CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 202/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentato e difeso, dall' avv. Viviana Cornacchia
( ), in virtù di procura speciale su atto separato, con la C.F._1
quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
E
( ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Gambarota ( , C.F._2
come da procura in calce all'atto di costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia all'indirizzo PEC Email_2
Conclusioni
Per l'appellante: -Accogliere il gravame, perchè fondato in fatto ed in diritto per
i motivi esposti così riformando la sentenza impugnata ed appellata e rigettando le domande di controparte in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili Pag. 1 a 10 ed in via gradata ed all'esito comunque nel merito infondata in fatto e diritto e quindi rigettando le avverse domande tutte;
-Condannare gli appellati alla restituzione degli importi qualora fossero corrisposti dallo come da atti di liquidazione che si produrranno in copia Pt_1
come quietanzati, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici dalla data di ricezione fino al saldo effettivo, e di tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero essere sborsate sulla base della sentenza impugnata con il presente atto, con interessi rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici
-Emettere ogni altro provvedimento ai fini di iusta et recte decidere dando ingresso all'impugnazione e per quanto di ragione mandando esente l'appellante da qualsivoglia condanna;
-Condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali, e compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario nonché I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge, del doppio grado del giudizio dovendosi ritenere per ribadite domande, eccezioni
e richieste formulate in prime cure che devono qui aversi per richiamate e trascritte;
-in via meramente gradata valutare di provvedere ad una compensazione delle spese di lite del doppio grado
Per l'appellata: Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi di lite per il presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. di seguito convenne in giudizio Parte_2 CP_1
l' (di seguito Controparte_2
), per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati dalla mancata Pt_1
conclusione di un contratto di locazione di un immobile, di proprietà dello , Pt_1
sito in Ariano Irpino (Av). Pag. 2 a 10
1.1. Costituitosi, lo chiese il rigetto delle domande, ribadendo il corretto Pt_1
operato dell'Ente e l'insussistenza del danno.
1.2. Il Tribunale, affermata la propria giurisdizione, nel merito, ritenne provato il raggiungimento dell'accordo tra le parti, in virtù della delibera del 21 dicembre 2018 di assegnazione dell'immobile in locazione alla Quindi, CP_1
ritenne provato che il rifiuto dello fosse ingiustificato e che andasse Pt_1
risarcita la spesa di € 532,50, sostenuta dalla a titolo di registrazione CP_1
del contratto, poi non sottoscritto, oltre agli interessi negativi delle rate del finanziamento, assunto dalla ai fini dell'adeguamento del locale, per CP_1
complessivi € 2.032,50 (532,50+1.500,00), oltre interessi compensativi fino alla sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
§.
2. La sentenza n. 2610/21, emessa dal Tribunale di Benevento, è stata impugnata dallo . Pt_1
2.1. L'appellante censura la decisione sotto i seguenti profili:
1. Omessa valutazione dei fatti alla luce della normativa che regge la materia, che rende il recesso giustificato e dovuto;
2. Doverosità della revoca a causa della esistenza di difformità edilizie ed urbanistiche;
3. Inesistenza di danni risarcibili;
4. Scelta del contraente ed inesistenza dell'affidamento incolpevole;
5. Difetto di Giurisdizione del G.O. in favore del TAR Napoli;
6. Mediazione;
2.2. Costituitasi la ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
§.
3. La Corte all'udienza del 09.10.2025, all'esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. In via preliminare va esaminata la censura sul difetto di giurisdizione.
Il Tribunale aveva affermato la giurisdizione del GO, ritenendo che l'oggetto della controversia afferisse alla responsabilità da comportamento e non da provvedimento della PA. Pag. 3 a 10 L'appellante sostiene che nel caso in esame ci si trovi a cospetto di un comportamento, collegato all'esercizio illegittimo di un pubblico potere, soggetto, pertanto appartenente alla giurisdizione del GA. Lo IACP sostiene di svolgere una funzione pubblica (gestione del patrimonio di edilizia pubblica) e che il tema della revoca dell'autorizzazione alla stipula della locazione, in quanto afferente al momento procedimentale, antecedente alla stipula del contratto con la PA, appartenga alla giurisdizione del GA.
