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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
DEFINITIVA COLLEGIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2938/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli Avvocati Simone Pillon e Sara Napoleoni, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Perugia, via XIV Settembre nr. 71
RICORRENTE contro con il patrocinio degli Avvocati Francesca Canalicchi e Maria Mezzasoma, con CP_1 domicilio digitale eletto eletto domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Avv. Francesca Canalicchi: Email_1
RESISTENTE
Nonché
P.M. c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione depositate per l'udienza del 6.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha presentato ricorso per separazione giudiziale – e contestuale domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio - dal coniuge con il quale ha contratto CP_1 matrimonio il 28.8.2014 e con il quale ha avuto due figli, ( ora maggiorenne ) e di anni Per_1 Per_2
16. Dopo aver ricostruito le vicende familiari che hanno caratterizzato la convivenza matrimoniale, caratterizzate da condotte di violenza “ psicologica” e pressioni economiche, ha esposto che il rapporto matrimoniale è entrato irreversibilmente in crisi a causa di condotte del coniuge sfociate, a far data dal mese di febbraio del 2023, anche in aggressioni di natura fisica e maltrattamenti tali da indurla, nel mese di marzo del 2023, a presentare denuncia – querela in sede penale con apertura, a carico del coniuge, del procedimento penale nr. 2094/2023 RGNR nel cui ambito è stato adottato provvedimento cautelare di allontanamento dall'abitazione familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli. Ha rappresentato, quanto alle condizioni economiche della coppia, di aver lavorato, dal 2014 al 2022 , per il marito nell'ambito dell'attività di consulente finanziario da lui svolta, ma di non essere mai stata retribuita e di avere, inoltre, a fronte delle pressioni esercitate dal coniuge, aperto partita IVA per lo svolgimento di attività di fatto riconducibili al coniuge che, inoltre, avrebbe anche aperto una società con altro socio costringendo la moglie a svolgere la sua attività lavorativa, aprendo a nome della stessa un conto corrente interamente da lui gestito. Ha esposto, inoltre, che dopo la denuncia presentata in sede penale ha iniziato a svolgere attività lavorativa dipendente con un guadagno medio mensile di euro 750,00. Ha concluso chiedendo separazione con addebito, formulato domanda di risarcimento dei danni endofamiliari, affidamento esclusivo della figlia minore Per_2 contributo di mantenimento a carico del coniuge per i due figli di euro 2000,00 complessivi ed assegno di mantenimento in suo favore di euro 500,00 mensili.
Con istanza di adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ( procedimento iscritto al nr. 2938- 1/2023 RG) ha chiesto l'assegnazione dell'abitazione familiare condotta in locazione dal coniuge, esponendo che lo stesso ha comunicato nel mese di maggio del 2023, disdetta determinando, in tal modo, l'avvio da parte della proprietaria di intimazione di sfratto per finita locazione. Ha lamentato, inoltre, che il si è sottratto al versamento regolare del contributo di mantenimento per la moglie e CP_1
i figli disposto in sede penale con il provvedimento cautelare adottato nell'ambito del procedimento penale nr. 2094/2023 RGNR nel quale è stato anche emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. con contestazione, accanto ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, tentata violenza carnale anche il reato di cui all'art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza avendo il coniuge omesso di corrispondere le somme indicate nei provvedimenti adottati dal GIP di Perugia in data 28/8/2023 e 15.9.2023. Ha chiesto, “ inaudita altera parte”, che sia disposta l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in via Populonia nr. 3, di proprietà di terzi, risultando già fissata la prima udienza relativa all'intimazione di sfratto, la previsione, inoltre, di contributo di mantenimento di euro 2000,00 a carico del resistente per i due figli e di assegno provvisorio di mantenimento in suo favore di euro 500,00 mensili con ordine di versamento diretto a carico della società “Prestitalia S.p.a” per la quale il coniuge presterebbe attività lavorativa.
Ha rappresentato l'urgenza di provvedere “ inaudita altera parte” rappresentando l'imminenza dell'udienza relativa all'intimazione di sfratto.Con provvedimento ex art. 473 bis nr. 15 adottato “ inaudita altera parte” è stato disposto in via provvisoria e urgente, l'affidamento esclusivo della minore alla madre , con attribuzione alla stessa del potere di assumere anche le Per_3 Parte_1
pagina 2 di 5 decisioni di maggior rilevanza per la vita della minore e con collocamento residenziale presso la madre nonché l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione coniugale sita in Perugia, via Populonia nr. 13.
Instaurato il contraddittorio nella fase cautelare si è costituito in giudizio il sig. che ha CP_1 contestato la ricostruzione dei fatti e le domande formulate dalla ricorrente. All'esito dell'audizione delle parti è stato confermato il provvedimento adottato “ inaudita altera parte” con previsione, quanto alla possibilità di incontri tra la minore e il padre, di incontri in modalità protette e in Persona_4 luogo neutro alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di Perugia previo consenso della minore e della madre affidataria esclusiva.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio anche nel giudizio di merito si è costituito in giudizio il sig.
Ha contestato di aver mai tenuto nei confronti della moglie condotte connotate da CP_1 violenza fisica e/o morale e da costrizioni di natura economica e di essersi, al contrario, costantemente occupato delle esigenze morali e materiali del nucleo familiare. Ha respinto il fondamento delle accuse formulate a suo carico nelle denunce presentate dalla moglie in sede penale e che hanno determinato l'applicazione a suo carico di misure cautelari personali. Ha concluso chiedendo pronuncia di separazione, rigetto della domanda di addebito e risarcimento del danno endo – familiare, l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre, contributo di mantenimento a Per_4 suo carico per i due figli ( compreso il figlio , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente) di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comunicazione congiunta le parti, in corso di causa, hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata per il merito rappresentando di aver raggiunto, nelle more, accordo bonario con conclusioni concordate che hanno chiesto siano trasfuse in sentenza.
Hanno, in particolare, comunicato di aver concordato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, demandando ai Servizi Sociali l'organizzazione di incontri tra padre e figlia come Per_4 già disposto nel provvedimento incidentale adottato in corso di causa;
l'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente;
la previsione di contributo di mantenimento per i due figli a carico del padre di euro 1200,00 mensili ( 600,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate con espresso rinvio al Protocollo del Tribunale di Perugia del mese di maggio del 2016.
Hanno, inoltre, previsto il versamento, a carico di della somma di euro 2800,00 a “ CP_1 stralcio” dei rimborsi dovuti per spese non versate e la possibilità per la moglie di recuperare propri beni custoditi in capannone nella disponibilità del padre del resistente.
Le parti hanno chiesto poi ai sensi dell'art. 473 bis nr. 49 c.p.c. che sia fissata “ .. nuova udienza cartolare, oltre il termine di mesi 6 dalla domanda e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione ..”
La causa, preso atto anche delle emergenze istruttorie acquisite nell'ambito del procedimento incidentale, è stata quindi rimessa al Collegio per le sue determinazioni.
Con sentenza nr. 1223/2024 emessa in data 17.9.2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale tra le parti alle condizioni concordate ma con integrazioni quanto all'affidamento della figlia minore. In particolare ha così provveduto nel relativo dispositivo : “ 1)Dichiara la separazione personale tra e che hanno contratto matrimonio il 28.8.2014 in Parte_1 CP_1
AN ( TA), annotato nei registri di stato civile del Comune di Perugia al nr. 133 parte serie B,
pagina 3 di 5 anno 2014 ( cfr. estratto atto di matrimonio allegato al ricorso) disponendo che la Cancelleria provveda alla trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente a tale capo, all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
2)Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande di addebito, di risarcimento del danno endo-familiare e di assegno di mantenimento formulate nel ricorso introduttivo dalla ricorrente per intervenuta rinuncia;
3)Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore nata il [...] a [...], alla madre Persona_4 Parte_1 con attribuzione alla stessa del potere di assumere anche le decisioni di maggior rilevanza per la vita della minore e con collocamento residenziale presso la madre;
4)Dispone – sino al raggiungimento della maggiore età della minore - che il padre sig. possa vedere ed incontrare la figlia CP_1
esclusivamente previa autonoma decisione della minore e in ogni caso con modalità c.d. Per_4 protette, alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di Perugia che vengono contestualmente incaricati di procedere, laddove acquisito il consenso della minore e della madre, all'organizzazione di tali incontri, con modalità protette e luogo neutro;
5)Assegna l'abitazione già adibita a residenza familiare alla signora quale genitore convivente con il figlio Parte_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente e affidataria/collocataria della figlia Per_1 minore;
6)Pone a carico di contributo di mantenimento per i figli e Persona_4 CP_1 Per_4
da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre convivente, di euro 600,00 per ciascun figlio ( Per_1
1200,00 complessivi) oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie individuate
e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Perugia del mese di maggio del 2016 e provvede,con riguardo alle altre condizioni, in conformità alle conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 24.1.2024 di cui ai punti da I) a l) dell'accordo depositato in giudizio…” .
