Improcedibile
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01257/2026REG.PROV.COLL.
N. 00804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano D'Ischia, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03379/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RA RD;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’Avvocato Molinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza -OMISSIS-11 aprile 2019, notificatagli il 16 aprile 2019, con cui il Comune di Barano d’Ischia ha disposto la demolizione e la conseguente riduzione in pristino delle opere abusive realizzate nella sua proprietà (-OMISSIS-), ubicata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica e senza il permesso di costruire (opere consistenti nella realizzazione di nuove volumetrie in ampliamento del fabbricato preesistente, di un vano finestra, di una tettoia, nella modifica della pavimentazione di un giardino e nella modifica dei volumi interni mediante l’innalzamento della quota di calpestio). In particolare, ha dedotto: 1) l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, 2) l’eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, unitamente alla violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e della legge n. 19 del 2001; 3) la violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001; 4) la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Successivamente ha proposto motivi aggiunti avverso il verbale del 17 dicembre 2019 di accertamento dell’inottemperanza, per illegittimità derivata in considerazione delle censure già articolate, e per l’impossibilità di ottemperanza, essendo i beni sequestrati e sottratti alla sua disponibilità.
3. Il TAR competente, con la sentenza n. 3379 del 2023, ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti, escludendo che il sequestro penale del manufatto abusivo costituisca un impedimento assoluto ad ottemperare all’ordine di demolizione, potendo il destinatario attivarsi per ottenere il dissequestro. Ha, inoltre, ribadito che nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, con conseguente sanzione demolitoria in caso di assenza, a prescindere da classificazione e graduazione degli abusi, stante l’applicabilità dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 non solo nelle zone di inedificabilità assoluta, precisando che, nel caso di specie, sussiste anche un vincolo sismico e che, comunque, non è stata provata la anteriorità del corpo di fabbrica di mq 7,5, in ampliamento del piano terra, al 1967. Non si è ravvisata alcuna lacuna motivazionale né si sono ritenute rilevanti le garanzie partecipative, trattandosi di attività vincolata.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-, deducendo: 1) l’error in iudicando in considerazione dell’omessa applicazione dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, essendo impossibile la demolizione di un immobile sottoposto a sequestro e, quindi, inconfigurabile ogni sua responsabilità; 2) l’omesso esame di fatti decisivi, unitamente alla violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e del principio di non contestazione, visto che dalla relazione dell’arch. -OMISSIS- emerge che il manufatto al piano terra ed il piccolo vano finestra del wc della camera da letto esistono da tempo immemorabile, in cui non era richiesto alcun titolo edilizio, e che non sussiste alcun ampliamento volumetrico, da verificarsi in considerazione delle altezze utili e non di quelle lorde, mentre il massetto, i muri di recinzione e i due cancelli integrano interventi edilizi minori realizzati per mettere in sicurezza l’area, per cui, trattandosi di una manutenzione straordinaria, neppure è necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, risultando, comunque, la sanzione della demolizione sproporzionata ed immotivata; 3) la violazione degli artt. 7ss. della legge n. 241 del 1990, che devono essere rispettati anche in caso di provvedimenti vincolati e che avrebbero evitato il contenzioso.
5. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
6. Alla pubblica udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Nella nota finale parte appellante ha allegato di aver presentato, in data 9 febbraio 2026, istanza di sanatoria semplificata ex artt.36-bisd.P.R. n. 380/01, ai sensi della legge n. 105 del 2024, ed ha chiesto dichiararsi improcedibile il gravame, stante la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’instaurazione del procedimento di sanatoria e dalla conseguente inefficacia dell’ordinanza comunale impugnata.
DIRITTO
7.Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dall’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, e conseguentemente, in virtù dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dichiarare improcedibile il ricorso (Cons.Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
Deve, tuttavia, precisarsi che l’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia (Cons. Stato, Sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486). D’altronde, come recentemente affermato, la valutazione dell’Amministrazione sull'istanza di condono o sanatoria comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di sanatoria (Cons. Stato, Sez. III, 30 aprile 2025, n. 3690).
Per completezza, va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
8.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
RA RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RD | IO RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.