Nel caso in esame, evidenzia l'appellante, non era stato ancora stipulato alcun contratto, il quale avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam e, laddove lo avesse posto in essere un atto illegittimo, l'azione ricadeva, Pt_1
secondo le regole previste dagli artt. 30 e 120 c.p.a., nella giurisdizione del GA.
Infine, laddove si volesse esaminare la questione sotto il profilo della responsabilità precontrattuale della PA, questa andrebbe esclusa, poiché
l'affidamento del contraente era illegittimo.
L'appellata ha ribattuto che Sulla questione la Cassazione ha stabilito CP_1
che, per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Al fine di dirimere la questione occorre premettere in fatto che:
, quale l.r. della nel mese di novembre 2018, avendo Controparte_1 CP_1
appreso che alla Via Madonna di Fatima, 58, del comune di Ariano Irpino (AV), era stata da poco chiusa un'attività commerciale simile alla propria, si era recato presso il competente per informarsi in merito all'assegnazione del Pt_1
predetto locale;
con raccomandata del 3/12/ 2018, prot. 18873, lo aveva Pt_1
comunicato al di aver avviato la procedura per l'assegnazione e che CP_1
l'importo del canone mensile era di € 168,00, oltre IVA, sottolineando che, in caso di accettazione del canone, il locale sarebbe stato consegnato nello stato di fatto in cui si trovava e che tutti i lavori di adeguamento, variazioni catastali, agibilità, ecc. erano a carico della richiedente;
Con successiva raccomandata del
18/12/ 2018, prot. 19606, lo , avendo la accettato tutte le Pt_1 CP_1
Pag. 4 a 10 condizioni richieste, aveva comunicato che “…con disposizione del Direttore
Generale n. 447 del 17/12/2018, la S.V. è stata autorizzata all'assegnazione del locale in questione….” e che, al fine di procedere alla consegna delle chiavi del locale assegnato, la entro dieci giorni, doveva effettuare, il versamento CP_1
della somma complessiva di € 532,50; con successiva raccomandata del
24/12/2018, prot. 19886, lo aveva comunicato alla di ritenere Pt_1 CP_1
nulla la precedente comunicazione del 18.12.2018, in quanto, a seguito di sopralluogo, era risultato che la superficie del locale commerciale non era di
40,00 mq, bensì di 112,00 mq;
la aveva quindi chiesto che le venisse CP_1
assegnato l'intero locale di 112,00 mq, al canone ricalcolato in base alla superficie effettiva;
la richiesta era rimasta inevasa e quindi la con CP_1
successiva lettera del 15/03/2019, aveva chiesto nuovamente allo di Pt_1
procede alla sottoscrizione del contratto;
con raccomandata del 21/03/ 2019, prot. 3509, lo aveva comunicato di aver sospeso l'iter di assegnazione, in Pt_1
quanto il locale doveva essere sistemato sia dal punto di vista catastale che amministrativo, invitando la ricorrente a comunicare le modalità di restituzione delle somme versate di € 532,50.
Orbene dall'iter seguito per l'assegnazione del locale risulta evidente che la controversia ha ad oggetto la verifica della legittimità della revoca, da parte dello , del provvedimento di assegnazione dell'alloggio alla del Pt_1 CP_1
18.12.2018. A riguardo le SU della Cassazione hanno stabilito che In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 con cui la
Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del
d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della l. Regione Campania n.
18 del 1997, atteso che la posizione dell'assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il Pag. 5 a 10 provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione. (cfr. Cass. 4366/2021).
Pertanto, va confermata la decisone del tribunale che ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del GO.
3.2. Nel merito vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il primo ed il terzo motivo di gravame, relativi alla risarcibilità dei costi del finanziamento.
L'appellante si duole, con il primo motivo, che il tribunale non abbia valutato adeguatamente la vicenda sotto tutti gli aspetti ed in particolare non abbia adeguatamente valutato gli esiti dell'istruttoria, poiché non aveva dato alcun rilievo alla circostanza che era stata la a compulsare lo , al fine di CP_1 Pt_1
ottenere l'assegnazione del locale e che il l.r. della come egli stesso CP_1
aveva dichiarato, aveva visitato il locale, prima di richiederne l'assegnazione, quindi era be consapevole della reale metratura del locale di 112 mq e non di
40 mq, diversamente da quanto egli aveva indicato nella propria richiesta e da quanto emergeva dai dati catastali, ed aveva omesso di darne notizia all'Ente, in violazione del dovere di buonafede precontrattuale ex art. 1337 e 1338 c.c., al fine di conseguire un immobile di metratura maggiore ad un canone commisurato ad un immobile di misura inferiore di oltre la metà.
L'appellante contesta l'affermazione del primo giudice, secondo cui la “mancata conoscenza (ndr. da parte dello ) della superficie di un bene in sua titolarità Pt_1
appare non plausibile”, in quanto tale affermazione non tiene conto del fatto che la aveva richiesto l'assegnazione del locale il 28.11.2018, e cioè lo CP_1
stesso giorno in cui detto locale era stato riconsegnato allo dal precedente Pt_1
locatario e che, nel verbale di riconsegna, non era riportata la metratura, come modificata ed ampliata dal locatario, ma solo la costatazione dello stato del bene. Pag. 6 a 10 Pertanto, non avendo avuto lo la disponibilità del bene non aveva potuto Pt_1
accertare l'ampliamento della superficie del locale realizzato dal precedente locatario;
né poteva effettuare tale accertamento in tempi brevi, in relazione al numero di cespiti riferibili all'Ente.
Inoltre, il tribunale non aveva valutato che la aveva richiesto il CP_1
finanziamento in data 23.11.2018, ottenendolo il successivo 29.11.2018, prima ancora che lo accettasse la richiesta di assegnazione, perché, afferma il Pt_1
tribunale, rassicurato della certa assegnazione. Ma il tribunale non aveva valutato che lo IACP era un Ente pubblico e il locale era un bene pubblico, per cui non vi potevano essere rassicurazioni a riguardo. Inoltre, l'accettazione della richiesta da parte della non era mai stata prodotta, per cui il suo CP_1
contenuto non era noto, né era certa l'esistenza dell'accettazione da parte della che necessariamente avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, attesa CP_1
la vigenza in materia del principio della forma scritta ad substantiam.
3.2.2. Con il terzo motivo di appello lamenta, poi, l'inesistenza di danni risarcibili, in relazione al finanziamento, in quanto questo risultava contratto prima ed indipendentemente dell'assegnazione in locazione del locale da parte dello , inoltre, inseguito alla revoca dell'assegnazione, comunicata in data Pt_1
24.12.2028, appena sei giorni dopo la comunicazione di assegnazione del locale e dieci giorni dopo la stipula del finanziamento, la avrebbe potuto CP_1
estinguerlo immediatamente, evitando il maturare degli interessi negativi.
Inoltre, evidenzia l'appellate, la non aveva provato che il CP_1
finanziamento fosse collegato al locale in questione, e che fosse finalizzato alla ristrutturazione ed allestimento di detto locale, né aveva dato prova che il finanziamento fosse stato effettivamente erogato, mancando in atti la prova dell'accreditamento o una quietanza.
Infine, l'appellante deduce di avere restituito gli importi relativi alla conclusione del contratto di locazione di € 352,50, sborsati dalla CP_1
Pag. 7 a 10 malgrado fosse stata avvisata di non effettuare il pagamento, attesa l'intervenuta revoca dell'autorizzazione alla locazione.
3.3 Le censure sono fondate.
L'analisi delle tempistiche, evidenziata dall'appellante, pone in rilievo l'autonomia tra la contrazione del finanziamento e la richiesta di assegnazione del locale dello da parte della Pt_1 CP_1
Va infatti considerato che il tribunale ha qualificato la domanda come risarcimento danni da responsabilità precontrattuale. Orbene in tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto, sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), mentre non è risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.
Nel caso in esame il tribunale ha quindi liquidato il solo danno emergente consistente negli esborsi sostenuti per il contratto di locazione non concluso per € 532,50, nonché gli interessi negativi connessi all'erogazione del finanziamento.
Quanto ai costi per il contratto di locazione è pacifico che la avesse CP_1
diritto a conseguirli. Va considerato, infatti che la aveva effettuato il CP_1
pagamento nonostante lo , con la missiva del 24.12.2018, l'avesse invitata Pt_1
a non pagare, attesa l'avvenuta revoca dell'autorizzazione, e che successivamente lo si era immediatamente offerto di restituire le somme Pt_1
in questione, con la nota del 21.03.2019, invitando la ad indicare le CP_1
modalità della restituzione, anche attraverso gli estremi del proprio c.c. bancario.
Pag. 8 a 10 Per tali esborsi lo ha prodotto in atti il mandato di pagamento, per Pt_1
complessivi € 532,50 del 20.09.2019, in seguito all'invio della e-mail da parte della indicante il proprio conto corrente, da cui risulta che le somme CP_1
sono state restituite alla CP_1
Quanto agli interessi passivi del finanziamento, invece, la aveva l'onere CP_1
di dare la prova del collegamento del finanziamento con il contratto di locazione da cui lo aveva receduto. In particolare, aveva l'onere di Pt_1
dimostrare che il finanziamento in questione fosse stato effettivamente richiesto in funzione della locazione del locale dello . Pt_1
La circostanza che la richiesta del finanziamento, come risulta dalla documentazione depositata in atti, fosse stata avanzata in data 29.11.2018, prima ancora che lo con la missiva del 03.12.2018 formulasse alla Pt_1 CP_1
la proposta di locazione del locale e, quindi prima ancora che la stessa
[...] CP_1
accettasse detta proposta;
nonché la circostanza che il contratto di
[...]
finanziamento fosse stato sottoscritto in data 14.12.2018, prima che lo Pt_1
con missiva del 18.12.2018 comunicasse alla l'intervenuta CP_1
autorizzazione all'assegnazione del locale;
nonché la circostanza che, nella richiesta di concessione di finanziamento, non fosse stata indicata quale finalità dello stesso la ristrutturazione del locale dello da prendere in locazione, Pt_1
ma l'anticipata estinzione di finanziamento pregresso e l'acquisizione di liquidità per l'acquisto di attrezzature per minimarket, non consentono di collegare detto finanziamento con il contratto di locazione con lo . Pt_1
Pertanto, i relativi costi non possono essere considerati come consequenziali e derivati dal recesso ingiustificato dalle trattative da parete dello . Pt_1
In definitiva lo ha dimostrato di avere restituito gli esborsi connessi alla Pt_1
locazione prima dell'istaurazione del giudizio ed è risultato accertata la non debenza dei costi relativi al finanziamento.
3.2. L'accertamento della non riconducibilità delle spese del finanziamento al contratto di locazione con lo e, conseguentemente, della non Pt_1
Pag. 9 a 10 addebitabilità di tali costi allo assorbe l'esame degli ulteriori motivi di Pt_1
gravame, relativi alla legittimità o meno della revoca adottata dallo e alla Pt_1
insussistenza di un affidamento incolpevole in capo alla CP_1
§.
5. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
5.1. In ragione del totale rigetto della domanda attorea le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 2610/21 emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da . Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1 Controparte_1
favore dello della provincia di in liquidazione che liquida, quanto Pt_1 Pt_1
al primo grado, in complessivi € 1.278,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello, in complessivi € 1.458,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 202/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentato e difeso, dall' avv. Viviana Cornacchia
( ), in virtù di procura speciale su atto separato, con la C.F._1
quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
E
( ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Gambarota ( , C.F._2
come da procura in calce all'atto di costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia all'indirizzo PEC Email_2
Conclusioni
Per l'appellante: -Accogliere il gravame, perchè fondato in fatto ed in diritto per
i motivi esposti così riformando la sentenza impugnata ed appellata e rigettando le domande di controparte in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili Pag. 1 a 10 ed in via gradata ed all'esito comunque nel merito infondata in fatto e diritto e quindi rigettando le avverse domande tutte;
-Condannare gli appellati alla restituzione degli importi qualora fossero corrisposti dallo come da atti di liquidazione che si produrranno in copia Pt_1
come quietanzati, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici dalla data di ricezione fino al saldo effettivo, e di tutte le eventuali ulteriori somme che dovessero essere sborsate sulla base della sentenza impugnata con il presente atto, con interessi rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici
-Emettere ogni altro provvedimento ai fini di iusta et recte decidere dando ingresso all'impugnazione e per quanto di ragione mandando esente l'appellante da qualsivoglia condanna;
-Condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali, e compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario nonché I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge, del doppio grado del giudizio dovendosi ritenere per ribadite domande, eccezioni
e richieste formulate in prime cure che devono qui aversi per richiamate e trascritte;
-in via meramente gradata valutare di provvedere ad una compensazione delle spese di lite del doppio grado
Per l'appellata: Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi di lite per il presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. di seguito convenne in giudizio Parte_2 CP_1
l' (di seguito Controparte_2
), per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati dalla mancata Pt_1
conclusione di un contratto di locazione di un immobile, di proprietà dello , Pt_1
sito in Ariano Irpino (Av). Pag. 2 a 10
1.1. Costituitosi, lo chiese il rigetto delle domande, ribadendo il corretto Pt_1
operato dell'Ente e l'insussistenza del danno.
1.2. Il Tribunale, affermata la propria giurisdizione, nel merito, ritenne provato il raggiungimento dell'accordo tra le parti, in virtù della delibera del 21 dicembre 2018 di assegnazione dell'immobile in locazione alla Quindi, CP_1
ritenne provato che il rifiuto dello fosse ingiustificato e che andasse Pt_1
risarcita la spesa di € 532,50, sostenuta dalla a titolo di registrazione CP_1
del contratto, poi non sottoscritto, oltre agli interessi negativi delle rate del finanziamento, assunto dalla ai fini dell'adeguamento del locale, per CP_1
complessivi € 2.032,50 (532,50+1.500,00), oltre interessi compensativi fino alla sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
§.
2. La sentenza n. 2610/21, emessa dal Tribunale di Benevento, è stata impugnata dallo . Pt_1
2.1. L'appellante censura la decisione sotto i seguenti profili:
1. Omessa valutazione dei fatti alla luce della normativa che regge la materia, che rende il recesso giustificato e dovuto;
2. Doverosità della revoca a causa della esistenza di difformità edilizie ed urbanistiche;
3. Inesistenza di danni risarcibili;
4. Scelta del contraente ed inesistenza dell'affidamento incolpevole;
5. Difetto di Giurisdizione del G.O. in favore del TAR Napoli;
6. Mediazione;
2.2. Costituitasi la ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
§.
3. La Corte all'udienza del 09.10.2025, all'esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. In via preliminare va esaminata la censura sul difetto di giurisdizione.
Il Tribunale aveva affermato la giurisdizione del GO, ritenendo che l'oggetto della controversia afferisse alla responsabilità da comportamento e non da provvedimento della PA. Pag. 3 a 10 L'appellante sostiene che nel caso in esame ci si trovi a cospetto di un comportamento, collegato all'esercizio illegittimo di un pubblico potere, soggetto, pertanto appartenente alla giurisdizione del GA. Lo IACP sostiene di svolgere una funzione pubblica (gestione del patrimonio di edilizia pubblica) e che il tema della revoca dell'autorizzazione alla stipula della locazione, in quanto afferente al momento procedimentale, antecedente alla stipula del contratto con la PA, appartenga alla giurisdizione del GA.
Nel caso in esame, evidenzia l'appellante, non era stato ancora stipulato alcun contratto, il quale avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam e, laddove lo avesse posto in essere un atto illegittimo, l'azione ricadeva, Pt_1
secondo le regole previste dagli artt. 30 e 120 c.p.a., nella giurisdizione del GA.
Infine, laddove si volesse esaminare la questione sotto il profilo della responsabilità precontrattuale della PA, questa andrebbe esclusa, poiché
l'affidamento del contraente era illegittimo.
L'appellata ha ribattuto che Sulla questione la Cassazione ha stabilito CP_1
che, per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Al fine di dirimere la questione occorre premettere in fatto che:
, quale l.r. della nel mese di novembre 2018, avendo Controparte_1 CP_1
appreso che alla Via Madonna di Fatima, 58, del comune di Ariano Irpino (AV), era stata da poco chiusa un'attività commerciale simile alla propria, si era recato presso il competente per informarsi in merito all'assegnazione del Pt_1
predetto locale;
con raccomandata del 3/12/ 2018, prot. 18873, lo aveva Pt_1
comunicato al di aver avviato la procedura per l'assegnazione e che CP_1
l'importo del canone mensile era di € 168,00, oltre IVA, sottolineando che, in caso di accettazione del canone, il locale sarebbe stato consegnato nello stato di fatto in cui si trovava e che tutti i lavori di adeguamento, variazioni catastali, agibilità, ecc. erano a carico della richiedente;
Con successiva raccomandata del
18/12/ 2018, prot. 19606, lo , avendo la accettato tutte le Pt_1 CP_1
Pag. 4 a 10 condizioni richieste, aveva comunicato che “…con disposizione del Direttore
Generale n. 447 del 17/12/2018, la S.V. è stata autorizzata all'assegnazione del locale in questione….” e che, al fine di procedere alla consegna delle chiavi del locale assegnato, la entro dieci giorni, doveva effettuare, il versamento CP_1
della somma complessiva di € 532,50; con successiva raccomandata del
24/12/2018, prot. 19886, lo aveva comunicato alla di ritenere Pt_1 CP_1
nulla la precedente comunicazione del 18.12.2018, in quanto, a seguito di sopralluogo, era risultato che la superficie del locale commerciale non era di
40,00 mq, bensì di 112,00 mq;
la aveva quindi chiesto che le venisse CP_1
assegnato l'intero locale di 112,00 mq, al canone ricalcolato in base alla superficie effettiva;
la richiesta era rimasta inevasa e quindi la con CP_1
successiva lettera del 15/03/2019, aveva chiesto nuovamente allo di Pt_1
procede alla sottoscrizione del contratto;
con raccomandata del 21/03/ 2019, prot. 3509, lo aveva comunicato di aver sospeso l'iter di assegnazione, in Pt_1
quanto il locale doveva essere sistemato sia dal punto di vista catastale che amministrativo, invitando la ricorrente a comunicare le modalità di restituzione delle somme versate di € 532,50.
Orbene dall'iter seguito per l'assegnazione del locale risulta evidente che la controversia ha ad oggetto la verifica della legittimità della revoca, da parte dello , del provvedimento di assegnazione dell'alloggio alla del Pt_1 CP_1
18.12.2018. A riguardo le SU della Cassazione hanno stabilito che In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 con cui la
Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del
d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della l. Regione Campania n.
18 del 1997, atteso che la posizione dell'assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il Pag. 5 a 10 provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione. (cfr. Cass. 4366/2021).
Pertanto, va confermata la decisone del tribunale che ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del GO.
3.2. Nel merito vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il primo ed il terzo motivo di gravame, relativi alla risarcibilità dei costi del finanziamento.
L'appellante si duole, con il primo motivo, che il tribunale non abbia valutato adeguatamente la vicenda sotto tutti gli aspetti ed in particolare non abbia adeguatamente valutato gli esiti dell'istruttoria, poiché non aveva dato alcun rilievo alla circostanza che era stata la a compulsare lo , al fine di CP_1 Pt_1
ottenere l'assegnazione del locale e che il l.r. della come egli stesso CP_1
aveva dichiarato, aveva visitato il locale, prima di richiederne l'assegnazione, quindi era be consapevole della reale metratura del locale di 112 mq e non di
40 mq, diversamente da quanto egli aveva indicato nella propria richiesta e da quanto emergeva dai dati catastali, ed aveva omesso di darne notizia all'Ente, in violazione del dovere di buonafede precontrattuale ex art. 1337 e 1338 c.c., al fine di conseguire un immobile di metratura maggiore ad un canone commisurato ad un immobile di misura inferiore di oltre la metà.
L'appellante contesta l'affermazione del primo giudice, secondo cui la “mancata conoscenza (ndr. da parte dello ) della superficie di un bene in sua titolarità Pt_1
appare non plausibile”, in quanto tale affermazione non tiene conto del fatto che la aveva richiesto l'assegnazione del locale il 28.11.2018, e cioè lo CP_1
stesso giorno in cui detto locale era stato riconsegnato allo dal precedente Pt_1
locatario e che, nel verbale di riconsegna, non era riportata la metratura, come modificata ed ampliata dal locatario, ma solo la costatazione dello stato del bene. Pag. 6 a 10 Pertanto, non avendo avuto lo la disponibilità del bene non aveva potuto Pt_1
accertare l'ampliamento della superficie del locale realizzato dal precedente locatario;
né poteva effettuare tale accertamento in tempi brevi, in relazione al numero di cespiti riferibili all'Ente.
Inoltre, il tribunale non aveva valutato che la aveva richiesto il CP_1
finanziamento in data 23.11.2018, ottenendolo il successivo 29.11.2018, prima ancora che lo accettasse la richiesta di assegnazione, perché, afferma il Pt_1
tribunale, rassicurato della certa assegnazione. Ma il tribunale non aveva valutato che lo IACP era un Ente pubblico e il locale era un bene pubblico, per cui non vi potevano essere rassicurazioni a riguardo. Inoltre, l'accettazione della richiesta da parte della non era mai stata prodotta, per cui il suo CP_1
contenuto non era noto, né era certa l'esistenza dell'accettazione da parte della che necessariamente avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, attesa CP_1
la vigenza in materia del principio della forma scritta ad substantiam.
3.2.2. Con il terzo motivo di appello lamenta, poi, l'inesistenza di danni risarcibili, in relazione al finanziamento, in quanto questo risultava contratto prima ed indipendentemente dell'assegnazione in locazione del locale da parte dello , inoltre, inseguito alla revoca dell'assegnazione, comunicata in data Pt_1
24.12.2028, appena sei giorni dopo la comunicazione di assegnazione del locale e dieci giorni dopo la stipula del finanziamento, la avrebbe potuto CP_1
estinguerlo immediatamente, evitando il maturare degli interessi negativi.
Inoltre, evidenzia l'appellate, la non aveva provato che il CP_1
finanziamento fosse collegato al locale in questione, e che fosse finalizzato alla ristrutturazione ed allestimento di detto locale, né aveva dato prova che il finanziamento fosse stato effettivamente erogato, mancando in atti la prova dell'accreditamento o una quietanza.
Infine, l'appellante deduce di avere restituito gli importi relativi alla conclusione del contratto di locazione di € 352,50, sborsati dalla CP_1
Pag. 7 a 10 malgrado fosse stata avvisata di non effettuare il pagamento, attesa l'intervenuta revoca dell'autorizzazione alla locazione.
