Articolo 28 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 27Articolo 29
Versione
19 dicembre 1984
Art. 28.
All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione".
All'onere di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione del secondo comma del precedente articolo 27, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni urgenti in materia di servizi marittimi di preminente interesse nazionale".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984