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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la se- guente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 362 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roccabernarda, al viale C.F._1
Trieste, n. 102, presso lo studio dell'avv. Vito Durazzi (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e di- C.F._2 Email_1
fende per mandato a margine dell'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Paola, alla via G. Falcone e P. Borsel- P.IVA_1 lino, n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo (cod. fisc.
– pec: , che la rappre- C.F._3 Email_2
1 senta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA - nonché
; CP_2
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello su sentenza n. 307/2022, depositata il 29.12.2022, del Giudice di Pace di Petilia Policastro.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30.9.2024 le parti costituite hanno pre- cisato le proprie conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chie- dendo la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 307/2022, depositata il 29.12.2022, del Giudice di Pace di Petilia Policastro, con la quale la domanda dallo stesso formulata in primo grado era stata rigettata.
A sostegno dell'appello esponeva: che aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Petilia Policastro e Controparte_3 CP_2
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa del sinistro verificatosi il 12.7.2017 alle ore 8,30 quanto, in piazza San France- sco in Petilia Policastro l'autovettura Fiat Panda tg. EK507Bk di proprietà e condotta da , dopo una breve sosta per consentire al di CP_2 Pt_1
scendere dall'auto, era ripartita senza accorgersi che il non era del tut- Pt_1 to sceso e lo faceva cadere a terra provocandogli lesioni personali;
che la sen- tenza di rigetto era erronea, in quanto il Giudice non aveva correttamente va- lutato le risultanze istruttorie;
che infatti anche nel verbale di P.S. era specifica- to che il aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio nello scendere Pt_1
2 da un'auto in movimento e, nonostante fosse giunto in Ospedale in codice verde, erano gli stessi sanitari a consigliare al una visita specialistica Pt_1 più approfondita al ginocchio;
che, diversamente da quanto sostenuto in sen- tenza, al sinistro avevano assistito dei testimoni, per es. , sentita Testimone_1
come teste in primo grado, che aveva dichiarato di aver assistito al sinistro e ne aveva descritto la dinamica;
che il teste , che avrebbe dovuto Testimone_2
confermare le dichiarazioni di cui all'accertamento, non si era mai presentato in udienza per essere sentito e la compagnia convenuta aveva poi rinunciato al teste;
che il Giudice aveva ritenuto non dimostrate le lesioni nonostante il ri- detto verbale di P.S. e la valutazione del c.t.u. nominato in termini di compati- bilità tra lesioni ed evento;
che la circostanza che non erano intervenute le For- ze dell'Ordine nulla avrebbe potuto togliere all'accertamento derivante dall'istruttoria svolta;
che la teste aveva partitamente descritto il sini- Tes_1 stro;
che nel modello CAI il sinistro era stato correttamente ricostruito. CP_4
deva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, con l'accoglimento della domanda di accertamento e risarcitoria formulata.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa, Controparte_1
chiedendo in primis che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di
, convenuta in primo grado. Nel merito, chiedeva il rigetto CP_2
dell'appello, in quanto la sentenza di primo grado era stata adeguatamente motivata in ordine all'insufficienza del compendio probatorio acquisito in primo grado.
Integrato il contraddittorio, la convenuta non si costituiva. CP_2
In assenza di attività istruttoria, istruita la causa sulla scorta della docu- mentazione in atti, la causa è pervenuta all'udienza del 30.9.2024, nel corso della quale sono state precisate le conclusioni ed è stata all'esito trattenuta in decisione, con i termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , CP_2
che non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, come da integrazione del contraddittorio.
Nel merito, l'appello proposto è infondato nel merito e non merita acco- glimento, per i motivi qui di seguito precisati.
Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c., i responsabili civili e la relativa compagna di assicurazione, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto danno- so ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass., 2 agosto 2001, n. 10609).
In ogni caso e sotto il profilo dell'an, l'esito dell'istruttoria espletata (a mez- zo di prova per testi e produzione documentale) nel corso del procedimento di primo grado, consente di ritenere fondata la pronuncia del Giudice di Pace di
Petilia Policastro, che ha ritenuto sulla base delle risultanze istruttorie che non fosse stata raggiunta la prova della verificazione del sinistro come narrato dall'attore.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben rilevato che nel corso del giudizio di pri- mo grado sono state rinvenute numerose contraddizioni.
In primo luogo, rileva come il all'accesso al P.S. sia stato ricevuto Pt_1
con codice verde e che, nonostante il sinistro sia avvenuto in pieno centro in
Petilia Policastro alle ore 8,30 circa, nessuno sia intervenuto per soccorrere il
[...]
né testimoni risultavano annotati nel mod. CAI o nella messa in mora. Pt_1
Rileva inoltre che anche le dichiarazioni della conducente, , mo- CP_2
glie dell'attore in primo grado, erano contraddittorie in quanto ella aveva dapprima dichiarato che il sinistro era avvenuto nel ripartire dopo la sosta e poi che lo stesso si era verificato quando ella si era fermata per meglio par- cheggiare l'auto, nel ripartire.
Il Giudice di Pace, correttamente, conclude nel senso che non è in discus- sione che il abbia subito lesioni al ginocchio, ma quello che non è stato Pt_1 provato è che le stesse derivino dal sinistro come dallo stesso descritto.
4 Tale conclusione rende inammissibili le censure rivolte dall'appellante alla sentenza nella parte in cui deduce che la serietà delle lesioni subite al ginoc- chio era stata rilevata già dal medico del P.S. che aveva consigliato di compiere approfondimenti e che il c.t.u. ha valutato e quantificato le lesioni. Evidente- mente, il ha subito lesioni al ginocchio, ma non è riuscito a dimostrare Pt_1 che le stesse siano riconducibili al sinistro descritto con le modalità indicate.
Ancora più rilevante risulta la circostanza, ben delineata dal Giudice di prime cure, secondo la quale il teste sentito non aveva reso di- Testimone_1 chiarazioni sufficienti per ricostruire la dinamica come dedotta dall'attore.
Nonostante il teste abbia riferito in modo coerente con la dinamica indicata dall'attore, assume rilevanza, in mancanza di altri dati rilevanti, il fatto che il nominativo del teste sia stato indicato soltanto negli atti di causa e mai in altra documentazione precedente, come il CAI e la lettera di diffida e messa in mo- ra, oltre che la genericità delle dichiarazioni del teste in merito alla data esatta del sinistro (“nel mese di luglio 2017” senza indicazione del giorno), alla posi- zione che occupava il in auto (“lato passeggero”, senza indicare se an- Pt_1 teriore o posteriore), alla dinamica concreta, in quanto la teste ha dichiarato che l'autovettura era ripartita improvvisamente mentre la conducente aveva dichiarato che stava meglio parcheggiando l'auto.
Del resto, nel verbale di P.S., nei dati di accesso, si legge “inc. in altri luoghi chiusi”.
Correttamente il giudice di primo grado non ha attribuito alcuna rilevanza a quanto scritto da nel modulo CAI in assenza di altri elementi CP_2
di prova.
Come statuito dalla giurisprudenza, anche di recente, infatti, la dichiara- zione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sini- stro (cosiddetto CID o CAI), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del so- lo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. 3, c.c., secondo la quale, in
5 caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei liti- sconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice;
il modello CAI
o CID è una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al giudice di giungere all'accertamento del fatto, e cioè alla decisione sull'an debeatur (cfr. Trib. Bologna, 7.1.2020, n. 23).
Ne consegue che in sostanza non avrebbe potuto essere conferito un valore di prova al modello CAI sottoscritto dalla . CP_2
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento del- le spese del presente giudizio nei confronti dell'appellata costituita nella misu- ra liquidata in dispositivo.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi di tariffa professionale, ri- dotti del 50% tenuto conto dell'estrema semplicità della questione e dell'assenza della fase istruttoria.
Sussistono, peraltro, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. Infatti, l'art. 1 comma 17, L. 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, il nuovo comma 1quater, in cui è previsto che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposto di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e che le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti ini- ziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1 comma 18) (procedimenti iniziati dalla data del 31.1.2013),
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sull'atto di appello av- verso la sentenza n. 307/2022, depositata il 29.12.2022, del Giudice di Pace di
Petilia Policastro, proposto da , nato a [...] il Parte_1
26.9.1952, cod. fisc. , contro C.F._1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA , e
[...] P.IVA_1 [...]
(R.G. n. 362/2023) così provvede: CP_2
- Rigetta nel merito l'appello proposto e conferma la sentenza appella- ta;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della compagnia con- venuta delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
852.,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e compenso forfettario come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Crotone l'8 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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