3.3 Le censure sono fondate.
L'analisi delle tempistiche, evidenziata dall'appellante, pone in rilievo l'autonomia tra la contrazione del finanziamento e la richiesta di assegnazione del locale dello da parte della Pt_1 CP_1
Va infatti considerato che il tribunale ha qualificato la domanda come risarcimento danni da responsabilità precontrattuale. Orbene in tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto, sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), mentre non è risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.
Nel caso in esame il tribunale ha quindi liquidato il solo danno emergente consistente negli esborsi sostenuti per il contratto di locazione non concluso per € 532,50, nonché gli interessi negativi connessi all'erogazione del finanziamento.
Quanto ai costi per il contratto di locazione è pacifico che la avesse CP_1
diritto a conseguirli. Va considerato, infatti che la aveva effettuato il CP_1
pagamento nonostante lo , con la missiva del 24.12.2018, l'avesse invitata Pt_1
a non pagare, attesa l'avvenuta revoca dell'autorizzazione, e che successivamente lo si era immediatamente offerto di restituire le somme Pt_1
in questione, con la nota del 21.03.2019, invitando la ad indicare le CP_1
modalità della restituzione, anche attraverso gli estremi del proprio c.c. bancario.
Pag. 8 a 10 Per tali esborsi lo ha prodotto in atti il mandato di pagamento, per Pt_1
complessivi € 532,50 del 20.09.2019, in seguito all'invio della e-mail da parte della indicante il proprio conto corrente, da cui risulta che le somme CP_1
sono state restituite alla CP_1
Quanto agli interessi passivi del finanziamento, invece, la aveva l'onere CP_1
di dare la prova del collegamento del finanziamento con il contratto di locazione da cui lo aveva receduto. In particolare, aveva l'onere di Pt_1
dimostrare che il finanziamento in questione fosse stato effettivamente richiesto in funzione della locazione del locale dello . Pt_1
La circostanza che la richiesta del finanziamento, come risulta dalla documentazione depositata in atti, fosse stata avanzata in data 29.11.2018, prima ancora che lo con la missiva del 03.12.2018 formulasse alla Pt_1 CP_1
la proposta di locazione del locale e, quindi prima ancora che la stessa
[...] CP_1
accettasse detta proposta;
nonché la circostanza che il contratto di
[...]
finanziamento fosse stato sottoscritto in data 14.12.2018, prima che lo Pt_1
con missiva del 18.12.2018 comunicasse alla l'intervenuta CP_1
autorizzazione all'assegnazione del locale;
nonché la circostanza che, nella richiesta di concessione di finanziamento, non fosse stata indicata quale finalità dello stesso la ristrutturazione del locale dello da prendere in locazione, Pt_1
ma l'anticipata estinzione di finanziamento pregresso e l'acquisizione di liquidità per l'acquisto di attrezzature per minimarket, non consentono di collegare detto finanziamento con il contratto di locazione con lo . Pt_1
Pertanto, i relativi costi non possono essere considerati come consequenziali e derivati dal recesso ingiustificato dalle trattative da parete dello . Pt_1
In definitiva lo ha dimostrato di avere restituito gli esborsi connessi alla Pt_1
locazione prima dell'istaurazione del giudizio ed è risultato accertata la non debenza dei costi relativi al finanziamento.
3.2. L'accertamento della non riconducibilità delle spese del finanziamento al contratto di locazione con lo e, conseguentemente, della non Pt_1
Pag. 9 a 10 addebitabilità di tali costi allo assorbe l'esame degli ulteriori motivi di Pt_1
gravame, relativi alla legittimità o meno della revoca adottata dallo e alla Pt_1
insussistenza di un affidamento incolpevole in capo alla CP_1
§.
5. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
5.1. In ragione del totale rigetto della domanda attorea le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 2610/21 emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da . Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1 Controparte_1
favore dello della provincia di in liquidazione che liquida, quanto Pt_1 Pt_1
al primo grado, in complessivi € 1.278,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello, in complessivi € 1.458,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 10 a 10