Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2026, proposto da
Air Liquide Medical Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, Nicola Tursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Azienda Ospedaliero Universitaria “Gaetano Martino” Messina, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Azienda Ospedaliera di Rilievo e di Alta Specializzazione “Garibaldi”, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa n. 154 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto Proroga contrattuale ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. n. 50/2016 fino al 30 giugno 2026, limitatamente alla proroga del lotto 52 a suo tempo aggiudicato alla ricorrente;
- ove occorra, della comunicazione ASP di Siracusa del 12 gennaio 2026 e di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso sia antecedente che successivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa GN NA ON;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso recante n.r.g. 1523/2025, notificato il 10 luglio 2025, la società Air Liquide System s.r.l. – già aggiudicataria, nel 2019, del lotto 52 dell’appalto di fornitura di materiale e dispositivi specialistici di anestesia e rianimazione di cui alla gara indetta dall’A.S.P. di Siracusa con deliberazione n. 734 del 31 ottobre 2019 – impugnava la deliberazione n. 971 del 21 giugno 2025 recante la “proroga contrattuale”, agli stessi patti e condizioni dell'offerta del 2018.
Con provvedimento del 22 dicembre 2025, l’A.S.P. di Siracusa adottava un ulteriore provvedimento di proroga sino al 30 giugno 2026.
Con sentenza n. 41 del 9 gennaio 2026, questa Sezione accoglieva il ricorso sopra indicato annullando il provvedimento impugnato e accertando l’insussistenza dell’obbligo della ricorrente di assicurare, per il periodo 1° luglio 2025 - 31.12.2025, la fornitura dei dispostivi medici agli stessi patti e condizioni dell’offerta del 2018.
Con istanza del 9 gennaio 2026, la società chiedeva l’annullamento in autotutela della delibera del 22 dicembre 2025, richiamando il contenuto della predetta sentenza.
Con nota del 12 gennaio 2026 l’A.S.P. rappresentava la possibilità di stipulare un contratto ponte, ma non provvedeva formalmente sull’atto impugnato.
Con nota del 13 gennaio 2026, la ricorrente reiterava la richiesta di annullamento, senza ottenere alcun riscontro.
Con il ricorso in esame, notificato il 20 gennaio 2026 e depositato il successivo 4 febbraio, la società ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato richiamando, tra l’altro, il precedente favorevole reso da questa Sezione su analogo provvedimento di proroga.
L’Azienda intimata non si è costituita in giudizio.
Con atto depositato il 10 marzo 2024 parte ricorrente ha rappresentato che:
- con comunicazione prot. n. 6782 del 19 gennaio 2026, l’Azienda, senza annullare il provvedimento del 22 dicembre 2025, ha preso formale atto della sentenza n. 41/2026 invitando le Aziende del Bacino Orientale a procedere autonomamente a soluzioni transitorie di approvvigionamento;
- con determinazione dirigenziale n. 317 del 10 febbraio 2026, l’Azienda ha disposto un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura dei dispositivi già ricompresi nel predetto lotto n. 52, superando in via definitiva il modello della proroga tecnica e operando una “una revoca implicita” del provvedimento del Commissario Straordinario n. 154/2025 oggetto d’impugnazione;
Ha, quindi, precisato che l’interesse sostanziale azionato con il ricorso è stato integralmente soddisfatto, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha chiesto di dichiarare al solo scopo della rifusione del contributo unificato.
Ciò premesso ritiene il Collegio che, risultando documentata e pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente debba essere dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a.
Le spese possono essere compensate tra le parti ad eccezione del contributo unificato che è posto a carico dell’Azienda intimata che solo successivamente alla notifica e al deposito del ricorso ha adottato la determinazione n. 317/2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate ad eccezione dell’i porto corrisposto a titolo di contributo unificato che è posto a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA ON, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GN NA ON |
IL SEGRETARIO