Articolo 6 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 marzo 1961
Art. 6.
Il Ministro per i lavori pubblici e' Presidente, ed ha l'alta direzione e la responsabilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), che rappresenta a tutti gli effetti.
In caso di Impedimento, il Ministro e' sostituito dal Sottosegretario di Stato da lui delegato.
Sono organi centrali dell'Azienda:
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato tecnico-amministrativo;
il direttore generale.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961
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