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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Pasquale Cristiano Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 211 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Ilaria Parte_1 C.F._1
Poppa;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n. 263;
APPELLATO
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola – anno 2020 - appello avverso la sentenza n. 812/2022, depositata il 13 ottobre 2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dott.
Eugenio Facciolla.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il CP_ presente appello e, per l'effetto: 1) revocare il provvedimento emesso dalla sede di Melfi di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n. 2021882705790, relativa all'anno 2020, presentata il
2.03.2021; 2) previo accertamento del diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione, condannare CP_ l' al pagamento in favore del dell'indennità di disoccupazione agricola relativa Parte_1 all'anno 2020, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno corrispondente alla mancata corresponsione;
il tutto con il favore delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori, da corrispondersi al procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, in funzione del Giudice del lavoro per i motivi di cui in narrativa, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvedere: dichiara inammissibile l'appello e, in via subordinata, rigettarlo e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande introduttive del giudizio di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado depositato dinanzi al giudice del lavoro di Potenza, adiva Parte_1 quest'ultimo per vedersi accertato e riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per CP_ l'anno 2020, previa revoca del provvedimento emesso dalla sede di Melfi di reiezione della domanda di disoccupazione agricola presentata in data 2.03.2021.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' eccependo l'infondatezza della CP_1 pretesa azionata richiamando l'applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 1049 del 1970 e risultando il ricorrente titolare di partita IVA ed iscritto nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi sino al novembre
2020.
All'udienza di discussione, con sentenza n. 812/2022, depositata il 13 ottobre 2022, non notificata, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, rigettava il ricorso e compensava le spese, ritenendo non provata la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo per l'anno in contestazione, alla luce della documentazione prodotta dall'istituto e non confutata da parte ricorrente con la richiesta dell'ammissione di prove di segno contrario.
CP_ Avverso tale sentenza, proponeva appello nei confronti dell' con ricorso depositato Parte_1 in data 7.11.2022, censurandola nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo, per l'anno 2020, nonostante la sussistenza in capo a lui dei requisiti richiesti CP_ dalla legge. Concludeva chiedendo che fosse revocato il provvedimento emesso dalla sede di Melfi di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n. 2021882705790, relativa all'anno 2020, presentata il
2.03.2021 e che, previo accertamento del diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione, fosse CP_ condannato l' al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno
2020, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno corrispondente alla mancata corresponsione.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, chiedeva il rigetto dell'avverso appello perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio. All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto, alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Con sentenza n. 812/2022, depositata il 13 ottobre 2022, oggetto dell'odierno gravame, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio, ritenendo non provata da parte del la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo per l'anno in Parte_1 contestazione, alla luce della documentazione prodotta dall'istituto e non confutata da parte ricorrente con la richiesta dell'ammissione di prove di segno contrario.
Ha sostenuto, in particolare, il primo giudice che l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale come lavoratore autonomo, in ragione della partita IVA di sua pertinenza (commerciante al dettaglio), aveva comportato l'emissione da parte dell'istituto degli avvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che non venivano contestati né opposti dal lavoratore. Precisava il giudicante che, rispetto a questi ultimi, il ricorrente si era limitato a dedurre di non avere mai svolto attività autonoma e di avere, invece, svolto in modo prevalente l'attività agricola di bracciante, il tutto senza offrire alcuna prova dell'assunto, non consentendo in tal modo di superare la presunzione di legge che fa ritenere che lo stesso abbia svolto attività di lavoratore autonomo in modo normale o prevalente.
Questo il pronunciamento oggetto di gravame, si è doluto dello stesso l'appellante evidenziando che, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado, doveva evincersi il rapporto di lavoro da lui svolto in agricoltura come lavoratore dipendente a tempo pieno e determinato e la contribuzione utile ai fini della fruizione del trattamento richiesto.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che lo svolgimento normale o prevalente dell'attività agricola in qualità di bracciante agricolo ovvero alle dipendenze di un datore di lavoro in regime di subordinazione, piuttosto che quale lavoratore autonomo, non sia immediatamente evincibile dalla documentazione prodotta dal in primo grado. Parte_1
Ed invero, tenuto conto dell'apertura da parte sua di una partita iva sostanzialmente attiva fino al novembre del 2020 e di quanto si legge nella certificazione C2 storico relativamente all'anno 2020, non essendo ivi indicate le ore lavorate, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, ritiene questa Corte che non possa dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2 del D.P.R.
3.12.1970 n. 1049 che stabilisce: “i lavoratori che esercitano in via normale o prevalente attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione agricola anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della L. n. 1047 del 1957 e successive modificazioni, della L. n. 463 del 1959 e della L. n. 613 del 1966.
Orbene, nel caso di specie, risulta per tabulas la sussistenza di partita IVA in capo all'appellante, sintomo di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma da parte di quest'ultimo per l'anno 2020.
A fronte di un tale dato che costituisce la premessa per l'operare della presunzione sopra richiamata, il superamento della stessa avrebbe preteso, a parere di questa Corte, l'esatta ricostruzione della prestazione lavorativa e la successiva quantificazione della stessa, non potendosi affermare una normalità od una prevalenza di un'attività di lavoro subordinato di bracciante agricolo rispetto all'altra attività resa in forma autonoma, per come suggerisce la partita IVA aperta fino al novembre del 2020 (e, quindi, sostanzialmente, per l'intero anno di interesse) che ben poteva collocarsi nelle stesse giornate dell'anno di interesse, in orari diversi e, se del caso, per un numero di ore prevalente ovvero paritario rispetto a quelle prestate come lavoratore agricolo subordinato.
Ne consegue che, partendo dal dato normativo sopra indicato e dall'operare della presunzione in esso descritta, era onere del ricorrente, ai fini del superamento della stessa, portare all'attenzione del giudicante prove inconfutabili circa la normalità e/o la prevalenza dell'attività di bracciante agricolo subordinato nell'anno di interesse rispetto a quella di lavoratore autonomo, prova quest'ultima non adeguatamente ottemperata con la produzione documentale sopra descritta, non idonea ad escludere che nelle stesse giornate indicate nel certificato C2 vi fosse stata la prestazione di un lavoro autonomo in quantità paritaria o prevalente rispetto a quello subordinato.
L'appello proposto deve, dunque, essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la presenza in atti di una valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., fa sì che l'appellante ne resti esente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. CP_ 211 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da nei confronti di ogni altra Parte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Pasquale Cristiano
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Pasquale Cristiano Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 211 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Ilaria Parte_1 C.F._1
Poppa;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n. 263;
APPELLATO
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola – anno 2020 - appello avverso la sentenza n. 812/2022, depositata il 13 ottobre 2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dott.
Eugenio Facciolla.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il CP_ presente appello e, per l'effetto: 1) revocare il provvedimento emesso dalla sede di Melfi di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n. 2021882705790, relativa all'anno 2020, presentata il
2.03.2021; 2) previo accertamento del diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione, condannare CP_ l' al pagamento in favore del dell'indennità di disoccupazione agricola relativa Parte_1 all'anno 2020, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno corrispondente alla mancata corresponsione;
il tutto con il favore delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori, da corrispondersi al procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, in funzione del Giudice del lavoro per i motivi di cui in narrativa, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvedere: dichiara inammissibile l'appello e, in via subordinata, rigettarlo e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande introduttive del giudizio di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado depositato dinanzi al giudice del lavoro di Potenza, adiva Parte_1 quest'ultimo per vedersi accertato e riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per CP_ l'anno 2020, previa revoca del provvedimento emesso dalla sede di Melfi di reiezione della domanda di disoccupazione agricola presentata in data 2.03.2021.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' eccependo l'infondatezza della CP_1 pretesa azionata richiamando l'applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 1049 del 1970 e risultando il ricorrente titolare di partita IVA ed iscritto nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi sino al novembre
2020.
All'udienza di discussione, con sentenza n. 812/2022, depositata il 13 ottobre 2022, non notificata, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, rigettava il ricorso e compensava le spese, ritenendo non provata la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo per l'anno in contestazione, alla luce della documentazione prodotta dall'istituto e non confutata da parte ricorrente con la richiesta dell'ammissione di prove di segno contrario.
CP_ Avverso tale sentenza, proponeva appello nei confronti dell' con ricorso depositato Parte_1 in data 7.11.2022, censurandola nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo, per l'anno 2020, nonostante la sussistenza in capo a lui dei requisiti richiesti CP_ dalla legge. Concludeva chiedendo che fosse revocato il provvedimento emesso dalla sede di Melfi di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n. 2021882705790, relativa all'anno 2020, presentata il
2.03.2021 e che, previo accertamento del diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione, fosse CP_ condannato l' al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno
2020, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno corrispondente alla mancata corresponsione.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, chiedeva il rigetto dell'avverso appello perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio. All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto, alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Con sentenza n. 812/2022, depositata il 13 ottobre 2022, oggetto dell'odierno gravame, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio, ritenendo non provata da parte del la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo per l'anno in Parte_1 contestazione, alla luce della documentazione prodotta dall'istituto e non confutata da parte ricorrente con la richiesta dell'ammissione di prove di segno contrario.
Ha sostenuto, in particolare, il primo giudice che l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale come lavoratore autonomo, in ragione della partita IVA di sua pertinenza (commerciante al dettaglio), aveva comportato l'emissione da parte dell'istituto degli avvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che non venivano contestati né opposti dal lavoratore. Precisava il giudicante che, rispetto a questi ultimi, il ricorrente si era limitato a dedurre di non avere mai svolto attività autonoma e di avere, invece, svolto in modo prevalente l'attività agricola di bracciante, il tutto senza offrire alcuna prova dell'assunto, non consentendo in tal modo di superare la presunzione di legge che fa ritenere che lo stesso abbia svolto attività di lavoratore autonomo in modo normale o prevalente.
Questo il pronunciamento oggetto di gravame, si è doluto dello stesso l'appellante evidenziando che, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado, doveva evincersi il rapporto di lavoro da lui svolto in agricoltura come lavoratore dipendente a tempo pieno e determinato e la contribuzione utile ai fini della fruizione del trattamento richiesto.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che lo svolgimento normale o prevalente dell'attività agricola in qualità di bracciante agricolo ovvero alle dipendenze di un datore di lavoro in regime di subordinazione, piuttosto che quale lavoratore autonomo, non sia immediatamente evincibile dalla documentazione prodotta dal in primo grado. Parte_1
Ed invero, tenuto conto dell'apertura da parte sua di una partita iva sostanzialmente attiva fino al novembre del 2020 e di quanto si legge nella certificazione C2 storico relativamente all'anno 2020, non essendo ivi indicate le ore lavorate, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, ritiene questa Corte che non possa dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2 del D.P.R.
3.12.1970 n. 1049 che stabilisce: “i lavoratori che esercitano in via normale o prevalente attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione agricola anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della L. n. 1047 del 1957 e successive modificazioni, della L. n. 463 del 1959 e della L. n. 613 del 1966.
Orbene, nel caso di specie, risulta per tabulas la sussistenza di partita IVA in capo all'appellante, sintomo di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma da parte di quest'ultimo per l'anno 2020.
A fronte di un tale dato che costituisce la premessa per l'operare della presunzione sopra richiamata, il superamento della stessa avrebbe preteso, a parere di questa Corte, l'esatta ricostruzione della prestazione lavorativa e la successiva quantificazione della stessa, non potendosi affermare una normalità od una prevalenza di un'attività di lavoro subordinato di bracciante agricolo rispetto all'altra attività resa in forma autonoma, per come suggerisce la partita IVA aperta fino al novembre del 2020 (e, quindi, sostanzialmente, per l'intero anno di interesse) che ben poteva collocarsi nelle stesse giornate dell'anno di interesse, in orari diversi e, se del caso, per un numero di ore prevalente ovvero paritario rispetto a quelle prestate come lavoratore agricolo subordinato.
Ne consegue che, partendo dal dato normativo sopra indicato e dall'operare della presunzione in esso descritta, era onere del ricorrente, ai fini del superamento della stessa, portare all'attenzione del giudicante prove inconfutabili circa la normalità e/o la prevalenza dell'attività di bracciante agricolo subordinato nell'anno di interesse rispetto a quella di lavoratore autonomo, prova quest'ultima non adeguatamente ottemperata con la produzione documentale sopra descritta, non idonea ad escludere che nelle stesse giornate indicate nel certificato C2 vi fosse stata la prestazione di un lavoro autonomo in quantità paritaria o prevalente rispetto a quello subordinato.
L'appello proposto deve, dunque, essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la presenza in atti di una valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., fa sì che l'appellante ne resti esente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. CP_ 211 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da nei confronti di ogni altra Parte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Pasquale Cristiano