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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all' esito dell' udienza del 4.4.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, all' esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.7126/2023 R.G.L. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Luca Carmelo Ficuciello Parte_1
-ricorrente-
Contro
l' - CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa , per Persona_1
effetto del Decreto del Direttore Generale prot. n. n. 45523 del 24/11/2023
-resistente-
Fatto e diritto
1.Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.
Il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto: di essere in possesso del seguente titolo di studio: VI ciclo ordinario A.A. 2020/2021- TFA Sostegno- percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico degli alunni nella scuola Secondaria di II Grado
(matricola nr. 594012)– conseguito presso l'Università degli Studi di Foggia il 14.07.2022; di essere inserito nelle GPS provinciali di Foggia–Sostegno; di aver trasmesso istanza per l'
Informatizzazione Nomine Supplenze il 04.08.2022; di essere posizionato al 675 posto per la SS-I-
Fascia - 1 per il “Codice Graduatoria di inclusione e descrizione” - ADSS- sostegno nella graduatoria provinciale;
di non aver avuto convocazioni per l'Anno Scolastico 2022/2023; che erano stati conferiti incarichi con docenti in possesso di titoli inferiori a quelli da lui posseduti ed anche collocati in seconda fascia;
che la condotta del resistente era lesiva del principio del c.d. CP_3
giusto affidamento ed, in quanto tale, fonte di danni risarcibili.
Tanto premesso, ha concluso come segue: “1. Accertare e dichiarare che il ricorrente, nell'a.s.
2022/2023, aveva diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08) o fino al termine delle attività didattiche (31.06), per la tipologia di insegnamento ADSS, presso una delle sedi indicate come preferenze nella “informatizzazione nomine supplenze” predisposto per l'a.s.
2022/23; 2. Per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro- Controparte_4
tempore, e le altre Amministrazioni convenute, ad attribuire al ricorrente punti utili per la sua posizione in graduatoria fino alla concorrenza di 12 punti, a copertura dell'a.s. 2022/23; 3.
Condannare il , in persona del pro-tempore, e le altre Controparte_4 CP_5
Amministrazioni convenute, in solido, a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale subito per l'illegittima mancata assegnazione delle supplenze di cui sub 1, da quantificare sulla base della retribuzione media mensile prevista dalle Tabelle Retributive di cui al vigente CCNL di Settore, parte economica, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
4. Condannare, infine, il
, in persona del pro-tempore, e le altre Amministrazioni Controparte_4 CP_5
convenute, in solido, al pagamento delle competenze legali, oltre accessori e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
2. Il resistente, ritualmente costituitosi, eccepiva preliminarmente il difetto di integrità del CP_3
contraddittorio, per non essere stati evocati in giudizio i docenti controinteressati;
nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, la causa, di natura documentale, veniva rinviata all' udienza indicata in epigrafe, tenuta con modalità cartolare. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa, come da sentenza telematica depositata all' esito della trattazione cartolare.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni già esposte in altra pronuncia di questo Ufficio, che si richiamano e si condividono anche ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc ( cfr.
Tribunale Foggia sez. lav., 28/09/2023, n.2801, est. dott. Caputo):
“…3.1. Giova premettere che l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, volta a disciplinare, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, “l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio
1999, n. 124” (art. 1, comma 1), dopo aver stabilito che “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e
6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GA., all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”
(art. 3, comma 1), prevede che le Graduatorie Pr. per le Supplenze (G.P.S.) relative ai posti di sostegno “sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso…” (art. 3, comma 10).
L'art. 12 della predetta O.M., nel disciplinare le modalità di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, puntualizza, poi, ai commi 7-8-9, che “7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GA., divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GA.; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”.
3.2. Ciò posto, lamenta il ricorrente che l' , in occasione del primo turno di nomina Controparte_2
del 6.9.2022 (ma con effetti riverberatisi su tutti i turni successivi, fino a quello del 14.12.2022), abbia conferito n. 35 supplenze su posti di sostegno secondo modalità non conformi a quelle delineate dall'Ordinanza Ministeriale.
Più in dettaglio, secondo quanto sostenuto dal docente, l'Ufficio non solo avrebbe illegittimamente posposto n. 5 docenti inseriti nella G.P.S. di 1^ fascia, “i quali avendo la riserva (ed avendo il titolo di specializzazione sul sostegno)” avrebbero dovuto precedere i docenti di 1^ fascia G.P.S. non in possesso dei titoli di riserva, ma avrebbe commesso ulteriori errori, “non proseguendo dalle nomine dei docenti in graduatoria G.p.s. 1° Fascia (con regolare titolo di specializzazione sul sostegno) ma assegnando 29 posti a docenti DI SI. senza titolo di specializzazione sul sostegno ed 1 posto assegnandolo da fascia GA. (graduatoria GA.) di cui non è stato specificato se trattasi di docente specializzato o meno sul sostegno (si presume senza titolo di specializzazione in quanto altrimenti avrebbe dovuto persino precedere come ut supra evidenziato)”.
Ha, quindi, soggiunto: “Precisamente dopo il 1° turno di nomina del 06/09/2022, con la successiva rettifica (…) del 07/09/2022, dopo la posizione N. 554 (assegnazioni a docenti da G.P.S. 1° fascia con titolo di specializzazione senza riserva) sono sempre seguite (piuttosto che precedere) le 4 nomine (non più 5) per i docenti specializzati riservatari di 1° fascia G.P.S. (graduatoria GPS – posizione N. 603; N. 628; N. 674 e N. 680 …. e sono state assegnate (sempre con rettifica in data
07/09/22 del 1° turno di nomina del 06/09/2022), a seguire, ulteriori: a) n. 2 nomine per i riservatari
GPS di 2 fascia (graduatoria GPS); b) n. 26 nomine per i riservatari GPS Incrociate Sostegno fascia
2 (graduatoria GPI); c) n. 1 nomina da GA. Incrociate Sostegno (graduatoria GA.) ed d) n. 1 nomina da GA. (graduatoria GA.)” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
3.3. Dal canto suo, il ha dedotto di aver soddisfatto, nel primo turno del 7.9.2022, la quota CP_1
di posti che l'ordinamento destina agli aspiranti titolari di riserva, “in applicazione della L. 68/1999
e ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, come richiamati dall'O.M. n.
112/2022 e dalla circolare sulle supplenze n. 28597 del 29/07/2022”, aggiungendo che “che dei 34 posti assegnati ai titolari di riserva, solo 29 posti sono stati assegnati a docenti senza titolo di Pa specializzazione sul sostegno (di cui 2 a docenti di II con almeno 3 anni di servizio), su un totale di 350 posti assegnati su . CP_6
Ha, quindi, richiamato la circolare ministeriale n. 28597 del 29/07/2022, che, al paragrafo 4.3, relativo agli aventi diritto alla riserva dei posti, precisa: “Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale AT. iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n.
68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre
2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...”.
3.4. Così sintetizzate le posizioni delle parti, ritiene questo Giudice che, effettivamente, il CP_3
abbia violato le precise disposizioni contenute nella O.M. n. 112/2022, attingendo con priorità dalla seconda fascia delle G.P.S. e conferendo, pertanto, la supplenza a docenti sprovvisti del titolo di specializzazione.
Si richiamano, a tal fine, le argomentazioni espresse in una fattispecie analoga da un condivisibile orientamento giurisprudenziale di merito (Tribunale di Frosinone-Sez. Lav., 22 marzo 2023, n.
324), e di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, richiamata nella C.M. cit. e nelle Istruzioni Operative allegate, ha affermato il principio della graduatoria unica delle G.A.E. ai fini dell'assunzione di docenti titolari di riserva e ha stabilito che i riservatari inseriti nelle G.A.E. hanno diritto all'assegnazione prioritaria dell'incarico prescindendo dalla loro collocazione di fascia.
Orbene, sulla base di una interpretazione letterale della circolare cit., e in particolare dal richiamo della predetta sentenza esclusivamente per le assunzioni dei riservatari iscritti nelle G.A.E., si evince che ai fini dell'assunzione di docenti con titolo di riserva, soltanto le G.A.E. (e non necessariamente tutte le altre Graduatorie), devono considerarsi come graduatoria unica, con irrilevanza dunque delle diversità di Fascia
Tale principio, tuttavia non può estendersi automaticamente a tutte le tipologie di Graduatorie, come ad esempio le Graduatorie Incrociate sul Sostegno oggetto di giudizio.
Sul punto, va premesso che le G.A.E., istituite ai sensi della Legge 124/1999, ricomprendono tutti aspiranti docenti muniti dell'abilitazione all'insegnamento, e sono distinte in fasce soltanto a seconda dei tempi di acquisizione da parte dell'aspirante dei requisiti per l'inserimento (abilitazione appunto e servizio).
Al contrario, come detto, le G.P.S. (e quindi anche le Graduatorie Incrociate sul Sostegno) sono suddivise in due fasce/sub graduatorie tra loro molto diverse ed indipendenti, in cui nella prima fascia (in cui è inserita anche la docente reclamata) sono inseriti solo i docenti abilitati, mentre nella seconda fascia sono, invece, inseriti gli aspiranti non abilitati all'insegnamento.
Così delineate le differenze sottese alle due tipologie di Graduatorie, si comprende dunque la ratio sottesa alla qualificazione delle G.A.E. quale “Graduatoria unica” ai fini del conferimento degli incarichi a Riservatari ex L. 68/99, proprio in quanto la distinzione di fascia nelle G.A.E. non incide sul possesso o meno dell'abilitazione all'insegnamento da parte di tutti gli aspiranti inseritevi.
Invero, la Circolare Ministeriale n. 248/2000, richiamata anche nella C.M. n. del Luglio 2022, ha evidenziato esattamente questa differenza e ha stabilito che “Per contro, se le fasce vengono intese come sub-graduatorie autonome e indipendenti, l'individuazione dei riservatari inseriti nelle fasce successive, potrebbe avvenire solo dopo avere effettuato tutte le nomine dei candidati non riservatari inseriti nelle fasce precedenti.”
In conclusione, dal combinato disposto di tutte le norme richiamate, deve concludersi che nel caso in cui la distinzione di fascia nell'ambito delle graduatorie, sia determinata dal possesso o meno negli aspiranti del titolo di abilitazione all'insegnamento, come nel caso di specie, l'assegnazione degli incarichi di supplenza a docenti titolari di riserva ex l. 68/99 deve avvenire nel rispetto della suddivisione delle fasce, con la conseguenza che se non vi sono nella Fa. 1 docenti appartenenti alle categorie protette, le assegnazioni devono proseguire ai docenti inseriti nella medesima fascia, senza riserva.
Diversamente argomentando si finirebbe per attribuire al docente riservatario di una fascia deteriore il possesso dei requisiti richiesti agli aspiranti docenti di fascia precedente.
Peraltro, tale soluzione risponde maggiormente anche all'esigenza costituzionalmente rilevante di tutelare il diritto di studenti portatori di disabilità all'inclusione ed integrazione nel contesto scolastico e al sostegno nel loro processo formativo (art. 34 Cost.).
In tale ottica, l'aver superato un esame di stato abilitante all'insegnamento (con conseguente collocazione nella Fa. 1 delle Graduatorie Incrociate) risponde proprio ad una maggiore tutela dei ragazzi portatori di disabilità, in quanto un docente, seppure senza titolo di specializzazione sul sostegno, deve considerarsi in ogni caso maggiormente qualificato se dotato di un titolo di abilitazione all'insegnamento rispetto a chi ne è privo”.
3.5. Così acclarata la non conformità a diritto del modus procedendi seguito dal , non può, CP_3
tuttavia, addivenirsi alle conclusioni auspicate dal ricorrente.
Ed invero, il ricorrente prospetta, anzitutto, un danno patrimoniale in termini di perdita di chance del conseguimento di una supplenza per effetto della condotta addebitata al In proposito, la CP_1
Suprema Corte ha affermato: “La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza” (Cass. civ. Sez. I, 30.9.2016
n. 19604); “L'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole” (Cass. Sez.
Lav., 9.5.2018 n. 11165). Nel caso di specie, non può affermarsi che, ove il avesse rispettato la corretta scansione CP_1
procedimentale, sarebbe stata conferita al ricorrente, con elevato grado di probabilità, una supplenza nell'anno scolastico 2022/2023.
Difatti, escludendo dal computo i riservatari attinti dalla prima fascia delle G.P.S. (dal momento che costoro sarebbe stati, in ogni caso, preferiti all'odierno ricorrente), e concentrando l'indagine sui docenti (30 per il ricorrente, 29 secondo la prospettazione del pacificamente sprovvisti del CP_1
titolo di specializzazione, si osserva che, in occasione dell'ultimo turno di nomina (quello del
14.12.2022), l' giunse alla posizione 629, con punti 41 (doc. 2, fascicolo di parte Controparte_2
resistente), laddove è provato per tabulas che il ricorrente occupasse nelle G.P.S. la posizione 663, con punti 38 (doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
…….
Pertanto, ove anche si condividessero le censure al sistema dell'algoritmo mosse da …. e si giungesse alla disapplicazione degli atti procedimentali, tale operazione non sarebbe comunque risolutiva nel senso voluto dal ricorrente medesimo.
Quanto precede riveste valenza assorbente, travolgendo anche le residue domande finalizzate al riconoscimento del punteggio ed al risarcimento delle ulteriori voci di danno dedotte in ricorso…”.
Le considerazioni richiamate appaiono applicabili anche alla fattispecie in esame.
E' pacifico e, in ogni caso documentalmente provato, che il ricorrente è posizionato al 675° posto delle GPS della provincia di I Fascia e parte resistente, in merito, ha specificamente eccepito CP_2 che, all'ultimo turno di nomina – del 14/12/2022 – (cfr. allegato nr 2 al fascicolo di parte resistente) si è giunti alla posizione 629 e punti 41, quindi non si è giunti a nominare soggetti che occupavano posizione analoga al ricorrente.
Parte resistente ha inoltre eccepito che, anche se vi fosse stato lo scorrimento delle 29 cattedre dei riservisti, non c'è alcuna prova che il ricorrente avrebbe ottenuto l'incarico perchè l'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 dispone che :“qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Posto tale principio, sulla scorta delle allegazioni formulate dal ricorrente, non è possibile ricostruire se - sulla base alle preferenze espresse ed occupando la posizione numero 675 in graduatoria- avrebbe ottenuto la nomina in quanto, per giungere a tale verifica controfattuale, occorrerebbe incrociare il dato dei posti disponibili con quello delle sue preferenze ed, inoltre, con quello delle preferenze espresse dagli altri docenti.
Le allegazioni relative a tale, ipotetica, verifica sono del tutto carenti nel ricorso introduttivo.
Né il ricorrente ha indicato i nominativi ovvero le preferenze dei docenti inseriti nella seconda fascia Gps che gli sarebbero stati illegittimamente preferiti in aggiunta a quelli titolari del diritto alla riserva.
Ne consegue che deve ritenersi non assolto l'onere probatorio incombente sul ricorrente in punto alla dedotta perdita di chances di conseguire una supplenza annuale e le retribuzioni mensili che ne sarebbero derivate.
4. La novità delle questioni trattate e l'illegittimità addebitabile al in sede di conferimento CP_1
delle supplenze, nei termini innanzi richiamati, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli