Articolo 1262 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1262. Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo; b) capitano e tenente: corso di aggiornamento; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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