TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9550 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8798 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto:
contratto di assicurazione - indennizzo
TRA
P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Pessina n. 78/79, elettivamente domiciliata in Sparanise (CE) alla via Pozzo Nuovo -
Parco Tiberius s.n.c., presso lo studio dell'avv. stabilito Antonio
ZO e dall'avv. Amalia Ferrara, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio per accertare Parte_1 Controparte_1
l'operatività della polizza assicurativa n. 361345120 stipulata tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 219.960,87 a titolo di indennizzo per i danni subiti dall'immobile assicurato in seguito al verificarsi di un incendio doloso ad opera di terzi.
premesso che:
in data 23.11.2016, la società attrice, che conduceva in locazione l'immobile sito in Napoli alla via Toledo n. 33 presso cui gestiva l'attività commerciale denominata “Shabby Café”, stipulava con la polizza n. 361345120 a copertura dei rischi del Controparte_1
commercio fra i quali l'incendio; in data 14.06.2018, si verificava un incendio che danneggiava il locale, le merci destinate alla vendita e tutti gli arredi interni;
in data 12.04.2019, parte attrice inviava una richiesta di risarcimento danni alla Compagnia Assicurativa, la quale provvedeva all'apertura del sinistro n. 0056062018013636474 e nominava il perito ing.
[...]
; Per_1
stante l'inerzia della Compagnia assicurativa parte attrice inviava alla convenuta un invito alla stipula di una negoziazione assistita, che rimaneva priva di riscontro;
in data 25.03.2020, la trasmetteva alla Parte_1
controparte una ulteriore richiesta di risarcimento, anch'essa rimasta inevasa;
parte attrice, allora, conveniva in giudizio la Compagnia assicurativa, per chiedere l'accertamento dell'operatività della polizza suindicata e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti che quantificava nell'importo complessivo di euro a 219.960,87.
Esponeva, inoltre, che nella sezione incendio del contratto era prevista la copertura assicurativa per le partite fabbricati con somma assicurata di euro 60.000,00, attrezzature/arredamento con somma assicurata di euro 200.000,00 e merci con somma assicurata di euro 30.000,00.
Rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza respinta e accolta la presente domanda:
- accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa n.
361345120 stipulata fra la società P. IV Parte_1
e la in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2
pro tempore con sede alla Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano
Veneto (TV);
- per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore con sede alla Via Marocchesa n. 14,
31021 Mogliano Veneto (TV), a corrispondere, per quanto di ragione, alla la somma di euro 219.960,87 o comunque Parte_1
la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre al lucro cessante calcolato utilizzando come base di calcolo il valore dell'intero danno capitale, al quale applicare sino all'attualità,
l'interesse del 2,5% annuo sull'importo periodicamente rivalutato, corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato
(Bot e Cct) nell'arco temporale di riferimento (trib. Roma n.
14510/2017);
- in ogni caso, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva ritualmente deducendo, in via Controparte_1
preliminare, l'improponibilità della domanda per il mancato espletamento della perizia contrattuale che impediva la proposizione della domanda giudiziale fino al suo compimento che, nel caso in esame, non era avvenuto.
Esponeva, infatti, che secondo quanto previsto dall'art.
7.3 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato “Procedura per la valutazione del danno”, la perizia contrattuale poteva essere attivata anche dall'Assicurato il quale, in caso di inerzia da parte della
Compagnia, una volta nominato il proprio perito poteva richiedere la nomina di un perito “terzo” al Presidente del Tribunale competente che avrebbe potuto condurre gli accertamenti tecnici di concerto con il perito di parte assicurata e chiudere le operazioni con la sottoscrizione del processo verbale conclusivo di perizia.
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto il locale era stato sottoposto a sequestro preventivo, privando in tal modo la società del possesso del bene, nonchè la nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità nell'esposizione dei fatti di causa e dei motivi a sostegno delle pretese;
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per omessa qualificazione dell'azione.
Deduceva, inoltre, che in data 10.11.2017, anche l'altro esercizio commerciale della adibito a bar, sito in Napoli alla via Parte_1
Pessina n. 78/79 veniva coinvolto da un incendio;
Nel merito, contestava la pretesa sia nell'an che nel quantum, non avendo l'attore fornito la prova dei danni effettivamente subiti, né del nesso causale tra questi e il presunto evento dannoso. Non aveva infatti, provato l'acquisto del mobilio e delle merci annoverate nel costo complessivo dei danni, né prodotto alcuna documentazione fotografica che desse conto delle condizioni dei locali e degli arredi in essi contenuti, e neppure aveva provato in alcun modo lo stato di conservazione delle cose asseritamente danneggiate dall'incendio prima del suo verificarsi.
Contestava, inoltre, la valenza probatoria della documentazione fiscale ex adverso allegata, in quanto prodotta in copia, priva di qualsivoglia attestazione di conformità, nonché tutte le fatture allegate. Alcune di queste venivano emesse nei mesi di maggio-dicembre 2017, cioè in un periodo ben successivo ai lavori di ristrutturazione eseguiti in occasione dell'inaugurazione del locale, altre, da società che non presentavano il proprio bilancio da diversi anni o che, comunque, si occupavano di attività diverse da quelle indicate in fattura.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Napoli adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
1) ritenuta la causa matura per la decisione, fissare udienza di precisazione delle conclusioni e dichiarare l'improponibilità della domanda per aver la sig.ra omesso di Parte_2 aderire/azionare la procedura di Perizia Contrattuale per valutazione del danno, cosi come prevista dal contratto di assicurazione;
2) Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della , Parte_1
essendo intervenuto un provvedimento di sequestro conservativo della stessa società e delle attività commerciali svolte dalla stessa società;
3) dichiarare nullo l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3,
c.p.c., per i motivi suesposti;
4) dichiarare la nullità della domanda per omessa e/o generica indicazione del petitum e della causa petendi;
5) rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
6) dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato per esagerazione dolosa del danno, ai sensi dell'art.
1915 cod. civ.
7) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la medesima entro i limiti di polizza;
8) con vittoria di spese diritti ed onorari;
9) emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Alla prima udienza del 10.12.2020, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva rinviata, stante la mancata ricezione del decreto di fissazione di udienza da parte della convenuta. Alla successiva udienza del 04.03.2021 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 14.03.2022 la causa veniva rinviata per la decisione, tuttavia, seguivano alcuni rinvii per sostituzione del giudice.
Espletata l'istruttoria mediante la sola produzione documentale, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza dell'08.05.2025.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di improponibilità della domanda per il mancato esperimento/conclusione della perizia contrattuale sollevata da parte convenuta, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che la clausola di perizia contrattuale ha carattere essenzialmente tecnico e riguarda modalità di determinazione dell'indennizzo. Essa, inoltre, si distingue dall'arbitrato e non preclude, in via di principio, la proponibilità della domanda davanti al giudice ordinario (cfr. Cass. sent. n. 2996/2016) là dove, viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti del rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare. Di qui anche la conseguenza che la valutazione tecnica oggetto della perizia contrattuale, alla quale le parti si sono vincolate, incide unicamente sul quantum debeatur, cioè sull'entità del danno il cui verificarsi integra il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo vantato dall'assicurato.
Orbene, la clausola prevista dall'art.
7.3. delle Condizioni Generali di
Assicurazione (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta polizza+CGA, pag. 38) prevede la procedura per la valutazione del danno, stabilendo che lo stesso può essere concordato direttamente dalla Società o da persona da essa incaricata, con il Contraente o da persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti: fra due
Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo
Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Come sopravisto, tale procedura non configura una forma di arbitrato ovvero di cd. “rinuncia alla giurisdizione”, limitandosi a devolvere a “terzi” l'accertamento della misura dell'indennizzo.
