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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente - indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0013976 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del Ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 29.11.2024,(rgrn.687/2024), l'Ricorrente_1 Ricorrente_1
,in persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'ingiunzione n.0013976 del Comune di resistente ,per i seguenti motivi:illegittimità dell'atto impugnato avendo l'ente richiesto il pagamento del tributo anche in ordine a fabbricati rispetto ai quali la sentenza n.126/2022 ne aveva escluso l'imponibilità.
Si chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il comune di resistente impugnando, punto per punto, tutto quanto sostenuto da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti, con la sentenza n. 126/01/2022 della Commissione Tributaria Regionale di Basilicata, pronunciata in data 30.3.2022 e depositata in segreteria il 27.04.2022,in parziale accoglimento dell'appello promosso dall'Ricorrente_1 di educazione Femminile Ricorrente_2 ,i Giudici stabilivano quali fabbricati, di proprietà dell'Ricorrente_1 di Educazione Femminile, fossero esenti dall'imposta comunale. Ora,preliminarmente,come correttamente afferma parte resistente,i Giudici Regionali,nella loro sentenza, hanno affermato come, negli immobili di cui è causa ,non vi si fosse svolta soltanto attività in forma non commerciale. Il Collegio , ulteriormente, accertava che uno degli immobili,catastalmente iscritto come categoria B/1,fosse oggetto di locazione e,pertanto,estraneo all'esercizio di attività non commerciale. Infatti a pag.4 (rigo 6 e seguenti) della sentenza, si dice”l'Istituto, avendo concesso in locazione (all. 5-6-7) con previsione di canone annuale:-gli immobili distinti in catasto al foglio 30 part.lla
494-gli immobili distinti in catasto al foglio 30 part.lla 495-gli immobili distinti in catasto al foglio 30 part.lla
1803 e 1375;non è legittimato,poi, a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'imu e della Tasi,in quanto i predetti sono utilizzati per finalità lucrative e con modalità commerciale anche se per attività didattiche”.Ora, l'utilizzazione mista è conseguente alla rappresentazione del medesimo istituto, ove si rileva che gli immobili sono per natura e destinazione finalizzati ad attività di collegio e convitto ma,nello specifico,le attività per cui si invoca l'esenzione sono esclusivamente le attività didattiche conseguenti dell'esercizio di un istituto paritario. Per cui non sono svolte attività di collegio e,pertanto,la quota di immobile, per natura adibita a dormitorio, risulta estranea alla invocata agevolazione, in quanto non provata in concreto. L'istituto,peraltro, non fornisce neanche la prova delle superfici effettivamente adibite ad attività scolastica né, in maniera più lata, neanche delle superfici effettivamente adibite alle attività esentate. Di questo fatto fanno menzione i Giudici Regionali quando affermano che, nel caso di specie, tale dichiarazione è stata completamente omessa da parte del contribuente, come rilevato dalla CTP di
Potenza nella sentenza di primo grado, ed il comune di resistente non è stato posto in grado di conoscere gli immobili cui si sarebbe dovuta applicare l'esenzione dai tributi locali. Comunque,a differenza dei giudici Provinciali,quelli regionali hanno stabilito che l'omessa dichiarazione degli immobili esenti ,non escludesse l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7,comma 1 lett. i) del d.lgs. n.504/1992.Pertanto ,i
Giudici di secondo grado hanno affermato che l'esenzione, per le aree adibite ad attività scolastica, spettasse anche in assenza di dichiarazione IMU. In sostanza, i Giudici di secondo grado hanno stabilito la spettanza dell'esenzione unicamente per le aree adibite ad attività scolastica. Nessuna esenzione, hanno stabilito i Giudici ,spettava per le aree adibite a scopi religiosi o adibite ad abitazioni delle suore. Il comune di resistente,in sede di ingiunzione, esentava le aree per cui vi era la prova dell'esercizio della attività scolastica. Quindi ,come ancora correttamente afferma parte resistente,il ricorso è da rigettare perché,così come proposto, viola e falsamente applica l'art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 7,comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992,in quanto è principio pacificamente condiviso quello per cui”il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza,in concorso, dei requisiti dell'esenzione”(Cass .civ. sez.VI- Ord.(ud.23.03.2021) 25.5.2021,n.14317) e che tra requisiti dell'esenzione deve rientrare la prova delle superfici adibite ad attività esentata. Tuttavia, di tale esenzione, non veniva fornita alcuna prova. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quando deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza con attribuzione al difensore di parte resistente per dichiarazione di anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 250,00. Così deciso in Potenza, il
12.12.2025 Il Relatore: Dott. Gaetano Savino Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente - indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0013976 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del Ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 29.11.2024,(rgrn.687/2024), l'Ricorrente_1 Ricorrente_1
,in persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'ingiunzione n.0013976 del Comune di resistente ,per i seguenti motivi:illegittimità dell'atto impugnato avendo l'ente richiesto il pagamento del tributo anche in ordine a fabbricati rispetto ai quali la sentenza n.126/2022 ne aveva escluso l'imponibilità.
Si chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il comune di resistente impugnando, punto per punto, tutto quanto sostenuto da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti, con la sentenza n. 126/01/2022 della Commissione Tributaria Regionale di Basilicata, pronunciata in data 30.3.2022 e depositata in segreteria il 27.04.2022,in parziale accoglimento dell'appello promosso dall'Ricorrente_1 di educazione Femminile Ricorrente_2 ,i Giudici stabilivano quali fabbricati, di proprietà dell'Ricorrente_1 di Educazione Femminile, fossero esenti dall'imposta comunale. Ora,preliminarmente,come correttamente afferma parte resistente,i Giudici Regionali,nella loro sentenza, hanno affermato come, negli immobili di cui è causa ,non vi si fosse svolta soltanto attività in forma non commerciale. Il Collegio , ulteriormente, accertava che uno degli immobili,catastalmente iscritto come categoria B/1,fosse oggetto di locazione e,pertanto,estraneo all'esercizio di attività non commerciale. Infatti a pag.4 (rigo 6 e seguenti) della sentenza, si dice”l'Istituto, avendo concesso in locazione (all. 5-6-7) con previsione di canone annuale:-gli immobili distinti in catasto al foglio 30 part.lla
494-gli immobili distinti in catasto al foglio 30 part.lla 495-gli immobili distinti in catasto al foglio 30 part.lla
1803 e 1375;non è legittimato,poi, a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'imu e della Tasi,in quanto i predetti sono utilizzati per finalità lucrative e con modalità commerciale anche se per attività didattiche”.Ora, l'utilizzazione mista è conseguente alla rappresentazione del medesimo istituto, ove si rileva che gli immobili sono per natura e destinazione finalizzati ad attività di collegio e convitto ma,nello specifico,le attività per cui si invoca l'esenzione sono esclusivamente le attività didattiche conseguenti dell'esercizio di un istituto paritario. Per cui non sono svolte attività di collegio e,pertanto,la quota di immobile, per natura adibita a dormitorio, risulta estranea alla invocata agevolazione, in quanto non provata in concreto. L'istituto,peraltro, non fornisce neanche la prova delle superfici effettivamente adibite ad attività scolastica né, in maniera più lata, neanche delle superfici effettivamente adibite alle attività esentate. Di questo fatto fanno menzione i Giudici Regionali quando affermano che, nel caso di specie, tale dichiarazione è stata completamente omessa da parte del contribuente, come rilevato dalla CTP di
Potenza nella sentenza di primo grado, ed il comune di resistente non è stato posto in grado di conoscere gli immobili cui si sarebbe dovuta applicare l'esenzione dai tributi locali. Comunque,a differenza dei giudici Provinciali,quelli regionali hanno stabilito che l'omessa dichiarazione degli immobili esenti ,non escludesse l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7,comma 1 lett. i) del d.lgs. n.504/1992.Pertanto ,i
Giudici di secondo grado hanno affermato che l'esenzione, per le aree adibite ad attività scolastica, spettasse anche in assenza di dichiarazione IMU. In sostanza, i Giudici di secondo grado hanno stabilito la spettanza dell'esenzione unicamente per le aree adibite ad attività scolastica. Nessuna esenzione, hanno stabilito i Giudici ,spettava per le aree adibite a scopi religiosi o adibite ad abitazioni delle suore. Il comune di resistente,in sede di ingiunzione, esentava le aree per cui vi era la prova dell'esercizio della attività scolastica. Quindi ,come ancora correttamente afferma parte resistente,il ricorso è da rigettare perché,così come proposto, viola e falsamente applica l'art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 7,comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992,in quanto è principio pacificamente condiviso quello per cui”il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza,in concorso, dei requisiti dell'esenzione”(Cass .civ. sez.VI- Ord.(ud.23.03.2021) 25.5.2021,n.14317) e che tra requisiti dell'esenzione deve rientrare la prova delle superfici adibite ad attività esentata. Tuttavia, di tale esenzione, non veniva fornita alcuna prova. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quando deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza con attribuzione al difensore di parte resistente per dichiarazione di anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 250,00. Così deciso in Potenza, il
12.12.2025 Il Relatore: Dott. Gaetano Savino Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino