio ma quale rappresentante della società cessionaria del Parte_5
credito precettato, deducendo, in ordine alla legittimazione attiva della precettate, quanto segue (v. pp. 7 ss.):
“Parte avversaria sostiene che la sarebbe stata Controparte_1 priva della legittimazione necessaria ad agire con l'atto di precetto impugnato.
A sostegno di tale eccezione, parte avversaria ritiene che dall'avvenuta cessione nella
07-05 2° tranche, non vi sarebbero state ulteriori cessioni in favore Controparte_2 dell'anzidetta Banca cedente.
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Tale eccezione è infondata.
A tale proposito si rende opportuno precisare quanto di seguito.
Il mutuo in contestazione è stato oggetto di cartolarizzazione ( 07-05 Controparte_2
2° tranche) nel marzo del 2008 (cfr. all. 4).
Il contratto afferente all'operazione di cartolarizzazione, tuttavia, come di prassi, ha previso, in ogni caso, che la Banca cedente, rectius l'originator dell'operazione (vale a dire il ) potesse in qualsiasi momento procedere con il Controparte_1
riacquisto della posizione in precedenza ceduta, esercitando il relativo diritto di opzione pattuito.
Con riferimento al mutuo numero 741360086,47, tale circostanza è in effetti avvenuta in data 07/02/2014 (codice cartolarizzazione 22 Siena Mortgages 07-5 bis), mediante il ri-acquisto del singolo mutuo in precedenza ceduto;
il ri-acquisto della singola posizione spiega il motivo per cui l'operazione ha ragione di figurare nella Gazzetta
Ufficiale prodotta da parte attrice. A riprova di quanto affermato, del resto, si osserva come il mutuo in questione è stato nuovamente oggetto di cessione nella cartolarizzazione intercorsa con in data 20/12/2017, e pertanto Parte_5
oggetto di cessione da parte della (ultimo ed Controparte_1
effettivo titolare in seguito al riacquisto da in favore, appunto, della Controparte_2
Di tale circostanza si dà prova mediante il rinvio al programma Parte_5 per l'individuazione delle posizioni cedute, ufficializzato dalla stessa Gazzetta Ufficiale allegata sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html (cfr. all. 5).
Orbene, confrontando il numero assegnato alla posizione passata a sofferenza indicato nella lettera di messa in mora inoltrata dalla alla parte mutuataria debitrice, CP_1
corrispondente al n. 2640257, con il responso reso dal sito internet indicato in Gazzetta
Ufficiale, è data conferma che “Il credito relativo alla posizione numero 2640257 di
è stata oggetto di cessione” (cfr. allegati nn. 6, 7). Controparte_1
Con ciò è comprovato come la titolarità del credito azionato, prima della cartolarizzazione da ultimo intervenuta in favore della era in capo alla Pt_5
, essendo, pertanto, quest'ultima pienamente Controparte_1 legittimata ad agire per il suo recupero”.
Inoltre, ha sostenuto l'infondatezza delle ulteriori avverse prospettazioni, peraltro del tutto generiche e tali da determinare la totale esploratività dell'invocata CTU contabile,
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richiedendo il rigetto dell'opposizione (comparsa di costituzione depositata il
16/05/2018).
I.4.- Con ord. 10-28/08/2018, resa dal precedente titolare del fascicolo, è stata rigettata l'istanza cautelare (per quanto rileva: “ritenuto che quanto al motivo di difetto di legittimazione attiva della banca precettante sia sufficiente rinviare alle controdeduzioni della stessa banca opposta non specificamente contestate dall'opponente alla prima udienza;
ritenuto che
il motivo di opposizione relativo alla usurarietà degli interessi sia generico;
ritenuto, quanto al motivo relativo al cd. ammortamento alla francese, previsto in contratto, che, come già affermato con altri provvedimenti della Sezione, con detto ammortamento non si verifica una capitalizzazione dell'interesse; ritenuto, in ogni caso, che, per come proposti, i motivi di opposizione (ad eccezione di quello relativo al difetto di legittimazione attiva della banca precettante) attengono al quantum debeatur, sicché trattasi di questioni che debbono essere fatte valere in sede distributiva”).
I.5.- Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, con ord. 17/01/2019 la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con implicito rigetto delle istanze di prova avanzate dalla parte opponente nella memoria istruttoria (CTU; istanza ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB “di tutti i documenti relativi al rapporto di mutuo fondiario n. 741360086, comprovanti tutte le operazioni registrate dalla banca in relazione al predetto rapporto di mutuo ipotecario”); gli opponenti non hanno effettivamente insistito nelle note cartolari finali sulle istanze di prova, comunque condivisibilmente non accolte per esploratività e genericità, in difetto di idonee contestazioni (men che meno supportate da CTP), oltre che in assenza di prova dell'attivazione della previa istanza ex art. 119 TUB (tra le molte, Trib. Lanciano,
08/06/2016, n. 271).
La causa è stata dunque istruita a mezzo di prove documentali ed è pervenuta all'udienza cartolare del 27/03/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate;
con ord. 16/05/2024 sono stati concessi termini per memorie finali, non depositate (risultano in ogni caso in atti le memorie depositate da entrambe le parti in vista della precedente udienza di discussione, aggiornata per carico del ruolo).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico.
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II.1.- E' infondato il motivo di opposizione con cui è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva della precettante (va evidenziato che non risultano sollevate CP_1
effettive e specifiche contestazioni sulla posizione del cessionario, ma soltanto in capo alla precettante ). Controparte_1
Come già cennato nell'ordinanza reiettiva dell'istanza di cautela, va rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che, a fronte delle documentate controdeduzioni rese (dal cessionario), la parte opponente non ha formulato, finanche in via embrionale, specifiche contestazioni alla prima difesa utile (ossia, alla prima udienza del
17/05/2018: nel verbale non viene svolta alcuna difesa in merito): le contestazioni sono state esposte nella sola memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Per completezza, viste le confutazioni dei precettanti, comunque tardive, va osservato che la sofferenza è identificata dal numero di FG 2640257 e non dal numero del contratto di mutuo - come erroneamente sottolineato dagli opponenti - ; inserendo tale numero nel link indicato in Gazzetta ufficiale, la posizione risulta oggetto di cessione
(v. memorie finali del creditore del 16/05/2024).
Da ultimo, a parere di questo giudicante e sulla base delle documentate e riferite circostanze, il debitore risulta a riparo dal rischio di eventuali pagamenti non liberatori, potendosi comunque sostenere l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore almeno apparente.
Per giunta, anche a seguito delle difese della controparte, gli opponenti non hanno inteso richiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa, giusta art. 269, co. 3, c.p.c., di
, in tesi unica legittimata attiva. Controparte_2
II.2.- Venendo alle ulteriori censure (sintetizzate al punto 2) del par. I.1.), e posto che anche gli aspetti in ordine al quantum debeatur devono essere delibati in questa sede oppositiva (solo in ciò non condividendosi le conclusioni di cui all'ord. 10-
28/08/2018), i motivi di opposizione risultano infondati, per le ragioni già tracciate nella menzionata ord. 10-28/08/2018, non superate da differenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti (risultando peraltro l'invocata gratuità del mutuo superata dai principi puntualmente espressi da Cass, Sez. Un., sent. n. 19597/2020).
E ciò, in assenza, ab origine, di circostanziate deduzioni difensive degli opponenti (del tutto astratte e prive di legame concreto col rapporto negoziale di causa), men che meno sorrette da elaborato peritale di parte, e dovendo considerarsi, in ogni caso, che nessun effetto inibitorio del diritto di agire in via esecutiva può discendere dalle doglianze di
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indebita capitalizzazione degli interessi per via del c.d. piano di ammortamento “alla francese”, essendo pressoché unanime nella giurisprudenza di merito l'esclusione di qualsivoglia conseguenza lato sensu invalidante del titolo esecutivo per effetto di tal genere di ammortamento, dal momento che, oltre a non derivarne alcuna nullità dell'obbligazione di pagamento degli interessi convenzionali nella misura pattuita, resterebbe in ogni caso fermo il debito per la restituzione del capitale ricevuto dai mutuatari e degli interessi semplici (ovvero non capitalizzati); invero la giurisprudenza di merito che esclude l'illiceità del piano di ammortamento alla francese, di cui infondatamente si dolgono gli opponenti, è così costante, massiccia e diffusa da rendere superflua ogni ulteriore specificazione sul punto (tra le molte: Trib., Roma, 06/11/2020,
n. 15551; C. App. Torino, 17/09/2020, n. 905; Trib. Lecce, 15/09/2020, n. 1947; nello stesso senso, tra le altre, l'ordinanza del resa da questo Ufficio in data 22/01/2021 nel proc. n. 521/2018- 2 R.G.E.).
In ogni caso, come già rimarcato, le censure risultano esplorative e generiche, dovendosi infine rilevare l'assenza di ricostruzioni alternative, nemmeno adeguatamente adombrate, in ordine all'effettiva entità dell'esposizione debitoria.
II.3.- L'opposizione merita pertanto le sorti dell'integrale rigetto.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso tra le parti costituite deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex
Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due fasi).
La contumacia della vittoriosa parte opposta esonera in parte qua dalla regolamentazione delle spese.
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data
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del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 19/01/2018, da , Parte_1
nei confronti di (allora) Parte_6 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) RIGETTA l'opposizione;
3) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore dell'interventore ex art. 111 c.p.c. , nella esposta qualitas, delle spese Parte_4
processuali, che liquida in €9.142,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla per le spese tra le altre parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 02/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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