Quanto alla legittimazione attiva di attesa la Parte_1
sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti (cfr. polizza n. 361345120 del 23.11.2016 all. comparsa di costituzione e risposta) si rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che in atti risulta un provvedimento di dissequestro dei locali condotti in locazione dall'attrice, emesso in data 10.10.2018 dalla Procura della
Repubblica di Napoli (cfr. all memoria II termine parte attrice), nulla è possibile evincere sulle ragioni del sequestro, non essendo stato allegato il relativo verbale, né sulla natura asseritamente dolosa dell'incendio, parimenti non risulta una eventuale sospensione della perizia contrattuale, se avviata.
Del pari infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per presunta genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, atteso che secondo l'insegnamento della Corte suprema “allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle e, non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (cfr. Cass, sent. 8077/2012).
Passando al merito, rilevato che “nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera” (cfr. Cass. sent. n. 25510/2021),
e, quindi, l'onere di provare che si è verificato il rischio coperto dalla garanzia assicurativa, l'effettiva sussistenza del danno e il suo ammontare, il nesso causale tra sinistro e danno, l'operatività della polizza assicurativa al momento del sinistro.
Dal complessivo esame degli atti si ritiene che parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
Il sinistro non appare in alcun modo documentato. Manca ogni riferimento all'avverarsi dell'accadimento, all'orario in cui questo si sarebbe verificato, alle modalità con cui si sarebbe sviluppato l'incendio, alla probabile causa dello stesso, alle persone presenti sul luogo o nelle vicinanze. Atteso che nella prospettazione difensiva di parte attrice si rappresenta che il solaio di copertura dell'immobile locato cedeva a seguito del sinistro, si deve ipotizzare che si sia trattato di un vasto incendio e cionondimeno non risulta documentato.
Non v'è alcun verbale dei Vigili del Fuoco, né copia della denuncia del sinistro alle Autorità preposte, non vi sono rilievi fotografici, né testimoni dell'evento. Non c'è una perizia di parte, che fornisca un riscontro del danneggiamento dei locali e delle cose.
Non v'è, dunque, prova dei danni subiti dal locale commerciale condotto in locazione dall'attrice, né di quelli derivati agli elementi di arredo, alle suppellettili o alla merce destinata alla vendita.
Parte attrice ha prodotto, a sostegno della propria domanda di indennizzo, unicamente la seguente documentazione allegata alla memoria II termine: un registro cespiti del 2016 in cui sono indicati elementi di arredamento e un registro cespiti in cui sono indicate attrezzature di vario tipo;
un inventario relativo agli elementi e merci presuntivamente danneggiate dall'incendio con i relativi importi di acquisto, per un totale complessivo di euro 219.960,87; una serie di fatture relative all'acquisto di merce di vario tipo e all'esecuzione di lavori di ristrutturazione, come ad esempio la fattura emessa dalla società C-Tek S.r.l per il rifacimento dell'impianto elettrico.
Tale documentazione, prodotta in copia, è priva di attestazione di conformità. Le specifiche contestazioni della Controparte_4 sia in relazione alla provenienza delle fatture sia in ordine all'oggetto delle stesse non risultano smentite dalla controparte che, in ogni caso, non ha provato la effettiva contabilizzazione delle stesse, né il pagamento degli importi da queste recati. La documentazione non dimostra in realtà in alcun modo l'effettivo acquisto degli arredi, delle suppellettili, delle attrezzature ecc.. da parte della non Parte_1
essendovi DDT, estratti contabili, bonifici ecc., ma soprattutto l'istante non dimostra che tali beni siano andati distrutti o danneggiati a seguito dell'incendio ed in che misura. Non c'è prova, dunque, che i beni elencati fossero effettivamente presenti nel locale al momento dell'incendio, né è possibile determinare l'entità effettiva del danno economico subito.
Alla luce di quanto precede, la domanda appare infondata e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/ 2014 riferiti ai valori minimi, tenuto conto della natura della controversia non particolarmente complessa.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 4.800 a titolo di compensi professionali, oltre s.g., IV e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti