Sentenza 24 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 20929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20929 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20929/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6668 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OP Fiber s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Vincenzo Fortunato, Gianpiero Succi, Alessandro Botto e Tommaso Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
IN AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Mirabile e Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Divisione X Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga prot. n. 47060 del 7 maggio 2025 di parziale diniego all'istanza di accesso agli atti presentata da RC il 28 marzo 2025 avente ad oggetto gli atti adottati nell'iter procedimentale prodromico alla pubblicazione del DM 21 gennaio 2025;
ove occorrer possa, del provvedimento tacito del Mimit di rigetto della predetta istanza di accesso, formatosi il 27 aprile 2025, anteriormente al provvedimento espresso di diniego parziale di cui alla prot. n. 47060 del 7 maggio 2025;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente di acquisire copia degli atti indicati nell'istanza di accesso sub nn. 1-4 e 9, con conseguente condanna della resistente al loro rilascio ex art. 116 comma 4 cpa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RC s.p.a. il 25 settembre 2025:
della nota IN AL spa del 2 settembre 2025, con la quale l’istanza di accesso presentata da RC il 1 agosto precedente è stata integralmente disattesa;
in quanto occorra della nota MIMIT, DG Incentivi alle Imprese del 12 agosto 2025 con la quale è stato comunicato che sull’istanza conoscitiva di RC si sarebbe dovuta pronunciare IN AL spa in quanto autrice, detentrice e titolare degli atti convenzionali oggetto della richiesta di accesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy e di OP Fiber s.p.a. e di IN s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IA La FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - OP Fiber s.p.a. è concessionaria del progetto pubblico per la realizzazione e gestione della rete a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio nazionale, affidatole da IN AL s.p.a. nell’ambito del Piano banda ultralarga.
Nel corso del rapporto concessorio, è stato avviato un procedimento di revisione dei piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni, volto a tenere conto dei costi sopravvenuti e delle mutate condizioni economiche, al fine di garantire il riequilibrio complessivo del rapporto.
Tale procedimento, sviluppatosi attraverso una complessa istruttoria tecnica e amministrativa tra il concedente e il concessionario, si è concluso con l’adozione del Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 21 gennaio 2025, che ha formalmente definito le misure di riequilibrio e disposto la concessione dei contributi pubblici correlati.
2 - In tale contesto, RC s.p.a., operatore concorrente nel medesimo settore, ha presentato un’istanza di accesso agli atti istruttori prodromici all’adozione del D.M. 21 gennaio 2025, al fine di comprendere le motivazioni sottese alle misure di riequilibrio dei PEF e di verificare la compatibilità della misura con la disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
In particolare, con istanza del 28 marzo 2025 - presentata sia ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/90, sia dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013 - RC ha chiesto al Ministero delle imprese e del made in Italy l’ostensione dei seguenti documenti:
1) Verbali delle riunioni del 13 marzo e 14 giugno 2024, allegati alla nota M.i.m.It. in entrata n. 19168 del 18 luglio 2024;
2) Decisioni del 29 maggio 2024 assunte dal Collegio consultivo tecnico, cui le parti avevano devoluto la valutazione delle questioni relative alla decurtazione del prezzo e all’incremento del costo dei materiali, anch’esse allegate alla nota M.i.m.It. in entrata n. 19168 del 18 luglio 2024;
3) Pareri resi dal N.a.r.s. il 15 ottobre 2024 in ordine alle nuove istanze di revisione dei PEF formulate dal concessionario OP Fiber s.p.a. sulla base delle risultanze del tavolo di confronto tecnico e delle decisioni del C.c.t.;
4) Verbale dell’11 dicembre 2024 (allegato alla nota M.i.m.It. in entrata n. 3375 del 15 gennaio 2025) della riunione fra IN s.p.a. ed OP Fiber s.p.a. avente ad oggetto le misure condivise di riequilibrio dei PEF a seguito dei pareri del N.a.r.s.;
5) Nota del 17 dicembre 2024 (prot. M.i.m.It. in entrata n. 71876) con cui IN ha chiesto al M.i.m.It. di erogare a OP Fiber l’importo di 50 milioni di euro ai sensi dell’art. 8, comma 1- ter , del D.L. n. 155/2024;
6) Note del 17 dicembre (prot. M.i.m.It. in uscita n. 71878) e 18 dicembre 2024 (prot. n. 72487) con cui la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha chiesto al M.e.f. – R.g.S. un’anticipazione dell’importo di 50 milioni di euro ai sensi dell’art. 20, comma 30, della legge n. 213/2023;
7) Nota del 10 gennaio 2025 (prot. M.e.f. – R.g.S. n. 9135) con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che, con D.M. 19 dicembre 2024 n. 260505, è stata disposta una variazione di bilancio in attuazione del provvedimento legislativo richiamato;
8) D.M. 19 dicembre 2024 n. 260505;
9) Nota del 15 gennaio 2025 (prot. M.i.m.It. in entrata n. 3375) con cui IN s.p.a. ha chiesto al M.i.m.It. la concessione e successiva erogazione dell’importo complessivo di 610 milioni di euro in attuazione dell’art. 1, comma 482, della legge di bilancio 2025.
3 - Con nota del 7 maggio 2025 il Ministero, tenuto conto anche delle motivate opposizioni delle controinteressate OP Fiber e IN, ha accolto solo in parte l’istanza, limitando l’ostensione ai documenti di cui ai punti 5), 6), 7) e 8), e negando invece l’accesso ai verbali delle riunioni, ai pareri resi dal N.a.r.s. e alle decisioni del C.c.t., indicati nei punti 1), 2), 3), 4) e 9) dell’elenco.
In particolare, il diniego è stato motivato per le seguenti ragioni:
i) RC non avrebbe dimostrato la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti, come richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, presentando un’istanza con finalità meramente esplorative;
ii) ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5- bis , comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, è stato escluso l’accesso agli atti contenenti informazioni riservate relative al riequilibrio dei PEF e alle trattative tra IN e OP Fiber, in quanto la loro ostensione comporterebbe un pregiudizio agli interessi economici e commerciali delle parti contraenti;
iii) ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. b), n. 1), del d.lgs. n. 36/2023, è stato negato l’accesso ai pareri del N.a.r.s., in quanto riconducibili a pareri legali acquisiti per la soluzione di possibili controversie relative alle concessioni, e al verbale dell’11 dicembre 2024, in quanto riepilogativo degli esiti e delle valutazioni derivanti da tale parere.
4 - Avverso il diniego FiberCop ha spiegato l’odierno ricorso, con cui ha insistito per l’ostensione integrale degli atti istruttori.
5 - Nelle more del giudizio, con successiva istanza del 1 agosto 2025, RC ha esteso la richiesta di accesso al contenuto delle convenzioni e dei relativi atti aggiuntivi come integrati e modificati per effetto dell’approvazione delle misure di riequilibrio.
6 - A tale ultima istanza è stato opposto diniego da IN s.p.a., con nota del 2 settembre 2025, motivato in sostanza sulle medesime ragioni che fondavano il primo rigetto.
7 - Avverso tale provvedimento RC ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 settembre 2025.
8 - Resistono in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy, IN AL s.p.a. e OP Fiber s.p.a., insistendo per il rigetto del gravame.
9 - Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - Il ricorso merita accoglimento, sebbene nei limiti che saranno di seguito evidenziati.
2 - La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accesso alla documentazione istruttoria relativa al procedimento di revisione dei piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni per la realizzazione e gestione della rete a banda ultralarga nelle aree bianche, affidate a OPfiber s.p.a., conclusosi con il Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 21 gennaio 2025, con cui è stata prevista l’attribuzione di contributi aggiuntivi per 660 milioni di euro.
Tale richiesta è stata presentata da RC s.p.a., operatore concorrente nel medesimo settore, al dichiarato scopo “ di comprendere le motivazioni delle richieste di OF finalizzate ad ottenere misure di riequilibrio dei PEF prodotti in gara e risultati aggiudicatari di tutti i lotti delle gare del 2016, di verificare la complessiva compatibilità della misura con la disciplina eurounitaria in materia di aiuti, nonché con i parametri di un corretto confronto competitivo nel mercato di riferimento, anche in vista della possibile attivazione di strumenti a tutela dei suoi diritti ”.
3 - Alla luce di quanto precede, non può essere messo in dubbio l’interesse che muove RC s.p.a. ad accedere alla documentazione oggetto delle istanze, trattandosi di un operatore economico direttamente attivo nel medesimo mercato di riferimento e, dunque, titolare di un interesse concreto e attuale a verificare la correttezza e la legittimità delle misure di riequilibrio dei PEF adottate in favore della società concorrente.
L’interesse di RC s.p.a. trova, infatti, il proprio fondamento nella necessità di accertare che l’intervento di revisione dei piani economico-finanziari non si sia tradotto, anche indirettamente, nell’attribuzione di un vantaggio economico selettivo suscettibile di integrare un aiuto di Stato, in violazione della disciplina eurounitaria di cui agli artt. 107 e ss. TFUE.
Non può infatti escludersi che, se utilizzato in modo distorto, lo strumento del riequilibrio del PEF – in sé pienamente legittimo quando finalizzato a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario della concessione a fronte di sopravvenienze oggettive o di mutamenti imprevedibili del quadro economico – possa trasformarsi in un sostegno economico ingiustificato al concessionario, volto di fatto a compensare inefficienze gestionali o a trasferire risorse pubbliche non giustificate, con potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza.
L’esigenza conoscitiva di RC non si traduce, pertanto, nel caso di specie, in un controllo meramente astratto o generalizzato sulla concorrenzialità del mercato, bensì esprime un interesse specifico e qualificato dell’impresa ricorrente, direttamente connesso alla peculiare struttura del settore di riferimento.
Il mercato della realizzazione e gestione delle reti in fibra ottica, infatti, presenta una connotazione fortemente oligopolistica, essendo sostanzialmente presidiato da due operatori di rilievo nazionale titolari di reti infrastrutturali estese, e caratterizzato da elevate barriere all’ingresso, legate all’ingente fabbisogno di capitale, all’accesso limitato alle infrastrutture esistenti e ai lunghi tempi di realizzazione delle opere.
In un simile contesto economico, ogni intervento pubblico idoneo a modificare gli equilibri economico-finanziari di uno degli operatori incide in modo diretto e immediato sulla posizione dell’altro, alterando potenzialmente il delicato equilibrio del mercato. Inoltre la rilevanza strategica dello Stato nel settore, caratterizzato da pervasivi interventi pubblici volti a garantire la diffusione capillare della rete e compensare possibili fallimenti del mercato, espone il settore a rischi concreti di distorsione della concorrenza, poiché sostegni economici significativi possono alterare gli equilibri del mercato, favorendo in modo selettivo alcuni operatori.
L’esistenza di un interesse conoscitivo qualificato in capo all’impresa concorrente è stata del resto riconosciuta dalla sesta sezione del Consiglio di Stato in un giudizio analogo, avente ad oggetto, come nel caso di specie, le modifiche ai contratti di concessione intervenute tra IN e OP Fiber. In tale occasione il giudice d’appello ha riconosciuto che “ l’interesse di Fastweb si radica negli effetti che le modifiche alla concessione in fase di esecuzione generano o possono generare in termini di distorsione della concorrenza, legata ad un non corretto utilizzo dei fondi qualificati aiuti di Stato o alla violazione delle condizioni di approvazione degli stessi da parte della Commissione europea nonché alla violazione delle norme relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici ” (Cons. di Stato, 9 febbraio 2022, n. 931).
Alla luce di tali considerazioni, deve dunque riconoscersi in capo a RC s.p.a., nella sua veste di diretto competitor di OPfiber, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, l. n. 241 del 1990, all’accesso alla documentazione oggetto di causa, funzionale a verificare che le misure di riequilibrio non abbiano prodotto un indebito vantaggio competitivo in favore del concessionario.
In tale prospettiva, contrariamente a quanto prospettato dall’amministrazione, risulta irrilevante che RC non abbia partecipato alle procedure di gara originarie, poiché il diritto di accesso viene esercitato non già in qualità di concorrente in quella procedura, bensì nella distinta veste di operatore economico diretto concorrente di OPfiber.
4 - Neppure possono essere utilmente invocate le cause di esclusione all’accesso opposte dall’amministrazione.
5 - Non sono meritevoli di tutela, innanzitutto, le esigenze di segretezza tecnica e commerciale invocate a sostegno del diniego di rilascio dei documenti nn. 1 e 9, e cioè:
- i verbali degli incontri tra IN e OPfiber di cui al punto 1), “ contenenti le risultanze del tavolo di confronto tecnico costituito per la disamina delle istanze di revisione dei piani economico finanziari delle concessioni, che le parti controinteressate ritengono riservate, in quanto volte ad individuare il punto di riequilibrio del loro rapporto negoziale, nonché contenenti dati e informazioni qualificabili come segreti tecnici e commerciali ”;
- la nota M.i.m.It. 3375 del 2025 di cui al punto 9, con “ cui IN, nel richiedere al Ministero la concessione e la successiva erogazione dell’importo complessivo di 610 milioni di euro, di cui all’art. 1, co. 482, della L. 207/2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), ricostruisce l’intera procedura di riequilibrio dei PEF indicando i valori delle singole misure di riequilibrio, con il dettaglio per ciascun Lotto ”.
Deve escludersi, infatti, che il mero richiamo, indifferenziato e non circostanziato, a un preteso segreto industriale o commerciale possa erigersi a schermo assoluto, sottraendo indiscriminatamente alla conoscibilità l’intera documentazione istruttoria e propagandosi a tutte le informazioni acquisite.
Come chiarito dalla giurisprudenza, è onere di chi eccepisce la sussistenza di una siffatta esigenza qualificata di riservatezza, quale eccezione alla regola generale dell’acccessibilità, indicare innanzitutto quali specifiche informazioni, tra tutte quelle acquisite, siano effettivamente riservate e, successivamente, dimostrare mediante elementi concreti che tali informazioni costituiscano un vero e proprio segreto tecnico o commerciale, effettivamente sensibile e rilevante per la competitività dell’impresa, fornendo allegazioni circostanziate dalle quali emerga che il modello, l’idea o la metodologia da proteggere possano concretamente trovare applicazione futura e costituire un vantaggio competitivo (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, ordinanza del 19 settembre 2024, n. 7650; Cons. di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).
Da tali considerazioni la giurisprudenza ricava il principio generale della prevalenza della trasparenza assoluta delle gare pubbliche rispetto al “know how” dei singoli concorrenti, con l’unico limite, eccezionale, costituito dalle singole informazioni - da oscurare - sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall’impresa controinteressata (T.a.r. Lombardia, 24 gennaio 2022, n. 145).
Principio che, ad avviso del Collegio, deve ritenersi pienamente estensibile anche alla fattispecie in esame, attinente non alla fase di gara ma alla fase esecutiva della concessione e, in particolare, al procedimento di revisione del PEF. È proprio in questa fase – nella quale la modifica delle condizioni contrattuali avviene al di fuori di un confronto concorrenziale e mediante una negoziazione bilaterale tra amministrazione e concessionario, sottratta allo scrutinio degli operatori potenzialmente interessati – che si annida il rischio di attribuire di vantaggi economici selettivi e ingiustificati, suscettibili di alterare gli equilibri del mercato.
Peraltro, nel caso di specie, l’accesso richiesto non riguarda gli atti dell’offerta tecnica, che esprimono la strategia imprenditoriale dell’impresa e possono contenere idee, metodologie e soluzioni tecniche meritevoli di tutela, e che pertanto, entro tali limiti, sono qualificabili come riservati. Quanto alla documentazione relativa alla revisione del PEF, essa riporta prevalentemente dati economico-finanziari, analisi del mercato e dei mutamenti macroeconomici e settoriali, nonché delle modificazioni delle condizioni contrattuali, elementi che non presentano un contenuto intrinsecamente sensibile né carattere innovativo. In tale contesto, eventuali elementi effettivamente riservati devono essere specificamente individuati e circostanziati e possono riguardare solo informazioni che, se divulgate, possano realmente compromettere la posizione competitiva dell’impresa.
5.1 - Ciò posto, applicando siffatti principi al caso di specie, osserva il Collegio che:
- le parti controinteressate, nella dichiarazione di opposizione, si sono limitate ad asserire che i documenti sono riservati perché relativi all’esecuzione dei contratti e volti a individuare il punto di riequilibrio del rapporto negoziale, nonché contenenti dati e informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali, senza tuttavia: i) individuare a monte specificamente le informazioni effettivamente riservate, paralizzando indiscriminatamente l’accesso a tutti gli atti del procedimento; ii) motivare concretamente le ragioni della pretesa riservatezza;
- il generico richiamo all’appartenenza dei documenti alle dinamiche contrattuali non costituisce, di per sé, prova della sussistenza di profili di riservatezza commerciale meritevoli di tutela, né integra un “segreto” secondo i criteri sopra chiariti;
- è mancata una puntuale e adeguata valutazione dell’Amministrazione circa l’effettiva esistenza, nella documentazione richiesta, di segreti tecnico-commerciali, limitandosi a motivare il diniego parziale all’accesso mediante il richiamo alle opposizioni formulate dagli operatori economici.
6 - Non sono condivisibili neppure le ragioni del diniego di rilascio dei documenti nn. 3 e 4, e cioè i pareri del NARS e il verbale sottoscritto tra IN e OPfiber (“ nel quale sono illustrate e riepilogate le misure condivise di riequilibrio dei PEF delle concessioni a seguito dei predetti pareri del NARS ”), che, secondo l’amministrazione, dovrebbero essere assimilati a pareri legali e dunque considerati atti preparatori di possibili contenziosi.
Al riguardo, si osserva infatti che l’accesso ai pareri legali può essere legittimamente negato solo quando essi vengano espressi al fine di definire una strategia in contenziosi potenziali o già insorti. Gli stessi pareri devono invece considerarsi accessibili allorché assolvano una funzione endoprocedimentale ossia quando, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, essi rappresentino un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall’Amministrazione, si innestino stabilmente nell’ iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e contribuendo a orientare la decisione finale dell’Amministrazione (Consiglio Stato, Sezione VI, 30 settembre 2010, n. 7237).
In questa prospettiva, i pareri espressi dal NARS risultano pertanto pienamente accessibili, in quanto estranei a qualsiasi logica difensiva e a contenziosi, anche potenziali, tra le parti. Essi si inseriscono invece, per espressa previsione normativa, come passaggio procedimentale istruttorio di revisione dei Piani economico-finanziari delle concessioni. Si tratta, inoltre, di pareri formulati da un organismo tecnico di consulenza e supporto al CIPESS, incaricato di valutare in modo tecnico e imparziale i presupposti e le misure di riequilibrio, senza assumere alcuna funzione di difesa legale dell’amministrazione, di modo che loro accessibilità deve essere garantita anche in considerazione dell’esigenza di trasparenza che connota l’attività istituzionale svolta.
7 - Analogamente, non possono ritenersi sottratte all’accesso neppure le decisioni del Collegio consultivo tecnico di cui al punto 2 (le decisioni del 29 maggio 2024, cui le parti avevano devoluto la valutazione delle questioni relative alla decurtazione del prezzo e all’incremento del costo dei materiali), le quali non assolvono ad alcuna funzione difensiva, diversamente da quanto prospettato dall’amministrazione – peraltro solo in sede di giudizio. Si tratta infatti di decisioni adottate dall’organo tecnico nell’ambito delle proprie attribuzioni, volte a definire le questioni insorte in fase esecutiva e, dunque, relative a potenziali contenziosi già composti nella sede propria; decisioni rispetto alle quali la ricorrente è rimasta estranea e che, proprio perché conclusive e non funzionali alla predisposizione di una strategia processuale futura, non possono essere qualificate come atti preparatori di un contenzioso né, conseguentemente, essere sottratte all’accesso.
8 - Alla luce di tali considerazioni, avuto riguardo alla fondatezza del secondo motivo, il ricorso introduttivo deve essere, almeno in parte, accolto, in considerazione dell’esistenza di un interesse qualificato della ricorrente all’ostensione dei documenti richiesti e non ravvisandosi ragioni eccezionali idonee a giustificare l’esclusione dall’accesso. Per le medesime ragioni deve essere accolto anche il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto le convenzioni e i relativi atti aggiuntivi, come integrati e modificati a seguito dell’approvazione delle misure di riequilibrio, nonché gli ulteriori atti consequenziali che hanno recepito tali modifiche. Anche rispetto a tali documenti permane infatti un interesse qualificato e attuale della ricorrente, strettamente connesso alla necessità di verificare l’esatto contenuto delle nuove condizioni contrattuali e degli effetti prodotti dalle misure di riequilibrio, senza che l’amministrazione o le parti controinteressate abbiano addotto motivi ostativi idonei a limitarne l’ostensione.
È onere dell’Amministrazione consentire l’esibizione e il rilascio di copia della documentazione richiesta, avendo cura di oscurare, previa interlocuzione con i soggetti controinteressati, le sole parti dei documenti da cui possano emergere informazioni effettivamente sensibili, qualificabili come segreti tecnici o commerciali, sulla base dei criteri interpretativi offerti in questa sede.
9 - L’accoglimento del secondo motivo, relativo all’accertamento del diritto di accesso procedimentale di RC, priva di interesse il primo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di esibizione dei medesimi documenti ai sensi della disciplina sull’accesso civico generalizzato.
10 - La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, accoglie l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES LE, Presidente
Giuseppe Bianchi, Referendario
IA La FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA La FA | ES LE |
IL SEGRETARIO