E' stata, poi, con separato provvedimento, fissata udienza relativamente alla domanda di divorzio.
Le parti, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con conclusioni congiunte hanno chiesto pronuncia di divorzio alle stesse condizioni accessorie di cui alla pronuncia di separazione e la causa, trattata nelle forme cartolari avendo le parti rinunciato alla comparizione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi ormai più di 12 mesi dalla comparizione delle parti avanti al Tribunale disposta nell'ambito del giudizio di separazione.
Non vi è stata, nelle more, alcuna riconciliazione tra le parti sicchè può dirsi ormai irreversibilmente venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale.
3.Per quanto riguarda le questioni accessorie vanno in questa sede integralmente confermati i provvedimenti assunti con la già richiamata sentenza di separazione, da intendersi in questa sede richiamata “ per relationem” con particolari riguardo ai punti da 1) a 6) del dispositivo da ritenersi parte integrante della presente pronuncia.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti e delle condizioni accessorie adottate nella sentenza nr. 1223/2024 così provvede :
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 28.8.2014 in AN ( TA), annotato nei registri di stato civile del Comune di Perugia al nr.
[...]
133 parte serie B, anno 2014 ( cfr. estratto atto di matrimonio allegato al ricorso) disponendo che la
Cancelleria provveda alla trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente a tale capo, all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge
2)Dispone quanto alle questioni accessorie in conformità alla sentenza nr. 1223/2024 emessa nel giudizio di separazione e in particolare ai punti da 1) a 6) del relativo dispositivo da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Dichiara le spese di lite interamente compensate per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 6.5.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2938/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli Avvocati Simone Pillon e Sara Napoleoni, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Perugia, via XIV Settembre nr. 71
RICORRENTE contro con il patrocinio degli Avvocati Francesca Canalicchi e Maria Mezzasoma, con CP_1 domicilio digitale eletto eletto domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Avv. Francesca Canalicchi: Email_1
RESISTENTE
Nonché
P.M. c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione depositate per l'udienza del 6.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha presentato ricorso per separazione giudiziale – e contestuale domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio - dal coniuge con il quale ha contratto CP_1 matrimonio il 28.8.2014 e con il quale ha avuto due figli, ( ora maggiorenne ) e di anni Per_1 Per_2
16. Dopo aver ricostruito le vicende familiari che hanno caratterizzato la convivenza matrimoniale, caratterizzate da condotte di violenza “ psicologica” e pressioni economiche, ha esposto che il rapporto matrimoniale è entrato irreversibilmente in crisi a causa di condotte del coniuge sfociate, a far data dal mese di febbraio del 2023, anche in aggressioni di natura fisica e maltrattamenti tali da indurla, nel mese di marzo del 2023, a presentare denuncia – querela in sede penale con apertura, a carico del coniuge, del procedimento penale nr. 2094/2023 RGNR nel cui ambito è stato adottato provvedimento cautelare di allontanamento dall'abitazione familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli. Ha rappresentato, quanto alle condizioni economiche della coppia, di aver lavorato, dal 2014 al 2022 , per il marito nell'ambito dell'attività di consulente finanziario da lui svolta, ma di non essere mai stata retribuita e di avere, inoltre, a fronte delle pressioni esercitate dal coniuge, aperto partita IVA per lo svolgimento di attività di fatto riconducibili al coniuge che, inoltre, avrebbe anche aperto una società con altro socio costringendo la moglie a svolgere la sua attività lavorativa, aprendo a nome della stessa un conto corrente interamente da lui gestito. Ha esposto, inoltre, che dopo la denuncia presentata in sede penale ha iniziato a svolgere attività lavorativa dipendente con un guadagno medio mensile di euro 750,00. Ha concluso chiedendo separazione con addebito, formulato domanda di risarcimento dei danni endofamiliari, affidamento esclusivo della figlia minore Per_2 contributo di mantenimento a carico del coniuge per i due figli di euro 2000,00 complessivi ed assegno di mantenimento in suo favore di euro 500,00 mensili.
Con istanza di adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ( procedimento iscritto al nr. 2938- 1/2023 RG) ha chiesto l'assegnazione dell'abitazione familiare condotta in locazione dal coniuge, esponendo che lo stesso ha comunicato nel mese di maggio del 2023, disdetta determinando, in tal modo, l'avvio da parte della proprietaria di intimazione di sfratto per finita locazione. Ha lamentato, inoltre, che il si è sottratto al versamento regolare del contributo di mantenimento per la moglie e CP_1
i figli disposto in sede penale con il provvedimento cautelare adottato nell'ambito del procedimento penale nr. 2094/2023 RGNR nel quale è stato anche emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. con contestazione, accanto ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, tentata violenza carnale anche il reato di cui all'art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza avendo il coniuge omesso di corrispondere le somme indicate nei provvedimenti adottati dal GIP di Perugia in data 28/8/2023 e 15.9.2023. Ha chiesto, “ inaudita altera parte”, che sia disposta l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in via Populonia nr. 3, di proprietà di terzi, risultando già fissata la prima udienza relativa all'intimazione di sfratto, la previsione, inoltre, di contributo di mantenimento di euro 2000,00 a carico del resistente per i due figli e di assegno provvisorio di mantenimento in suo favore di euro 500,00 mensili con ordine di versamento diretto a carico della società “Prestitalia S.p.a” per la quale il coniuge presterebbe attività lavorativa.
Ha rappresentato l'urgenza di provvedere “ inaudita altera parte” rappresentando l'imminenza dell'udienza relativa all'intimazione di sfratto.Con provvedimento ex art. 473 bis nr. 15 adottato “ inaudita altera parte” è stato disposto in via provvisoria e urgente, l'affidamento esclusivo della minore alla madre , con attribuzione alla stessa del potere di assumere anche le Per_3 Parte_1
pagina 2 di 5 decisioni di maggior rilevanza per la vita della minore e con collocamento residenziale presso la madre nonché l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione coniugale sita in Perugia, via Populonia nr. 13.
Instaurato il contraddittorio nella fase cautelare si è costituito in giudizio il sig. che ha CP_1 contestato la ricostruzione dei fatti e le domande formulate dalla ricorrente. All'esito dell'audizione delle parti è stato confermato il provvedimento adottato “ inaudita altera parte” con previsione, quanto alla possibilità di incontri tra la minore e il padre, di incontri in modalità protette e in Persona_4 luogo neutro alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di Perugia previo consenso della minore e della madre affidataria esclusiva.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio anche nel giudizio di merito si è costituito in giudizio il sig.
Ha contestato di aver mai tenuto nei confronti della moglie condotte connotate da CP_1 violenza fisica e/o morale e da costrizioni di natura economica e di essersi, al contrario, costantemente occupato delle esigenze morali e materiali del nucleo familiare. Ha respinto il fondamento delle accuse formulate a suo carico nelle denunce presentate dalla moglie in sede penale e che hanno determinato l'applicazione a suo carico di misure cautelari personali. Ha concluso chiedendo pronuncia di separazione, rigetto della domanda di addebito e risarcimento del danno endo – familiare, l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre, contributo di mantenimento a Per_4 suo carico per i due figli ( compreso il figlio , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente) di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comunicazione congiunta le parti, in corso di causa, hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata per il merito rappresentando di aver raggiunto, nelle more, accordo bonario con conclusioni concordate che hanno chiesto siano trasfuse in sentenza.
Hanno, in particolare, comunicato di aver concordato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, demandando ai Servizi Sociali l'organizzazione di incontri tra padre e figlia come Per_4 già disposto nel provvedimento incidentale adottato in corso di causa;
l'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente;
la previsione di contributo di mantenimento per i due figli a carico del padre di euro 1200,00 mensili ( 600,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate con espresso rinvio al Protocollo del Tribunale di Perugia del mese di maggio del 2016.
Hanno, inoltre, previsto il versamento, a carico di della somma di euro 2800,00 a “ CP_1 stralcio” dei rimborsi dovuti per spese non versate e la possibilità per la moglie di recuperare propri beni custoditi in capannone nella disponibilità del padre del resistente.
Le parti hanno chiesto poi ai sensi dell'art. 473 bis nr. 49 c.p.c. che sia fissata “ .. nuova udienza cartolare, oltre il termine di mesi 6 dalla domanda e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione ..”
La causa, preso atto anche delle emergenze istruttorie acquisite nell'ambito del procedimento incidentale, è stata quindi rimessa al Collegio per le sue determinazioni.
Con sentenza nr. 1223/2024 emessa in data 17.9.2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale tra le parti alle condizioni concordate ma con integrazioni quanto all'affidamento della figlia minore. In particolare ha così provveduto nel relativo dispositivo : “ 1)Dichiara la separazione personale tra e che hanno contratto matrimonio il 28.8.2014 in Parte_1 CP_1
AN ( TA), annotato nei registri di stato civile del Comune di Perugia al nr. 133 parte serie B,
pagina 3 di 5 anno 2014 ( cfr. estratto atto di matrimonio allegato al ricorso) disponendo che la Cancelleria provveda alla trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente a tale capo, all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
2)Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande di addebito, di risarcimento del danno endo-familiare e di assegno di mantenimento formulate nel ricorso introduttivo dalla ricorrente per intervenuta rinuncia;
3)Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore nata il [...] a [...], alla madre Persona_4 Parte_1 con attribuzione alla stessa del potere di assumere anche le decisioni di maggior rilevanza per la vita della minore e con collocamento residenziale presso la madre;
4)Dispone – sino al raggiungimento della maggiore età della minore - che il padre sig. possa vedere ed incontrare la figlia CP_1
esclusivamente previa autonoma decisione della minore e in ogni caso con modalità c.d. Per_4 protette, alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di Perugia che vengono contestualmente incaricati di procedere, laddove acquisito il consenso della minore e della madre, all'organizzazione di tali incontri, con modalità protette e luogo neutro;
5)Assegna l'abitazione già adibita a residenza familiare alla signora quale genitore convivente con il figlio Parte_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente e affidataria/collocataria della figlia Per_1 minore;
6)Pone a carico di contributo di mantenimento per i figli e Persona_4 CP_1 Per_4
da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre convivente, di euro 600,00 per ciascun figlio ( Per_1
1200,00 complessivi) oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie individuate
e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Perugia del mese di maggio del 2016 e provvede,con riguardo alle altre condizioni, in conformità alle conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 24.1.2024 di cui ai punti da I) a l) dell'accordo depositato in giudizio…” .
E' stata, poi, con separato provvedimento, fissata udienza relativamente alla domanda di divorzio.
Le parti, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con conclusioni congiunte hanno chiesto pronuncia di divorzio alle stesse condizioni accessorie di cui alla pronuncia di separazione e la causa, trattata nelle forme cartolari avendo le parti rinunciato alla comparizione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi ormai più di 12 mesi dalla comparizione delle parti avanti al Tribunale disposta nell'ambito del giudizio di separazione.
Non vi è stata, nelle more, alcuna riconciliazione tra le parti sicchè può dirsi ormai irreversibilmente venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale.
3.Per quanto riguarda le questioni accessorie vanno in questa sede integralmente confermati i provvedimenti assunti con la già richiamata sentenza di separazione, da intendersi in questa sede richiamata “ per relationem” con particolari riguardo ai punti da 1) a 6) del dispositivo da ritenersi parte integrante della presente pronuncia.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti e delle condizioni accessorie adottate nella sentenza nr. 1223/2024 così provvede :
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 28.8.2014 in AN ( TA), annotato nei registri di stato civile del Comune di Perugia al nr.
[...]
133 parte serie B, anno 2014 ( cfr. estratto atto di matrimonio allegato al ricorso) disponendo che la
Cancelleria provveda alla trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente a tale capo, all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge
2)Dispone quanto alle questioni accessorie in conformità alla sentenza nr. 1223/2024 emessa nel giudizio di separazione e in particolare ai punti da 1) a 6) del relativo dispositivo da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Dichiara le spese di lite interamente compensate per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 6.5.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio
pagina 5 di 5