Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00962/2025REG.PROV.COLL.
N. 00837/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2023, proposto dall’ispettore capo -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Giovanna Alagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 135/2023, resa tra le parti, pubblicata il 23 gennaio 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1436/2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025, il consigliere EL ZZ e uditi per le parti l’avvocato Monica Giovanna Alagna e l’avvocato dello Stato Carlo Spampinato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato il 10 luglio 2018 e depositato il 26 luglio 2018, il ricorrente -OMISSIS-, già ispettore capo della Polizia di Stato, lamentava di essere «s tato oggetto di reiterati atti e comportamenti vessatori perpetrati, tra le fine del 1999 e fino al dicembre 2017, nell’ambiente di lavoro e idonei a costituire “mobbing” » (pag. 1 del ricorso), esponendo in particolare (tra i molti fatti narrati dal ricorrente nel ricorso di primo grado, che non possono essere integralmente ritrascritti, per ragioni di economia processuale e in ossequio al principio di sinteticità degli atti ex art. 3 cod. proc. amm.):
- di essere stato incaricato, nell’anno 1999, quale responsabile della squadra di p.g. denominata “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, unitamente a un collega, di dirigere e coordinare le attività di indagine nei confronti di taluni colleghi sospettati di essere collusi con esponenti della malavita locale;
- che da quel momento aveva avuto inizio l’azione mobbizzante a suo danno, da parte di taluni dirigenti e funzionari di turno, soprattutto a seguito dell’avvicendamento del dott. -OMISSIS- quale capo della divisione anticrimine della Questura di -OMISSIS-, come risulterebbe dalla trascrizione di una conversazione telefonica avvenuta, nell’anno 2002, tra il suddetto dirigente e il Questore di -OMISSIS- -OMISSIS-;
- di aver redatto, in data 4 giugno 1999, in ragione del proprio ufficio « una relazione di servizio […] e che, a seguito delle rimostranze del Questore, gli stessi in data 14.05.1999 rendevano spontanee dichiarazioni alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- “al fine di far luce su tutta una serie di interferenze poste in essere in varie guise dall’allora Questore di -OMISSIS-” » (pag. 4 del ricorso);
- che da tali dichiarazioni spontanee aveva tratto origine il procedimento penale a carico del Questore -OMISSIS-, che « a seguito dell’ordinanza del Gip di -OMISSIS- del 21.07.2001 […], verrà archiviato riguardo all’indagine per il reato di cui all’art. 336 c.p. (minaccia) […] e, contestualmente ordinata la formulazione dell’imputazione per il reato di cui 326 c.p. (abuso di ufficio): “Per avere quale pubblico ufficiale essendo Questore della Provincia di -OMISSIS-, nello svolgimento delle funzioni, intenzionalmente procurato agli Ispettori della Polizia di Stato-OMISSIS- ed -OMISSIS-, in servizio presso il Commissariato di -OMISSIS-, un ingiusto danno, consistente nell’avere promosso per ciascuno di essi un procedimento disciplinare relativo a fattispecie punibili con sanzione più gravi della deplorazione, nominando allo scopo con proprio decreto del 21.09.1999 quale funzionario istruttore, il Dr -OMISSIS-, ed incaricandolo con nota del 25 settembre 1999 di procedere alle contestazioni di addebiti ed alla conseguente istruttoria disciplinare, provvedimenti da ritenersi indebiti perché riguardanti dichiarazioni rese dai predetti ispettori all’Autorità Giudiziaria nell’esercizio dei propri doveri di Ufficiali di P.G., danno ingiusto cagionato omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, derivante dall’essere stato denunciato dagli Ispettori -OMISSIS- e -OMISSIS- con dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- in data 14 maggio 1999 […]» (pag. 4 del ricorso);
- che l’azione mobbizzante ai danni del ricorrente, emersa dalla richiesta di rinvio a giudizio a carico del Questore di -OMISSIS-, si sarebbe concretizzata, tra l’altro, nel trasferimento del medesimo ricorrente per asserita incompatibilità ambientale presso il Commissariato di -OMISSIS-, nell’avvio di un procedimento disciplinare (successivamente sospeso) con la richiesta di applicazione della sanzione della sospensione dal servizio (a seguito del quale il ricorrente aveva inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-), nell’avvio di un ulteriore procedimento disciplinare (anche questo successivamente sospeso) con la richiesta di destituzione del servizio;
- che « da tale momento l’odierno ricorrente è stato relegato in vari uffici senza svolgere alcuna mansione, e nel corso di ben 17 anni ha inoltrato numerose richieste di trasferimento tutte sistematicamente denegate » (pag. 6 del ricorso);
- che, nel marzo del 2002, gli era stato notificato un provvedimento di sospensione del servizio, a causa del quale si era verificato un « aborto subìto dalla moglie la sera della notifica della sospensione dal servizio per tre mesi per un provvedimento disciplinare » (pag. 7 del ricorso);
- che anche quando era stato trasferito alla Questura di -OMISSIS-, dal 2005 al 2008, non aveva svolto alcuna attività di p.g., ma era stato « relegato con mansioni di responsabile dell’archivio, anche lì senza ufficio e senza ricevere alcun incarico e vivendo un periodo di totale indifferenza da parte del Ministero (che quando e se rispondeva alle richieste di trasferimento era molto evasivo, così come dimostra la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti) e da parte dei Questori che nel corso del tempo di sono avvicendati » (pag. 8 del ricorso);
- che nel febbraio del 2008 il dott. -OMISSIS- era stato trasferito alla Questura di -OMISSIS-, quale dirigente della Divisione anticrimine, e che tale trasferimento alla Questura di -OMISSIS- di chi « aveva avuto un ruolo fondamentale nelle vicende concernenti trasferimenti per incompatibilità ambientale ed i procedimenti disciplinari a carico del ricorrente, non poteva che essere vissuto dal ricorrente come il culmine di un’attività persecutoria che si protraeva ormai da anni, e che aveva il preciso obbiettivo di farlo crollare psicologicamente e fisicamente: tanto è vero che quest’ultimo andrà in malattia per 4 mesi […]» (pag. 9 del ricorso);
- che la situazione non era migliorata nemmeno dopo il trasferimento presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, avvenuto nel luglio del 2008, essendo stato assegnato al posto di polizia presso l’Ospedale di -OMISSIS-, anziché essere assegnato all’ufficio di p.g. o all’ufficio p.a.s.i., e pertanto « nonostante l’odierno ricorrente fosse stato sottoposto a due procedimenti disciplinari (di cui uno si è concluso con tre mesi di sospensione e l’altro con il richiamo scritto), fosse stato trasferito per ben 2 volte per “incompatibilità ambientale”, continuava ad essere “punito”, attraverso il demansionamento, la dequalificazione ed isolamento » (pag. 10 del ricorso);
- di essere poi stato assegnato all’Ufficio p.a.s.i. e di aver continuato a lavorare presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, andando poi in pensione nell’anno 2017, nonostante le precedenti plurime domande di trasferimento, nessuna delle quali era stata accolta;
- di non aver quindi « più fatto ritorno al Commissariato di -OMISSIS- da quale era stato allontanato per aver eseguito un ordine di servizio, che gli imponeva di svolgere indagini nei confronti dei colleghi e ispettori di quel Commissariato; egli è stato trasferito per incompatibilità ambientale e tale è la motivazione posta a base dei dinieghi alle istanze di trasferimento, quando – di contro – il dirigente rispetto al quale l’odierno ricorrente “era incompatibile” (il dott. -OMISSIS-) è stato trasferito proprio alla Questura di -OMISSIS- quale Dirigente della Divisione Anticrimine, ufficio dove l’odierno ricorrente prestava servizio » (pag. 12 del ricorso);
- che il dott. -OMISSIS- si era adoperato al fine di non far ottenere al ricorrente un riconoscimento di encomio;
- che il Ministero dell’Interno aveva sempre rigettato le molteplici domande di trasferimento al Commissariato di -OMISSIS-, sostenendo pretestuosamente che la presenza del ricorrente nel suddetto Commissariato avrebbe potuto “ riacuire il clima di tensione ” (pag. 13 del ricorso);
- che il Ministero dell’Interno aveva altresì respinto, nell’arco di 17 anni, le numerose richieste presentate dal ricorrente a vario titolo (richieste di permessi di studio, istanze ex lege n. 104/1992);
- che, per quanto riguarda i due procedimenti disciplinare avviati nei confronti del ricorrente, un procedimento si era concluso con il provvedimento del gennaio 2002, di sospensione dal servizio per tre mesi, l’altro procedimento invece era stato sospeso nel novembre del 2002 ex art. 11 del d.P.R. n. 727/1981, per pregiudizialità penale, successivamente riaperto nel settembre 2011 e infine conclusosi nell’agosto del 2012, con la sanzione del richiamo scritto;
- di aver ricevuto, nel settembre 2011 « intimazione da parte del Ministero dell’Interno, ad inoltrare richiesta di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 70 del DPR 3/1957, visto che – secondo l’assunto dell’amministrazione – aveva superato il periodo massimo consentito di aspettativa per malattia e perché mancava il giudizio di inidoneità da parte della C.M.O., con l’avvertimento che in mancanza di tale richiesta si sarebbe proceduto all’avvio del procedimento di dispensa dal servizio a far data dal 18.08.2011 e che qualora l’interessato non avesse maturato i requisiti previsti per il pensionamento di anzianità, non avrebbe potuto conseguire il diritto alla pensione ordinaria » (pag. 20 del ricorso).
1.1. In linea generale, come correttamente riassunto dal T.a.r., il ricorrente « ha rappresentato tutti gli elementi asseritamente connotanti l’azione mobbizzante posta in essere in suo danno, sotto plurimi profili: a) con riguardo alle richieste di trasferimento; b) sulle richieste di permessi di studio; c) sulle istanze presentate ai sensi della l.n. 104/1992; d) sui procedimenti disciplinari; e) sulle richieste di aspettativa senza assegni e sulla CMO; f) con riguardo al pensionamento, a decorrere dal 26 agosto 2016; g) sulle differenze economiche ».
2. Il ricorrente chiedeva quindi il risarcimento del danno « esistenziale ed alla vita di relazione, biologico, morale, da dequalificazione, da demansionamento professionale, da perdita di chance, per la lesione della dignità, reputazione ed immagine professionale, tutti derivanti da comportamenti vessatori nell’ambiente di lavoro idonei a costituire “mobbing” » (pag. 1 del ricorso di primo grado), quantificato complessivamente in oltre euro 1.700.000,00 (cfr. pagg. 45 e 46 del ricorso di primo grado).
3. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il T.a.r. per la Sicilia, con la gravata sentenza n. 135 del 2023, ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
5. Con ricorso in appello notificato il 24 luglio 2023 e depositato i 23 settembre 2023, l’ispettore capo -OMISSIS- ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 135 del 2023, lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente:
i) omesso di considerare quanto affermato dal P.M. nella richiesta di rinvio a giudizio, ai fini della dimostrazione della condotta vessatoria posta in essere dal dirigente -OMISSIS-;
ii) ritenuto insussistente l’elemento soggettivo del dolo per la configurabilità del mobbing , omettendo di valutare l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di -OMISSIS- del 21 luglio 2001, con la quale era stata ordinata l’imputazione coatta del Questore di -OMISSIS- per il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 326 cod. pen., per aver « intenzionalmente procurato agli Ispettore della Polizia di Stato […] ed -OMISSIS-, in servizi presso il Commissariato di -OMISSIS-, un ingiusto danno, consistente nell’avere promosso per ciascuno di essi un procedimento disciplinare relativo a fattispecie punibili con sanzioni più gravi della deplorazione […]»;
iii) ritenuto che il procedimento penale nei confronti del dirigente superiore si sarebbe concluso con una sentenza di non luogo a procedere, essendo invece stata formulata un’imputazione coatta per il reato di abuso d’ufficio, a seguito dell’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di -OMISSIS- del 21 luglio 2001;
iv) valutato singolarmente le azioni vessatorie, omettendo di esaminare la vicenda e l’ agere amministrativo nel suo complesso.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito nel presente giudizio, con atto di costituzione del 27 novembre 2023.
7. Il predetto Dicastero, con articolata memoria del 3 aprile 2025, ha illustrato le proprie difese, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. L’appellante, con memoria del 23 maggio 2025 e successiva replica del 4 giugno 2025, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
9. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, a fronte di una memoria difensiva depositata dal Ministero dell’Interno il 3 aprile 2025 e di una successiva memoria depositata dall’appellante il 23 maggio 2025, il Collegio dichiara inammissibile l’ulteriore memoria di replica depositata dallo stesso appellante in data 4 giugno 2025, poiché la facoltà di replicare discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare una memoria difensiva nel termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza di merito; facoltà quest'ultima non esercitata (in quanto l’unica memoria depositata dall’Amministrazione dell’Interno è quella del 3 aprile 2025), sicché non può consentirsi la produzione di un’ulteriore memoria definita di “replica” dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni liberi, e non a quello di venti giorni liberi prima dell'udienza, riservato dal menzionato art. 73 appunto alle repliche, cfr. negli esatti termini, Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610 e Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 147; Cons. Stato, sez. IV, n. 147/2022; sez. IV, n. 4759 del 2020; sez. IV, n. 5676 del 2017; sez. V, n. 5656 del 2015).
10.1. E invero, ai sensi dell'art. 73, co. 1, c.p.a. solo il deposito effettuato da parte avversa di " nuovi documenti " o di " nuove memorie " (da intendersi le memorie dirette) in vista dell'udienza - nella fattispecie non accaduto - consente la presentazione, nei termini prescritti, della memoria di replica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3561; sez. III, 4 giugno 2014, n. 2861).
10.2. Pertanto, nel processo amministrativo le memorie di replica sono previste e regolate dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm., per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell'udienza di discussione; ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale, e che il suo oggetto deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che la replica si traduca in un mezzo per eludere il termine per il deposito delle memorie conclusionali, proponendo tardivamente argomenti che avrebbero dovuto trovare posto nella memoria per l'udienza di discussione ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 23/06/2021, n. 4816).
10.3. Infatti, i termini fissati dall' art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti (per le memoria di replica fino a venti giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2024, n. 4432; Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7359).
10.4. La memoria di replica depositata il 4 giugno 2025 deve, dunque, ritenersi inammissibile poiché l’Amministrazione dell’Interno appellata non ha depositato alcuna memoria conclusiva (l’unica memoria rimanendo quella depositata il 3 aprile 2025).
11. Ancora in via preliminare, il Collegio precisa che l’appello, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., deve ritenersi limitato soltanto alle doglianze espressamente dedotte nell’atto di gravame (sopra indicate al § 5 della presente sentenza), non potendo procedersi all’esame complessivo del ricorso di primo grado, genericamente richiamato, né potendo l’appellante veicolare ulteriori motivi di censura con le successive memorie difensive.
12. Venendo quindi all’esame dell’appello, il Collegio rileva innanzitutto che, in linea generale, con riguardo ai presupposti necessari per la configurabilità del mobbing , la giurisprudenza amministrativa, anche di questo C.g.a.r.s., ha già avuto modo di precisare che:
a) « l'elemento oggettivo della fattispecie del mobbing è integrato dai ripetuti soprusi che, se posti in essere dai superiori, danno luogo al c.d. mobbing verticale, mentre se posti in essere dai colleghi danno origine al c.d. mobbing orizzontale, comportamenti che possono anche essere formalmente legittimi ed assumono connotazione illecita allorquando risultino avere l'unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinare il suo isolamento (fisico, morale e psicologico), all'interno del contesto lavorativo; l'elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore; pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa o mobbing , è rilevante, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria, che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro, che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro » (Cons. Stato, sez. II, n. 348 del 2025); si deve infatti dimostrare la sussistenza di « un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un' ipotesi di mobbing laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l' esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno » (Cons. Stato, sez. II, n. 11050 del 2022; id., sez. II, n. 4671 del 2022; id., sez. II, n. 2661 del 2022);
b) « La sussistenza di un comportamento della p.a. che integri gli estremi del mobbing , soprattutto in ambito militare e paramilitare, necessita di essere provata con particolare rigore. Citando la giurisprudenza più recente, la difesa erariale afferma, condivisibilmente, che ai fini della configurabilità della condotta integrativa del mobbing necessitano: a) una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio » (C.g.a.r.s., sez. giur., n. 707 del 2024);
c) « il mobbing per distinguersi dalle mere situazioni di conflittualità interpersonali che sovente caratterizzano gli ambienti di lavoro (sia privati che pubblici) richiede l’unitaria ed intenzionale finalizzazione di tali comportamenti allo svilimento della professionalità del lavoratore e alla mortificazione della sua dignità con ciò determinando una sofferenza che si concreta in un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore e, in particolare, sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica » (C.g.a.r.s., sez. giur., n. 586 del 2023);
d) in particolare « i procedimenti disciplinari di per sé non sono automaticamente indice di una condotta persecutoria del datore di lavoro, nemmeno nel caso in cui i relativi provvedimenti siano stati dichiarati illegittimi dal giudice, assumendo rilievo solo nel caso in cui risultino strumentalmente preordinati ad un disegno persecutorio o di abuso » (Cons. Stato, sez. VII, n. 3982 del 2024);
e) « costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni – di vario tipo ed entità – al dipendente medesimo; per la sussistenza del mobbing è necessario, dunque, sotto il profilo soggettivo, il dolo del datore di lavoro, da intendersi nell'accezione di volontà di nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio dipendente; l'onere della prova dell' animus nocendi — anche se suscettibile di essere soddisfatto mediante presunzioni fondate sulle caratteristiche dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro —, grava sul dipendente, pur facendosi valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, essendo un elemento fondante la stessa illiceità in termini di mobbing della condotta datoriale. In particolare, la ricostruzione giurisprudenziale del mobbing richiede alla vittima di provare il dolo del mobber» (Cons. Stato, sez. IV, n. 4471 del 2019).
13. Applicando al caso di specie le superiori coordinate ermeneutiche, l’appello si palesa infondato.
13.1. Infatti:
a) come emerge dagli atti di causa, la vicenda penale che ha interessato il Questore di -OMISSIS- – cui ha fatto riferimento il ricorrente ai fini della dimostrazione del mobbing ai suoi danni - si è conclusa con sentenza di non luogo a procedere del 25 ottobre 2001 (cfr. pag. 19 della memoria del Ministero dell’Interno depositata in primo grado), né l’appellante ha contestato tale circostanza in punto di fatto, limitandosi a richiamare la precedente ordinanza del g.i.p. di -OMISSIS- che aveva disposto l’imputazione coatta;
b) il procedimento penale r.g.n.r. 1010/01 nei confronti del dott. -OMISSIS- - procedimento citato dal ricorrente ai fini della dimostrazione del mobbing ai suoi danni - si è concluso con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 15 novembre 2004, di conferma della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata dal g.u.p. del Tribunale di -OMISSIS- in data 5 dicembre 2003 (cfr. pag. 19 della memoria del Ministero dell’Interno depositata in primo grado), né l’appellante ha contestato tale circostanza in punto di fatto, limitandosi a richiamare la precedente richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio;
c) non risulta agli atti di causa che alcuno dei numerosi atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione dell’Interno (nelle sue varie articolazioni territoriali e citati dal ricorrente nella esposizione in fatto) sia mai stato annullato dal giudice amministrativo a seguito di ricorso proposto dall’odierno appellante, non essendo quindi mai stata dichiarata l’illegittimità, in sede giurisdizionale, di alcuno tra i molteplici atti e provvedimenti dai quali il ricorrente afferma essergli derivato l’asserito danno da mobbing , né la legittimità di tali atti e provvedimenti può essere scrutinata in questa sede (fermo restando comunque che, anche in ipotesi di annullamento di uno o più provvedimenti, ciò non sarebbe stato di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie di mobbing , in mancanza di prova di una condotta vessatoria riconducibile ad un preciso soggetto);
d) i fatti dedotti dal ricorrente, posti a base della domanda di risarcimento del danno da mobbing (che pur dimostrano un ambiente lavorativo assai conflittuale) si sostanziano in comportamenti e in provvedimenti, accaduti in un arco temporale di quasi venti anni, che coinvolgono numerose persone fisiche e plurimi uffici centrali e periferici (commissariati di P.S.) dell’Amministrazione dell’Interno, e che non consentono quindi di individuare il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti dell’odierno appellante, così come correttamente affermato dal primo giudice, che ha ritenuto - con una ricostruzione in fatto dell’intero materiale probatorio condivisa dal Collegio – che la stessa descrizione del presunto contesto vessatorio non è idonea ad integrare la fattispecie di mobbing (alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate), « tenuto conto della pluralità di soggetti che a vario titolo si sono succeduti nel corso degli anni, o che sono intervenuti sulle diverse istanze presentate dal ricorrente; circostanza questa, che finisce per depotenziare la denunciata riconducibilità a comportamenti espressivi di un preciso intento vessatorio ».
14. In definitiva l’appello deve essere respinto.
15. Le spese di lite del presente giudizio possono tuttavia compensarsi, avuto riguardo alla soggettiva percezione dell’appellante delle plurime vicende negative in cui è incorso durante la carriera.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 837/2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutte le persone fisiche comunque menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de SC, Presidente
EL ZZ, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ZZ | NO de SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.