CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RENZI MAURO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 1 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11780202400006458000 1849,93
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 1 21100 Varese VA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720130012546009000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720130015897847000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150002266841000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150010525140000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150012724788000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160010971422000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160010971422000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160010971422000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720230009667166000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia
In via principale
Dichiarare invalida e/o nulla e/o comunque annullare il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo iscritto sull'autovettura Audi A3 2.0 TDI targato Targa_1 di proprietà del ricorrente sig. Ricorrente_1 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la
Provincia di Varese, a firma del responsabile del procedimento Nominativo_1, per tutti i motivi sopra evidenziati, con ogni conseguenza di legge, tra cui il conseguente annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
In ogni caso, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Resistente/Appellato:
in via principale nel merito:
Rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa. in via subordinata nel merito:
Ove non si ritenga di dichiarare la difettosità del contraddittorio, ordinare al ricorrente di chiamare in giudizio gli enti in via di estremo subordine:
Autorizzare Agenzia Entrate Riscossione a chiamare il giudizio gli Enti Regione Lombardia e Camera di
Commercio di Varese al fine di svolgere le opportune difese in relazione ai motivi di opposizione che li riguardano direttamente.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate in data 24/09/2024 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con ricorso del 23.07.2024 il ricorrente richiedeva declaratoria di nullità e/o l'inefficacia e/o annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 11780202400006458000.
A fondamento delle proprie pretesa, il ricorrente eccepiva: a) intervenuta prescrizione del credito prima delle notifiche delle cartelle;
b) intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica delle cartelle.
Va osservato come parte resistente abbia dimostrato in atti l'interruzione della prescrizione a seguito di plurimi atti notificati che ne hanno determinato la interruzione ed in particolare:
- comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 1177201500000019000 notificata il 12.03.2015.
- intimazione di pagamento n. 11720169001386550000 notificata il 08.04.2016;
- intimazione di pagamento n. 11720179002418833000 notificata il 13.11.2017;
- intimazione di pagamento n. 11720179004945807000 notificata il 27.01.2018;
- intimazione di pagamento n. 11720199000041029000 notificata il 14.03.2019;
- intimazione di pagamento n. 11720199007464853000 notificata il 08.02.2020;
- intimazione di pagamento n. 11720229000813678000 notificata il 24.05.2022;
- intimazione di pagamento n. 11720239008542466000 notificata il 12.01.2024. La Corte evidenzia, altresì, come i termini di prescrizione, come correttamente eccepito da parte resistente, hanno subito sospensioni che si sono susseguite in relazione all'emergenza pandemica a tutti nota.
Va sul punto considerato quanto statuito in punto di prescrizione e decadenza dalla Suprema Corte.
"l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata" (Cass. N. 3005/2020).
E ancora:
“In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento).” (Cass. 29/11/2021 n. 37259)
E da ultimo:
“In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
In tema di contenzioso tributario, l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo se l'atto precedente è rimasto incontestato, secondo il principio della non impugnabilità per vizi propri di un atto successivo.” (Cass. 6436 2025)
Alla luce di quanto sopra le eccezioni sollevate da parte ricorrente non possono essere accolte.
Ogni altra domanda e/o eccezione risulta assorbita da quanto sopra evidenziato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte resistente ed a carico di parte ricorrente in € 250,00.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita delle spese di lite liquidate in € 250,00. Così deciso in Varese il
27/11/2025 Il Giudice Monocratico Dott. Mauro Renzi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RENZI MAURO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 1 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11780202400006458000 1849,93
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 1 21100 Varese VA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720130012546009000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720130015897847000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150002266841000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150010525140000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150012724788000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160010971422000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160010971422000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160010971422000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720230009667166000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia
In via principale
Dichiarare invalida e/o nulla e/o comunque annullare il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo iscritto sull'autovettura Audi A3 2.0 TDI targato Targa_1 di proprietà del ricorrente sig. Ricorrente_1 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la
Provincia di Varese, a firma del responsabile del procedimento Nominativo_1, per tutti i motivi sopra evidenziati, con ogni conseguenza di legge, tra cui il conseguente annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
In ogni caso, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Resistente/Appellato:
in via principale nel merito:
Rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa. in via subordinata nel merito:
Ove non si ritenga di dichiarare la difettosità del contraddittorio, ordinare al ricorrente di chiamare in giudizio gli enti in via di estremo subordine:
Autorizzare Agenzia Entrate Riscossione a chiamare il giudizio gli Enti Regione Lombardia e Camera di
Commercio di Varese al fine di svolgere le opportune difese in relazione ai motivi di opposizione che li riguardano direttamente.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate in data 24/09/2024 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con ricorso del 23.07.2024 il ricorrente richiedeva declaratoria di nullità e/o l'inefficacia e/o annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 11780202400006458000.
A fondamento delle proprie pretesa, il ricorrente eccepiva: a) intervenuta prescrizione del credito prima delle notifiche delle cartelle;
b) intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica delle cartelle.
Va osservato come parte resistente abbia dimostrato in atti l'interruzione della prescrizione a seguito di plurimi atti notificati che ne hanno determinato la interruzione ed in particolare:
- comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 1177201500000019000 notificata il 12.03.2015.
- intimazione di pagamento n. 11720169001386550000 notificata il 08.04.2016;
- intimazione di pagamento n. 11720179002418833000 notificata il 13.11.2017;
- intimazione di pagamento n. 11720179004945807000 notificata il 27.01.2018;
- intimazione di pagamento n. 11720199000041029000 notificata il 14.03.2019;
- intimazione di pagamento n. 11720199007464853000 notificata il 08.02.2020;
- intimazione di pagamento n. 11720229000813678000 notificata il 24.05.2022;
- intimazione di pagamento n. 11720239008542466000 notificata il 12.01.2024. La Corte evidenzia, altresì, come i termini di prescrizione, come correttamente eccepito da parte resistente, hanno subito sospensioni che si sono susseguite in relazione all'emergenza pandemica a tutti nota.
Va sul punto considerato quanto statuito in punto di prescrizione e decadenza dalla Suprema Corte.
"l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata" (Cass. N. 3005/2020).
E ancora:
“In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento).” (Cass. 29/11/2021 n. 37259)
E da ultimo:
“In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
In tema di contenzioso tributario, l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo se l'atto precedente è rimasto incontestato, secondo il principio della non impugnabilità per vizi propri di un atto successivo.” (Cass. 6436 2025)
Alla luce di quanto sopra le eccezioni sollevate da parte ricorrente non possono essere accolte.
Ogni altra domanda e/o eccezione risulta assorbita da quanto sopra evidenziato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte resistente ed a carico di parte ricorrente in € 250,00.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita delle spese di lite liquidate in € 250,00. Così deciso in Varese il
27/11/2025 Il Giudice Monocratico Dott. Mauro Renzi