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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. IE OL -Presidente
2. AR ES TI UD est.
3. ARno CA UD
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1390 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 25 novembre 2025, pendente
tra
(nato a [...] valentia (VV) il 6/06/1974 - CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti Luca Riccio e Rocco
Femia, presso il cui studio, sito in Caulonia alla Via Nazionale n.1, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e
(nata a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione, dalle avv.te Fortunata
ZZ e RM AR, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Poeta n 93, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 4.12.2024, con il quale il ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Rosarno, il 19/06/2010 (atto n.13, parte II, serie A, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosarno); b) disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori in capo al padre, con collocamento principale presso l'abitazione familiare sita in Rosarno alla contrada Zippone;
c) disporsi che la madre possa vedere i figli secondo le modalità e i tempi più confacenti al caso di specie nel rispetto degli impegni e della volontà degli stessi;
d) stabilirsi che la resistente versi in favore dei figli minori, un assegno a titolo di contributo al mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura pari a euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie espressamente concordate;
e) stabilirsi che la casa coniugale sita in Rosarno alla contrada Zippone presso la quale la prole è collocata, sia assegnata al padre f) dichiararsi che entrambi i coniugi godono allo stato di capacità reddituali;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7/5/2025, con la quale la resistente si è associata alla domanda di separazione personale, ma ne ha chiesto in via riconvenzionale l'addebito al marito per i suoi comportamenti violenti e irrispettosi;
si è opposta alla domanda di affidamento esclusivo e di contributo al mantenimento dei figli, deducendo che questi ultimi hanno manifestato la volontà di trasferirsi a Milano con la madre, e ha chiesto: a) disporsi l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione prevalente presso la madre, regolamentando le visite Per_1 Per_2 paterne;
b) stabilirsi un assegno a titolo di contributo al mantenimento in capo al ricorrente, nella misura non inferiore a euro 500,00, oltre 50% delle spese straordinarie;
- rilevato che, all'udienza dinanzi al GI del 10.6.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che, successivamente, avendo le medesime parti dichiarato di voler raggiungere un accordo per la trasformazione in consensuale, è stato disposto l'ascolto dei figli minori ed il deposito di una relazione, da parte dei Servizi Sociali, sulle condizioni di vita e di salute dei minori stessi;
- considerato che, all'udienza del 25 novembre 2025, si è proceduto all'ascolto dei minori Persona_3
e e, all'esito, le parti si sono accordate sulle visite materne nel periodo
[...] Persona_4 natalizio e sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: natalizio siano regolate in conformità alla volontà espressa dai genitori. Dispone altresì che i minori rimangano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati provvisoriamente presso il padre nella casa familiare di Rosarno, via Contrada Zippone che resta per l'effetto allo stesso assegnata. Dispone che la madre possa sentire i figli telefonicamente ogni giorno e che li possa vedere una volta al mese per una settimana di seguito, da stabilirsi concordemente fra i genitori ovvero in mancanza l'ultima settimana di ogni mese, da domenica a domenica. Dispone che la madre versi al padre un contributo al mantenimento dei figli che viene provvisoriamente determinato in euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), e che contribuisca alle spese straordinarie necessarie nell'interesse degli stessi minori nella misura del 40%. L'A.U.F. verrà percepito interamente dal padre convivente.>>;
preso atto che le parti, presenti personalmente all'udienza, hanno dichiarato di voler trasformare il procedimento in consensuale alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e, pertanto, i loro difensori hanno chiesto trasformarsi il procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra indicate, con compensazione delle spese di lite: disposta la trasformazione del rito in separazione consensuale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per scritti conclusivi;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 19/06/2010 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosarno (atto n.13, parte II, serie A, anno 2010); b) dall'unione coniugale sono nati figli due figli, (nata a [...] Persona_4
(RC) il 21.04.2011) e (nato a [...] il [...]), entrambi minorenni;
Persona_3
c) le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le condizioni di cui sopra non risultano lesive degli interessi dei figli minori, fermo restando che dalla relazione dei Servizi incaricati emerge la necessità di supporto a tutto il nucleo familiare e che le condizioni concordate potranno sempre essere modificate, al mutare delle circostanze, ed in specie quando i minori – ed in particolare - saranno pronti a raggiungere Per_1 la madre a Milano;
- ritenuta, infine, la sussistenza di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 4/12/2024 da e da trasformato in istanza Parte_1 CP_1 consensuale all'udienza dinanzi al GI del 25/11/2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario contratto tra le parti nel Comune di Rosarno il 19/06/2010 (atto n.13, parte II, serie A, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosarno), alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il giudice rel. Il Presidente
AR ES TI IE OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. IE OL -Presidente
2. AR ES TI UD est.
3. ARno CA UD
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1390 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 25 novembre 2025, pendente
tra
(nato a [...] valentia (VV) il 6/06/1974 - CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti Luca Riccio e Rocco
Femia, presso il cui studio, sito in Caulonia alla Via Nazionale n.1, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e
(nata a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione, dalle avv.te Fortunata
ZZ e RM AR, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Poeta n 93, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 4.12.2024, con il quale il ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Rosarno, il 19/06/2010 (atto n.13, parte II, serie A, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosarno); b) disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori in capo al padre, con collocamento principale presso l'abitazione familiare sita in Rosarno alla contrada Zippone;
c) disporsi che la madre possa vedere i figli secondo le modalità e i tempi più confacenti al caso di specie nel rispetto degli impegni e della volontà degli stessi;
d) stabilirsi che la resistente versi in favore dei figli minori, un assegno a titolo di contributo al mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura pari a euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie espressamente concordate;
e) stabilirsi che la casa coniugale sita in Rosarno alla contrada Zippone presso la quale la prole è collocata, sia assegnata al padre f) dichiararsi che entrambi i coniugi godono allo stato di capacità reddituali;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7/5/2025, con la quale la resistente si è associata alla domanda di separazione personale, ma ne ha chiesto in via riconvenzionale l'addebito al marito per i suoi comportamenti violenti e irrispettosi;
si è opposta alla domanda di affidamento esclusivo e di contributo al mantenimento dei figli, deducendo che questi ultimi hanno manifestato la volontà di trasferirsi a Milano con la madre, e ha chiesto: a) disporsi l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione prevalente presso la madre, regolamentando le visite Per_1 Per_2 paterne;
b) stabilirsi un assegno a titolo di contributo al mantenimento in capo al ricorrente, nella misura non inferiore a euro 500,00, oltre 50% delle spese straordinarie;
- rilevato che, all'udienza dinanzi al GI del 10.6.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che, successivamente, avendo le medesime parti dichiarato di voler raggiungere un accordo per la trasformazione in consensuale, è stato disposto l'ascolto dei figli minori ed il deposito di una relazione, da parte dei Servizi Sociali, sulle condizioni di vita e di salute dei minori stessi;
- considerato che, all'udienza del 25 novembre 2025, si è proceduto all'ascolto dei minori Persona_3
e e, all'esito, le parti si sono accordate sulle visite materne nel periodo
[...] Persona_4 natalizio e sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: natalizio siano regolate in conformità alla volontà espressa dai genitori. Dispone altresì che i minori rimangano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati provvisoriamente presso il padre nella casa familiare di Rosarno, via Contrada Zippone che resta per l'effetto allo stesso assegnata. Dispone che la madre possa sentire i figli telefonicamente ogni giorno e che li possa vedere una volta al mese per una settimana di seguito, da stabilirsi concordemente fra i genitori ovvero in mancanza l'ultima settimana di ogni mese, da domenica a domenica. Dispone che la madre versi al padre un contributo al mantenimento dei figli che viene provvisoriamente determinato in euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), e che contribuisca alle spese straordinarie necessarie nell'interesse degli stessi minori nella misura del 40%. L'A.U.F. verrà percepito interamente dal padre convivente.>>;
preso atto che le parti, presenti personalmente all'udienza, hanno dichiarato di voler trasformare il procedimento in consensuale alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e, pertanto, i loro difensori hanno chiesto trasformarsi il procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra indicate, con compensazione delle spese di lite: disposta la trasformazione del rito in separazione consensuale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per scritti conclusivi;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 19/06/2010 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosarno (atto n.13, parte II, serie A, anno 2010); b) dall'unione coniugale sono nati figli due figli, (nata a [...] Persona_4
(RC) il 21.04.2011) e (nato a [...] il [...]), entrambi minorenni;
Persona_3
c) le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le condizioni di cui sopra non risultano lesive degli interessi dei figli minori, fermo restando che dalla relazione dei Servizi incaricati emerge la necessità di supporto a tutto il nucleo familiare e che le condizioni concordate potranno sempre essere modificate, al mutare delle circostanze, ed in specie quando i minori – ed in particolare - saranno pronti a raggiungere Per_1 la madre a Milano;
- ritenuta, infine, la sussistenza di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 4/12/2024 da e da trasformato in istanza Parte_1 CP_1 consensuale all'udienza dinanzi al GI del 25/11/2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario contratto tra le parti nel Comune di Rosarno il 19/06/2010 (atto n.13, parte II, serie A, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosarno), alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il giudice rel. Il Presidente
AR ES TI IE OL