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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG N. 13433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Parte_1 Martellotta;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 19.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del presente giudizio da parte dell'istituto previdenziale.
Condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della controparte, in misura pari ai minimi, considerato il contegno processuale collaborativo dell'istituto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 886,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre.
Bari,19.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Parte_1 Martellotta;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 19.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del presente giudizio da parte dell'istituto previdenziale.
Condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della controparte, in misura pari ai minimi, considerato il contegno processuale collaborativo dell'istituto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 886,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre.
Bari,19.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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